costo di costruzione
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COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce) COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 9 del 27/04/2012 OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. L'anno 2012 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 19:47, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1 ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 20 e assenti n.1 come di seguito: Consiglieri APRILE Alessandro CARLA' Roberto ARMONICO Valerio ROLLO Pompilio STEFANIZZI Fabrizio GRECO Antonio APRILE Alessandro GENNACHI Nicola VETRANO Salvatore VETRUGNO Cosimo CALCAGNILE Carlo CUTRINO Giuseppe DE BARTOLOMEO Mariarosaria CARLA' Giovanni PALADINI Claudio BUCCARELLA Marco CAPOCCIA Stefania NICOLACI Maurilio SPAGNOLO Maurizio SPAGNOLO Elio LANDOLFO Giuseppe Presenti X X X X X X X X Assenti X X X X X X X X X X X X X Il Consigliere Sig. STEFANIZZI Fabrizio in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’odierna seduta consiliare. Partecipa il IL VICE SEGRETARIO PRO TEMPORE ALEMANNO Cosimo. Immediatamente eseguibile X (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 IL CONSIGLIO COMUNALE Dato atto dell’allontanamento dalla Sala del Consigliere Signor Salvatore Vetrano (ore 20,56) avvenuto prima dell’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto – Sono presenti n. 20 membri del Consiglio Comunale; Preso atto: • dell’illustrazione dell’argomento in trattazione tenuta dall’Assessore all’Urbanistica Signor Antonio Greco; • degli interventi dei Consiglieri Signori Spagnolo Elio, Paladini Claudio e Nicolaci Maurilio che richiedono chiarimenti in merito ai contenuti della proposta di deliberazione sottoposta all’esame dell’assise consiliare; • della successiva risposta fornita dall’Assessore all’Urbanistica Signor Antonio Greco; il tutto così come riportato nell’allegato “Interventi” che è parte integrante del presente atto; Dato atto: • dell’allontanamento dalla Sala dei Consiglieri Signori Vetrugno Cosimo, Carlà Giovanni e Spagnolo Maurizio (ore 21,00) e del loro successivo rientro avvenuto dopo pochi istanti – Sono presenti n. 20 membri del Consiglio Comunale; • dell’ingresso in Sala del Consigliere Signor Salvatore Vetrano (ore 21,10) – Sono presenti tutti i n. 21 membri del Consiglio Comunale; Premesso: che l’articolo 16, comma 9, del DPR 6 giugno 2001 n.380, dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata e stabilisce che:….. Omissis “ Nei periodi intercorrenti per le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)” …Omissis; ■ che in particolare l’art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1979, n.66 recita: “ L’art.36 della legge regionale n.6 del 12 febbraio 1979 è sostituito come segue: Il contributo afferente il costo di costruzione, di cui all’art. 6 della legge statale n.10 del 28 gennaio 1977, nei Comuni della Puglia viene fissato nella misura del 5% del costo di costruzione (........................). Il contributo afferente il costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali, viene determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del secondo comma dell’art. 10 della legge statale n.10 del 28 gennaio 1977, applicando al costo documentato di costruzione un’aliquota compresa fra il 5% ed il 10% da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione individuati dai Comuni non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del primo comma dell’art. 6 della legge statale n.10 del 28 gennaio 1977”; Rilevato che: con deliberazione della Giunta Regionale del 04.04.2006 n.449 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli Interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata e di Edilizia Residenziale Agevolata” sono stati determinati i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata; con delibera della Giunta Regionale del 26 novembre 2008 n. 2268 avente ad oggetto (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed agevolata”, la Regione Puglia ha aggiornato i costi per gli interventi di edilizia agevolata; con delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2010, n.766, la Regione Puglia ha ridefinito i limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata; con l’art. 2 comma 2) della legge regionale 1 febbraio 2007, n.1 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) è stata data la