servizio legislazione opere pubbliche
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1 AREA GIURIDICO-ECONOMICA [email protected] HU UH SERVIZIO LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE Dott. Romano MUTTI ([email protected]) 2 Le attuali, secolari, urgenze Nonostante gli “epocali” – ancorché non sempre indici di un vero progredire (ove per progresso debba ancora intendersi un “avanzamento verso forme migliori nel campo delle conoscenze, delle relazioni sociali, dei costumi, dei mezzi di vita etc...”1) – cambiamenti verificatisi nel corso del XX secolo, i temi tuttora dibattuti nel settore dei lavori pubblici sembrano, curiosamente, essere quelli che (già) “urgevano” ... all’inizio del ‘900 (il che, lungi dal legittimarlo, potrebbe forse spiegare il sempre più frequente ricorso, in materia, alla decretazione d’urgenza...). Valendo, anzi, detta coincidenza anche per numerosi2 altri “aspetti” della società italiana, non sembra invero azzardato sospettare che il nostro Paese (seppur, circostanza nient’affatto consolante, meno di altri3) si sia voluto concedere, in ispecie sul piano intellettuale4, un secolo (o quasi) “sabbatico” – credibilmente iniziato con l’orrenda scelta (invano osteggiata dai pochi5, allora come ora, latori di un adeguato “peso specifico morale e mentale”6) di assecondare l’altrui folle disegno d’imporre una demenziale supremazia “della razza”, anziché alimentare quella, quasi raggiunta, in campo scientifico (si pensi, ma non solo, ai “ragazzi di via Panisperna”), culturale (nell’accezione più ampia possibile, comprensiva cioè di tutto quel che, come il “diritto”7, è “palestra d’intelletto”) etc... Alle pagine che seguono il compito di mostrare la, qui asserita, secolarità delle attuali urgenze. TP TP TP TP PT PT PT TP TP PT PT PT TP PT Anticipazione del prezzo Con l’art. 26-ter della legge di conversione del c.d. decreto “del fare” è stata re-introdotta - giusta (ingiusta) deroga, fino al 31 dicembre 2014, ai vigenti divieti - l’anticipazione del corrispettivo d’appalto. Benché apprezzato dai più, il provvedimento – forse per quell’ipocrisia che inevitabilmente traspare da ogni “deroga” (una norma, delle due l’una, o è giusta - e, quindi, inderogabile - o è sbagliata - e, quindi, da... immantinente abrogare) – sembra non solo inidoneo, nella migliore delle ipotesi, a conseguire il pur condivisibilissimo scopo cui sembra voler tendere (evitare che l’esecutore di un’opera pubblica ne diventi anche il finanziatore) ma anche potenzialmente foriero di ulteriori criticità (quelle che, a suo tempo, avevano portato all’introduzione del divieto d’anticipazione e che, ancor oggi, ne hanno “sconsigliato” l’abrogazione ). Detto che, per conseguire il predetto scopo, si sarebbe potuto estendere alla stazione appaltante l’obbligo di presentare, a garanzia della propria prestazione (pagamento puntuale del corrispettivo) un’adeguata cauzione, sicuramente più efficace (e meno pericolosa) di quella in argomento sarebbe anche potuta risultare la soluzione adottata nell’immediato (secondo) dopoguerra (nota n.8964 del 4 agosto 1947), allorché il Ministro dei LLPP – per rimediare alla “...pesante situazione creditoria in cui trovansi le imprese in dipendenza della grave svalutazione della moneta e del conseguente rilevante aumento dei prezzi e degli appalti oltre che per la gran mole dei lavori assunti” e in U U 1 “Vocabolario della lingua italiana” di Nicola Zingarelli - Zanichelli Editore S.p.a. 2 ...si pensi alle analogie tra le recenti disavventure di talune banche e lo scandalo della Banca Romana di fine ‘800 (cfr. Audizione dell’ex Ministro dell’Economia dinnanzi alle Commissioni Riunite (VI Camera e VI Senato) del 29 gennaio 2013) o al fenomeno dell’analfabetismo di ritorno denunciato dal linguista Tullio De Mauro (“...più della metà degli italiani ha difficoltà a comprendere l’informazione scritta e molti anche quella parlata”“Il Fatto quotidiano” del 20 febbraio 2013) 3 Corea del Nord: fucilazione pubblica davanti ai familiari (poi condotti ai lavori forzati) per video-hard e/o (sic!) detenzione illegale (!!!) di Bibbia” (La Stampa del 30 agosto 2013, pag.14) 4 “...qui l’uso della testa è diventato un lusso...” Mario Acquaviva, “Bassa marea”-(“Sogni e Ridi”-1987FonitCetra) 5 “Se Hitler perde,l’Italia è vinta; se Hitler vince, l’Italia è perduta” – Gaetano Salvemini 6 “...soltanto uomini di pensiero e di giudizio (non dico “grandi uomini”, ma uomini soltanto che assieme con il meccanismo della respirazione hanno anche quello del pensare e del giudicare) avranno la possibilità e il diritto di fare l’Italia di domani – l’Europa di domani” (Alberto Savinio – “Sorte dell’Europa” – Adelphi). 7 ...non sarà la sospensione dell’intelletto ad aver ridotto, come si dice abbia evidenziato Hans Kelsen, l’Italia a Patria delle leggi (malfatte e peggio applicate) e non più del diritto? TP PT TP PT PT TP TP PT TP PT TP PT 3 risposta alle continue “...lagnanze per il ritardo nei pagamenti degli acconti, nell’approvazione degli atti di collaudo, nei relativi pagamenti a saldo, nello svincolo delle cauzioni...” – ha perentoriamente suggerito (alias:imposto) a ogni “stazione appaltante” di: 1) ...sollecitare al massimo possibile l’emissione dei certificati d’acconto e la compilazione degli atti di contabilità finale, nonché le operazioni di collaudo; 2) ...disporre che gli uffici dipendenti procedano con precedenza assoluta all’esame dei certificati di acconto e dei saldi, alla loro approvazione e alla disposizione dei loro pagamenti; 3) ...provvedere, come da prassi sempre seguita (a meno che non ci siano particolari ragioni che ciò non consiglino), allo svincolo delle cauzioni contemporaneamente all’esame e all’approvazione degli atti di contabilità, finale e di collaudo, senza attendere la risoluzione delle eventuali riserve o di altre contestazioni, comprese quelle dipendenti dagli avvisi ad opponendum, per le quali potrà provvedersi sospendendo con prudenziale criterio il pagamento di tutte o di parte delle trattenute dei decimi di garanzia; 4) ...curare che nei capitolati speciali, ove particolari circostanze non lo vietino (e ciò si lascia all’illuminato criterio delle SSLL), sia inserita la clausola per cui fin dal primo certificato di acconto potrà accreditarsi fino alla metà degli importi dei materiali approvvigionati a pie’ d’opera. Base d’asta – correttezza della stima Benché la sottostima della base d’asta rimanga –- oltre che uno dei principali ostacoli all’auspicato sviluppo di un mercato realmente sano – una delle anomalie più frequentemente rilevate nelle procedure di gara, il legislatore mostra da tempo un’incomprensibile ritrosia ad adottare gli opportuni rimedi. Pur avendo, per meglio dire, sempre previsto (nelle numerose norme al riguardo dettate) l’obbligo di stimare correttamente la base d’asta, il legislatore si è poi costantemente “dimenticato” – non fornendo agli interessati la possibilità di pretendere e ottenere, tempestivamente e gratuitamente, la debita correzione di eventuali “errori” – di renderlo realmente efficace. Per trovare un intervento maggiormente incisivo in materia occorre, purtroppo, risalire sino alla nota 20 luglio 1939 n.8963 con la quale il Ministero dei LLPP – quando peraltro, e al medesimo fine, era già vigente anche l’obbligo (disposto nel 1925 e di cui infra) di rilevamento mensile dei prezzi “correnti” (nonché delle “oscillazioni” tra le diverse località) – ha ingiunto ai Capi servizio dell’Amministrazione centrale e decentrata di non più presentare “...proposte di disposizioni di nuovi appalti senza che sia stato previamente accertato l’avvenuto aggiornamento dei prezzi specie in rapporto agli aumenti salariali ed agli accresciuti oneri derivanti da maggiori contributi a carico dei datori di lavoro ...” nonché di “...tenere con diligenza e scrupolosità gli elenchi concernenti i prezzi unitari ...”. Monitoraggio opere pubbliche...quid novi? Col decreto 26 febbraio 2013 (modificato con decreto 1° agosto 2013), il MEF ha individuato “..i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di opere pubbliche che le amministrazioni pubbliche (nonché i soggetti destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche) sono obbligate a detenere nei propri sistemi gestionali e a inviare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche”. Per quanto importante, detto decreto – cui (sin troppo) entusiasticamente è stato collegato l’avvio di un “salvifico” monitoraggio delle opere pubbliche – sembra però esser solo la versione 2.0 di quello del 31 gennaio 1925, con cui era stato istituito “...un ufficio di statistica per la raccolta dei dati di interesse tecnico, amministrativo, economico e finanziario sullo svolgimento delle opere pubbliche in Italia...” per accertare “....come la spesa si ripartisce nel tempo e nello spazio e con quale risultato...” e cui era stata dedicata la circolare 5 marzo 1925, n.1 con la quale – precisato come “...una parte tanto notevole dell’attività della nazione, come quella delle opere pubbliche, non può rimanere più a lungo statisticamente ignorata, tanto meno oggi, mentre devesi T T 4 distribuire con la massima economia fra opere di varia natura e fra regioni diversamente bisognose, un fondo che per alcuni anni non potrà essere aumentato...” – erano state fornite indicazioni operative in ordine all’imminente (“....ma previo accertamento dello stato delle opere in corso al 31 marzo...”) avvio delle rilevazioni, mese per mese8, degli avanzamenti di tutte le opere nonché dei prezzi elementari dei materiali (“...corredati delle variazioni in ragione delle località di rilevamento...”), della mano d’opera (“..le mercedi saranno desunte dai contratti di lavoro e saranno indicati gli estremi entro i quali variano nelle diverse località della provincia ove siano in progetto o in esecuzione importanti opere pubbliche...”) e dei trasporti. P P Pagamento dei debiti scaduti (DL 35/2013)/ Velocizzazione dei pagamenti da parte della P.A. (DL 185/2008) Che, come da tempo denunciato, l’esecutore di lavori pubblici fosse finito, suo malgrado, per diventarne anche il finanziatore è drammaticamente emerso solo alle prime avvisaglie dell’ultima “stretta creditizia”, allorché il legislatore non si è più potuto esimere dall’intervenire – se e quanto (in)efficacemente è attestato dal DL emesso, quattro anni dopo aver ordinato la velocizzazione dei pagamenti, per ordinare l’immediato pagamento dei debiti medio tempore maturati – per rimediare (sic) a una così grave anomalia... Solo da allora – non potendo più le banche prestare alle imprese quanto loro necessario per finanziare le opere pubbliche che stavano eseguendo (superfluo evidenziare che così le imprese “finanziavano” anche le banche e che un tal “procedere”sarebbe stato esiziale??) – si è finalmente e liberamente (ossia, senza più sentirsi, com’era avvenuto qualche anno prima, “deridere”) potuto parlare di cessione “pro soluto” di tali crediti o, addirittura?!?, di possibilità di compensarli con quanto il creditore dello Stato fosse eventualmente tenuto a versare in forza di una legge dello Stato medesimo.... Eppure, per tentare di “...eliminare le alee che possono incombere sull’appaltatore per ritardi nei provvedimenti di competenza delle Amministrazioni appaltanti...”, il Ministero LLPP aveva già (con nota del Direttore generale degli Affari generali (sic) del 6 giugno 1929 n.12458) invitato gli Uffici ad avere “...scrupolosa cura di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti abbastanza in tempo perché le successive formalità possano compiersi prima della scadenza del termine entro il quale essi siansi impegnati verso i contraenti...” e, solo qualche anno dopo (nota n.5918 del 17 luglio 1940), aveva addirittura ritenuto di dover (benché le urgenze - avendo l’Italia appena, a(hi)noi!, dichiarato guerra a Francia e Gran Bretagna - dovessero essere ben altre) ordinare, “...allo scopo di assicurare il normale ritmo dei pagamenti degli acconti nei limiti delle previsioni contrattuali senza che abbiano a verificarsi ingiustificati ritardi...”, che: 1) le contabilità siano tenute aggiornate in corrispondenza al progressivo avanzamento dei lavori; 2) i certificati di acconto siano emessi e inviati, sollecitamente e diligentemente corredati, al ministero o agli uffici decentrati, secondo i casi; 3) gli uffici amministrativi e contabili come quelli tecnici, quando i pagamenti si effettuano con aperture di credito, dispongano in modo che ai relativi provvedimenti sia data assoluta precedenza su ogni altra pratica... Anche l’apprezzabile DL 35/2013 (con il quale, fallita la velocizzazione, è stato ordinato il tempestivo pagamento dei debiti scaduti al 31/12/12) trova un precedente (nonché antecedente logico) nel decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n.428 (e la circostanza che si trattasse dell’immediato dopoguerra rivela l’eccezionale drammaticità dell’attuale situazione economica del Paese) con cui era stato disposto “...il pagamento dei debiti divenuti liquidi ed esigibili sulla base delle documentazioni prescritte dalle vigenti disposizioni”, in riferimento al quale il Ministero aveva, con circolare 24 settembre 1946 U U 8 ... dal 31 marzo 1925, per garantire una più veritiera determinazione dei costi delle opere pubbliche, i Capi del Genio civile avrebbero dovuto rilevare (e inviare al Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio Superiore dei LLPP) i dati necessari non più trimestralmente (come da circolare 31 marzo 1924 n.342) ma mensilmente ... TP PT 5 n.22608/40, comunicato l’avvenuto insediamento (giusta nomina dell’Ispettore generale del Ministero del Tesoro, Dott. De Porcellinis) della Commissione che avrebbe proceduto all’esame degli atti relativi al pagamento di quei debiti la cui documentazione necessaria