costo di costruzione

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costo di costruzione
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 del 27/04/2012
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
L'anno 2012 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 19:47, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1 ed in seduta pubblica.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano
presenti n. 20 e assenti n.1 come di seguito:
Consiglieri
APRILE Alessandro
CARLA' Roberto
ARMONICO Valerio
ROLLO Pompilio
STEFANIZZI Fabrizio
GRECO Antonio
APRILE Alessandro
GENNACHI Nicola
VETRANO Salvatore
VETRUGNO Cosimo
CALCAGNILE Carlo
CUTRINO Giuseppe
DE BARTOLOMEO Mariarosaria
CARLA' Giovanni
PALADINI Claudio
BUCCARELLA Marco
CAPOCCIA Stefania
NICOLACI Maurilio
SPAGNOLO Maurizio
SPAGNOLO Elio
LANDOLFO Giuseppe
Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Il Consigliere Sig. STEFANIZZI Fabrizio in qualità di Presidente protempore pone in trattazione
l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’odierna seduta consiliare.
Partecipa il IL VICE SEGRETARIO PRO TEMPORE ALEMANNO Cosimo.
Immediatamente eseguibile X
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto dell’allontanamento dalla Sala del Consigliere Signor Salvatore Vetrano (ore 20,56)
avvenuto prima dell’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto – Sono presenti n. 20
membri del Consiglio Comunale;
Preso atto:
•
dell’illustrazione dell’argomento in trattazione tenuta dall’Assessore all’Urbanistica
Signor Antonio Greco;
•
degli interventi dei Consiglieri Signori Spagnolo Elio, Paladini Claudio e Nicolaci
Maurilio che richiedono chiarimenti in merito ai contenuti della proposta di
deliberazione sottoposta all’esame dell’assise consiliare;
•
della successiva risposta fornita dall’Assessore all’Urbanistica Signor Antonio
Greco;
il tutto così come riportato nell’allegato “Interventi” che è parte integrante del presente
atto;
Dato atto:
•
dell’allontanamento dalla Sala dei Consiglieri Signori Vetrugno Cosimo, Carlà
Giovanni e Spagnolo Maurizio (ore 21,00) e del loro successivo rientro avvenuto dopo
pochi istanti – Sono presenti n. 20 membri del Consiglio Comunale;
•
dell’ingresso in Sala del Consigliere Signor Salvatore Vetrano (ore 21,10) – Sono
presenti tutti i n. 21 membri del Consiglio Comunale;
Premesso:
che l’articolo 16, comma 9, del DPR 6 giugno 2001 n.380, dispone che il costo di costruzione
degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia
determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l’edilizia agevolata e stabilisce che:….. Omissis “ Nei periodi intercorrenti per le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)” …Omissis;
■
che in particolare l’art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1979, n.66 recita: “ L’art.36
della legge regionale n.6 del 12 febbraio 1979 è sostituito come segue: Il contributo
afferente il costo di costruzione, di cui all’art. 6 della legge statale n.10 del 28 gennaio
1977, nei Comuni della Puglia viene fissato nella misura del 5% del costo di
costruzione (........................). Il contributo afferente il costo di costruzione degli edifici
e/o impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali, viene determinato
dal Consiglio Comunale ai sensi del secondo comma dell’art. 10 della legge statale
n.10 del 28 gennaio 1977, applicando al costo documentato di costruzione un’aliquota
compresa fra il 5% ed il 10% da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività. Per gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione individuati dai Comuni
non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi
del primo comma dell’art. 6 della legge statale n.10 del 28 gennaio 1977”;
Rilevato che:

con deliberazione della Giunta Regionale del 04.04.2006 n.449 avente ad oggetto
“Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli Interventi di Edilizia
Residenziale Sovvenzionata e di Edilizia Residenziale Agevolata” sono stati
determinati i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata;

con delibera della Giunta Regionale del 26 novembre 2008 n. 2268 avente ad oggetto
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
“Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale
Sovvenzionata ed agevolata”, la Regione Puglia ha aggiornato i costi per gli interventi
di edilizia agevolata;

con delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2010, n.766, la Regione Puglia ha ridefinito
i limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed i
costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata;

con l’art. 2 comma 2) della legge regionale 1 febbraio 2007, n.1 (Norme relative
all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) è stata
data la facoltà ai comuni di applicare al costo base per l’edilizia agevolata i criteri per il
calcolo del contributo relativo costo di costruzione di cui all’allegato “A” della
medesima legge regionale; mentre al successivo comma 3) specifica che in assenza di
apposite deliberazioni di Giunta Regionale di adeguamento di costo di costruzione, il
costo medesimo, è adeguato annualmente in ragione dell’intervenuta variazione dello
stesso accertata dall’ISTAT;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP. del Comune di Veglie,
n. 578/2011 con la quale è stato stabilito che il contributo di costruzione relativo a Permessi di
costruire e DIA /SCIA è determinato sulla base della delibera regionale 26 novembre 2008, n.