facoltà ai comuni di applicare al costo base per l’edilizia agevolata i criteri per il calcolo del contributo relativo costo di costruzione di cui all’allegato “A” della medesima legge regionale; mentre al successivo comma 3) specifica che in assenza di apposite deliberazioni di Giunta Regionale di adeguamento di costo di costruzione, il costo medesimo, è adeguato annualmente in ragione dell’intervenuta variazione dello stesso accertata dall’ISTAT; Vista la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP. del Comune di Veglie, n. 578/2011 con la quale è stato stabilito che il contributo di costruzione relativo a Permessi di costruire e DIA /SCIA è determinato sulla base della delibera regionale 26 novembre 2008, n. 2268, riferito al costo dell’edilizia agevolata per ciascuna tipologia di intervento di seguito riportata: Nuova edificazione Costo base (C.B.N.) €/mq 670,60 Recupero del patrimonio edilizio esistente Costo base recupero primario (C.B.P.) Costo base recupero secondario (C.B.S.) Costo base manutenzione (C.B.M.) 401,91 234,82 268,70 Ritenuto necessario avvalersi della facoltà concessa ai comuni (art. 2 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2007, n.1) di applicare al costo base per l’edilizia agevolata i quattro criteri, con i relativi coefficenti di correzione, per il calcolo del contributo relativo costo di costruzione di cui all’allegato “A” (che si allega alla presente) della legge regionale n.1 del 2007; Preso atto che: per il COEFFICENTE CORRETTIVO RELATIVO ALLA POPOLAZIONE risultando essa pari al 31 dicembre 2011 pari a n. 14369 abitanti è da applicarsi il coeff. 0,80; •per il COEFFICIENTE RELATIVO ALL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO l' incremento medio annuo tra il 1981 e il 2001 pari al 0,5 % (censimenti ISTAT) è compreso tra l'intervallo - 3% e +3% e quindi è da applicarsi il coeff 1,00; •per il COEFFICIENTE RELATIVO ALL’UBICAZIONE risultando il centro abitato del Comune di Veglie compreso nella fascia della profondità di 10 km dal confine del territorio del capoluogo di provincia è da applicarsi il coeff. 1,2; Rilevato che con l'applicazione dei primi tre suddetti criteri si aggiorna il costo base stabilito con determina del Responsabile di Settore Urbanistica-LL.PP del Comune di Veglie n° 578 del 2011 e pertanto si aggiorna il costo base in essa determinato secondo la tabella “A” di seguito riportata: (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 TABELLA”A” €/mq Coefficien Coefficiente Coefficiente te relativo relativo relativo alla all'andamen all'ubicazio popolazio to ne ne demografico Costo Base Nuova edificazione Costo base (C.B.N.) 670,60 0,80 1,00 1,2 643,78 Costo base recupero primario (C.B.P.) 401,91 0,80 1,00 1,20 385,83 Costo base recupero secondario (C.B.S.) 234,82 0,80 1,00 1,20 225,43 Costo base manutenzione (C.B.M.) 268,70 0,80 1,00 1,20 257,95 Recupero del patrimonio edilizio esistente Rilevato inoltre che l'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2007, dà facoltà al Consiglio Comunale, con adeguata motivazione, di modificare i “Criteri pere il calcolo del contributo relatico al costo di costruzione” di cui all' “Allegato A”della stessa legge; Tenuto conto della grave crisi economica ed in particolare del settore edilizio nazionale e locale, e della nuova tassazione sulla casa prevista dalle manovre finaziarie del 2011 e del 2012; Ritenuto necessario: •mantenere gli stessi costi finora applicati ai fini della determinazione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi all'interno del perimetro del centro urbano, come individuato dall'art. 4 del D.Lgs. 285/92; •per gli anni dal 2012 al 2014 ridurre il coefficente massimo relativo alla ubicazione indicato nell “Allegato A”, da 0,70 a 0,517; Pertanto per i suddetti motivi la precedente tabella “A” viene così modificata: TABELLA B1 Tipologia edilizia NUOVA EDIFICAZIONE (C.B.N.