non fosse risultata “allegabile” perché “...andata in tutto o in parte smarrita o distrutta per causa di guerra...” (in pratica, la predetta Commissione avrebbe dovuto stabilire se, in base ai minori documenti “prodotti” e a ogni altro elemento eventualmente richiesto, fosse da considerarsi raggiunta o meno la prova del debito). Province e/o strade... “delendae sunt”? Agosto 2013: digitando, su un qualsiasi motore di ricerca, “abolizione delle province” e “strade dissestate” si possono ottenere, rispettivamente, 1.420.000 e 176.000 risultati. Benché tale divario già autorizzi a dubitare che la paventata abolizione dipenda (come sarebbe logico attendersi), anche solo in parte, dalla pessima condizione delle strade extraurbane (alla cui manutenzione sono preposte, appunto, le province), il dubbio diviene certezza ove si pensi che, digitando i medesimi sintagmi “unitamente”, la ricerca restituisce poco più di 60.000 risultati… Sommessamente annotando come, soppresse le province, il problema delle “strade dissestate” sembrerebbe – essendo pacifico come l’omessa manutenzione dipenda, delle due l’una, dalla mancanza di risorse o (nella migliore delle ipotesi) dai vincoli del patto di stabilità – comunque destinato a permanere (o addirittura, almeno fino a quando non dovesse essere individuato un adeguato sostituto, ad aggravarsi), sembra utile ricordare la nota 15 agosto 1902 con la quale il Ministro LLPP “...innanzi di accingersi a siffatta (adeguamento della legge 1865 alle mutate esigenze dei tempi moderni) opera...” chiese “...il parere e le proposte degli uffici e dei funzionari sui seguenti punti che richieggano modificazioni più o meno essenziali: ...devesi principalmente studiare il modo d’impedire che, costruite le vie da qualsiasi ente, esse vengano a deperire per mancata o trascurata manutenzione (inconveniente notevolmente deplorato). La causa di tale grave fatto dipende forse dalla poca idoneità e dalla deficienza finanziaria degli enti chiamati a provvedere? In talune regioni, ove lo sconcio è imputabile alla trascuranza delle autorità comunali, e quella provinciale ha della propria missione un concetto molto elevato, si è procurato di rimediarvi coll’assumere, quella provinciale, quasi tutta la rete comunale...ma un simile rimedio è limitato a poche provincie; in altre si lamenta perfino che lo stesso ente provinciale trascuri la conservazione delle sue strade, malgrado l’obbligatorietà sancita dall’art.28 della legge... Potrebbe essere efficace riparo al male il riunire sotto una sola Amministrazione, e perciò sotto un solo ufficio tecnico, la manutenzione stradale...?” U U Qualificazione (ante) SOA Con l’art. 26 della legge di conversione del c.d. decreto “del fare” è stata nuovamente prorogata (sino al 31 dicembre 2015) la possibilità per le imprese di attestarsi SOA utilizzando, in luogo del quinquennio, l’ultimo decennio di “requisiti”. Curiosamente annotando che con tale ultima proroga – essendo l’obbligo di possedere l’attestazione SOA in vigore solo dal 1° gennaio 2002 (ossia, in relazione ai bandi d’importo superiore a 150.000 euro pubblicati dopo tale data) – il periodo di effettiva applicazione della “disciplina ordinaria” (2002 - 2008) finirà per risultare inferiore a quello della “disciplina in deroga” (2008-2015), vien da chiedersi chi o cosa impedisca al legislatore di riformare strutturalmente un sistema di qualificazione che, come dimostra l’ennesima proroga, non solo ha pochissime possibilità di “tenuta”9 ma che è addirittura finito per diventare (come più dettagliatamente mostrato nelle precedenti relazioni cui si rinvia) la principale causa di “inquinamento” del mercato (“…le imprese, pur di mantenere TP PT ...essendo fondato sui cc.dd. lavori di punta (di talché non qualifica chi potrà eseguire i lavori pubblici nei successivi 5 anni ma solo - ora per allora - chi li abbia già eseguiti!!!) è normale che il numero delle imprese attestabili cali al calar delle commesse... TP 9 PT 6 le categorie e classifiche possedute, partecipano alle gare formulando offerte non congrue, tese unicamente all’aggiudicazione della commessa…” AVCP - Relazione anno 2007) e, per ciò solo, della grave crisi delle “imprese reali” (per cui l’ennesimo ampliamento del “periodo documentale”, lungi dall’essere una cura, potrà al limite fungere da “accanimento terapeutico”...). Pur mancando – per la semplice ragione che, dal 1936 circa, ogni sistema di qualificazione è la sostanziale riproduzione (quale diabolica perseveranza!) del precedente – un più felice (e specifico) esempio da reclamizzare, si è comunque ritenuto di dover trattare della qualificazione dopo aver “scovato”, in una circolare dell’Ufficio per i servizi dell’Albo Nazionale Appaltatori e per i contratti del Ministero LLPP (la n.5597 del 5 giugno 1942), importanti indicazioni inerenti a una delle ultime “urgenze” manifestate dal legislatore (si allude, in particolare, alle varie norme dettate, nell’ultimo triennio, per favorire l'accesso agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese). Doverosamente riconoscendo quanto – non vigendo ancora le più restrittive, per quanto condivisibili, norme comunitarie – gli allora margini di manovra risultassero più ampi degli attuali, si evidenzia come le misure a quel tempo previste per difendere “…le minori imprese da eventuali accaparramenti e monopoli da parte di quelle più potenti e facoltose…” non fossero limitate alla (attualmente disposta) obbligatoria suddivisione (seppur solo se risulti possibile ed economicamente conveniente) in lotti funzionali degli appalti (art.26 bis del DL del fare) ma consistessero in “…una diversa graduazione delle classifiche di iscrizione in rapporto all’idoneità tecnica e alla potenzialità finanziaria e in una più razionale distribuzione di attività in relazione alla potenzialità tecnica ed economica delle singole imprese, mediante: - la limitazione dell’attività delle minori imprese (quelle iscritte fino a 500.000 lire, l’allora “soglia SOA” era pari a 100.000 lire) all’assunzione di appalti relativi a lavori da eseguirsi nel territorio della provincia in cui è compreso il comune del loro domicilio e nei territori delle province limitrofe; - il divieto di assumere lavori d’importo inferiore a 1/20 della classifica. Ribassi - Valutazione delle anomalie Con la proroga al 31 dicembre 2015, disposta dall’art.26 del c.d. “decreto del fare”, della possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare l'esclusione automatica10 delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (5.000.000 di euro), quella che sarebbe dovuta essere una norma transitoria11 si è assicurata il primo ventennio di vigenza. Il primo “antenato” dell’attuale sistema di individuazione dell’offerta aggiudicataria risale, invece, a quarant’anni prima (nota 6 dicembre 1955, n.6855), allorché il Ministero LLPP “…avuta più volte occasione di rilevare che, in sede di esperimento di gare, sono stati praticati ribassi molto elevati che mal si conciliano con la natura dei lavori e i prezzi di progetto…è venuto nella determinazione di uniformare, allo scopo di evitare gli inconvenienti che derivano dalla suddetta situazione, gli esperimenti delle gare ai criteri che seguono: a) formazione della media aritmetica delle offerte di ribasso superiore al minimo previsto per l’esclusione; b) introduzione di un fattore estraneo alla media suddetta che funzioni da moderatore dei ribassi e da elemento moralizzatore”. TP TP PT PT 10 ... “meccanismo” che, per la Corte dei Conti (Deliberazione n.12/02/G del 12 marzo 2002 della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato), è del tutto aleatorio e foriero di gravi turbative al fisiologico svolgimento concorrenziale degli appalti, trasforma (in mancanza d accordi distorsivi tra concorrenti) la gara in un vero e proprio “sorteggio”, sembra il veicolo più efficace per estromettere (attraverso accordi dolosi) i partecipanti che non rispondano a logiche di gruppo e risulta in evidente contrasto con il conclamato scopo (calmierazione de mercato) della legge. 11 “...non può essere considerata temporanea la norma contenuta nell’art. 21, comma 1 bis, della legge-quadro introdotto dalla ormai lontana legge 216/95” (Corte dei Conti – ibidem). TP PT TP PT 7 Il dubbio che la tanto apprezzabile quanto enorme fiducia – mostrata, non prevedendo (a tutela della loro segretezza e ai fini della corretta applicazione delle predette “determinazioni”) il sorteggio dei due elementi decisivi (ribasso minimo e “fattore estraneo”), dal Ministero LLPP – non si sia rilevata sempre ben riposta, sembra legittimo quando si pensi che, a meno di un anno dall’entrata in vigore del predetto provvedimento, il Ministero dell’Interno ha ritenuto – pur dopo aver sottolineato come “…il sistema della “media mediata” miri a garantire quanto meglio possibile il regolare svolgimento delle gare cercando, in ispecie, di porre rimedio alle pericolose corse al ribasso da parte dei concorrenti e alla possibilità di collusione tra di essi…” e “…che l’aggiudicazione degli appalti con ribassi non remunerativi si risolve, il più delle volte, anziché in un vantaggio per l’amministrazione appaltante, in sostanziali e gravi danni a causa degli espedienti di conduzione cui i “gestori” ricorrono per eludere i patti contrattuali nell’intento di riportarsi all’equilibrio..” – di dover dettare (nota 12 novembre 1956, n.16500.2.14) anche le seguenti “preghiere” (sic): 1) che sia esercitato il più rigoroso controllo preventivo sulle condizioni d’appalto, inteso a reprimere tempestivamente ogni (garbato eufemismo?) irregolarità; 2) che nelle licitazioni sia rivolta viva attenzione alle ditte che vengono invitate, per evitare che, per il numero esiguo o perché si tratta di ditte locali aventi affinità di interessi, siano possibili illecite interferenze e intese tra loro; 3) …….omissis………; 4) …….omissis………; 5) che le ditte, ogniqualvolta dai dati d’ufficio i ribassi appaiono rilevanti, siano invitate a dimostrare, prima di rendere esecutori i contratti, la convenienza degli appalti e la possibilità di gestirli con tranquillità, con la conseguenza del diniego del visto allorché tale dimostrazione non sia fornita in modo convincente.”. A testimonianza di quanto all’epoca si fosse davvero preoccupati di scongiurare le impennate dei ribassi (“…non rispondenti, per quel che più rileva, alla situazione di mercato…”), giova infine ricordare la nota 20 aprile 1962, n.2667 con cui il Ministero dei LLPP – precisato che “…l’espressione ...(“offerta più vantaggiosa”) ....non deve essere intesa in senso puramente aritmetico bensì in quello di garantire all’amministrazione la migliore esecuzione al prezzo relativamente più basso...”) – ha raccomandato ai Capi servizio di voler garantire “…la miglior cura in sede di studio del progetto e la sua puntuale, ex R.D. 25 maggio 1895, n.350, verificazione…” e “…la più assidua ed efficace vigilanza sull’esecuzione dell’opera...”, dimostrando così di aver (già allora!) compreso come la tutela delle imprese corrette e lo sviluppo di un mercato sano non potessero (come non possono) prescindere, oltre che dalla corretta valutazione delle offerte (vedasi la “preghiera” n.5) di cui sopra), dalla minuziosa vigilanza in sede di esecuzione… Terzo valico12 Doverosamente rimettendo alle Istituzioni preposte – cui sole spetta responsabilmente salvaguardare tanto l’interesse pubblico (al cui soddisfacimento dovrebbe mirare la realizzazione di un’opera per la collettività) quanto il fondamentale diritto alla salute (e alla salubrità dell’ambiente) – la decisione sulla questione “nodale” (si o no all’opera), sembra utile (a conferma dell’enorme problematicità di questa) ricordare come il dibattito sia aperto da più di un secolo: -“...in una memorabile riunione tenuta a Genova il 24 febbraio 1907, i rappresentanti politici, amministrativi, industriali e commerciali di Lombardia, Piemonte e Liguria, dopo un’elevata discussione, approvarono un ordine del giorno in cui (...) affermarono l’urgente necessità dell’attuazione della linea direttissima Genova-Milano con allacciamento a Torino nel modo più breve possibile...” (La Stampa del 12 maggio 1913, pag.4); P 12...le stirpi condannate a cent'anni di solitudine (non avranno) una seconda opportunità sulla terra? (Cent’anni di solitudine – Gabriel Garcia Marquez) 8 -“...un eminente genovese, l’Ing. Nino Ronco (...), competente di prim’ordine, è riuscito a dimostrare che, senza spendere un centesimo in più (e probabilmente risparmiando parecchi milioni) si può costruire una linea che è direttissima per Milano e Torino (...) la linea ideata dall’Ing. Ronco entra in galleria a Campomorone e procede nella stessa direzione della linea progettata da FFSS fino a sotto Voltaggio, dove il progetto ufficiale stabilisce la curva di Rigoroso mentre la variante proposta continua rettilinea in modo da uscire - dopo più breve percorso (la lunghezza della grande galleria resta così diminuita da 18.900 a 14.800 metri ed è immune da curve) - a Carrosio da dove, con due nuove gallerie di breve lunghezza (di 1.550 e 1.880 metri) la linea volge a nord-est verso Milano e può allacciarsi a una linea diretta verso Alessandria e Torino...” (La Stampa del 12 maggio 1913, pag.4); -“L’annosa questione della direttissima Genova-Milano (III valico) è in via di soluzione (...) il Governo ha infatti accolto in massima il piano tecnico e finanziario per il primo tronco dell’opera (...) secondo il piano finanziario, un Consorzio (appositamente costituito tra costruttori e impresari genovesi) eseguirà i lavori anticipando le risorse necessarie (48 milioni) che lo Stato restituirà ratealmente, mediante la sola corresponsione di un modico interesse da stabilirsi, a cominciare dall’anno in cui i lavori saranno finiti...” (“La Stampa” 27 marzo 1915, pag.5); - “…Genova, come dice il suo originario nome “Janua”, è la “porta” mediterranea dell’Europa ed è danno comune e generale se questa porta s’ingombra o s’intralcia ...”