2268, riferito al costo dell’edilizia agevolata per ciascuna tipologia di intervento di seguito
riportata:
Nuova edificazione
Costo base (C.B.N.)
€/mq
670,60
Recupero del patrimonio edilizio esistente
Costo base recupero primario (C.B.P.)
Costo base recupero secondario (C.B.S.)
Costo base manutenzione (C.B.M.)
401,91
234,82
268,70
Ritenuto necessario avvalersi della facoltà concessa ai comuni (art. 2 comma 2 della
legge regionale 1 febbraio 2007, n.1) di applicare al costo base per l’edilizia agevolata i
quattro criteri, con i relativi coefficenti di correzione, per il calcolo del contributo
relativo costo di costruzione di cui all’allegato “A” (che si allega alla presente) della
legge regionale n.1 del 2007;
Preso atto che:

per il COEFFICENTE CORRETTIVO RELATIVO ALLA POPOLAZIONE
risultando essa pari al 31 dicembre 2011 pari a n. 14369 abitanti è da applicarsi
il coeff. 0,80;
•per il COEFFICIENTE RELATIVO ALL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO l'
incremento medio annuo tra il 1981 e il 2001 pari al 0,5 % (censimenti ISTAT) è
compreso tra l'intervallo - 3% e +3% e quindi è da applicarsi il coeff 1,00;
•per il COEFFICIENTE RELATIVO ALL’UBICAZIONE risultando il centro abitato
del Comune di Veglie compreso nella fascia della profondità di 10 km dal confine del
territorio del capoluogo di provincia è da applicarsi il coeff. 1,2;
Rilevato che con l'applicazione dei primi tre suddetti criteri si aggiorna il costo base
stabilito con determina del Responsabile di Settore Urbanistica-LL.PP del Comune di
Veglie n° 578 del 2011 e pertanto si aggiorna il costo base in essa determinato secondo
la tabella “A” di seguito riportata:
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
TABELLA”A”
€/mq
Coefficien Coefficiente
Coefficiente
te relativo
relativo
relativo
alla
all'andamen
all'ubicazio
popolazio
to
ne
ne
demografico
Costo
Base
Nuova edificazione
Costo base (C.B.N.)
670,60
0,80
1,00
1,2
643,78
Costo base recupero primario
(C.B.P.)
401,91
0,80
1,00
1,20
385,83
Costo base recupero
secondario (C.B.S.)
234,82
0,80
1,00
1,20
225,43
Costo base manutenzione
(C.B.M.)
