Le tasse di bollo sui premi d`assicurazione_Blätter

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IVA e imposte indirette
Le tasse di bollo sui premi d’assicurazione
Matthias Blättler
Responsabile previdenza
individuale e collettiva
presso Vaudoise Assicurazioni
(Regione Ticino)
Dipl. in fondi d’investimento IAF
L’agevolazione fiscale nell’ambito della previdenza individuale è ancorata nella Costituzione federale. Negli
ultimi tempi però, il privilegio fiscale è stato continuamente messo in questione se non addirittura parzialmente “smantellato”
1.
Introduzione
Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell’ambito della circolazione giuridica. Tre sono i tipi di tasse di bollo:
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espressamente alla Confederazione nell’articolo 111 capoverso 4 Cost.
Nella sessione autunnale 1997, in relazione con la revisione
dell’imposizione delle imprese, il Parlamento ha deciso di
reintrodurre la tassa di bollo su assicurazioni a premio unico.
La tassa di bollo sui premi per l’assicurazione sulla vita riscattabile viene riscossa su assicurazioni con inizio contrattuale
dopo il 31 marzo 1998 e ammonta al 2.5%.
la tassa d’emissione, che colpisce l’emissione di titoli di
partecipazione svizzeri come, ad esempio, azioni, obbligazioni o titoli del mercato monetario,
la tassa di negoziazione sulla compravendita di titoli svizzeri ed esteri, e
la tassa sui premi di determinate assicurazioni.
La tassa sui premi d’assicurazione ha per oggetto i pagamenti di premi per l’assicurazione di responsabilità civile,
l’assicurazione contro l’incendio, l’assicurazione casco e l’assicurazione economia domestica. La tassa è calcolata sul
premio d’assicurazione e ammonta di regola al 5%.
In questo breve contributo si cercherà di fornire una visione generale sulle tasse di bollo riscosse sui premi di assicurazione, tenendo in considerazione anche la Circolare n. 33
dell’AFC del 4 febbraio 2011.
2.
La tassa di bollo sui premi d’assicurazione vita
L’articolo 132 della Costituzione federale (di seguito Cost.)
prevede la competenza della Confederazione in materia di
riscossione delle tasse di bollo, anche se tale tassa viene
menzionata esplicitamente sulle ricevute dei premi di assicurazione. Fino al 1973 i premi dell’assicurazione sulla vita
erano già soggetti alla tassa di bollo. Nel quadro della revisione globale della Legge federale sulle tasse di bollo (di seguito LTB), nel 1973 i premi dell’assicurazione vita sono stati
esentati dall’imposta, affinché la previdenza privata (3° pilastro) beneficiasse di agevolazioni fiscali così come richiesto
3.
I punti salienti
Qui di seguito sono riassunti brevemente gli aspetti più importanti della tassa di bollo su assicurazioni vita.
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La tassa di bollo viene riscossa su assicurazioni vita riscattabili. Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili, ai sensi della LTB, le assicurazioni per le quali è certa la
realizzazione dell’evento assicurato. Tra queste rientrano
segnatamente le assicurazioni miste, assicurazioni legate
a fondi d’investimento, assicurazioni legate ad un indice,
assicurazioni vita intera in caso di decesso, rendite vitalizie
con rimborso dei premi come pure le assicurazioni vita con
tenuta separata di conto/deposito (i cosiddetti “insurance
wrapper”). È irrilevante se il contratto è stato stipulato in
franchi svizzeri oppure in valuta estera. Sono assoggettate
alla tassa di bollo le assicurazioni a premio unico, ma anche
determinate assicurazioni finanziate a premi periodici.
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Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per assicurazioni sulla vita non riscattabili o riscattabili con pagamento periodico dei premi. Secondo la LTB sono conside-
Novità fiscali / n.03 / marzo 2012
rate a pagamento periodico dei premi le assicurazioni che
durante la durata complessiva del contratto sono finanziate con premi annui essenzialmente dello stesso importo.
Tra queste rientrano anche:
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le assicurazioni i cui premi crescono regolarmente,
le assicurazioni con premi indicizzati,
le assicurazioni per le quali il più elevato dei premi annui
convenuto per i primi cinque anni della durata del contratto supera il più basso di non oltre il 20%,
le assicurazioni vita intera con pagamento dei premi
ridotto.
In particolare non vi è pagamento periodico dei premi se:
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la durata contrattuale è inferiore a cinque anni, oppure
nonostante il pagamento periodico dei premi convenuto contrattualmente, nei primi cinque anni di durata del
contratto non sono pagati i relativi premi annui, eccetto
che (i) l’obbligo di pagare i premi si estingue a causa di
morte o invalidità della persona assicurata, (ii) il valore
della liquidazione (valore di riscatto comprese tutte le
partecipazioni alle eccedenze) sia inferiore alla somma
dei premi pagati.
Non sono soggette alla tassa di bollo:
- le assicurazioni del 2° pilastro,
- del 3° pilastro A,
- di contraenti domiciliati all’estero (ad eccezione del
Principato del Liechtenstein [1]).
In relazione alle modifiche contrattuali inerenti la scadenza e
l’estinzione dell’assicurazione, se la prestazione assicurata viene utilizzata quale premio unico per il finanziamento di una
nuova soluzione assicurativa, occorre versare la tassa di bollo.
È irrilevante se la prestazione assicurata venga accreditata,
compensata o versata.
Se l’assicurazione viene “trasformata” prima della scadenza
contrattuale, trasferendo il valore d’imputazione in una nuova
assicurazione sulla vita riscattabile, tale valore è assoggettato
alla tassa di bollo, in particolare nei seguenti casi quale premio
unico:
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Per l’assoggettamento alla tassa di bollo il contraente deve
avere il proprio domicilio o la propria dimora permanente
oppure la propria sede legale o statutaria in Svizzera o nel
Principato del Liechtenstein.