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE Costo base Esterno al perimetro Coefficient art. 18 L. e nuova 865/71 edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 € Edificio unifamiliare 643,78 1 1,2 Costo di costruzion e Costo Base € € 772,54 643,78 Interno al perimetro Coefficiente art. 18 L. di nuova 865/71 edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 Costo di costruzione € 1 0,517 (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 332,83 Edificio unifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 772,54 Edificio bifamiliare/schiera 643,78 0,8 Edificio bifamiliare che assicura il 50% dei consumi di 566,53 acqua calda sanitaria da impianti di solare termico Edificio plurifamiliare 643,78 Edificio plurifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 450,65 TABELLA B2 Tipologia edilizia 0,7 0,9 695,28 332,83 1,1 566,53 643,78 0,9 509,87 1 0,9 Edificio unifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 232,98 0,8 0,7 360,52 360,52 ----- 0,7 252,36 450,65 643,78 0,7 0,7 315,45 405,58 315,45 ------ 0,7 220,82 RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE (C.B.P.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE Costo base Esterno al perimetro Coefficient art. 18 L. e nuova 865/71 edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 € Edificio unifamiliare 0,7 Costo di costruzion e Costo Base € € Interno al perimetro Coefficiente art. 18 L. di nuova 865/71 edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 Costo di costruzione € 385,83 1 1,2 463 385,83 1 0,517 199,47 463 ------ 0,9 416,7 199,47 ------ 0,7 139,63 0,8 1,1 339,53 385,83 0,8 0,7 216,06 0,9 305,58 216,06 ----- 0,7 151,25 Edificio 385,83 bifamiliare/schiera Edificio bifamiliare che assicura il 50% dei consumi di 339,53 acqua calda sanitaria da impianti di solare termico (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 Edificio plurifamiliare 385,83 Edificio plurifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 270,08 TABELLA B3 Tipologia edilizia 0,7 1 270,08 385,83 0,7 0,7 189,06 0,9 243,07 189,06 ------ 0,7 132,34 RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE (C.B.S.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE Costo base Esterno al perimetro Coefficiente art. 18 L. Costo di nuova 865/71 costruzione edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 € Costo Base € € Interno al perimetro Coefficiente art. 18 L. di nuova 865/71 edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 Costo di costruzione € Edificio unifamiliare 225,43 1 1,2 270,52 225,43 1 0,517 116,55 Edificio unifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 270,52 ------ 0,9 243,46 116,55 ------ 0,7 81,58 0,8 1,1 198,38 225,43 0,8 0,7 126,24 0,9 178,54 126,24 ----- 0,7 88,37 1 157,8 225,43 0,7 0,7 110,46 Edificio 225,43 bifamiliare/schiera Edificio bifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 198,38 Edificio plurifamiliare 225,43 0,7 (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 Edificio plurifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 157,8 TABELLA B4 RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE (C.B.M.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE Tipologia edilizia Costo base 0,9 Esterno al perimetro Coefficiente art. 18 L. nuova 865/71 edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 € 142,02 110,46 Costo di costruzion e Costo Base € € ------ 0,7 Interno al perimetro Coefficiente art. 18 L. di nuova 865/71 edificazione ovvero art. 4 D. Lgs. 285/92 77,32 Costo di costruzione € Edificio unifamiliare 257,95 1 1,2 309,54 321,53 1 0,517 166,23 Edificio unifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 309,54 ------ 0,9 278,59 166,23 ------ 0,7 116,36 0,8 1,1 227 321,53 0,8 0,7 180,06 0,9 204,3 180,06 ----- 0,7 126,04 1 180,57 321,53 0,7 0,7 157,55 0,9 162,51 157,55 ------ 0,7 110,28 Edificio 257,95 bifamiliare/schiera Edificio bifamiliare che assicura il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico Edificio plurifamiliare 227 257,95 Edificio plurifamiliare che assicura il 50% dei consumi di 180,57 acqua calda sanitaria da impianti di solare termico 0,7 (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 Ritenuto inoltre, in virtù delle funzione proprie del Consiglio Comunale previste dall'art. 16 della L.R. 12/02/1979 n. 66 di stabilire le aliquote, da applicare al costo documentato di costruzione, comprese fra il 5% ed il 10%, in relazione ai diversi tipi di attività ed in particolare: •per gli interventi di edilizia commerciale l'aliquota minima del 5% per gli esercizi commerciali aventi una Superficie Lorda di Vendita sino a 250 mq, e quella massima del 10% per gli esercizi commerciali aventi una Superficie Lorda di Vendita superiore a 250 mq; •per tutti gli interventi di edilizia direzionale l'aliquota massima del 5%; •per tutti gli interventi