268,70
0,80
1,00
1,20
257,95
Recupero del patrimonio
edilizio esistente
Rilevato inoltre che l'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2007, dà facoltà al
Consiglio Comunale, con adeguata motivazione, di modificare i “Criteri pere il calcolo del
contributo relatico al costo di costruzione” di cui all' “Allegato A”della stessa legge;
Tenuto conto della grave crisi economica ed in particolare del settore edilizio nazionale e
locale, e della nuova tassazione sulla casa prevista dalle manovre finaziarie del 2011 e del 2012;
Ritenuto necessario:
•mantenere gli stessi costi finora applicati ai fini della determinazione del contributo di
costruzione per gli interventi edilizi all'interno del perimetro del centro urbano, come
individuato dall'art. 4 del D.Lgs. 285/92;
•per gli anni dal 2012 al 2014 ridurre il coefficente massimo relativo alla ubicazione indicato
nell “Allegato A”, da 0,70 a 0,517;
Pertanto per i suddetti motivi la precedente tabella “A” viene così modificata:
TABELLA B1
Tipologia edilizia
NUOVA EDIFICAZIONE (C.B.N.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE
Costo
base
Esterno al
perimetro
Coefficient art. 18 L.
e nuova
865/71
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
€
Edificio
unifamiliare
643,78
1
1,2
Costo di
costruzion
e
Costo
Base
€
€
772,54
643,78
Interno al
perimetro
Coefficiente art. 18 L.
di nuova
865/71
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
Costo di
costruzione
€
1
0,517
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
332,83
Edificio
unifamiliare che
assicura il 50% dei
consumi di acqua
calda sanitaria da
impianti di solare
termico
772,54
Edificio
bifamiliare/schiera
643,78
0,8
Edificio bifamiliare
che assicura il 50%
dei consumi di
566,53
acqua calda
sanitaria da impianti
di solare termico
Edificio
plurifamiliare
643,78
Edificio
plurifamiliare che
assicura il 50%
dei consumi di
acqua calda
sanitaria da
impianti di solare
termico
450,65
TABELLA B2
Tipologia edilizia
0,7
0,9
695,28
332,83
1,1
566,53
643,78
0,9
509,87
1
0,9
Edificio
unifamiliare che
assicura il 50% dei
consumi di acqua
calda sanitaria da
impianti di solare
termico
232,98
0,8
0,7
360,52
360,52
-----
0,7
252,36
450,65
643,78
0,7
0,7
315,45
405,58
315,45
------
0,7
220,82
RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE (C.B.P.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE
Costo
base
Esterno al
perimetro
Coefficient art. 18 L.
e nuova
865/71
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
€
Edificio
unifamiliare
0,7
Costo di
costruzion
e
Costo
Base
€
€
Interno al
perimetro
Coefficiente art. 18 L.
di nuova
865/71
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
Costo di
costruzione
€
385,83
1
1,2
463
385,83
1
0,517
199,47
463
------
0,9
416,7
199,47
------
0,7
139,63
0,8
1,1
339,53
385,83
0,8
0,7
216,06
0,9
305,58
216,06
-----
0,7
151,25
Edificio
385,83
bifamiliare/schiera
Edificio bifamiliare
che assicura il 50%
dei consumi di
339,53
acqua calda
sanitaria da impianti
di solare termico
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
Edificio
plurifamiliare
385,83
Edificio
plurifamiliare che
assicura il 50% dei
consumi di acqua
calda sanitaria da
impianti di solare
termico
270,08
TABELLA B3
Tipologia edilizia
0,7
1
270,08
385,83
0,7
0,7
189,06
0,9
243,07
189,06
------
0,7
132,34
RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE (C.B.S.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE
Costo
base
Esterno al
perimetro
Coefficiente art. 18 L.