(La Stampa del 2 gennaio 1932, pag.2). Varie (antimafia, corruzione, sburocratizzazione) Per quanto sconfortante, la sempre più mediocre qualità degli interventi progressivamente adottati per fronteggiare le medesime urgenze non è, purtroppo, il peggiore degli innumerevoli segnali del grave degrado culturale in cui – a causa, molto verosimilmente, di quella “rivoluzione antropologica”13 iniziata(si14) nella seconda metà del secolo scorso (e non di certo, per quel che attiene alla “politica partitica”, a causa della discesa in campo - che, semmai, ne è l’effetto - del “leader festaiolo”…) – è precipitato il nostro Paese (la cui goffa, anche sul piano giudiziario, reazione all’orrenda fine dello “Scrittore corsaro” fu la subitanea prova tanto della veridicità della Sua drammatica denuncia quanto dell’ineluttabilità delle tragedie che si sarebbero, di lì a poco, “consumate”). Doverosamente precisando che anche “cultura del Paese” è da intendersi nell’accezione “pasoliniana”15 (media delle culture – della “intellighenzia”, della classe “dominante” e della classe “dominata” - in esso ravvisabili), non si vede proprio come altrimenti giudicare l’attuale superficialità dedicata a temi “vitali” come la “dignità delle persone” (si pensi, prima ancora che alla crisi occupazionale, all’insopportabile situazione delle carceri – ma non sarebbero dovute essere luoghi di “recupero” dell’errante? - e, perché no?, al dominante “voyuerismo”16 non più solo mass-mediatico” ma anche - con “cinguettii”, “postate” e “taggate” - “fai da te”) rispetto alla profondità con cui si suole registrare, in tempo quasi reale, la decisione del “mister” di passare dal “4-3-3” al “5-3-2-1” o il nuovo tatuaggio di ...“pinco pallino”. E non è drammaticamente superficiale approcciare i tre temi in argomento continuando a trascurare quanto corruzione, mafia (che è pur sempre forma estrema di corruzione) e ipertrofia della burocrazia17 (non si allude alla, tanto demagogicamente e U TP U TP PT TP PT PT TP PT TP PT 13 Denunciata dall’ottimo (pur con qualche riserva su taluni dei suoi film) Pier Paolo Pasolini (“Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia” in “Scritti corsari” – Garzanti). 14 …ex se, “passivamente attivata” dalla progressiva rinuncia a “pensare e giudicare” con la propria testa per finire di farlo “…per imposizione, o per ispirazione, e sia pure per invito o per consiglio di un capo (anche d’abbigliamento, a dispetto del, pur sensatissimo, “…l’abito non fa il monaco…”), di un superiore (ma gli uomini non sono tutti uguali?), di un sacerdote, di un mago”.(Alberto Savinio – ibidem). 15 “Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo”- P.P.Pasolini - ibidem 16 …ben 892.000 risultati in 0,12 secondi al 1° settembre 2013… 17 ... “…coloro i quali credono che la salute della vita sociale ed economica dipenda dal moltiplicarsi dei controlli pubblici e dal fatto di rendere impossibile ogni passo senza un’autorizzazione TP PT TP PT TP PT PT TP TP PT 9 irrispettosamente, oggidì, vituperata – “galassia” dei pubblici dipendenti - che nella stragrande maggioranza, specie al decrescere della retribuzione, sono persone “perbene” ma a quella delle farraginose procedure per sottrarsi alle quali si è indotti/costretti a stimolare l’altrui corruttibilità o, in casi sempre meno estremi, a implorare l’altrui protezione) dipendano principalmente dall’attuale degrado culturale, inevitabilmente alimentato dall’inadeguatezza del “peso specifico morale e mentale” dei cittadini? “E direi che il dato più probante e preoccupante della corruzione italiana non tanto risieda nel fatto che si rubi nella cosa pubblica e privata, quanto nel fatto che si rubi senza l’intelligenza del fare e che persone di assoluta mediocrità si trovino al vertice di pubbliche e private imprese...(che)…in una società bene ordinata non sarebbero andati molto al di là della qualifica e mansione “d’impiegati d’ordine”…in una società in fermento sarebbero stati subito emarginati come poveri “cavalieri d’industria”…(e solo)…in una società non società arrivano ai vertici e ci stanno fin tanto che il contesto stesso che li ha prodotti non li ringoia.”18 Chi giudicasse inappropriata e/o anche solo esagerata, per una relazione sui “lavori pubblici”, la densità delle note e dei riferimenti letterari, è fraternamente pregato di volersi domandare se non sia diabolicamente superficiale continuare a considerare, i numerosi ambiti in cui è destinato a dispiegarsi l’umano agire, per “compartimenti stagni” e se non sia, invece, giunto il momento di approcciare ogni questione, frivola o importante che sia, con un più adeguato (pari, possibilmente, a quello degli autori - ai più, si teme, sconosciuti o quasi - qui richiamati) “peso specifico morale e mentale”19... TP PT TP PT superiore…” possono davvero continuare a non domandarsi se tale politica non sia più destinata “…ad alimentare finanziariamente la mafia (…) creando una collusione tra operatore economico, amministratore e delinquente…”? ( cfr l’intervento alla Camera dell’On. Malagodi (seduta del 29 novembre 1962) nel corso della discussione di quella che sarebbe divenuta la legge 20 dicembre 1962, n. 1720 (recante “Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della "mafia"). 18 Leonardo Sciascia “ A futura memoria (se la memoria ha un futuro)”- Bompiani 19 “Umanesimo non è se non la ritrovata dignità dell'uomo, la quale a sua volta non è se non la libertà di pensare col proprio cervello". (Alberto Savinio) PT TP TP PT 10 AREA GIURIDICO-ECONOMICA [email protected] HU UH SERVIZIO FISCALE Dott.ssa Cinzia CAPELLI ([email protected]) 11 Ferma la drammaticità dell’attuale situazione di mercato, duole riscontrare quanto l’operato delle competenti istituzioni – dichiaratamente volto a favorire la ripresa di un settore ritenuto strategico per l’economia nazionale – si sia invece dimostrato assolutamente carente, essendosi dispiegato – anziché in provvedimenti strutturali in grado di aiutare realmente il mercato a ripartire e, conseguentemente, le imprese a riprendere la propria operatività – in atti volti a tamponare le contingenti esigenze di cassa dello Stato. I provvedimenti insufficienti D’altronde, dinnanzi alle disposizioni volte ad agevolare l’acquisto di macchinari e immobilizzazioni (simil Sabatini) e l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato le domande nascono – come si suol dire – abbastanza spontanee: è davvero possibile/logico attendersi che un’impresa che non produce perché non riesce a vendere (e non facendo, quindi, fatturato è alle soglie del fallimento) decida – per di più alla luce dell’assoluta incertezza del mercato - di investire in impianti o assumere lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di ricevere un incentivo fiscale?? come si può pensare che un’impresa, costretta a ricorrere alla cassa integrazione per assenza di lavoro, decida di assumere addirittura a tempo indeterminato?? che ne è (e ne sarà) del principio (base) dell’economia politica secondo cui, per far riprendere un mercato in stallo, occorre agire sulla domanda e, pertanto, sul reddito?? Non è che, negli ultimi tempi, i principi base dell’economia politica siano stati sacrificati alle esigenze di cassa di uno Stato “inefficiente” ?? Cosa dire poi di un governo che, nel giro di pochi mesi, accontenta (si allude a un mero “contentino”) le imprese di costruzione ripristinando (su opzione) l’imponibilità IVA delle compravendite immobiliari per poi colpirle con l’IMU sul “magazzino”?? Pur dando correttamente atto al nuovo governo di aver finalmente - escludendo dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (DL 102 del 31 agosto 2013) - “privato” le imprese edili del, tutt’altro che invidiabile, “primato” di pagare un’imposta sull’invenduto (ossia sulle “merci” prodotte e per il sol fatto di non essere riuscite a venderle), prudenza impone di attendere, per formulare giudizi più lusinghieri, il “varo” della nuova imposta già in cantiere e di rimanere nel “de iure condito”. Ciò anche alla luce del fatto che altre misure potenzialmente (e non solo perché sbandierate come tali) utili per il settore, quali le proroghe di 6 mesi (1 anno per i condominii) delle detrazioni “potenziate” per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sono servite più a rallentare gli interventi già in essere (i contribuenti hanno avuto sei mesi in più per pagare godendo della detrazione potenziata) che non a incentivare l’avvio di nuovi lavori (per interventi di una certa importanza, fermo il periodo di ferie estive, i pochi mesi rimanenti possono essere talvolta insufficienti per redigere il progetto, chiedere le autorizzazioni necessarie/fare le opportune comunicazioni, eseguire i lavori ed effettuare i pagamenti). Per non parlare del c.d. DURT (“Documento Unico di regolarità tributaria”), la cui introduzione, disposta dalla Camera (in sede di conversione del DL 69/2013 cd. “decreto fare”), quale condizione necessaria per far valere l’esimente dalla solidarietà fiscale, è stata infine, alquanto opportunamente, stralciata (anche grazie alle forte rimostranze dell’ANCE) dal Senato. Giova, a onor dell’ANCE e della correttezza delle sue argomentazioni, sottolineare come la complessa procedura “dettata” dalla Camera avrebbe unicamente comportato un pesante (ingiustificato) aggravio per le imprese (mettendo altresì a repentaglio la continuità dei pagamenti in tutta la filiera degli appalti) senza incidere affatto sull’efficacia dei controlli. In base al testo licenziato dalla Camera, infatti, le imprese (per fruire della predetta esimente) sarebbero state obbligate: • all’inserimento periodico, in un apposito “Portale informatico” messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle retribuzioni, contributi e imposte dovute; 12 • all’inoltro, prima di effettuare il pagamento di ogni corrispettivo contrattuale, di un’istanza telematica diretta a ottenere, da parte dell’Agenzia delle Entrate provinciale, il rilascio del DURT (attestante la regolarità fiscale del destinatario (appaltatore/subappaltatore - del pagamento), in mancanza del quale l’appaltatore e il committente - a pena, rispettivamente, della responsabilità solidale e delle sanzioni pecuniarie (da 5.000 a 200.000 euro!) - sarebbero stati costretti ad astenersi dal pagamento dei corrispettivi contrattuali. E’ evidente che tale soluzione avrebbe complicato ancor di più la gestione amministrativa dell’appalto e incrementato il rischio del blocco dei pagamenti contrattuali, risultando, tra l’altro, del tutto inefficace come strumento di contrasto all’evasione nella misura in cui il DURT sarebbe stato sì rilasciato da un organismo terzo (l’Agenzia delle Entrate) ma non a seguito di un controllo preventivo sulla posizione del soggetto interessato, quanto piuttosto sulla base di informazioni fornite direttamente da quest’ultimo (garantendo, quindi, la stessa attendibilità delle informazioni dell’attuale autocertificazione). Reagire alla crisi Il livello di prelievo fiscale (ormai solo marginalmente legato al reddito dell’impresa), l’assenza quasi totale di domanda da parte del mercato (con riferimento sia alle compravendite immobiliari sia agli appalti pubblici e privati) nonché l’annoso problema, solo in parte “risolto”, dei ritardati pagamenti hanno avuto, specie nel corso dell’ultimo anno, particolare evidenza nei bilanci delle imprese edili. Basti pensare al disequilibrio economico generato dalla grossa riduzione del fatturato e (nonostante i tentativi di razionalizzazione dei costi) del margine operativo nonché dall’elevata incidenza degli oneri finanziari sul margine operativo (avendo, peraltro, quel poco credito che le banche concedono ancora alle imprese – e, in particolare, a quelle edili – un costo talvolta ai limiti dell’usura) e alla grave carenza di liquidità generata dalla riduzione del fatturato, dal crescente immobilizzo (per le imprese che eseguono appalti) dei crediti v/clienti e (per le imprese che fanno edilizia in proprio per la vendita) dall’invenduto. Per tratteggiare la reale situazione delle imprese del settore, occorre altresì aggiungere, a quanto sopra, la riduzione delle “erogazioni” da parte del sistema creditizio – che, per la situazione (pre)fallimentare della maggioranza delle stazioni appaltanti pubbliche e/o per l’incertezza della quotazione di mercato degli immobili, non solo non concede nuovi finanziamenti ma si spinge addirittura (e financo comprensibilmente non potendo, l’ingente patrimonio immobiliare dell’impresa edile, più rappresentare per le banche un’adeguata garanzia) a chiedere il rientro “sui finanziamenti in essere” – e la necessità per l’impresa di coprire, sempre e comunque, i costi di struttura (che, nel caso delle imprese edili, risulta essere piuttosto considerevole, tanto “fisicamente” quanto, soprattutto, economicamente). Apparendo, tuttavia, inutile rimuginare, di fronte alla drammaticità della situazione, sull’incapacità delle istituzioni di assumere provvedimenti strutturali (le inefficienze pubbliche sono talmente tante e tali da non consentire un’immediata ripresa) o lamentarsi della ritrosia delle banche a svolgere al meglio la propria delicata funzione, alle imprese non resta che far leva sulle proprie capacità - quelle che in periodi più floridi hanno consentito loro (e ai loro predecessori) di correttamente (e, quindi, meritoriamente) affermarsi - per rivisitare la propria struttura organizzativa e individuare una più saggia strategia di sviluppo, opportunamente adeguata alle nuove condizioni di mercato, evitando così le pericolose, tipiche conseguenze della “navigazione a vista”. E’ quantomeno necessario, cioè, cogliere