PROROGA AAC oltre marzo 2013
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PROROGA AAC oltre marzo 2013
Determinazione n° 936 del 26 marzo 2013 I.P. 1103/2013 - Prot. n° 52362 del 26.03.2013 OGGETTO: : L.R.T. n° 3/94 - Art. 24 – Aree per l'addest ramento, l'allenamento e le gare dei cani (A.A.C.) già costituite sul territorio provinciale e prorogate fino al 31 marzo 2013, in virtù della Determinazione n° 605 del 16.03.2012: definizione d ei criteri e delle modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio di nuova autorizzazione senza che si interrompa lo svolgimento delle attività cinofile per il periodo interposto tra il termine della validità della proroga stessa e l’adozione definitiva del provvedimento autorizzativo specifico per ciascuna AAC. ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA Da pubblicare all’Albo Pretorio Da comunicare al servizio personale (articolo 1.127 L. n° 662/96) Da comunicare al servizio personale (articolo 53 D.Lgs. n° 165/01) Altro (specificare) ______________________________________ Adempimenti effettuati contemporaneamente alla pubblicazione (sigla) _______________________________________________ Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6.4 del vigente regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale, la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio in data _______________ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi. Grosseto lì, ________________ IL MESSO NOTIFICATORE _______________________ 1 IL RESPONSABILE VISTO l’art. 107, comma 3), lett. f), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267; VISTO lo Statuto della Provincia di Grosseto e l’art. 22 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO l’Atto Presidenziale N. 309 del 30.12.2010 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Sostenibile al Dr. Alessandro Lombrano; VISTO il Decreto Presidenziale N. 78 del 30.03.2010 con il quale è stato conferito l’incarico di Direzione dell’Area Ambiente e Conservazione della Natura al Dr. Giampiero Sammuri; VISTO l’atto datoriale n° 104763 del 10.07.2012 di defini zione della microstruttura dell’Area “Ambiente e conservazione della natura”, articolata in Servizi ed U.P. (Unità di Processo); VISTO l’atto datoriale n° 104896 del 10.07.2012 con il qu ale è stato conferito al Dr. Massimo Machetti l’incarico di direzione del Servizio Conservazione della Natura; VISTA la Legge 11.02.92, n° 157, “Norme per la protezion e della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale Toscana 12.01.94, n° 3, di rece pimento della Legge n° 157/92, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 33/R del 26.07.2011 avente per titolo: “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n° 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)”; VISTE le autorizzazioni rilasciate nel corso di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010 per l’istituzione e la gestione di Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (A.A.C.), la cui validità, rapportata alla durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale, veniva fissata fino al 31 dicembre 2010; RICHIAMATE le Determinazioni n° 3957 del 21.12.2010 e n° 605 d el 16.03.2012 con le quali, in attesa della conclusione dell’iter di adozione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, si è provveduto a prorogare fino al 31 marzo 2013 la validità delle autorizzazioni, rilasciate con scadenza fissata al 31 dicembre 2010, relative agli istituti faunistici e faunistico-venatori presenti sul territorio provinciale, ivi comprese le Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani; DATO ATTO che le autorizzazioni adottate in data successiva al 31.12.2010 per l’istituzione di nuove Aree addestramento cani venivano rilasciate con validità temporale identica a quella fissata nei provvedimenti di proroga anzi richiamati; PRESO ATTO che le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani istituite nella provincia ed attive alla data di adozione del presente atto sono complessivamente n° 155 di cui 108 ricadenti nel territorio destinato alla libera attività venatoria ed alla caccia programmata e 47 ricadenti all’interno di aziende agrituristico-venatorie (A.T.V.), così come elencate, rispettivamente, nelle sezioni 1) e 2) dell’Allegato A) al presente atto; VISTE la Delibera di Consiglio Regionale n° 3 del 12.01.2 012 relativa al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2012/2017, nonché la Delibera di Consiglio Provinciale n° 56 del 20.12.2012 con la quale è stato adottato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012/2017; DATO ATTO che in seguito all’adozione del PFVP 2012/2017 anzi richiamato la Provincia, dietro specifica istanza presentata dai soggetti interessati, potrà provvedere al rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi agli istituti faunistici e faunistico-venatori costituiti sul territorio provinciale, ivi comprese le aree addestramento cani; PRESO ATTO che i soggetti richiedenti dovranno presentare le relative istanze di nuova autorizzazione nel pieno rispetto di norme e dispositivi fissati in materia di aree addestramento cani, soprattutto in considerazione delle notevoli variazioni apportate alla normativa di riferimento rispetto al periodo di vigenza del PFVP precedente; 2 VISTA la Legge Regionale n° 4/2010 con la quale, nella se duta del 27 gennaio 2010, il Consiglio Regionale della Toscana ha deliberato la modifica della L.R.T. n° 3/1994: “ Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).”, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione - B.U.R.T.del 10 febbraio 2010, n° 6; CONSIDERATO che la stessa Legge Regionale n° 4/2010 ha