Costo di
nuova
865/71
costruzione
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
€
Costo
Base
€
€
Interno al
perimetro
Coefficiente art. 18 L.
di nuova
865/71
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
Costo di
costruzione
€
Edificio
unifamiliare
225,43
1
1,2
270,52
225,43
1
0,517
116,55
Edificio
unifamiliare che
assicura il 50%
dei consumi di
acqua calda
sanitaria da
impianti di solare
termico
270,52
------
0,9
243,46
116,55
------
0,7
81,58
0,8
1,1
198,38
225,43
0,8
0,7
126,24
0,9
178,54
126,24
-----
0,7
88,37
1
157,8
225,43
0,7
0,7
110,46
Edificio
225,43
bifamiliare/schiera
Edificio
bifamiliare che
assicura il 50%
dei consumi di
acqua calda
sanitaria da
impianti di solare
termico
198,38
Edificio
plurifamiliare
225,43
0,7
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
Edificio
plurifamiliare che
assicura il 50%
dei consumi di
acqua calda
sanitaria da
impianti di solare
termico
157,8
TABELLA B4
RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE (C.B.M.) - TIPOLOGIA E UBICAZIONE
Tipologia edilizia
Costo
base
0,9
Esterno al
perimetro
Coefficiente art. 18 L.
nuova
865/71
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
€
142,02
110,46
Costo di
costruzion
e
Costo
Base
€
€
------
0,7
Interno al
perimetro
Coefficiente art. 18 L.
di nuova
865/71
edificazione ovvero art.
4 D. Lgs.
285/92
77,32
Costo di
costruzione
€
Edificio
unifamiliare
257,95
1
1,2
309,54
321,53
1
0,517
166,23
Edificio
unifamiliare che
assicura il 50%
dei consumi di
acqua calda
sanitaria da
impianti di solare
termico
309,54
------
0,9
278,59
166,23
------
0,7
116,36
0,8
1,1
227
321,53
0,8
0,7
180,06
0,9
204,3
180,06
-----
0,7
126,04
1
180,57
321,53
0,7
0,7
157,55
0,9
162,51
157,55
------
0,7
110,28
Edificio
257,95
bifamiliare/schiera
Edificio
bifamiliare che
assicura il 50%
dei consumi di
acqua calda
sanitaria da
impianti di solare
termico
Edificio
plurifamiliare
227
257,95
Edificio
plurifamiliare che
assicura il 50%
dei consumi di
180,57
acqua calda
sanitaria da
impianti di solare
termico
0,7
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
Ritenuto inoltre, in virtù delle funzione proprie del Consiglio Comunale previste
dall'art. 16 della L.R. 12/02/1979 n. 66 di stabilire le aliquote, da applicare al costo
documentato di costruzione, comprese fra il 5% ed il 10%, in relazione ai diversi tipi di
attività ed in particolare:
•per gli interventi di edilizia commerciale l'aliquota minima del 5% per gli esercizi
commerciali aventi una Superficie Lorda di Vendita sino a 250 mq, e quella massima
del 10% per gli esercizi commerciali aventi una Superficie Lorda di Vendita superiore a
250 mq;
•per tutti gli interventi di edilizia direzionale l'aliquota massima del 5%;
•per tutti gli interventi di edilizia turistica l'aliquota minima del 5%.
Vista la legge 24 dicembre 1993 n.537;
Visto il DPR 6 giugno 2001 n.380;
Visto la legge Regionale 12 febbraio 1979, n.6
Vista la legge regionale 31 ottobre 1979, n.66;
Vista la nota 8 novembre 2006 prot.n. 9389/c della Regione Puglia- Asse.to Urbanistica
e Assetto del territorio;
Vista la legge Regionale 1 febbraio 2007, n.1 avente ad oggetto: “Norme relative
all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2007 – Modifiche e
integrazioni”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Puglia 26 novembre 2008, n. 2268 avente
ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia
Residenziale Sovvenzionata ed agevolata”;
Vista la delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2010, n.766, con la quale la Regione
Puglia ha ridefinito i limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata e i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata;
Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla apposita Commissione consiliare
nella seduta del 20.04.2012;
Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Con votifavorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 21 membri del Consiglio
presenti e votanti
DELIBERA
•le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
•di stabilire che i costi base unitari sopra determinati nelle tabelle A, B1, B2, B3, B4,
applicabili agli edifici residenziali, per gli anni 2012-2014, saranno utilizzati ai fini del
calcolo del contributo sul costo di costruzione mediante lo schema approvato con D.M.