La tassa di bollo subentra anche quando viene concluso un
contratto d’assicurazione con un assicuratore domiciliato
all’estero. In conformità alla LTB il contraente, con domicilio o propria dimora in Svizzera, sottostà alla tassa di bollo.
Egli deve versare l’imposta nell’ambito di un’autodichiarazione all’AFC.
Nel caso in cui, nel corso della durata assicurativa, si dovessero
manifestare delle modifiche o aggiunte al contratto assicurativo è fondamentale tenere in considerazione quanto segue:
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per quanto riguarda i premi per soluzioni previdenziali riscattabili occorre distinguere tra premi periodici e premi
facoltativi o flessibili il cui pagamento non può essere sollecitato dall’assicuratore; di conseguenza i premi flessibili
nell’ottica della LTB sono considerati dei premi unici. I premi
periodici vanno versati periodicamente e secondo i piani
nel corso dell’intera durata del contratto. Sussiste un premio unico se il premio è versato in una sola volta alla conclusione dell’assicurazione. Sono considerati premi unici
anche quei premi versati nel corso della durata del contratto, che non corrispondono chiaramente a premi periodici e
secondo i piani [2]. Ciò significa che i versamenti integrativi
nel pilastro 3B soggiacciono sempre alla tassa di bollo.
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modifica del tipo di rischio;
trasformazione dell’assicurazione di capitale in un’assicurazione di rendite;
trasformazione dell’assicurazione di rendite in un’assicurazione di capitale;
cambiamento della persona assicurata.
Nel caso in cui un contratto di previdenza vincolata (pilastro
3A) è sciolto, a condizione che siano soddisfatte le premesse in
virtù dell’articolo 3 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), per un versamento della prestazione di vecchiaia, e
continuato sotto forma di un nuovo contratto d’assicurazione
nell’ambito della previdenza libera (pilastro 3B), il valore d’imputazione viene apportato nella nuova assicurazione come
premio unico. Si tratta di due differenti contratti d’assicurazione e per la nuova soluzione è considerato quale premio unico
in base alla regolamentazione sulla tassa di bollo.
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4.
Una panoramica relativa alla tassa di bollo sui premi
di assicurazioni sulla vita
Assicurazione
sulla vita
Con valore
di riscatto
(art. 26 OTB)
Previdenza
professionale LPP
Previdenza
vincolata 3A
Senza valore
di riscatto
Nessuna tassa
di bollo
(art. 22 lett. a LTB)
Nessuna tassa
di bollo
(art. 22 lett. a LTB)
Finanziata
tramite premio
periodico o premio
unico
Finanziata
tramite premi
periodici
(art. 26b OTB)
Finanziata tramite
premio unico
Nessuna tassa
di bollo
(art. 22 lett. a LTB)
Nessuna tassa
di bollo
(art. 22 lett. a LTB)
Soggetta alla tassa
di bollo (*)
(art. 21 LTB)
(*) eccetto quando l’assicurazione è conclusa da un contraente domiciliato all’estero
5.
Conclusione
Nel dicembre 2009 fu depositata al Consiglio degli Stati una
mozione per la soppressione graduale della tassa di bollo, motivata dal fatto che la tassa è un grosso svantaggio in termini
di competitività della piazza finanziaria svizzera, che non frena
solo il settore finanziario, bensì l’intera economia nazionale [3].
Per quanto concerne la tassa di bollo sui premi di assicurazione non era posta in primo piano la soppressione integrale,
bensì una riforma mirata.
Per maggiori informazioni:
AFC, Tasse di bollo sui premi di assicurazione, Circolare n. 33, Berna, 4 febbraio 2011, in:
http://w w w.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/
00380/index.html?lang=it&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln
1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeHx4gGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz
9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s- [23.03.2012]
Elenco delle fonti fotografiche:
h t t p://w w w.vo r s o r g e e x p e r t e n . c h/u p l o a d s/p i c s/g e l d _5_02 . j p g
[23.03.2012]
http://www.handelszeitung.ch/sites/handelszeitung.ch/files/imagecache/content-leadimage/lead_image/bundeshaus_0.jpg [23.03.2012]
L’AFC ha valutato la soppressione della tassa e ha pubblicato
uno studio in cui le differenti tasse di bollo sono state giudicate
in funzione delle loro ripercussioni sull’attrattiva della piazza
finanziaria e sull’efficienza. Lo studio indica, tramite due varianti, il modo e i tempi entro cui le tasse di bollo potrebbero
essere soppresse e il controfinanziamento delle relative perdite di gettito. Per dovere di cronaca va considerato che dal
2002 le entrate annue della Confederazione a titolo di tassa di
bollo variano dai 2.6 ai 3 miliardi di franchi, di cui oltre la metà
è fornita dalla tassa di negoziazione; il resto è generato pressoché in egual misura dalle altre tasse.
[1] In base al Trattato d’unione doganale tra la
Svizzera e il Principato del Liechtenstein, quest’ultimo Stato va considerato come Svizzera ai sensi
della LTB. Ciò significa che per quanto riguarda
la tassa di bollo il Principato del Liechtenstein è
equiparato alla Svizzera.
[2] Per esempio premio annuo previsto, versamenti integrativi, incorporamento di premi di risparmio.
[3] Si veda la mozione n. 09.4108 del 9 dicembre
2009, Soppressione graduale della tassa di bollo e
creazione di posti di lavoro, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_
id=20094108 [23.03.2012].