apportat o modifiche anche all’art. 24 della L.R.T. n° 3/94, relativo all’isti tuzione ed alla gestione di aree addestramento cani, introducendo nuove disposizioni per quanto attiene la tipologia delle aree di cui trattasi, le specie di selvaggina di cui è consentita l’immissione e l’abbattimento, le modalità di utilizzo e di svolgimento delle attività, ecc.; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 33/R del 26.07.2011 avente per titolo: “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n° 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)”; CONSIDERATO che le norme della DCR n° 292/94 hanno cessato di a vere applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa DPGR n° 33/R /2011, la quale per altro, agli articoli 47-51, dispone le prescrizioni da rispettare per l’istituzione e la gestione di aree addestramento cani; VISTO il PFVP 2012/2017 che, oltre a fissare la validità temporale massima degli istituti faunistico e faunistico-venatori, con gli articoli 35-37 delle “Norme” fissa ulteriori disposizioni riguardo le specie di selvaggina da immettere, nonché l’estensione territoriale minima e massima consentita per le differenti tipologie di area, e che dovranno essere rispettate sia per le aree addestramento cani di nuova istituzione, che per quelle già costituite all’atto di adozione del presente provvedimento ed elencate nell’Allegato A); CONSIDERATO inoltre l’art. 36 delle “Norme” del PFVP 2012/2017 sopra richiamato il quale, stabilisce che le aree addestramento cani di nuova istituzione siano poste ad una distanza minima pari a 500 metri sia tra di loro che dal confine di altri istituti, derogando quindi da tale obbligo le AAC precedentemente istituite sul territorio libero della provincia e contenute nell’elenco di cui all’Allegato A); DATO ATTO che la Provincia di Grosseto, unitamente al PFVP 2000/2005 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 104/2000, si e ra dotata di un “Regolamento Provinciale per la gestione ed il funzionamento delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia” il quale però, per effetto delle recenti modifiche addotte alla normativa vigente, si trova ad essere in difformità rispetto alla stessa, ad eccezione delle indicazioni riportate all’art. 5 del medesimo Regolamento Provinciale e relativo a recinti ubicati nel territorio libero destinati allele attività cinofile sulle specie cinghiale e lepre; CONSIDERATO pertanto che, per quanto fin qui esposto, si renda necessario fornire ai titolari preposti alla gestione delle n° 155 AAC in essere s ul territorio provinciale la corretta informazione riguardo l’applicazione delle nuove disposizioni vigenti in materia e relative alla gestione delle strutture stesse, nonchè ai tempi ed ai modi fissati per la presentazione delle istanze di autorizzazione, le quali dovranno essere inoltrate utilizzando il modello approvato unitamente al presente atto, e di cui all’Allegato B); RITENUTO inoltre opportuno poter concedere ai titolari preposti alla gestione delle aree in argomento i tempi necessari per la predisposizione e presentazione delle istanze di nuova autorizzazione, senza che debba interrompersi il regolare svolgimento delle attività cinofile successivamente al 31 marzo 2013 e fino alla data di adozione definitiva del provvedimento autorizzativo specifico per ciascuna AAC; DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n° 241/1990, è la Dott.ssa. Giorgina Romeo, nominata referente della U.P. “Attività Faunistiche Venatorie” con atto n° 60139 del 11.04.2011; 3 Per quanto sopra esposto: DETERMINA 1. Di approvare lo schema di istanza, di cui all’Allegato B) al presente atto, da presentare per il rilascio delle nuove autorizzazioni relative alle n° 155 Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (A.A.C.) istituite sul territorio provinciale nel corso di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010, prorogate fino al 31 marzo 2013, in virtù della Determinazione n° 605 del 16.03.2012, ed elencate n elle sezioni 1) e 2) dell’allegato A). 2. Per la presentazione delle istanze indicate al punto precedente dovrà essere tenuto conto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articolati di seguito indicati: − art. 24 della L.R.T. n° 3/1994; − articoli 47-51 della DPGR n° 33/R/2011; − articoli 35-37 delle “Norme” approvate unitamente al PFVP 2012/2017; − art. 5 del Regolamento Provinciale di cui alla D.C.P. n° 104/2000. 3. Di stabilire che per tutto il periodo interposto tra il termine della validità delle proroghe richiamate in premessa e l’adozione definitiva del provvedimento autorizzativo specifico per ciascuna delle n° 155 AAC elencate nell’Allegato B) , continueranno ad avere efficacia le Determinazioni rilasciate nel corso di vigenza del P.F.V.P. 2006/2010, senza che si debba interrompere lo svolgimento delle attività cinofile al loro interno. 4. Di provvedere all’adozione delle autorizzazioni relative alle A.A.C. ricadenti all’interno delle aziende agrituristico-venatorie elencate nella sezione 2) dell’Allegato A) solo successivamente al rilascio da parte della Provincia della concessione relativa alla A.T.V. interessata. 5. Di inviare il presente provvedimento ai Titolari delle Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (A.A.C.) elencate nelle sezioni 1) e 2) dell’Allegato B) al presente atto, e, per opportuna conoscenza, al Corpo di Polizia Provinciale, ai Comuni grossetani interessati, ai Comitati di Gestione dei tre Ambiti Territoriali di Caccia della provincia, competenti per territorio, e alle Federazioni Provinciali delle associazioni venatorie. Servizio Conservazione della Natura IL RESPONSABILE Dr. Massimo Machetti MM/sl 4