10.05.1977;
•di stabilire che per le aliquote il calcolo del contributo di costruzione per gli interventi
di edilizia residenziale, pari al 5% (cinque per cento) secondo quanto stabilito dalla
Regione Puglia;
•di stabilire le seguenti aliquote da applicare al costo documentato di costruzione:
a) per gli interventi di edilizia commerciale:
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
•aventi una Superficie Lorda di Vendita sino a 250 mq l'aliquota pari al 5%
(cinque per cento);
•aventi una Superficie Lorda di Vendita superiore a 250 mq l'aliquota pari al
10% (dieci per cento);
b) per gli interventi di edilizia direzionale l'aliquota pari pari al 5% (cinque per
cento);
c) per gli interventi di edilizia turistica pari al 5% ( cinque per cento);
•di stabilire che relativamente all’edilizia commerciale, direzionale e turistica (di nuova
costruzione e/o esistenti) il costo di costruzione documentato è determinato attraverso
l'utilizzo dei costi unitari delle diverse tipologie di opere presenti nel prezziario della
Regione Puglia in vigore, al netto degli utili di impresa e delle spese generali indicati
nello stesso prezziario;
•di dare atto che il contributo afferente il costo di costruzione così come determinato
nelle tabelle A, B1, B2, B3 e B4, sopra riportate e con il presente atto approvate, sarà
applicato a tutte le istanze (Permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A. e Permessi di
costruire in sanatoria) che pervengono a partire dal giorno successivo alla data di
efficacia del presente atto.
In prosieguo
Su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 21 membri del Consiglio presenti
e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
COMUNE DI VEGLIE
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 27 APRILE 2012
ALLEGATO “INTERVENTI” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 09/2012
“Aggiornamento contributo di costruzione”
PRESIDENTE: Relaziona l’Assessore al ramo.
ASSESSORE GRECO: La Delibera ha per oggetto aggiornamento contributo di
costruzione, che non significa aumento dei contributi di costruzione ma
adeguamento ai criteri regionali. Che cosa andiamo a deliberare questa sera? Il
costo di costruzione o come è chiamato ex Bucalossi, quando uno costruisce
paga un contributo al Comune, questo costo di costruzione è determinato dalla
Regione Puglia e la norma dice che questo costo di costruzione è adeguato,
deve essere adeguato annualmente e automaticamente dal tecnico. Viene
adeguato annualmente e autonomamente sulla base dei dati Istat, la stessa
legge regionale concede ai comuni la facoltà di applicare dei coefficienti di
correzione di questo costo base di costruzione, cioè la Regione Puglia dice “ti
do il costo base che devi adeguare ai dati Istat ogni anno, tu Consiglio
Comunale puoi correggere questo costo base in aumento o in diminuzione”.
Questi coefficienti di correzione, i criteri per correggere questo costo base
secondo la norma regionale sono quattro: i primi tre coefficienti sono oggettivi,
nel senso che non si possono modificare perché riguardano la popolazione, la
distanza dal centro capoluogo di provincia e l’aumento negli anni della
popolazione, ci sono dei coefficienti e quelli si applicano non è possibile fare
diversamente, invece per il quarto criterio quello della ubicazione della
costruzione, se è all’interno del comune del perimetro del PRG o è in campagna
o se è una costruzione unifamiliare o a schiera, per questo criterio è possibile
con delle motivazioni correggere il coefficiente massimo previsto dalla norma in
aumento o in diminuzione. La conclusione di tutto questo discorso è che per le
nuove abitazioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente questa sera
con questa Delibera noi correggiamo il coefficiente previsto dalla norma per gli
edifici che sono nel perimetro del PRG e per gli edifici uninominali lo
correggiamo in ribasso per potere portare lo stesso costo di costruzione che era
stato già deliberato dal Consiglio nel 2007. Per poter portare il costo di
costruzione agli stessi parametri, per cui nel 2007 si pagava x euro per costruire
una casa o per ripristinare una casa, noi questa sera con questa Delibera
andiamo a riportare il costo da quello che era un dato Istat che lo aumentava
quasi del doppio, lo riportiamo al costo stesso del 2007, cioè tale e quale.