di edilizia turistica l'aliquota minima del 5%. Vista la legge 24 dicembre 1993 n.537; Visto il DPR 6 giugno 2001 n.380; Visto la legge Regionale 12 febbraio 1979, n.6 Vista la legge regionale 31 ottobre 1979, n.66; Vista la nota 8 novembre 2006 prot.n. 9389/c della Regione Puglia- Asse.to Urbanistica e Assetto del territorio; Vista la legge Regionale 1 febbraio 2007, n.1 avente ad oggetto: “Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2007 – Modifiche e integrazioni”; Vista la deliberazione della Giunta Regionale Puglia 26 novembre 2008, n. 2268 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed agevolata”; Vista la delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2010, n.766, con la quale la Regione Puglia ha ridefinito i limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata; Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla apposita Commissione consiliare nella seduta del 20.04.2012; Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000. Con votifavorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 21 membri del Consiglio presenti e votanti DELIBERA •le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; •di stabilire che i costi base unitari sopra determinati nelle tabelle A, B1, B2, B3, B4, applicabili agli edifici residenziali, per gli anni 2012-2014, saranno utilizzati ai fini del calcolo del contributo sul costo di costruzione mediante lo schema approvato con D.M. 10.05.1977; •di stabilire che per le aliquote il calcolo del contributo di costruzione per gli interventi di edilizia residenziale, pari al 5% (cinque per cento) secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia; •di stabilire le seguenti aliquote da applicare al costo documentato di costruzione: a) per gli interventi di edilizia commerciale: (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 •aventi una Superficie Lorda di Vendita sino a 250 mq l'aliquota pari al 5% (cinque per cento); •aventi una Superficie Lorda di Vendita superiore a 250 mq l'aliquota pari al 10% (dieci per cento); b) per gli interventi di edilizia direzionale l'aliquota pari pari al 5% (cinque per cento); c) per gli interventi di edilizia turistica pari al 5% ( cinque per cento); •di stabilire che relativamente all’edilizia commerciale, direzionale e turistica (di nuova costruzione e/o esistenti) il costo di costruzione documentato è determinato attraverso l'utilizzo dei costi unitari delle diverse tipologie di opere presenti nel prezziario della Regione Puglia in vigore, al netto degli utili di impresa e delle spese generali indicati nello stesso prezziario; •di dare atto che il contributo afferente il costo di costruzione così come determinato nelle tabelle A, B1, B2, B3 e B4, sopra riportate e con il presente atto approvate, sarà applicato a tutte le istanze (Permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A. e Permessi di costruire in sanatoria) che pervengono a partire dal giorno successivo alla data di efficacia del presente atto. In prosieguo Su proposta del Presidente IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 21 membri del Consiglio presenti e votanti DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 COMUNE DI VEGLIE CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 27 APRILE 2012 ALLEGATO “INTERVENTI” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 09/2012 “Aggiornamento contributo di costruzione” PRESIDENTE: Relaziona l’Assessore al ramo. ASSESSORE GRECO: La Delibera ha per oggetto aggiornamento contributo di costruzione, che non significa aumento dei contributi di costruzione ma adeguamento ai criteri regionali. Che cosa andiamo a deliberare questa sera? Il costo di costruzione o come è chiamato ex Bucalossi, quando uno costruisce paga un contributo al Comune, questo costo di costruzione è determinato dalla Regione Puglia e la norma dice che questo costo di costruzione è adeguato, deve essere adeguato annualmente e automaticamente dal tecnico. Viene adeguato annualmente e autonomamente sulla base dei dati Istat, la stessa legge regionale concede ai comuni la facoltà di applicare dei coefficienti di correzione di questo costo base di costruzione, cioè la Regione Puglia dice “ti do il costo base che devi adeguare ai dati Istat ogni anno, tu Consiglio Comunale puoi correggere questo costo base in aumento o in diminuzione”. Questi coefficienti di correzione, i