la situazione attuale come occasione per concentrarsi su quel che l’impresa può davvero fare per “adattarsi” al mercato generato dalla crisi, ripensando alla propria struttura e alle variabili strategiche cui prestare attenzione, “formalizzando” quelle capacità manageriali “innate” nell’imprenditore. Il Collegio Costruttori con un percorso formativo dedicato a questi temi, iniziato con il seminario tenutosi a Villa Pormela in 12 luglio scorso, ha voluto indirizzare le imprese 13 associate verso questo percorso di “rinnovamento”, fornendo loro alcuni spunti utili per “guardarsi dentro” e “valutare” l’operatività della propria impresa. D'altronde, l’inasprimento delle regole della competizione e le crisi sempre più frequenti e profonde hanno reso la gestione delle aziende assai più complessa di quanto potesse essere fino a dieci o venti anni indietro...e le imprese edili - non sfuggendo a questo fenomeno – hanno evidenziato negli anni recenti tutta una serie di limitazioni che non solo ne hanno frenato e ne frenano lo sviluppo ma che attualmente ne rendono difficile in certi casi - persino la sopravvivenza. In particolare, la cultura imprenditoriale più attenta alla produzione e alla vendita che non all’efficienza e alle politiche del risparmio, appare oggi assolutamente insufficiente. L’area amministrativo-contabile - da sempre ritenuta un “male” necessario all’adempimento di obblighi burocratici o fiscali e/o un mero centro di costo da comprimere alla dimensione minima - deve invece diventare una funzione basilare, indispensabile per l’attenta pianificazione degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, in modo da creare i presupposti per un ritorno a livelli soddisfacenti di redditività. L’introduzione/formalizzazione del controllo di gestione consentirebbe, ad esempio, all’impresa di adottare una visione di medio-lungo termine, di redigere programmi di breve e (se possibile) medio periodo, di verificare che quanto previsto sia stato attuato e di valutare le motivazioni di eventuali scostamenti, creando così una preziosa base informativa a supporto delle decisioni dell’imprenditore, il quale avrebbe finalmente la possibilità di guidare la propria impresa con piena consapevolezza della portata delle proprie decisioni e delle conseguenze e ricadute sulla struttura. E’ altresì indispensabile che la strategia - che l’impresa dovrebbe adottare per confrontarsi con il mercato e organizzare le risorse necessarie per operare – sia formalizzata e condivisa in modo che tutta la struttura operativa (dalla direzione alla produzione) ne sia informata. L’efficienza e il giusto dimensionamento In un’attività, come quella edile, che in varia misura richiede una dotazione strutturale (in termini di mezzi, impianti e attrezzature) di una certa rilevanza sia fisica sia economica, è importantissimo valutare che la dimensione della struttura aziendale – cioè di quel complesso di risorse (tecniche e umane) che sono stabilmente vincolate all’impresa e mediante le quali è possibile attivare e condurre i vari processi, a cominciare da quello produttivo – sia adeguata all’attività che si vuole svolgere e non si riveli sovrabbondante rispetto alla propria esigenza produttiva. Ciò in quanto le risorse strutturali, generando costi fissi (e, quindi, insopprimibili), devono essere massimamente “assorbite” ove si vogliano scongiurare perdite legate a una capacità eccessiva rispetto ai volumi di attività, essendo evidente come la presenza di immobilizzi non produttivi di reddito proprio sia destinata a determinare solo costi inutili. Ferma la dimensione di struttura, è poi essenziale il controllo dell’efficienza, ossia dell’utilizzo ottimale delle risorse disponibili per minimizzare gli sprechi e contenere (conseguentemente) i costi (specialmente quelli variabili). Per effettuare detto controllo è, però, imprescindibile dotare l’azienda di un sistema di contabilità analitica che permetta la corretta rilevazione del consumo di risorse impiegate nella produzione. In tal modo diviene possibile non solo sapere, con buona approssimazione, quanto costa una lavorazione (di un appalto come di un’iniziativa immobiliare) e quale sia l’ampiezza del margine in corso di maturazione, ma anche stabilire, in via prospettica, l’entità del profitto che si potrebbe trarre da un progetto non ancora iniziato o (meglio ancora) non ancora sviluppato. Infine, è essenziale la gestione della liquidità, che si concreta nel monitoraggio e nella gestione dei flussi di cassa, per sincronizzarli in modo da non soffrire eventuali tensioni finanziarie, nonché nella verifica delle modalità più opportune per procacciare le fonti di finanziamento e i loro “impieghi” (ossia: dove vengono destinate le risorse entrate nelle casse aziendali); ciò almeno per conoscere, con un certo anticipo, quel che stia per 14 accadere e avere quindi il tempo di elaborare una risposta adeguata, posto che, diversamente, ci si potrebbe trovare di fronte a quelle tensioni di liquidità (solo) apparentemente improvvise (e imprevedibili) che concedono all’impresa tempi di reazione troppo esigui, quando non nulli. La redazione di un report finanziario mensile può, ad esempio, consentire di cogliere come il pagamento di un F24 – che, se effettuato alla scadenza del 16 del mese, richiede l’utilizzo del credito bancario al tasso del 13% - possa essere spostato di soli 10 giorni al mero costo del ravvedimento “sprint” dello 0,2% per giorno di ritardo (più esigui interessi) e finanziato con l’entrata (certa) dovuta al pagamento di un cliente. O, ancora, è possibile valutare bene come finanziare l’immobilizzo in crediti anziché con l’indebitamento bancario (oneroso) con quello commerciale (non oneroso). La comunicazione finanziaria d’impresa non può più essere limitata al bilancio civilistico–fiscale (che, nella maggior parte dei casi, non contiene i report e le analisi indispensabili per verificare l’andamento della performance economico-finanziaria dell’impresa) ma richiede, quantomeno, la tenuta di una condotta trasparente, la consegna a richiesta di documenti ordinati e comprensibili (e ovviamente non alterati), la condivisione di eventuali difficoltà con un congruo anticipo rispetto al momento in cui si concretizzeranno, la redazione di business plan credibili e di agevole comprensione, nonché la conoscenza di alcuni dei parametri utilizzati per valutare la solvibilità dell’azienda. Non potendo determinare le altrui decisioni inerenti alle concessioni di credito, solo una puntuale gestione della liquidità potrà infatti migliorare, con l’affidabilità dell’impresa, i suoi rapporti con il sistema creditizio. La giusta forma contrattuale E’ infine opportuno adottare forme contrattuali (rigorosamente scritte) consone all’effettiva volontà delle parti e normate in modo completo, sia per limitare l’insorgere (quando i lavori siano in corso o addirittura terminati) di controversie sia per adempiere correttamente ad alcuni adempimenti legali e fiscali legati in varia misura alle differenti forme contrattuali, quali - ad esempio - il reverse charge, la responsabilità solidale, l’applicazione di aliquote IVA agevolate, la responsabilità nell’esecuzione dell’opera, la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici. La questione in ordine alla corretta distinzione, in particolare, tra subappalto e contratti similari, quali il nolo a caldo e la fornitura con posa assume un’importanza ancor maggiore ove calata nell’ambito dei lavori pubblici, stante la speciale disciplina in materia di subappalto (e sub-affidamenti in genere) e le sanzioni (penali) ivi applicabili. Per quel che più riguarda gli aspetti fiscali, sembra utile riportare sinteticamente alcuni orientamenti espressi negli anni dall’Agenzia delle Entrate. Nella Circolare 36009/E/1976 (datata ma più volte richiamata nella prassi più recente), viene precisato che - ai fini di una esatta qualificazione del rapporto giuridico creato dalla parti - è opportuno uniformarsi alle disposizioni della Suprema Corte che, con sentenza n. 3517 del 28/10/1958, ha stabilito che “oggetto del contratto di appalto è il risultato di un “facere” (anche se comprensivo di un "dare") che può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo....", mentre oggetto del contratto di vendita può essere sia un "dare" che un’obbligazione di "dare" e di "fare". Pertanto, gli elementi caratterizzanti il contratto di appalto devono essere ricercati sulla prevalenza del "fare" sul "dare", desumendo dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti abbia voluto dare maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso. In particolare, sono da considerare contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc., qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e materiali sopra menzionati (nota n. 501629 del 10/10/1975, R.M. del 12/3/1974 n. 503351). Tuttavia, nel caso particolare in cui le clausole contrattuali 15 obbligassero l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un “quid novi” rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente l'obbligazione di “facere”, in quanto si configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l’ “intuitus personae” e l'assunzione del rischio economico (Cass.17.2.1958, n.507) da parte dell'appaltatore. Nella Circolare 37/E/1977, l’Agenzia delle Entrate sostiene inoltre che, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico, occorre far riferimento alle norme di diritto comune, in base alle quali si ha appalto o vendita a seconda che prevalga l'elemento lavoro o l'elemento fornitura della materia, tenendo presente, peraltro, che la prevalenza del “facere” sul dare non individua in tutti i casi l'esistenza di un contratto d'appalto. Occorre, infatti, far ulteriore riferimento anche al complesso delle clausole contrattuali per stabilire se le parti abbiano voluto porre in essere un contratto di appalto o di vendita. Qualora, peraltro, dalle predette clausole non sia agevolmente rilevabile l'intenzione dei contraenti, è necessario esaminare in concreto se l'assuntore dei lavori si sia impegnato a consegnare cose che rientrano o meno nella ordinaria produzione dell'impresa. Si ha ordinaria produzione, allorché i beni vengano prodotti in conformità ad un tipo o serie, consueti al ciclo produttivo dell'impresa, anche nell'ipotesi che detti beni, a richiesta della parte, subiscono variazioni o adattamenti per forma, dimensione o altri elementi particolari. Pertanto, si avrà il contratto di appalto ogni qual volta l'assuntore si impegni a consegnare prodotti con caratteristiche completamente diverse da quelli fabbricati in serie, talché per la produzione degli stessi egli debba creare una distinta attrezzatura ovvero una straordinaria organizzazione del lavoro, con gestione a proprio rischio. Tali concetti sono stati poi ripresi dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge ai subappalti in edilizia. In particolare, la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera in uno dei settori edili indicati nella sezione F della Tabella Atecofin, nei confronti di altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore. Le medesime circolari chiariscono che nello speciale regime non rientrano le forniture di beni con posa in opera in quanto non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito. Poiché dal tipo di contratto dipende l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nelle ipotesi in cui sussistono contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di “dare” o quella di “facere”. Sempre nell’ambito della fornitura di beni con relativa installazione, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato altresì il tema dell’operatività del “reverse charge” nella particolare ipotesi in cui il fornitore affidi la posa in opera degli stessi ad un soggetto terzo (cfr. R.M. n.148/E/2007 e R.M. n.172/E/2007). In tal caso, il meccanismo non trova applicazione né nel rapporto tra appaltatore e fornitore dei beni (in quanto regolato da un contratto di cessione con posa in opera), né in quello intercorrente tra il fornitore ed il soggetto terzo che esegue l’installazione dei medesimi beni. Anche in quest’ultima ipotesi, infatti, non opera il “reverse charge”, in quanto la prestazione di sevizi (installazione dei beni) non è resa a favore di un appaltatore di lavori edili, come vuole le norma di cui al citato art.17, comma 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972, bensì nei confronti di un fornitore di beni. Chiaramente, la prestazione di installazione di beni deve essere assoggettata ad inversione contabile, nella diversa ipotesi in cui la stessa sia resa direttamente nei confronti dell’appaltatore principale. L'esatta qualificazione della tipologia contrattuale si rende necessaria anche nelle ipotesi in cui i codici che identificano le attività delle imprese contraenti appartengano alla sezione F della tabella Atecofin. Infatti, secondo la Risoluzione 205/2007, rientrano nella sezione "F" delle Tabelle ATECOFIN i contratti di noleggio, c.d. noli "a caldo", riconducibili alle attività contraddistinte dai codici “45.25.0” altri lavori di costruzione (tra i quali 16 rientrano il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e smontaggio) e “45.50.0” noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili, con operatore (tra i quali rientrano il noleggio di gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del calcestruzzo, etc). In tali ipotesi, con riferimento ai contratti di noleggio con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio (c.d. "nolo a caldo"), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, ossia l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse-charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, ritiene che torni applicabile il meccanismo del reverse charge. Ove il contratto stipulato con il committente sia qualificato come noleggio di mezzi con operatore, c.d. "nolo a caldo", in cui il corrispettivo è commisurato alle ore di utilizzo effettivo del mezzo con il relativo operatore e non tiene conto del risultato e, pertanto, l’esecutore - nell'adempimento delle proprie prestazioni - non ha autonomia organizzativa essendo "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, mancando uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, ossia l'autonomia organizzativa, non è applicabile il meccanismo del reverse charge e non risulta applicabile l’eventuale aliquota IVA agevolata dell’appalto in quanto non si tratta di un subappalto. In sintesi, la redazione – necessariamente scritta – di un contratto consono rispetto alla volontà delle parti e completo di tutte le componenti necessarie a regolare – secondo principi di buona fede – l’esecuzione delle rispettive obbligazioni, è un punto di partenza essenziale per l’avvio, la corretta esecuzione e la conclusione di ciascuna attività d’impresa. 