Faccio solo alcuni esempi, il costo base per costruire una casa all’interno del
perimetro del PRG è di euro 670, se noi applichiamo i primi tre coefficienti
arriviamo a una riduzione di 30 euro, sarebbe il costo 643,78. Noi questa sera
con questa Delibera invece andiamo ad applicare un coefficiente di ribasso per
poter portare quel costo di 643, 78 ridotto con i primi tre criteri a 332, 83 lo
riduciamo quasi alla metà. Questo vale per gli edifici nuovi che vengono a
essere costruiti nel perimetro del PRG e per gli edifici unifamiliari, non vale per
un edificio che si costruisce in campagna o per gli edifici a schiera perché molto
spesso vengono fatti dai costruttori. Questa Delibera vuole agevolare il cittadino
che si vuole fare una casa non in campagna ma secondo i criteri urbanistici, e
riportare indietro il costo di cinque anni. Se non facciamo questa Delibera
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
questa sera l’adeguamento automatico ai dati Istat è vigente, nel senso che non
è possibile che il tecnico non applichi la prima tabella con gli adeguamenti Istat.
Solo applicando questa sera e motivandola, adesso vi leggo la parte più
importante della Delibera, portiamo questo costo da 643 a 332 a metro quadro,
perché stiamo riducendo il coefficiente di correzione da 0, 70 lo portiamo a 0,
517, dite voi perché proprio 0, 517? Perché facendo i conti 332, 83 sono le
stesse somme che uno pagava nel 2007, la riduzione è stata fatta, questo
parametro questo coefficiente è stato ridotto per portare il costo alla cifra del
2007, mi sembra che la parte più rilevante della Delibera oltre alle tabelle che
evito di leggere a pagina cinque, noi dobbiamo motivare questa riduzione. Vi
leggo come abbiamo motivato.
(Legge motivazione allegata agli atti del Consiglio Comunale).
Poi ci sono altre tabelle che riguardano altre tipologie, ma sempre con questo
spirito, con questa logica. Chiedo se avete bisogno di altri chiarimenti, altrimenti
passiamo avanti perché dobbiamo approvare questa Delibera, altrimenti
rimaniamo scoperti con la determina del dirigente che ha dovuto adeguare i dati
Istat gli oneri di costruzione già alla fine dell'anno scorso agli inizi di
quest'anno, grazie.
CONSIGLIERE SPAGNOLO E.: Alla fine dell’anno scorso quanto era il costo?
ASSESSORE GRECO: Nel dicembre 2011 con determina n. 578 ha adeguato
automaticamente i dati Istat che non si adeguavano dal 2007 e ha riportato il
costo base a 670, 60, se noi non facciamo questa Delibera lui è costretto a fare
pagare 670,60.
CONSIGLIERE SPAGNOLO E.: Nel 2011 di fronte a una concessione edilizia il
costo di costruzione a quanto era stato fissato?
ASSESSORE GRECO: Dal 2007 fino alla determina del 2000 era sempre 332,
64.
CONSIGLIERE SPAGNOLO E.: Che adesso confermiamo?
ASSESSORE GRECO: Sì, perchè ha dovuto fare una determina che li ha
raddoppiati, nel frattempo noi abbiamo dovuto preparare questa Delibera per
poter andare a riportare il costo alla stessa quantità che c'era dal 2007 in poi
con la Delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 2007, quindi lo
specchietto della Delibera del 2007 e quello attuale corrispondono.