criteri per correggere questo costo base secondo la norma regionale sono quattro: i primi tre coefficienti sono oggettivi, nel senso che non si possono modificare perché riguardano la popolazione, la distanza dal centro capoluogo di provincia e l’aumento negli anni della popolazione, ci sono dei coefficienti e quelli si applicano non è possibile fare diversamente, invece per il quarto criterio quello della ubicazione della costruzione, se è all’interno del comune del perimetro del PRG o è in campagna o se è una costruzione unifamiliare o a schiera, per questo criterio è possibile con delle motivazioni correggere il coefficiente massimo previsto dalla norma in aumento o in diminuzione. La conclusione di tutto questo discorso è che per le nuove abitazioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente questa sera con questa Delibera noi correggiamo il coefficiente previsto dalla norma per gli edifici che sono nel perimetro del PRG e per gli edifici uninominali lo correggiamo in ribasso per potere portare lo stesso costo di costruzione che era stato già deliberato dal Consiglio nel 2007. Per poter portare il costo di costruzione agli stessi parametri, per cui nel 2007 si pagava x euro per costruire una casa o per ripristinare una casa, noi questa sera con questa Delibera andiamo a riportare il costo da quello che era un dato Istat che lo aumentava quasi del doppio, lo riportiamo al costo stesso del 2007, cioè tale e quale. Faccio solo alcuni esempi, il costo base per costruire una casa all’interno del perimetro del PRG è di euro 670, se noi applichiamo i primi tre coefficienti arriviamo a una riduzione di 30 euro, sarebbe il costo 643,78. Noi questa sera con questa Delibera invece andiamo ad applicare un coefficiente di ribasso per poter portare quel costo di 643, 78 ridotto con i primi tre criteri a 332, 83 lo riduciamo quasi alla metà. Questo vale per gli edifici nuovi che vengono a essere costruiti nel perimetro del PRG e per gli edifici unifamiliari, non vale per un edificio che si costruisce in campagna o per gli edifici a schiera perché molto spesso vengono fatti dai costruttori. Questa Delibera vuole agevolare il cittadino che si vuole fare una casa non in campagna ma secondo i criteri urbanistici, e riportare indietro il costo di cinque anni. Se non facciamo questa Delibera (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 questa sera l’adeguamento automatico ai dati Istat è vigente, nel senso che non è possibile che il tecnico non applichi la prima tabella con gli adeguamenti Istat. Solo applicando questa sera e motivandola, adesso vi leggo la parte più importante della Delibera, portiamo questo costo da 643 a 332 a metro quadro, perché stiamo riducendo il coefficiente di correzione da 0, 70 lo portiamo a 0, 517, dite voi perché proprio 0, 517? Perché facendo i conti 332, 83 sono le stesse somme che uno pagava nel 2007, la riduzione è stata fatta, questo parametro questo coefficiente è stato ridotto per portare il costo alla cifra del 2007, mi sembra che la parte più rilevante della Delibera oltre alle tabelle che evito di leggere a pagina cinque, noi dobbiamo motivare questa riduzione. Vi leggo come abbiamo motivato. (Legge motivazione allegata agli atti del Consiglio Comunale). Poi ci sono altre tabelle che riguardano altre tipologie, ma sempre con questo spirito, con questa logica. Chiedo se avete bisogno di altri chiarimenti, altrimenti passiamo avanti perché dobbiamo approvare questa Delibera, altrimenti rimaniamo scoperti con la determina del dirigente che ha dovuto adeguare i dati Istat gli oneri di costruzione già alla fine dell'anno scorso agli inizi di quest'anno, grazie. CONSIGLIERE SPAGNOLO E.: Alla fine dell’anno scorso quanto era il costo? ASSESSORE GRECO: Nel dicembre 2011 con determina n. 578 ha adeguato automaticamente i dati Istat che non si adeguavano dal 2007 e ha riportato il costo base a 670, 60, se noi non facciamo questa Delibera lui è costretto a fare pagare 670,60. CONSIGLIERE SPAGNOLO E.: Nel 2011 di fronte a una concessione edilizia il costo di costruzione a quanto era stato fissato? ASSESSORE GRECO: Dal 2007 fino alla determina del 2000 era sempre 332, 64. CONSIGLIERE SPAGNOLO E.: Che adesso confermiamo? ASSESSORE GRECO: Sì, perchè ha dovuto fare una determina che li ha raddoppiati, nel frattempo noi abbiamo dovuto preparare questa Delibera per poter