N. 64 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

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N. 64 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
N. 64 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 21 ottobre 2014
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 30 presso
la sede Amministrativa dell'Ente via Abbazia 28 - 40053 Valsamoggia - loc. Monteveglio, a seguito di
convocazione del 14/10/2014, conservata in atti con Prot. n. 3746, si sono riuniti i componenti del
Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
Nominativo
In rappresentanza di:
Ceccoli Sandro
Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio
Burgin Emanuele
Qualifica
Presente
Presidente
X
Provincia di Bologna
Rappresentante
X
Archetti Giorgio
Comunità del Parco regionale dei Gessi
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
Rappresentante
X
Franchi Romano
Comunità del Parco Storico regionale di
Monte Sole
Rappresentante
X
Moruzzi Carlo
Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone
Rappresentante
X
Torri Elena
Comunità del Parco regionale Corno alle
Scale
Consigliere
X
Consigliere
X
Morisi Andrea
Presenti n. 7
Assiste in qualità di Direttore il
Assenti n. 0
Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, CECCOLI SANDRO, in qualità di PRESIDENTE, dichiara
valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell' o.d.g. avente ad oggetto:
Approvazione del regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio
sostenute dagli amministratori
Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872
[email protected] - [email protected] - [email protected]
P.IVA e C.F. 03171551207
IL COMITATO ESECUTIVO
Delibera
1) di approvare il “Regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio
sostenute dagli amministratori” allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente proposta deliberativa, ma esplicherà i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2014.
Motivazione
La Regione Emilia Romagna, con Legge n. 24 del 23/12/2011, ha disposto la riorganizzazione
del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000. A tal fine sono state
definite cinque macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche omogenee, definite
“Macroaree per i Parchi e la Biodiversità”.
In particolare la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale comprende i Parchi
Regionali dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, del Corno alle Scale, dell'Abbazia di
Monteveglio, dei Laghi di Suviana e Brasimone e il Parco Storico di Monte Sole. L’Ente di
gestione della suddetta macroarea è denominato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
– Emilia Orientale.
A causa dell’articolata struttura dell’Ente il cui territorio di competenza ricomprende oltre i
suddetti cinque parchi regionali, che si estendo per la gran parte della Provincia di Bologna,
anche le Aree Protette della Pianura (GIAPP) la cui estensione comprende anche parte della
Provincia di Modena, gli amministratori dell’Ente, in ragione del loro mandato, si recano spesso
fuori dalla propria sede di competenza primaria, utilizzando mezzi pubblici, mezzi di proprietà
dell’ente o mezzi propri.
In attuazione di quanto disposto dalla nuova disciplina contenuta nell’art. 84 del TUEL e dalle
recenti indicazioni della Corte dei Conti e del D.M. del Ministero dell’Interno e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze si ritiene opportuno dover regolamentare adeguatamente la
disciplina del trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori.
Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto, che si compone di 8 (otto) articoli, si
ritiene opportuno procedere alla sua approvazione, stabilendo che lo stesso esplichi i suoi
effetti a partire dal primo gennaio 2014.
“REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE SPESE DI VIAGGIO
SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI”
SOMMARIO
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Viaggi che danno diritto al rimborso
Art. 3 – Autorizzazioni
Art. 4 – Uso del mezzo di trasporto
Art. 5 – Rimborso spese di viaggio
Art. 6 – Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio
Art. 7 – Modalità di liquidazione delle spese
Art. 8 – Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi spese di viaggi e trasferte, da
intendersi come sinonimi) sostenute dagli amministratori dell’Ente di Gestione per i parchi e la
Biodiversità – Emilia orientale per le loro attività istituzionali, (Presidente – Delegati - Sindaci) in
relazione al disposto dell’art. 84 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 ed alle recenti indicazioni della Corte dei Conti (Corte dei conti, sez. riunite, 5
aprile 2011, n. 21) e del D.M. del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 4 agosto 2011, in attuazione della nuova disciplina contenuta nell’art. 84, co. 1 e 2 del TUEL,
previa intesa con la conferenza Stato – Città ed Autonomie locali (acquisita in data 16 marzo
2011).