17 AREA RELAZIONI INDUSTRIALI [email protected] HTU UTH SERVIZIO RAPPORTI SINDACALI Dott. Marco MASSONE ([email protected]) 18 Le drammatiche condizioni dell’attuale mercato del lavoro, pur dipendendo certamente dalle dinamiche macroeconomiche, sono ormai esse stesse causa della prosecuzione della crisi. Infatti, le condizioni di fortissima incertezza in cui vivono attualmente le imprese e le famiglie determinano, per le prime il continuo rinvio dei piani di investimento mentre, per le seconde, la tendenza ad aumentare il risparmio precauzionale. Occorre, pertanto, spezzare questo circolo vizioso, che contribuisce ad aggravare la crisi ed a rinviare la ripresa. La crescita del prodotto interno lordo prevista dal Governo e dai principali istituti di ricerca nell’autunno del 2013, non sarà certamente sufficiente ad assorbire l’elevata disoccupazione generata dalla debolezza strutturale dell’economia italiana che si protrae, ormai, da diversi anni. Tale situazione, non certamente migliorata dalla riforma del mercato del lavoro - attuata con la legge n. 92/2012 c.d. “Riforma Fornero” - in quanto pensata e struttura per un’economica in crescita, richiede interventi urgenti e tempestivi per ridurre al massimo la sottooccupazione e l’inattività. Infatti, in altri paesi europei, come la Germania, a favorire lo viluppo delle costruzioni hanno contribuito un basso livello di disoccupazione ed una politica di aumenti salariali. Assume quindi particolare importanza l’attuazione di riforme strutturali, in particolare nel mercato del lavoro, per sviluppare la domanda interna. Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione L’urgenza impellente di sostenere ed aumentare l’occupazione, soprattutto a tempo indeterminato, nonché di creare nuove opportunità di lavoro e di formazione dei giovani, sostenendo altresì il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali, ha portato all’emanazione del D.L. n. 76/2013, convertito successivamente in legge 99/2013. Infatti, in un contesto socio-economico come quello attuale, caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, specialmente giovanile, è necessario predisporre (come già evidenziato) misure urgenti e semplificate, in linea anche con le politiche assunte a livello europeo. Gli interventi previsti si sviluppano, principalmente, lungo cinque assi principali: accelerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, soprattutto per giovani e disoccupati di tutte le età: la principale misura riguarda l’introduzione, in via sperimentale, di un incentivo per i datori di lavoro che assumano, entro il 30 giugno 2015 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve però corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. In materia di ammortizzatori sociali viene poi previsto un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Il beneficio consiste in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. anticipare la “Garanzia Giovani”, per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, ridurre l’inattività e la disoccupazione: vengono introdotte diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Per quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per quello professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento 19 - - si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Sono previste misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro, nonché ulteriori disposizioni, sempre in materia di tirocini formativi, da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. Viene poi istituita una struttura sperimentale di missione presso il Ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma "Garanzia per i giovani" e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive: sono previste una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n.92/2012. In particolare, in materia di contratti a termine si prevede che il contratto acausale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di proroga. Inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Viene altresì ampliata la possibilità di distacco del personale prevedendo che, qualora il medesimo avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete, l’interesse del distaccante sorga automaticamente in forza dell’operare della rete stessa. E’ stata inoltre prevista l’esclusione (grazie anche alla tempestiva azione dell’ANCE) dalla procedura di licenziamento presso la Dtl, di cui all’art 7, comma 6, della L. n. 604/1966, dei licenziamenti effettuati per superamento del periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c., per cambio appalto o per interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per quanto concerne i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, viene invece ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili. Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene poi istituita la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma "Garanzia per i Giovani". aumentare le tutele per imprese e lavoratori: al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. 20 Si interviene altresì in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Vengono definite modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una prima rivalutazione ex lege a decorrere dal 1° luglio 2013. Sono altresì previste disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro per gli anni 2013 e 2014 e l'introduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di adottare "ragionevoli accomodamenti" nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. intervenire per ridurre la povertà assoluta e accrescere l’inclusione sociale: é previsto il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. E’ altresì estesa la sperimentazione della nuova social card, a tutti i territori delle regioni del Mezzogiorno. Occorre precisare che gli interventi contenuti nella disposizione normativa rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo. Un secondo gruppo di interventi verrà, infatti, definito una volta che le istituzioni europee avranno approvato le regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la “Garanzia giovani”. DURC: pagamento debiti Pubblica Amministrazione Oltre a norme strutturali per il rilancio del mercato del lavoro, si è attuato un ampio processo di “sburocratizzazione e semplificazione” che, per quanto di interesse, ha riguardato altresì la normativa afferente il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Infatti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 132/2013 della L. n. 64/2013 - di conversione del D.L. 35/2013 - è stata inserita al co. 11 ter dell’art. 6 la previsione secondo la quale, ai fini dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 di cui al capo I della medesima legge l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Tale disposizione è chiaramente finalizzata ad agevolare il pagamento dei crediti delle imprese, senza doverle penalizzare a causa del perdurare della crisi di settore. Sull’argomento sono già intervenuti l’INPS e l’INAIL che, con specifiche note, hanno fornito le istruzioni operative alle proprie sedi periferiche. DURC: Decreto del fare Ulteriori semplificazioni in materia di DURC sono state successivamente introdotte dal DL n. 69/2013 c.d. “Decreto del fare”, parzialmente modificato in sede di conversione in legge n. 98/2013. In primo luogo, viene modificata l’attuale formulazione dell’articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012 prevedendo l’abrogazione del riferimento all'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/06. Tale riferimento consentiva, infatti, l’applicazione della c.d. “procedura di compensazione” prevista dal suddetto decreto, esclusivamente al DURC richiesto per la fruizione dei benefici economici e contributivi, di cui all’art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/06, escludendo pertanto i DURC rilasciati nell’ambito di procedure di appalto pubblico e privato. L’abrogazione di tale riferimento consente, sulla base delle indicazioni fornite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/03/2013, il rilascio del DURC regolare nell’ambito degli appalti pubblici e privati, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche laddove risultino irregolarità contributive di importo pari o 21 inferiore. Secondo quanto previsto dal citato decreto in DURC così emesso dovrà contenere l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo. Ove tale DURC fosse utilizzato per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. E’ auspicabile che gli Istituti previdenziali e assicurativi provvedano celermente a fornire le necessarie istruzioni operative alle proprie sedi periferiche al fine di rendere concretamente applicabile la disposizione. Nell’ottica di garantire una maggiore omogeneità normativa, l’art. 38, comma 3 e l’art. 118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n. 163/2006 (codice appalti) sono stati novellati, prevedendo espressamente che sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione nonché in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, il DURC sia acquisito d’ufficio. Inoltre, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene introdotto l'Istituto dell'intervento sostitutivo, già previsto dal Regolamento del Codice degli appalti. In sostanza, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, qualora rilevino dal DURC un’inadempienza contributiva relativa a una o più imprese impiegate nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile. La legge ha poi portato la validità del DURC, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a 120 giorni dalla data di emissione. Pertanto, il DURC in corso di validità, richiesto per la verifica della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/2006, potrà essere utilizzato per l’aggiudicazione nonché per la stipula del contratto. Sarà necessario, invece, dopo la stipula del contratto, acquisire nuovamente il DURC ogni 120 giorni ed utilizzarlo per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per l’ottenimento del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità nonché per l’attestazione di regolare esecuzione. In sostanza, con detta previsione si consente per tali adempimenti e nell’ambito dei 120 giorni di validità, l’utilizzo di un medesimo DURC. Resta fermo, comunque, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo DURC per il pagamento del saldo finale. E’ stata altresì introdotta la possibilità che il DURC possa essere utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. La norma ribadisce, inoltre, l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC in corso di validità per i subappaltatori sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs n. 168/2006 sia ai fini di cui al comma 4, lett. d) ed e) dell’articolo in commento, ovvero per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo di regolare esecuzione, di verifica di conformità, per l'attestazione di regolare esecuzione nonché per il pagamento del saldo finale. Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, gli Enti preposti al rilascio devono invitare l’interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/79, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni indicando le cause dell’irregolarità. La difficile congiuntura economica e la carenza di liquidità delle imprese hanno altresì portato all’estensione, fino al 31 dicembre 2014, a 120 giorni della validità del DURC per lavori privati. 