articolo ItaliaOggi Sette del 09.05.2016

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articolo ItaliaOggi Sette del 09.05.2016
Lunedì 9 Maggio 2016
IMMO BILI & CONDOMINIO
35
I casi in cui i rapporti di vicinato arrivano davanti al Tar a causa di atti del comune
Il condominio stoppa la Scia
No all’ok al locale hot travestito da circolo culturale
I
DI
La massima
Pagina a cura
DARIO FERRARA
l Tar riporta la pace in
condominio. Le liti fra vicini finiscono davanti al
giudice amministrativo,
invece che ordinario, quando
un provvedimento del comune può mettere fine ai litigi
nello stabile. Ma può anche
darsi che a far scoppiare la
guerra sia stato proprio un
atto dell’ente, per esempio la
Scia troppo frettolosa che dà
l’ok a operare nel palazzo a
un inquilino davvero scomodo: il night a luci rosse travestito da circolo culturale.
Ecco allora che il condominio
fa annullare la verifica di inizio attività del locale perché
il sopralluogo dell’amministrazione è stato insufficiente. È quanto emerge dalla
sentenza 4333/16, pubblicata
della sezione seconda ter del
Tar Lazio.
Interessi delicati. Al piano terra del fabbricato si è
installato un vero e proprio
sexy night club, con
tanto di lap dance.
Ma il condominio
impugna la Scia di
trasferimento del
presunto circolo, che
nella sede precedente era qualificato
anche formalmente
come locale pubblico.
I residenti sospettano
che il tesseramento
all’ingresso sia solo
un espediente per
bypassare il regolamento condominiale
e il suo divieto di affittare locali nel palazzo a chi
fa spettacoli. Eppure dopo le
verifi che del comune le attività svolte nei locali sono
Deve essere annullata, come chiede il condominio, la verifica inizio attività
nei locali realizzata dal comune secondo cui, da sopralluogo effettuato,
risultano attività compatibili con la natura di associazione culturale della
conduttrice dei medesimi laddove tale risultanza collide in maniera evidente
con le allegazioni istruttorie di parte ricorrente, che documenta la sussistenza di ingenti messaggi pubblicitari che illustrano l’offerta al pubblico di un
genere di intrattenimento riconducibile alla nozione di pubblico spettacolo:
ne consegue che i nuovi controlli dovranno essere effettuati con le opportune modalità e condizioni, anche orarie e «a sorpresa», tenendo conto del
particolare tipo di attività che si assume esercitata nei locali e in ragione
dei delicati interessi in gioco, il tutto per accertare quanto denunciato, entro
congruo termine dalla comunicazione della sentenza o sua notifica a cura di
parte, assicurando ogni opportuna documentazione, anche fotografica, delle
attività di controllo medesimo.
Tar Lazio - Roma - Sentenza 4333 - Sezione seconda ter - 12/04/2016
(rd. 18.06.1931, n. 773, artt. 80, 81)
state dichiarate compatibili
con la natura di associazione culturale. Il ricorso del
condominio è accolto perché
l’amministrazione deve ac-
certare se al piano più basso
dell’edificio si tengono davvero show senza autorizzazioni
e licenze di polizia.
Controlli a sorpresa.
Decisive le prove portate
dal condominio: è massiccia
la campagna pubblicitaria
dell’associazione che promuove i numeri di strip
tease anche
su internet.
Sussiste dunque l’offerta al
pubblico di un
genere di intrattenimento
riconducibile
alla nozione
di pubblico
spettacolo, con
l’inevitabile
corollario di
un rumoroso
pubblico sgradito ai residenti. Il comune
non riesce a smentire l’attendibilità delle indicazioni
provenienti dalla contropar-
te. E invia anche controlli
a sorpresa: gli interessi in
gioco sono molto delicati per
la natura dell’attività che si
tiene nei locali e l’intervento
dell’amministrazione risulta
doveroso perché si tratta di
questioni che investono la
pubblica sicurezza. All’ente
locale non resta che pagare
le spese di lite.
Sfera giuridica. Passiamo a un altro vicino sgradito:
l’autolavaggio. Fra spazzoloni e lance a spruzzo i residenti non ce la fanno più.
Chi vive o lavora in zona ha
diritto di verificare se l’impianto è autorizzato a svolgere attività tanto rumorose.
E il comune deve mettere a
disposizione dei confinanti il
titolo in base al quale opera
l’impresa che disturba il riposo e le occupazioni: non ri-
sulta necessaria l’intenzione
di fare causa all’azienda. È
quanto emerge dalla sentenza 4909/15, pubblicata dalla
sezione seconda bis del Tar
Lazio. Già in passato si è
scoperto che l’autolavaggio
fracassone non aveva diritto
a utilizzare l’aspirapolvere.