Art. 2 – Viaggi che danno diritto al rimborso
1. Gli Amministratori dell’Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori della sede di
competenza primaria (sedi dei parchi presso i quali rivestono il ruolo di Presidente di Comunità o di
Delegato presso il Comitato Esecutivo o di Presidente dell’Ente) hanno diritto di ottenere il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura stabilita dal CCNL dell’Area
della Dirigenza, così come stabilito all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 4
agosto 2011;
2. Si definiscono viaggi autorizzati tutte quelle attività, connesse all’esercizio del mandato e
delle funzioni esercitate, per le quali esiste un nesso diretto tra la missione e gli interessi
pubblici oggetto del mandato elettivo, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi,
congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l’attività dell’Amministrazione e
con le eventuali deleghe amministrative conferite.
3. Costituisce, altresì, viaggio connesso all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate,
la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni
internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.
4. Sono sempre ammesse, su iniziativa del Presidente dell’Ente, le delegazioni dell’Ente per
promuovere, realizzare, consolidare rapporti di amicizia, mediante gemellaggi, con comunità
locali italiane o straniere quando sussiste un interesse economico, morale o sociale della
popolazione.
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5. I suddetti viaggi sono così definiti:
α) trasferimenti nel caso si rechino presso la sede legale o le sedi operative dell’Ente
oppure in strutture e luoghi all’interno del territorio dei Parchi della macroarea Emilia
Orientale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi, nonché per
la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate.
β) missioni qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori delle casistiche
individuate nella lettera a).
Art. 3 – Autorizzazioni
1. Tutti i viaggi degli Amministratori previsti dal presente regolamento devono essere
preventivamente autorizzati dal Presidente su richiesta scritta dell’Amministratore.
2. Nella richiesta di autorizzazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio
competente, deve essere specificata la finalità del viaggio, la sua durata, il mezzo di trasporto
che si intende utilizzare ed ogni altra informazione utile a preventivarne il trattamento
economico.
3. Non è richiesta autorizzazione per i viaggi del Presidente.
Art. 4 – Uso del mezzo di trasporto
1. Gli Amministratori devono prioritariamente utilizzare il mezzo di trasporto pubblico, o se
disponibili, i mezzi di trasporto di proprietà dell’Ente.
2. L’uso del mezzo proprio è consentito solo nei seguenti casi:
a) se non sono disponibili mezzi dell’Ente;
b) se i mezzi pubblici non consentono il rispetto degli orari;
c) se la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;
d) se il mezzo proprio viene ritenuto più economico rispetto al mezzo pubblico e se consente
un più efficace espletamento dell’attività;
e) se si evitano ulteriori costi a carico dell’Ente, quali pernottamenti;
3. In caso di uso del mezzo proprio, nell’autorizzazione è implicito, anche se non
espressamente richiamato, che l’amministratore solleva l’Ente da qualsiasi responsabilità ed
obbligazione; in ogni caso non è concesso per lo svolgimento di trasferte all’estero
4. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell’Ente di persone non autorizzate.