22 DURC: regolarità contributiva on-line e rilascio del documento via PEC Al fine di consentire il controllo della posizione contributiva direttamente da parte delle aziende, che si inserisce anch’essa nell’ampio disegno di una maggiore semplificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e aziende, l’INPS ha reso disponibile una nuova procedura informatica on-line. Le informazioni sulla regolarità contributiva sono ottenute in base al codice fiscale del contribuente e forniscono il risultato della lettura degli archivi delle Gestioni lavoratori dipendenti, Lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti e Committenti di co.co.co. e/o co.co.pro riconducibili al medesimo codice fiscale. Il controllo viene effettuato anche con riferimento ai crediti affidati per il recupero gli Agenti della Riscossione. All’esito dell’interrogazione, la procedura riepiloga la regolarità contributiva INPS in un documento nel quale viene riportato il codice fiscale riferito alla posizione del contribuente e del richiedente con l’indicazione della data e dell’ora in cui la verifica è avvenuta e, sinteticamente, evidenzia, per ciascuna Gestione, l’esito della verifica medesima. In questo modo il contribuente, in caso di attestazione di irregolarità, può disporre di un’informazione preventiva per consentirgli, mediante l’attivazione di un rapporto diretto con gli uffici dell’Istituto competenti - anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica – il recupero della condizione di regolarità ai fini, anche, di una successiva richiesta di DURC allo Sportello Unico Previdenziale. Permane quindi, per il momento, la necessità di richiedere il DURC che sarà recapitato esclusivamente tramite PEC. Infatti, l'apposizione sul DURC del cosiddetto "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dal DL 30 dicembre 2010 n. 235. Il DURC così ricevuto potrà, pertanto, essere utilizzato anche in caso di richiesta da parte di soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento, come per esempio i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi. L’innovazione mira, ovviamente, a ridurre i tempi di consegna, i rischi di falsificazione nonché i relativi costi di gestione. Protocollo d’Intesa in materia di rappresentanza sindacale Accanto questo nuovo disegno di rapporti semplificati tra P.A. e aziende, ha preso ormai forma il processo di modernizzazione delle relazioni industriali. Infatti, in applicazione di quanto stabilito dall’intesa del 28.06.2011 (con la quale sono state ridefinite le regole per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nonché l’efficacia ed esigibilità della contrattazione aziendale), in data 31 maggio u.s. è stato sottoscritto l'accordo interconfederale con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. L’accordo, che si applica nella sua interezza alle Organizzazioni firmatarie, è diviso in due parti: la prima relativa alla misurazione della rappresentatività mentre la seconda riguarda la titolarità a negoziare e l’efficacia della contrattazione. Misurazione della rappresentatività La certificazione della rappresentatività delle OO.SS., ai fini della contrattazione collettiva di categoria, è basata su un doppio criterio: le deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e i voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU. Il numero delle deleghe è certificato dall’INPS tramite i dati del flusso Uniemens che provvederà, una volta elaborato il dato, a trasmetterlo al CNEL. Per quanto riguarda, invece, la misurazione del voto espresso nell’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), devono conteggiarsi solamente quelli espressi a favore delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni che hanno firmato il Protocollo. Lo stesso criterio si applica alle RSU in carica, ossia quelle che siano state elette nei 36 mesi precedenti la data di misurazione. Qualora non vi sia alcuna forma di rappresentanza ovvero siano presenti unicamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), sarà considerato solo il dato degli iscritti a ogni organizzazione sindacale, rilevato dalle deleghe. Anche i dati relativi ai voti espressi saranno trasmessi al CNEL il quale, unitamente ai dati relativi agli iscritti 23 ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie e per ogni CCNL. Per poter essere ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le OO.SS., singolarmente considerate, devono raggiungere una quota di rappresentanza del 5% determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati. Titolarità ed efficacia della contrattazione Le Organizzazioni Sindacali dovranno innanzitutto favorire, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie: in assenza di queste, la parte datoriale favorirà la negoziazione con le organizzazioni che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività, nel settore, pari almeno al 50%+1. Questo ha come importante conseguenza che i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza – previa consultazione certificata del lavoratori a maggioranza semplice -, saranno efficaci ed esigibili nonché vincolanti per entrambe le parti. Inoltre, il rispetto delle procedure previste comporta l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’intesa che si impegnano a darne piena applicazione. I contratti collettivi nazionali di categoria dovranno altresì definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti. Trattative per il rinnovo CCNL edilizia Altro strumento imprescindibile per dare nuovo slancio al settore, in un momento delicato di crisi quale quello che stiamo attraversando, nonché per garantire regole chiare che siano espressione delle reali necessità del settore, è certamente il CCNL, attualmente in fase di rinnovo. Principale novità della trattativa, avviata in data 12 febbraio 2013, proprio alla luce della particolare congiuntura del momento e della condivisione dei macro temi in materia di Enti bilaterali, di riduzione dei costi e di incentivi alla flessibilità del mercato del lavoro, è la partecipazione al tavolo, da parte datoriale, delle Associazioni Cooperative Italiane. Per la prima volta l’ANCE ha proposto ai sindacati una propria piattaforma contenente richieste soprattutto in tema di: costo del lavoro, nuovi strumenti di flessibilità del lavoro, Enti bilaterali e abbattimento dei costi per le imprese. Per dare effettività agli scopi prefissati, é però necessaria un'azione comune nei confronti delle Istituzioni per una migliore regolamentazione del mercato, volta a contrastare fenomeni di destrutturazione dell'impresa e a combattere il fenomeno del falso lavoro autonomo. Inoltre la corretta applicazione del contratto collettivo di riferimento, è necessaria per evitare l’alterazione del mercato e della concorrenza sleale tra i soggetti in esso operanti. Distacco temporaneo in Italia di lavoratori comunitari Proprio in quest’ottica, prosegue l’azione dell’ANCE finalizzata alla regolamentazione del mercato del lavoro comunitario in edilizia. Infatti, in data 9 aprile 2013 é stato sottoscritto con il Ministero del Lavoro un Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie. Con tale importante accordo le parti hanno stabilito che le imprese distaccanti comunitarie dovranno necessariamente provvedere all’iscrizione del personale distaccato presso le Casse Edili, qualora nel paese di origine non sia prevista un’analoga copertura. E’ demandato alla CNCE, ai fini del riconoscimento delle analoghe condizioni, di stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali possa sussistere la caratteristica di reciprocità. 24 Detassazione retribuzione di produttività – Accordo territoriale In attesa dell’auspicata riduzione del c.d. cuneo fiscale (importante stimolo per l’aumento dei consumi delle famiglie che renderebbe altresì le nostre imprese più competitive) ed al fine di favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall’art. 1, comma 481, della legge 228/2012, e dal successivo DPCM 22 gennaio 2013 (che prevedono, per la retribuzione di produttività ed in presenza dei requisiti di legge, l’applicazione di un regime di tassazione agevolata - aliquota del 10% - in sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale), si sono attivate anche le parti sociali provinciali. In data 27 giugno 2013, é stato infatti sottoscritto l’accordo territoriale per la fruizione dell’agevolazione fiscale in materia di incremento della produttività del lavoro. In particolare, è stata prevista la possibilità di applicare l’agevolazione a quelle retribuzioni erogate a fronte di diverse modulazioni dell’orario di lavoro o a fronte di incrementi derivanti da una diversa gestione dell’orario di lavoro legati agli istituti contrattuali ivi indicati. In relazione alle nuove disposizioni normative, quindi, potranno essere oggetto di detassazione, oltre all’EVR (Elemento Variabile della retribuzione che, per l’anno 2013, è risultato pari al 2,4% dei minimi contrattuali in vigore al 1° gennaio 2010, ossia il 40% dell’importo definito territorialmente), anche quelle voci retributive così dette di produttività, erogate in esecuzione degli accordi di secondo livello territoriali a fronte di prestazioni lavorative diverse legate a tali istituti. 25 AREA RELAZIONI INDUSTRIALI [email protected] HTU UTH SERVIZIO NORMATIVA PREVIDENZIALE Dott. Cristiano ZANARDI ([email protected]) 26 Riforma del Mercato del lavoro – Decreti attuativi e istruzioni operative Se lo scorso anno, su queste stesse pagine, analizzavamo le principali novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”), ai tempi appena entrata in vigore, oggi occorre soffermarsi sui decreti emanati in attuazione delle disposizioni della predetta Legge, nonché sulle linee guida fornite relativamente alla disciplina di alcuni istituti. Tra i decreti attuativi, in particolare giova segnalare il Decreto interministeriale 22 dicembre 2012 che ha istituito, per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, anche adottivo o affidatario, oltre a forme di contributi economici per la lavoratrice madre. Tra gli altri provvedimenti attuativi degni di nota, si segnalano il Decreto 27 marzo 2013 sulle “Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente”, che ha definito gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute in caso di ricorso a prestazioni di lavoro intermittente; il Decreto interministeriale 29 marzo 2013, con cui sono state definite le modalità di erogazione, in un’unica soluzione, dell’indennità Aspi e mini-Aspi in caso di avvio, da parte del beneficiario, di un’attività di lavoro autonomo; il D.Lgs. n. 13/2013, con il quale sono state definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze; il Decreto del Ministero del lavoro 10 ottobre 2012, che ha definito le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. In materia di tirocini, infine, il 24 gennaio 2013, in sede di Conferenza Unificata, è stato sottoscritto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”. La Regione Piemonte, con delibera della Giunta Regionale n. 74-5911 del 3 giugno 2013, ha fornito le linee guida della nuova disciplina regionale in materia. Sono inoltre state fornite le istruzioni operative riguardo ad istituti introdotti dalla Legge di riforma del mercato del lavoro, in particolare: in materia di co.co.co./co.co.pro., sono stati definiti i presupposti in base a cui verificare la genuinità di tale forma contrattuale, con l’elencazione di alcune attività che non possono ritenersi compatibili con la collaborazione coordinata e continuativa a progetto (tra cui quelle svolte dagli autisti e dagli autotrasportatori, nonché dai muratori e dagli operai edili); in materia di ammortizzatori sociali, sono state riepilogate le novità introdotte riguardo all’ambito di applicazione ed alla contribuzione di finanziamento della nuova AspI e fornite indicazioni in merito al contributo previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (c.d. “contributo di licenziamento”), obbligatorio dal 1° gennaio 2013, le cui modalità di calcolo sono state esplicitate in successive circolari; in materia di “partite IVA”, sono state fornite le istruzioni operative in merito agli elementi che evidenzierebbero la presenza di una monocommittenza al fine di combattere fenomeni elusivi di prestazioni inquadrabili nell’ambito della co.co.pro o, addirittura nell’ambito del lavoro subordinato; in materia di licenziamenti, sono state forniti chiarimenti per il corretto svolgimento della procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la DTL, che il datore di lavoro con più di 15 dipendenti deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; sono inoltre state fornite indicazioni in materia di lavoro accessorio, snellito dalla L. n. 92/2012 attraverso l’eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all’istituto, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico. Apprendistato Anche la nuova normativa in materia di apprendistato, introdotta con il Testo Unico, conteneva disposizioni che necessitavano attuazione. Il Decreto interministeriale 27 26.09.2012 ha recepito l’Accordo - sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2012 - per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato, ai sensi dell’art. 6 del Testo Unico in materia di apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011). L’Accordo definisce l’oggetto della certificazione, le fasi del relativo processo e i requisiti minimi dei soggetti accreditati e/o autorizzati, nonché gli elementi dell’attestato rilasciato. Dal 1° gennaio 2013, gli apprendisti sono destinatari dell’ASpI in aggiunta alle vigenti assicurazioni e, pertanto, il carico contributivo aziendale è aumentato in misura pari all’1,61%; inoltre i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, potranno essere assunti con contratto di apprendistato. Questo per quanto riguarda gli sviluppi in materia di riforma del mercato del lavoro e apprendistato. Tuttavia, in un momento di recessione come quello che stiamo attraversando, si ritiene opportuno dare spazio, nello sviluppo di questa relazione, a due importanti argomenti: lo stanziamento di somme a favore della nuova occupazione e il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di salvaguardare l’occupazione esistente. Novità in materia di incentivi Non essendo stata prorogata – per l’anno 2013 – la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività da parte di imprese che occupano meno di 15 dipendenti, originariamente prevista dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 236/1993, la Regione Piemonte ha reso noto che non sono altresì applicabili gli incentivi all’assunzione, o legati alla proroga o alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine in atto relativi ai predetti lavoratori, licenziati in forma individuale, iscritti regolarmente in mobilità negli anni precedenti al 2013 ed ancora presenti in lista. Restano, invece, ancora in vigore le disposizioni relative all’iscrizione nelle liste di mobilità ed ai relativi incentivi previsti dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9 della L. n. 223/91 per l’assunzione dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo. Tra le disposizioni che non hanno trovato ulteriore proroga per l’anno 2013, si ricordano quelle relative ai benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni di cui all’art. 2, commi 134, 135 e 151 della L. n. 191/09 o per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Il Decreto 5 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, riconosce ai datori di lavoro privati incentivi al sostegno dell’occupazione dei giovani e delle donne. Il Decreto direttoriale 19 aprile 2013 ha invece introdotto, in sostituzione della ex piccola mobilità, incentivi per i datori di lavoro privati che, nel corso del 2013, assumano a tempo determinato o indeterminato lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l’assunzione da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro. La circolare ministeriale n. 24/2013, ha infine fornito chiarimenti sulle disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata dei lavoratori più anziani, ossia vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, al fine di facilitare l’esodo dalle imprese che hanno eccedenza di personale, con particolare riguardo alle tre ipotesi dell’incentivo all’esodo mediante accordo aziendale, degli accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dei processi di riduzione di personale dirigente. Nell’ambito del programma “manager to Work”, affidato dal Ministero del Lavoro a Italialavoro, sono stati pubblicati due Avvisi pubblici finalizzati ad incentivare il reimpiego di dirigenti e quadri disoccupati, rivolti ai datori di lavoro che assumono ex dirigenti e quadri disoccupati nonché agli ex dirigenti o quadri in stato di disoccupazione per l'autoimpiego o la creazione di impresa. Passando all’ambito locale, la Provincia di Alessandria ha ottenuto un finanziamento per un Programma Operativo della Regione Piemonte (POR), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e avente ad oggetto “Interventi finalizzati a favorire l’inclusione lavorativa 28 delle vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta attraverso la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo”. Ammortizzatori sociali in deroga Per quanto riguarda la Regione Piemonte, il 21 dicembre 2012 è stato siglato l’Accordo Quadro per la gestione 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga. La circolare congiunta Regione Piemonte – Direzione Regionale INPS contenente le istruzioni operative in merito è stata emanata il 1° febbraio 2013 e ha specificato le modalità attuative dell’Accordo Quadro che presenta alcune innovazioni nella gestione della CIG e della mobilità in deroga (la durata massima della domanda è diversificata a seconda della tipologia di impresa - soggetta o meno alla CIGS - mentre è venuto meno l’obbligo per i lavoratori sospesi dal lavoro di sottoscrivere la Dichiarazione di immediata disponibilità e presentarsi entro 5 giorni al CpI competente per la definizione degli interventi di politica attiva previsti dagli Accordi Stato-Regioni). Non è, inoltre, più consentita la richiesta di anticipazione all’INPS dell’integrazione salariale, prevista in origine dall’art. 7-ter, comma 3 del D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, in mancanza di proroga di tale disposizione nella Legge di stabilità 2013. Le somme stanziate non si sono, tuttavia, rivelate sufficienti a coprire l’enorme fabbisogno derivante dalla crisi che ha colpito le imprese. E’ così intervenuto il Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (G.U. n. 117/2013), recante, tra gli altri, interventi urgenti in tema di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga. Il provvedimento, in vigore dal 22 maggio, ha introdotto un primo ed immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (CIG), che si aggiungono alle risorse stanziate dalla Legge n. 92/2012 e alle ulteriori risorse stanziate dall’art. 1, comma 253 della Legge n. 228/2012. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) Sempre in tema di ammortizzatori sociali, vanno segnalate alcune novità. Con riferimento alla disciplina del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali, sono stati modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”. Il Decreto 4 dicembre 2012 (G.U. n. 28/2013) ha individuato i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di CIGS di cui all'art. 3, co. 1, della L. n. 223/91, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario, con particolare riferimento ai requisiti di cui sopra. Un recente orientamento del Ministero del Lavoro, espresso con la circolare n. 20/2013, ha inoltre confermato la possibilità di prorogare fino a un massimo di 12 mesi la richiesta di CIGS per cessazione di attività, a patto che nei primi dodici mesi sia stato eseguito il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali, al fine di favorire la ricollocazione, e la formazione per il reinserimento dei lavoratori in esubero. Si ricorda inoltre che, con l’entrata in vigore della Legge Fornero, è stata abrogata la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID). La legge n. 92/2012, al riguardo, aveva anche previsto – con riferimento alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale – la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro qualora il beneficiario rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. 29 Riduzione contributiva dell’11,50% Il 3 gennaio 2013, nella G.U. n. 2, è stato pubblicato il D.M. 30 ottobre 2012, che ha confermato, per l’anno 2012, la riduzione contributiva di cui all’art. 29 della Legge n. 341/1995, così come modificato dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 247/2007, nella misura pari all’11,50%. La misura è applicabile a tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2 e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. I datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del DURC e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Con il messaggio n. 11999/13, l'Istituto ha inoltre ricordato che, con riferimento alla riduzione contributiva in parola per l’anno 2013, nel caso in cui entro il 31 luglio 2013 non dovesse intervenire il decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia, che confermi o ridetermini la misura della riduzione contributiva, a decorrere dal 30 agosto 2013 le imprese potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, ossia pari all’11,50%. Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 dicembre 2012 contenente la determinazione, per l'anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello (per il settore edile si tratta dell’Elemento Variabile della Retribuzione) oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. Per accedere allo sgravio in oggetto, i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono presso la DTL, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola; inoltre devono prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. La concessione dello sgravio contributivo è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 Inoltre l’INPS, con un messaggio del 27 giugno 2013, ha comunicato la rideterminazione del tetto retributivo dello sgravio in parola con riferimento agli anni 2010 e 2011, portandolo rispettivamente al 2,50% e al 2,60%. Lavoratori extracomunitari Venendo ad analizzare le ulteriori disposizioni di interesse, si segnala che, con il Decreto interministeriale 29 agosto 2012, sono state rese note le modalità per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari occupati in qualsiasi settore nel territorio nazionale e privi del premesso di soggiorno, prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 109/12. La sanatoria è avvenuta tramite una dichiarazione di emersione da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione competente e il pagamento di un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato. Nella G.U. n. 273/12 è stato inoltre pubblicato il DPCM 16 ottobre 2012, relativo alla programmazione transitoria, per l'anno in corso, dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per lavoro non stagionale. Il provvedimento prevede, a titolo di anticipazione, l’ingresso nel territorio nazionale per una quota complessiva di13.850 unità. Infine, nella G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 29 gennaio 2013 che disciplina le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini non comunitari, finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori 30 produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine. Regime transitorio cittadini croati Il Governo Italiano ha deciso di avvalersi del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia, entrata a far parte dell’Unione europea dal 1° luglio scorso. In ogni caso, le restrizioni non saranno applicabili ai cittadini croati che, in possesso di permesso di soggiorno che abilita al lavoro subordinato (quindi anche per attesa occupazione), risultino regolarmente occupati, alla data del 1° luglio 2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi Distacco lavoratori comunitari Ad aprile 2012 è stato sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e l'ANCE, unitamente a tutte le altre parti sociali dell’edilizia, un Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie, con il quale le parti hanno stabilito che le imprese distaccanti comunitarie dovranno necessariamente provvedere all’iscrizione del personale distaccato presso le Casse Edili, qualora nel paese di origine non sia prevista un’analoga copertura. Dovranno altresì presentare alla Cassa Edile la specifica documentazione afferente il distacco stesso menzionata nel Protocollo, ai fini della dimostrazione e conseguente verifica della regolarità contributiva e retributiva. La CNCE provvederà, poi, ai fini del riconoscimento delle analoghe condizioni, a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali possa sussistere tale caratteristica di reciprocità. Collocamento obbligatorio A seguito delle novità introdotte dalla Riforma Fornero (ridefinizione dei soggetti computabili nell’organico aziendale ed elencazione di nuove categorie di soggetti esclusi) in merito ai criteri di computo della quota di riserva e alle esclusioni, sono stati aggiornati gli standard informatici del Prospetto Informativo Lavoratori Disabili. La Riforma, nel ribadire l’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere, ha altresì aggiunto il personale operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Attività di vigilanza Ministero del Lavoro Nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2013, il Ministero del Lavoro ha individuato quattro macro aree di intervento, consistenti nel lavoro sommerso, nella qualificazione dei rapporti di lavoro, nelle esternalizzazioni (appalti, subappalti e distacchi) e nei rapporti di lavoro agricoli fittizi. Il settore edile è stato inserito come settore “prioritario” anche con riferimento all’azione ispettiva nell’ambito territoriale della Regione Piemonte, con particolare riferimento al lavoro nero e verifica dell’osservanza della normativa in materni di sicurezza. 31 AREA TECNICA [email protected] HU UH SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE Ing. Claudio MAZZETTO ([email protected]) 32 Luci ed ombre per la gestione delle terre e rocce da scavo Con il DM 20 agosto 2012 n. 161, la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di costruzione, ovvero dalla lavorazione di materiali lapidei, trova finalmente una sua regolamentazione che, sicuramente, non potrà dirsi conclusa, sino a quando non intervenga anche il provvedimento previsto per la gestione di quelle derivanti dai cantieri edili con movimenti sino a 6000 mc. Il DM 161 ha sicuramente il merito di definire una serie di questioni importanti, quali: l'individuazione della normale pratica industriale, il collegamento tra Piano di utilizzo ed opere da realizzare (superando le indicazioni temporali restrittive dell'art. 186 come riformato nel 2008), la possibilità che i materiali siano frammisti a sostanze estranee impiegate per lo scavo, la facoltà di realizzare un deposito intermedio rispetto al sito di produzione, eccetera. Nello stesso tempo, però, le procedure individuate dal DM 161 risultano essere complesse dal punto di vista tecnico ed amministrativo, nonché onerose per le imprese ed economicamente sostenibili solo per quantitativi rilevanti. Nel merito dei contenuti del provvedimento c'è comunque da segnalare che l'articolato, in più punti, contiene disposizioni che si prestano a diverse formule interpretative; si tratta ad esempio dell'utilizzo all'interno del cantiere di produzione (esente dall'applicazione del DM 161 ai sensi dell'art. 185 del d.lgs 152/06 e della Direttiva 2008/98/CE e chiarito successivamente mediante una nota ministeriale), delle difficoltà applicative relative alla dichiarazione di avvenuto utilizzo, delle disposizioni sul trasporto al limite della loro praticabilità, degli adempimenti in tema di caratterizzazione ecc., dell'utilizzo in altra produzione industriale. Per completezza è opportuno ricordare che il provvedimento è stato trasmesso, prima della sua emanazione, dal Governo alla Direzione Europea per la concorrenza che non ha formulato osservazioni contrarie. Il decreto 161/2012 delinea una procedura per la gestione delle terre e rocce che schematicamente può essere così riassunta: piano di utilizzo da presentarsi all’autorità competente approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo (con possibilità di aggiornamento in corso d’opera) trasporto dei materiali e dichiarazione di avvenuto utilizzo A seguito dell’entrata in vigore del decreto sopra segnalato ed in attesa di un intervento normativo a livello nazionale, alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta) si sono attivate definendo procedure ed adempimenti semplificati per il riutilizzo dei materiali da scavo prodotti nei cd. piccoli cantieri (al di sotto dei 6000 mc). L’obiettivo principale alla base dei provvedimenti regionali è quello non solo di fornire un quadro normativo di riferimento, in materia per gli operatori pubblici e privati, ma, soprattutto, di individuare procedure che siano sostenibili sotto il profilo sia ambientale sia degli oneri e degli adempimenti posti carico delle imprese. La ventata di cambiamento che, gli operatori del settore edile, si aspettavano dal provvedimento nazionale non è arrivata, infatti, a quasi un anno di applicazione del DM 161/2012, è emerso chiaramente che il procedimento delineato per il riutilizzo dei materiali da scavo risulta essere eccessivamente complesso dal punto di vista tecnico ed amministrativo per le imprese e soprattutto economicamente sostenibile solo quando si gestiscano grandi quantitativi di materiali. A questa situazione di difficoltà pratico-operativa si sono aggiunte nuove incertezze applicative a seguito del parere del 14 novembre 2012 con il quale la Segreteria Tecnica del ministero dell’Ambiente ha affermato che il DM 161 non tratta dei materiali da scavo prodotti nell’ambito di cantieri di minori dimensioni, senza però indicare la disciplina applicabile in tali casi. Nella legge di conversione del decreto del “Fare”è stato inserito l’art. 41 bis con il quale si superano le incertezze e le contraddittorietà conseguenti sia all’art. 41 del decreto legge 69/13 che all’art. 8 bis della legge 71/13. 