Le tasse di bollo sui premi d`assicurazione_Blätter
Transcript
Le tasse di bollo sui premi d`assicurazione_Blätter
12 IVA e imposte indirette Le tasse di bollo sui premi d’assicurazione Matthias Blättler Responsabile previdenza individuale e collettiva presso Vaudoise Assicurazioni (Regione Ticino) Dipl. in fondi d’investimento IAF L’agevolazione fiscale nell’ambito della previdenza individuale è ancorata nella Costituzione federale. Negli ultimi tempi però, il privilegio fiscale è stato continuamente messo in questione se non addirittura parzialmente “smantellato” 1. Introduzione Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell’ambito della circolazione giuridica. Tre sono i tipi di tasse di bollo: ◆ ◆ ◆ espressamente alla Confederazione nell’articolo 111 capoverso 4 Cost. Nella sessione autunnale 1997, in relazione con la revisione dell’imposizione delle imprese, il Parlamento ha deciso di reintrodurre la tassa di bollo su assicurazioni a premio unico. La tassa di bollo sui premi per l’assicurazione sulla vita riscattabile viene riscossa su assicurazioni con inizio contrattuale dopo il 31 marzo 1998 e ammonta al 2.5%. la tassa d’emissione, che colpisce l’emissione di titoli di partecipazione svizzeri come, ad esempio, azioni, obbligazioni o titoli del mercato monetario, la tassa di negoziazione sulla compravendita di titoli svizzeri ed esteri, e la tassa sui premi di determinate assicurazioni. La tassa sui premi d’assicurazione ha per oggetto i pagamenti di premi per l’assicurazione di responsabilità civile, l’assicurazione contro l’incendio, l’assicurazione casco e l’assicurazione economia domestica. La tassa è calcolata sul premio d’assicurazione e ammonta di regola al 5%. In questo breve contributo si cercherà di fornire una visione generale sulle tasse di bollo riscosse sui premi di assicurazione, tenendo in considerazione anche la Circolare n. 33 dell’AFC del 4 febbraio 2011. 2. La tassa di bollo sui premi d’assicurazione vita L’articolo 132 della Costituzione federale (di seguito Cost.) prevede la competenza della Confederazione in materia di riscossione delle tasse di bollo, anche se tale tassa viene menzionata esplicitamente sulle ricevute dei premi di assicurazione. Fino al 1973 i premi dell’assicurazione sulla vita erano già soggetti alla tassa di bollo. Nel quadro della revisione globale della Legge federale sulle tasse di bollo (di seguito LTB), nel 1973 i premi dell’assicurazione vita sono stati esentati dall’imposta, affinché la previdenza privata (3° pilastro) beneficiasse di agevolazioni fiscali così come richiesto 3. I punti salienti Qui di seguito sono riassunti brevemente gli aspetti più importanti della tassa di bollo su assicurazioni vita. ◆ La tassa di bollo viene riscossa su assicurazioni vita riscattabili. Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili, ai sensi della LTB, le assicurazioni per le quali è certa la realizzazione dell’evento assicurato. Tra queste rientrano segnatamente le assicurazioni miste, assicurazioni legate a fondi d’investimento, assicurazioni legate ad un indice, assicurazioni vita intera in caso di decesso, rendite vitalizie con rimborso dei premi come pure le assicurazioni vita con tenuta separata di conto/deposito (i cosiddetti “insurance wrapper”). È irrilevante se il contratto è stato stipulato in franchi svizzeri oppure in valuta estera. Sono assoggettate alla tassa di bollo le assicurazioni a premio unico, ma anche determinate assicurazioni finanziate a premi periodici. ◆ Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per assicurazioni sulla vita non riscattabili o riscattabili con pagamento periodico dei premi. Secondo la LTB sono conside- Novità fiscali / n.03 / marzo 2012 rate a pagamento periodico dei premi le assicurazioni che durante la durata complessiva del contratto sono finanziate con premi annui essenzialmente dello stesso importo. Tra queste rientrano anche: - - le assicurazioni i cui premi crescono regolarmente, le assicurazioni con premi indicizzati, le assicurazioni per le quali il più elevato dei premi annui convenuto per i primi cinque anni della durata del contratto supera il più basso di non oltre il 20%, le assicurazioni vita intera con pagamento dei premi ridotto. In particolare non vi è pagamento periodico dei premi se: - ◆ la durata contrattuale è inferiore a cinque anni, oppure nonostante il pagamento periodico dei premi convenuto contrattualmente, nei primi cinque anni di durata del contratto non sono pagati i relativi premi annui, eccetto che (i) l’obbligo di pagare i premi si estingue a causa di morte o invalidità della persona assicurata, (ii) il valore della liquidazione (valore di riscatto comprese tutte le partecipazioni alle eccedenze) sia inferiore alla somma dei premi pagati. Non sono soggette alla tassa di bollo: - le assicurazioni del 2° pilastro, - del 3° pilastro A, - di contraenti domiciliati all’estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein [1]). In relazione alle modifiche contrattuali inerenti la scadenza e l’estinzione dell’assicurazione, se la prestazione assicurata viene utilizzata quale premio unico per il finanziamento di una nuova soluzione assicurativa, occorre versare la tassa di bollo. È irrilevante se la prestazione assicurata venga accreditata, compensata o versata. Se l’assicurazione viene “trasformata” prima della scadenza contrattuale, trasferendo il valore d’imputazione in una nuova assicurazione sulla vita riscattabile, tale valore è assoggettato alla tassa di bollo, in particolare nei seguenti casi quale premio unico: ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Per l’assoggettamento alla tassa di bollo il contraente deve avere il proprio domicilio o la propria dimora permanente oppure la propria sede legale o statutaria in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. La tassa di bollo subentra anche quando viene concluso un contratto d’assicurazione con un assicuratore domiciliato all’estero. In conformità alla LTB il contraente, con domicilio o propria dimora in Svizzera, sottostà alla tassa di bollo. Egli deve versare l’imposta nell’ambito di un’autodichiarazione all’AFC. Nel caso in cui, nel corso della durata assicurativa, si dovessero manifestare delle modifiche o aggiunte al contratto assicurativo è fondamentale tenere in considerazione quanto segue: ◆ per quanto riguarda i premi per soluzioni previdenziali riscattabili occorre distinguere tra premi periodici e premi facoltativi o flessibili il cui pagamento non può essere sollecitato dall’assicuratore; di conseguenza i premi flessibili nell’ottica della LTB sono considerati dei premi unici. I premi periodici vanno versati periodicamente e secondo i piani nel corso dell’intera durata del contratto. Sussiste un premio unico se il premio è versato in una sola volta alla conclusione dell’assicurazione. Sono considerati premi unici anche quei premi versati nel corso della durata del contratto, che non corrispondono chiaramente a premi periodici e secondo i piani [2]. Ciò significa che i versamenti integrativi nel pilastro 3B soggiacciono sempre alla tassa di bollo. ◆ modifica del tipo di rischio; trasformazione dell’assicurazione di capitale in un’assicurazione di rendite; trasformazione dell’assicurazione di rendite in un’assicurazione di capitale; cambiamento della persona assicurata. Nel caso in cui un contratto di previdenza vincolata (pilastro 3A) è sciolto, a condizione che siano soddisfatte le premesse in virtù dell’articolo 3 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), per un versamento della prestazione di vecchiaia, e continuato sotto forma di un nuovo contratto d’assicurazione nell’ambito della previdenza libera (pilastro 3B), il valore d’imputazione viene apportato nella nuova assicurazione come premio unico. Si tratta di due differenti contratti d’assicurazione e per la nuova soluzione è considerato quale premio unico in base alla regolamentazione sulla tassa di bollo. 13 14 Novità fiscali / n.03 / marzo 2012 4. Una panoramica relativa alla tassa di bollo sui premi di assicurazioni sulla vita Assicurazione sulla vita Con valore di riscatto (art. 26 OTB) Previdenza professionale LPP Previdenza vincolata 3A Senza valore di riscatto Nessuna tassa di bollo (art. 22 lett. a LTB) Nessuna tassa di bollo (art. 22 lett. a LTB) Finanziata tramite premio periodico o premio unico Finanziata tramite premi periodici (art. 26b OTB) Finanziata tramite premio unico Nessuna tassa di bollo (art. 22 lett. a LTB) Nessuna tassa di bollo (art. 22 lett. a LTB) Soggetta alla tassa di bollo (*) (art. 21 LTB) (*) eccetto quando l’assicurazione è conclusa da un contraente domiciliato all’estero 5. Conclusione Nel dicembre 2009 fu depositata al Consiglio degli Stati una mozione per la soppressione graduale della tassa di bollo, motivata dal fatto che la tassa è un grosso svantaggio in termini di competitività della piazza finanziaria svizzera, che non frena solo il settore finanziario, bensì l’intera economia nazionale [3]. Per quanto concerne la tassa di bollo sui premi di assicurazione non era posta in primo piano la soppressione integrale, bensì una riforma mirata. Per maggiori informazioni: AFC, Tasse di bollo sui premi di assicurazione, Circolare n. 33, Berna, 4 febbraio 2011, in: http://w w w.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/ 00380/index.html?lang=it&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln 1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeHx4gGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz 9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s- [23.03.2012] Elenco delle fonti fotografiche: h t t p://w w w.vo r s o r g e e x p e r t e n . c h/u p l o a d s/p i c s/g e l d _5_02 . j p g [23.03.2012] http://www.handelszeitung.ch/sites/handelszeitung.ch/files/imagecache/content-leadimage/lead_image/bundeshaus_0.jpg [23.03.2012] L’AFC ha valutato la soppressione della tassa e ha pubblicato uno studio in cui le differenti tasse di bollo sono state giudicate in funzione delle loro ripercussioni sull’attrattiva della piazza finanziaria e sull’efficienza. Lo studio indica, tramite due varianti, il modo e i tempi entro cui le tasse di bollo potrebbero essere soppresse e il controfinanziamento delle relative perdite di gettito. Per dovere di cronaca va considerato che dal 2002 le entrate annue della Confederazione a titolo di tassa di bollo variano dai 2.6 ai 3 miliardi di franchi, di cui oltre la metà è fornita dalla tassa di negoziazione; il resto è generato pressoché in egual misura dalle altre tasse. [1] In base al Trattato d’unione doganale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, quest’ultimo Stato va considerato come Svizzera ai sensi della LTB. Ciò significa che per quanto riguarda la tassa di bollo il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. [2] Per esempio premio annuo previsto, versamenti integrativi, incorporamento di premi di risparmio. [3] Si veda la mozione n. 09.4108 del 9 dicembre 2009, Soppressione graduale della tassa di bollo e creazione di posti di lavoro, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_ id=20094108 [23.03.2012].