andare a riportare il costo alla stessa quantità che c'era dal 2007 in poi con la Delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 2007, quindi lo specchietto della Delibera del 2007 e quello attuale corrispondono. CONSIGLIERE PALADINI: Solo una domanda molto breve. Non vedo una relazione del tecnico, o la Delibera di per sé è la sua relazione oppure, non perché lei non sia stato esaustivo, però c’è solo la firma del parere favorevole del tecnico ma la Delibera è sprovvista di un parere. O tutta la Delibera è un parere? CONSIGLIERE NICOLACI: Vorrei che mi si spiegasse, quando diciamo che per gli anni dal 2012 al 2014 abbiamo ridotto il coefficiente massimo relativo alla ubicazione da 0, 70 a 0,517, cioè significa che ci sono dei comuni che possono abbassare ulteriormente questo costo di costruzione? Mi spiego, se andiamo a ridurre questo coefficiente massimo proprio perché rispetto al passato oggi vogliamo creare le condizioni perché si costruisca di più, sarebbe possibile chiedere l’intervento del tecnico a titolo di spiegazione, perché se da 0, 70 massima riduzione che si può fare noi applichiamo il 0, 517 di fatto stiamo (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 mantenendo la stessa situazione nello stesso tempo, non creiamo il pungolo perché si possa migliorare o aumentare il numero delle concessioni. PRESIDENTE: Risponderà se ci saranno altre domande. Lei è una persona molto presente nelle commissioni, le commissioni si fanno apposta e si istruiscono per poter discutere e per chiedere tutto, non solo, dopo le commissioni ci sono cinque giorni di tempo per andare a chiedere tutto. CONSIGLIERE NICOLACI: Semplicemente perché qualcuno in Commissione sì è preoccupato della mia assenza, io stavo a Roma, non ho il dono dell'ubiquità e quindi di conseguenza o stavo lì o stavo qui. ASSESSORE GRECO: Per il Dottore Paladini io ritengo che non ci sia bisogno di nessuna relazione qui, perché il tecnico la sua relazione l’ha fatta con la determina n. 578 del 2011 e non può dire altro, poi è sovrano il Consiglio che dice la norma “può applicare tutti e quattro i criteri secondo l’allegato della legge regionale” così come stanno e non c’è bisogno di motivare, li applichi così come sono con i parametri massimi e procedi oppure dice la norma, “il Consiglio può questi coefficienti abbassarli o aumentarli con adeguata motivazione” e indica quali sono orientativamente le motivazioni. Con questo rispondo al Consigliere dice la norma “bisogna pure tenere conto del Bilancio”, se io sto benissimo posso anche dire non 517 perché di per sé teoricamente è possibile, anche 04, 03, ma se sto bene dal punto di vista del Bilancio, ma se io mi spostassi di qualche piccolo centesimo ho bisogno del parere anche dell’ufficio finanziario, economico, del Revisore dei Conti per dire perché io sto andando al di sotto nel 2007 nel fare questo introito, è chiaro che può essere anche una sorta di politica che l’amministrazione sceglie, però io ritengo che in questo caso si tratta di aiutare i cittadini ma nello stesso tempo anche non sguarnire il bilancio, per cui ritengo che l’equilibrio maggiore lo abbiamo raggiunto con questa Delibera. PRESIDENTE: Ci sono dichiarazione di voto? No, si passa alla votazione della presente Delibera. Chi è favorevole? VOTAZIONE Unanimità; PRESIDENTE: Si chiede l’immediata esecutività dell’atto. VOTAZIONE Unanimità (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to STEFANIZZI Fabrizio IL VICE SEGRETARIO PRO TEMPORE f.to ALEMANNO Cosimo ______________________________________________________________________ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27/04/2012 Veglie, lì 25/05/2012 IL VICE SEGRETARIO PRO TEMPORE ALEMANNO Cosimo ______________________________________________________________________ RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il _______________________ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Messo Comunale IL SEGRETARIO GENERALE f.to GRASSO Giuliana ______________________________________________________________________ ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio ATTESTA ■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200); perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000). Veglie, lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to GRASSO Giuliana (Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012