Ora i confinanti vogliono
sapere se l’impianto ha ricevuto qualche altro permesso
o continua a operare nell’illegalità. E non c’è bisogno di
scomodare «l’informazione
ambientale» di cui al decreto legislativo 195/05: basta la
legge sulla trasparenza così
come modificata nel 2009.
Chi abita vicino all’impianto ha un interesse qualificato ad accedere ai documenti
per evitare un danno alla sua
sfera giuridica.
Addio barbecue. Infine: il giudice spegne il
barbecue. Stop al forno
del confinante che è stato
realizzato senza permesso
di costruire ma solo con la
Scia in sanatoria: il vicino
ottiene l’annullamento del
provvedimento autorizzatorio mettendo fine ai fumi
molesti che invadono casa
sua, specie nel weekend.
È quanto emerge dalla
sentenza 900/15, pubblicata dal Tar Calabria, sezione
staccata di Reggio. In ambito urbanistico il concetto
di pertinenza del cespite
risulta più restrittivo che
in campo civile e non si può
invocare quando manca un
rapporto di stretta consequenzialità con l’immobile
principale: la fornace è una
costruzione autonoma che
ha bisogno della concessione.
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SENTENZE IN BREVE
La veranda del furbo
non blocca il progetto
Chi rispetta le norme edilizie non
può essere penalizzato per colpa
dei furbi. Così, se il vicino ha
realizzato una veranda abusiva e
il comune non l’ha contestata,
l’ufficio tecnico dell’ente non può
invece bloccare i lavori del progetto
confinante conforme alle norme
statali e locali per il mancato
rispetto delle distanze minime tra i
fabbricati: altrimenti il risultato
sarebbe far arretrare la costruzione
di chi ha diritto a edificare
soltanto per la presenza del
manufatto contro legge e dunque
capovolgendo «ogni ordinario
criterio discretivo delle posizioni
giuridiche tra quelle lecite e quelle
illecite». È quanto emerge dalla
sentenza 5164/15, pubblicata
dalla seconda sezione del Tar
Campania. Il comune ha evidentemente chiuso un occhio sull’opera
contro legge costruita dal vicino e
ora non può dichiarare illegittimo
dell’altro corpo di fabbrica e
deciderne la demolizione perché
troppo prossimo alla veranda
abusiva. Spese di giudizio compensate per la peculiarità della
questione.
Niente dehors per il bar
senza sì del condominio
Addio dehors per il bar se il
titolare non ha fatto i conti con il
condominio prima di rivolgersi al
comune per il permesso. Stop
all’autorizzazione unica concessa
all’esercizio pubblico dallo sportello attività produttive dell’ente
locale: la struttura a padiglione,
infatti, va considerata aderente
alla facciata dello stabile e dunque
non può essere installata su una
parete dell’edificio senza prima
ottenere il nulla osta di tutti coloro
che risultano proprietari del muro
perimetrale. È quanto emerge dalla
sentenza 379/16, pubblicata dalla
seconda sezione del Tar Toscana. È
proprio il regolamento comunale a
imporre il previo nulla osta dei
proprietari o dell’amministratore
dell’edificio quando si verifica il
«contatto-aderenza» con la superficie esterna di un fabbricato:
sbaglia dunque l’amministrazione
laddove interpreta le norme
ritenendo necessaria l’autorizzazione preventiva solo se i tiranti della
struttura a padiglione devono
essere agganciati alla parete. Al
comune non resta che pagare le
spese di giudizio.
Barriere isolanti
escluse se il cane
del vicino latra
Se i cani danno fastidio al vicino,
non può essere il comune a ordinare al proprietario di spostarli dal
confine fra i due immobili. I
provvedimenti d’urgenza adottati
dal sindaco, infatti, servono a
tutelare la comunità amministrata
e non possono intervenire nelle
controversie fra privati come le liti
di vicinato. È quanto emerge dalla
sentenza 2684/15, pubblicata
dalla prima sezione della sede
distaccata di Lecce del Tar Puglia.
Accolto il ricorso del proprietario
degli animali: non deve installare
alcuna barriera di isolamento
acustico al confine fra i due
immobili per attutire i latrati dei
cani, come invece gli aveva
ingiunto il sindaco sulla base della
relazione dell’Asl, firmata dal
dirigente del locale servizio
veterinario. I due cani che vivono
nella proprietà privata cominciano
ad abbaiare appena si avvicinano
estranei alla casa: «è piuttosto
normale». È dunque escluso che il
sindaco possa provvedere nella
situazione con un’ordinanza
urgente, che scatta solo in casi
eccezionali: bisogna rivolgersi al
giudice civile.