Indennità compensativa zone montane
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Indennità compensativa zone montane
SCHEDA BANDO :: Area Finanza Agevolata :: Mod. 07.1.1 Rev. 0 01.06.2011 INDENNITA’ COMPENSATIVA PER LE ZONE MONTANE ID Bando BA16-0146 Tempistica Le domande possono essere presentate entro il 16 maggio 2016 Oggetto Il bando intende incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano Territorio di riferimento Regione Piemonte Soggetti proponenti Possono presentare domanda gli agricoltori in attività. Per agricoltori, si intende le persone fisiche o giuridiche che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano uno di questi requisiti: a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Inoltre, il proponente deve: c) operare in una zona montana del Piemonte nell’anno di presentazione della domanda; d) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane; e) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 200,00 euro. f) avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte; g) aver costituito il fascicolo aziendale presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA); h) aver aggiornato il Piano colturale aziendale (definito anche Piano di coltivazione) all’interno del fascicolo aziendale Progetti finanziabili Verranno finanziate domande in cui Il beneficiario si impegna a proseguire l’attività agricola in una zona della Regione Piemonte classificata montana. In particolare, il beneficiario deve garantire la presenza di titoli di Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono di proprietà del mittente della presente, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente ed a distruggerne il contenuto. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 in qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti in merito ad un eventuale trattamento non autorizzato. Mod. 07.1.1 Rev. 0 01.06.2011 SCHEDA BANDO :: Area Finanza Agevolata :: conduzione delle particelle catastali indicate in domanda validi per l'intero periodo di impegno, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Retroattività NO Agevolazioni Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in zona montana. Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in zona montana. Sono state definite quattro classi di gravità del vincolo permanente (o classi di svantaggio), individuate in funzione della combinazione dei fattori “altitudine” e “pendenza dei versanti”. Le classi di svantaggio individuate sono: - classe 1 - basso (quota bassa); - classe 2 - medio (quota media e/o pendenza moderata); - classe 3 - medio-alto (quota da media ad elevata e/o pendenza da moderata a media); - classe 4 - alto (quota da media ad elevata e/o pendenza elevata). I tre sistemi agricoli individuati sono i seguenti: - sistemi agricoli a coltivazioni legnose; - sistemi agricoli a seminativi; - sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti. Le classificazioni in base alla gravità del vincolo ed al sistema agricolo, incrociate tra loro, determinano i seguenti premi in euro/ha: Sistema agricolo a coltivazioni legnose a seminativi a pascoli e prati permanenti 1 250 150 130 Classe di svantaggio 2 3 200 150 150 230 180 230 4 250 230 280 Inoltre, gli importi delle indennità saranno decrescenti al di sopra di una superficie agricola di 20 ettari, secondo le seguenti classi di degressività: Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono di proprietà del mittente della presente, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente ed a distruggerne il contenuto. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 in qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti in merito ad un eventuale trattamento non autorizzato. Mod. 07.1.1 Rev. 0 01.06.2011 SCHEDA BANDO :: Area Finanza Agevolata :: SUPERFICIE (ha) da 0 a 20 ha > 20 a 40 ha > 40 a 70 ha > 70 a 100 ha > 100 ha IMPORTO INDENNITA' (%) 100% 70% 40% 10% 0% Il premio subirà un’ulteriore riduzione esclusivamente a carico delle superfici classificate come “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti” condotte da aziende non stanziali in zone montane della Regione Piemonte. L’entità del premio per pascoli e prati permanenti sarà ridotta come segue: azienda stanziale in zona montana: riceverà il premio intero; azienda non stanziale in zona montana: riceverà il 40% del premio. Documentazione Copia del documento di identità e codice fiscale del proponente; Statuto/Atto costitutivo/N.P.Iva del richiedente. LA Profima Srl si riserva il diritto di richiedere, attraverso i suoi progettisti, documentazione ulteriore e aggiornata ai fini della progettazione. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono di proprietà del mittente della presente, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente ed a distruggerne il contenuto. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 in qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti in merito ad un eventuale trattamento non autorizzato.