CONSIGLIERE PALADINI: Solo una domanda molto breve. Non vedo una
relazione del tecnico, o la Delibera di per sé è la sua relazione oppure, non
perché lei non sia stato esaustivo, però c’è solo la firma del parere favorevole
del tecnico ma la Delibera è sprovvista di un parere. O tutta la Delibera è un
parere?
CONSIGLIERE NICOLACI: Vorrei che mi si spiegasse, quando diciamo che per
gli anni dal 2012 al 2014 abbiamo ridotto il coefficiente massimo relativo alla
ubicazione da 0, 70 a 0,517, cioè significa che ci sono dei comuni che possono
abbassare ulteriormente questo costo di costruzione? Mi spiego, se andiamo a
ridurre questo coefficiente massimo proprio perché rispetto al passato oggi
vogliamo creare le condizioni perché si costruisca di più, sarebbe possibile
chiedere l’intervento del tecnico a titolo di spiegazione, perché se da 0, 70
massima riduzione che si può fare noi applichiamo il 0, 517 di fatto stiamo
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
mantenendo la stessa situazione nello stesso tempo, non creiamo il pungolo
perché si possa migliorare o aumentare il numero delle concessioni.
PRESIDENTE: Risponderà se ci saranno altre domande. Lei è una persona
molto presente nelle commissioni, le commissioni si fanno apposta e si
istruiscono per poter discutere e per chiedere tutto, non solo, dopo le
commissioni ci sono cinque giorni di tempo per andare a chiedere tutto.
CONSIGLIERE NICOLACI: Semplicemente perché qualcuno in Commissione sì
è preoccupato della mia assenza, io stavo a Roma, non ho il dono dell'ubiquità
e quindi di conseguenza o stavo lì o stavo qui.
ASSESSORE GRECO: Per il Dottore Paladini io ritengo che non ci sia bisogno
di nessuna relazione qui, perché il tecnico la sua relazione l’ha fatta con la
determina n. 578 del 2011 e non può dire altro, poi è sovrano il Consiglio che
dice la norma “può applicare tutti e quattro i criteri secondo l’allegato della legge
regionale” così come stanno e non c’è bisogno di motivare, li applichi così come
sono con i parametri massimi e procedi oppure dice la norma, “il Consiglio può
questi coefficienti abbassarli o aumentarli con adeguata motivazione” e indica
quali sono orientativamente le motivazioni. Con questo rispondo al Consigliere
dice la norma “bisogna pure tenere conto del Bilancio”, se io sto benissimo
posso anche dire non 517 perché di per sé teoricamente è possibile, anche 04,
03, ma se sto bene dal punto di vista del Bilancio, ma se io mi spostassi di
qualche piccolo centesimo ho bisogno del parere anche dell’ufficio finanziario,
economico, del Revisore dei Conti per dire perché io sto andando al di sotto nel
2007 nel fare questo introito, è chiaro che può essere anche una sorta di politica
che l’amministrazione sceglie, però io ritengo che in questo caso si tratta di
aiutare i cittadini ma nello stesso tempo anche non sguarnire il bilancio, per cui
ritengo che l’equilibrio maggiore lo abbiamo raggiunto con questa Delibera.
PRESIDENTE: Ci sono dichiarazione di voto? No, si passa alla votazione della
presente Delibera. Chi è favorevole?
VOTAZIONE
Unanimità;
PRESIDENTE: Si chiede l’immediata esecutività dell’atto.
VOTAZIONE
Unanimità
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to STEFANIZZI Fabrizio
IL VICE SEGRETARIO PRO TEMPORE
f.to ALEMANNO Cosimo
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27/04/2012
Veglie, lì 25/05/2012
IL VICE SEGRETARIO PRO TEMPORE
ALEMANNO Cosimo
______________________________________________________________________
RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il
_______________________ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
Il Messo Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
■
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000).
Veglie, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana
(Proposta n 52. del 31/12/2011) - Delibera C.C. n. 9 del 27/04/2012