Art. 5 – Rimborso spese di viaggio
1. Unitamente alle spese di vitto e alloggio, all’amministratore in missione spetta il rimborso
delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, debitamente documentate e
giustificate, di seguito specificate:
a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico:
- rimborso del biglietto del treno in seconda classe, compreso il costo della prenotazione ove
prevista;
- rimborso del biglietto di bus, metropolitana o altro mezzo pubblico di trasporto di massa;
- rimborso del biglietto aereo in classe economica;
- rimborso della spesa taxi, purché adeguatamente motivata;
b) in caso di utilizzo del mezzo dell’ente:
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- pagamento del pedaggio autostradale;
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente documentati
e giustificati;
c) in caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio:
- l’indennità chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che l’amministratore avrebbe
sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico più economico salvo quanto di seguito riportato:
Considerato il territorio di competenza dell’Ente, che si sovrappone all’intera area provinciale di
Bologna con estensione a parte di quella di Modena e che le sedi dei Parchi e del GIAPP si
trovano fuori dal capoluogo di Provincia, in assenza di mezzi pubblici o nel caso in cui l'utilizzo di
questi ultimi risulti più oneroso o ricorrano le condizioni di cui alle lettere b, c, d, ed e del comma 2
dell’art. 4, da dichiararsi a cura dell’Amministratore autorizzato alla trasferta o dal Presidente,
il rimborso sarà calcolato sulla base del costo dell’utilizzo di un’autovettura di cilindrata media
(1600 cc) alimentata a gasolio e con percorrenza inferiore ai 30.000 km all’anno riferita alle tariffe
ACI.
Nel caso in cui non siano disponibili mezzi dell’Ente e che i mezzi pubblici consentano il rispetto
degli orari e garantiscano il servizio sino alla sede di arrivo, il rimborso sarà calcolato in base alla
misura più conveniente all’Amministrazione tra il costo dei biglietti necessari al tragitto della Tariffa
extraurbana del bacino di Bologna, e il costo dell’utilizzo dell’autovettura come sopra calcolato;
2. Sarà cura del Servizio competente individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabile ai
casi specifici;
3. Qualora la località non sia servita da mezzi pubblici, si farà riferimento al prezzo del
biglietto del luogo più vicino raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico;
4. Se l’amministratore è autorizzato, per una stessa missione, ad avvalersi per una parte del
tragitto della propria autovettura, lo stesso dovrà indicare nel riepilogo delle spese di viaggio il
tragitto percorso con il proprio automezzo.
Art. 6 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio
1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli
Amministratori, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale.
2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri degli Amministratori è necessaria apposita
dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge, sottoscritta dai singoli amministratori in
cui risultino indicate le date e i luoghi dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di
volta in volta.
3. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative
comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l’uso del mezzo, sia proprio
che dell’Ente, nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell’Ente.
4. Non sarà rimborsata alcuna spesa, anche se effettivamente sostenuta e documentata, se
presentata al Servizio competente per la liquidazione dopo 18 mesi dall’effettivo svolgimento
delle attività di cui al presente regolamento.
Art. 7 - Modalità di liquidazione delle spese
1. Con cadenza trimestrale, il Responsabile del Servizio competente provvede alla liquidazione
del rimborso delle spese, su richiesta dell’Amministratore interessato, corredata della
documentazione in originale e di una dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge,
sulla durata e sulle finalità della missione.
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2. La richiesta, autocertificata e su modulo predisposto dal competente Servizio, deve
contenere o recare in allegato tutti gli elementi utili a comprovare il diritto e la misura del
rimborso.
3. Per stabilire l’indennità chilometrica, l’ufficio competente procede alla rilevazione del
costo dell’utilizzo di un’autovettura di cilindrata media (1600 cc) alimentata a gasolio e con
percorrenza inferiore ai 30.000 km all’anno riferita alle tariffe ACI.
Art. 8 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di
approvazione dell’atto nel Comitato Esecutivo dell’Ente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme
legislative vigenti in materia.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DIRETTORE
F.to Sandro Ceccoli
F.to Massimo Rossi
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 04/11/2014 al 19/11/2014 ai
sensi di legge.
certificato di esecutività
X Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.
Lì, 14/11/2014
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).
F.to
Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872
[email protected] - [email protected] - [email protected]
P.IVA e C.F. 03171551207
DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO
Delibera nr. 64
Data Delibera 21/10/2014
OGGETTO
Approvazione del regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dag
amministratori
PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO
Data 21/10/2014
IL DIRETTORE
F.to Massimo Rossi
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO
Data 21/10/2014
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Adriano Marabini
Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872
[email protected] - [email protected] - [email protected]
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