33 La gestione delle terre e rocce da scavo sarà, pertanto, così regolamentata: Applicazione Decreto Ministeriale n. 161/12 alle opere soggette a VIA e ai cantieri conseguenti ad attività soggette ad AIA; Applicazione dell’art. 41 bis a tutti gli altri cantieri. La procedura delineata dall’art. 41 bis è abbastanza semplificata e non necessita di specifica approvazione del piano di utilizzo delle terre da parte di soggetti pubblici. In linea generale sarà altresì possibile utilizzare il materiale entro un anno dalla sua produzione o comunque anche in un termine maggiore se richiesto dalla realizzazione dell’opera di destinazione. L’originaria destinazione del materiale potrà essere mutata successivamente mediante comunicazione. La “sonnolenza” del SISTRI Il SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti) ha avuto un avvio non troppo facile e sicuramente oneroso per le imprese, obbligate ad aderire, a tale sistema, sin dall’anno della sua nascita, ovvero il 2009.. Dopo numerose proroghe e problematiche di ogni genere (informatiche, burocratiche, interpretative) il SISTRI dovrebbe partire il primo ottobre 2013 solo per i gestori di rifiuti pericolosi, per i produttori di rifiuti pericolosi tale sistema partirà invece il 3 marzo 2014 per consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative. Per gli enti e le imprese intermediarie di rifiuti non pericolosi si mantiene, per ora, il sistema dei registri cartacei. Con un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro il 3 marzo 2014, saranno indicate ulteriori categorie per la iscrizione. Notizie dall’Albo Gestori Ambientali Dall’Albo Gestori Ambientali sono stati assunti alcuni provvedimenti o fornite circolari interessanti l’attività di impresa. Mediante Delibera prot. 05/Albo/Cn, approvata dal Comitato Nazionale il 16 ottobre u.s., l’Albo ha comunicato che le variazioni anagrafiche delle imprese non devono più essere trasmesse alle Sezioni regionali o provinciali dell’Albo stesso. L’ambito di applicazione del provvedimento comprende tutte le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tutte le variazioni sopra citate saranno acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni regionali dell’Albo mediante la rete telematica delle camere di commercio. Con la Circolare n. 691 del 12 giugno 2013 l’Albo ha confermato la possibilità, per le imprese abilitate ai sensi dell’art. 212, comma 8 del Dlgs 152/2006, di trasportare anche i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività edile. Le imprese interessate nella domanda di iscrizione o di variazione dell’iscrizione devono indicare a tal fine il Codice CER 200307 e conseguentemente le Sezioni regionali dell’Albo dovranno riportare nei propri provvedimenti a fianco di tale Codice l’annotazione “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”. Autorizzazione unica ambientale Sul fronte semplificazione, dal 13 giugno, u.s. è stato attivata l’Autorizzazione Unica Ambientale che servirà per richiedere direttamente al Suap, e mediante un solo procedimento le autorizzazioni per scarichi di acque reflue o industriali, emissioni in atmosfera, impatto acustico, recupero agevolato di rifiuti. Mappatura impianti di smaltimento e gestione rifiuti Sul portale del Collegio Costruttori ANCE Alessandria è reperibile il prontuario sulla gestione dei rifiuti in edilizia e la mappatura provinciale degli impianti che smaltiscono e 34 recuperano rifiuti derivanti da attività edile. Il Servizio cura l’aggiornamento trimestrale dei due documenti sopra menzionati. Gruppo Cave Un funzionario del Servizio è presente ai tavoli di lavoro presso Confindustria Piemonte ed ha partecipato alla valutazione di proposte di modifica della L.R. 69/1978 “coltivazione di cave e torbiere”. Durante le varie riunioni è stato redatto un documento, condiviso da tutte le territoriali, che è stato presentato prima della chiusura estiva all’Assessore Regionale competente. Il Servizio ha partecipato attivamente alle consultazioni in merito a proposte di modifica della legge 30/99 e parteciperà attivamente alle prossime consultazioni in materia di revisione della normativa in materia attività estrattive. Contratti di fiume Il Servizio ha partecipato alle riunioni indette dalla Provincia di Alessandria per la redazione dei contratti di fiume, in particolare per quello relativo ai fiumi Orba e Scrivia. Gruppo terre e rocce da scavo ANCE Piemonte, su richiesta del Collegio, ha avviato la costituzione di un tavolo di lavoro con le sezioni edili o collegi operanti sul territorio regionale; al fine di verificare le procedure applicate territorialmente riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo anche alla luce delle nuove normative di riferimento. Il Conto energia va in pensione, nasce il conto termico Dopo numerose versioni del conto energia, l’incentivazione per la produzione di energia derivante dalla fonte fotovoltaica è terminata il 6 luglio u.s.. Con una nota il GSE ha informato che manterranno il diritto ad essere valutate le richieste relative ad impianti già entrati in esercizio e per alcuni casi particolari. Se da un lato sono finiti gli incentivi per la produzione di energia da fonte fotovoltaica, quelli per la produzione di energia termica sono appena iniziati, infatti con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati. L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. H H H H H H Novità sulle prestazioni energetiche in edilizia Sono state attuate modifiche al D.Lgs. 192/2005 a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, in sostituzione della precedente 2002/91/UE. 35 La Direttiva promuove "il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi", ed ha la finalità di istituire un quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari. Il Decreto Legge pubblicato apporta modifiche ed integrazioni al testo del decreto legislativo 192/05, già oggetto di vari aggiornamenti. L’Italia aveva recepito la Direttiva 2002/91/CE con il d.lgs. 192/2005, successivamente modificato con il d.lgs. 311/2006, anche se il quadro normativo è stato quasi completamente definito solo a metà del 2009, quando sono stati emanati i due decreti attuativi riguardanti i limiti di fabbisogno di energia, i criteri di calcolo e le linee guida nazionali per la certificazione energetica. Con l'entrata in vigore della Legge dello Stato 03/08/2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 03/08/2013 n. 181, di conversione del Decreto Legge n.63 sopraccitato, nel caso di contratti di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per la esposizione di annunci relativi alla compravendita, gli immobili devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica. Come specificato dalla circolare prot 16416 del 7 agosto 2013 del Ministero delle Attività Produttive, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE da parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali e del DPR 59/2009, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica. Regione Piemonte: Piano d'Azione energetico 2012-2013 e dei relativi bandi La Regione Piemonte mediante la D.G.R. n. 5-4929 del 19/11/2012 ha provveduto ad approvare il Piano d'Azione 2012-2013 per una prima attuazione dell'Atto di indirizzo per la pianificazione energetica regionale. Nel mese di dicembre dello scorso anno sono stati pertanto pubblicati specifici bandi a sostegno delle tematiche e problematiche afferenti agli aspetti energetici regionali. Tra questi, quelli relativi: all’agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale"; alla concessione di finanziamenti agevolati (per le imprese di costruzioni) per la realizzazione di edifici a energia quasi zero; all’incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici"; Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese (bando "Piu' Green 2013"); Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile". Sempre in tema di sostenibilità, la Regione Piemonte, tramite la D.D. 4 marzo 2013, n. 156, ha approvato il bando per la concessione di agevolazioni per l’incentivazione di interventi su edifici esistenti in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Il bando è stato indirizzato sia a soggetti pubblici e che privati al fine di sostenere lo svolgimento di interventi di manutenzione e di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione energetica degli impianti e degli edifici esistenti, collocati sul territorio piemontese. L’agevolazione è stata strutturata come forma di contributo in conto capitale, oppure da un contributo in conto interessi e da un fondo di garanzia, in funzione della tipologia di beneficiario e della linea di intervento scelta. Formazione La formazione nel settore edile, soprattutto per quanto riguarda il settore sicurezza sul lavoro, ha rilevato un forte incremento negli ultimi anni, spinta in larga parte da quanto richiesto dal Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e successivi accordi StatoRegione. 36 Ogni dipendente, che sia un operaio, un impiegato, un dirigente o lo stesso datore di lavoro, deve essere formato (nel caso abbia già svolto precedenti corsi, deve svolgere comunque degli aggiornamenti) sui rischi nell’esercizio dell’attività. Lo strumento formativo permette di alzare la soglia della formazione e della informazione con il risultato di aumentare la prevenzione e, quindi, ridurre il numero di infortuni. La società Edilservizi del Collegio costruttori ANCE Alessandria, ha erogato, dallo scorso gennaio ad oggi, numerosi corsi di formazione e di qualificazione. Formare con Fondimpresa Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria ha organizzato, lo scorso 17 aprile, un seminario informativo sulla possibilità di utilizzare Fondimpresa quale “strumento” valido per recuperare il costo sostenuto per le attività formative di impresa. Fondimpresa, infatti, è un Fondo interprofessionale che accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato "Conto formazione", una quota pari al 70% del contributo obbligatorio per la formazione che ciascuna Impresa è tenuta a versare all’INPS (pari allo 0,30% retribuzione dei propri dipendenti). Le risorse finanziarie che affluiscono nel "Conto formazione" sono a completa disposizione dell'azienda titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali. Per rendere effettivamente fruibile tale possibilità da parte delle Imprese, il Collegio Costruttori ANCE Alessandria – dopo un’attenta valutazione delle necessità formative delle Imprese - attiverà nel corso del 2013/2014 un piano formativo comune e, al contempo, gestirà la presentazione della pratica di rimborso presso Fondimpresa. Gli uffici hanno inoltre svolto consulenza alle varie imprese associate interessate ad utilizzare tale strumento finanziario. Patrocinio ANCE Alessandria per Master Universitari Ance Alessandria ha patrocinato il Master Universitario di I° Livello dell' Università del Piemonte Orientale in "Analisi e Gestione dei Rischi da Rifiuto Contenente Amianto per l'Ambiente e la Salute". Il corso ha una durata complessiva di 1.550 ore (450 di lezione frontale in aula, 550 di studio individuale e 550 di stage) articolate tra aprile 2013 e marzo 2014 a Casale Monferrato. Ance Alessandria parteciperà alla parte formativa offrendo la disponibilità di alcune imprese associate, operanti nel settore, per svolgere il percorso di stage presso le loro realtà. 37 AREA TECNICA [email protected] HU UH SERVIZIO URBANISTICA Arch. Stefano Ponzano ([email protected]) 38 Prosecuzione iter “Piano Città” Nei primi mesi del 2013 è proseguito l’iter previsto per l’attuazione “Piano nazionale per le città” per la riqualificazione delle aree urbane degradate istituito dal D.L. n. 83/2012 (c.d. “crescita”, come convertito dalla L.134/2012) e coordinato dal Ministero delle Infrastrutture. Ai fini della sua attuazione, i Comuni interessati entro il 5 ottobre di ogni anno devono predisporre le proposte d’intervento denominate: “contratto di valorizzazione urbana”, nel cui contesto sono individuati un insieme di interventi di riqualificazione da attuare nell’ambito del proprio territorio unitamente al quadro di fattibilità finanziaria e tecnico-amministrativa degli stessi, ai possibili soggetti attuatori, alle eventuali premialità riconosciute e ai tempi di cantierabilità. Lo scorso 17 gennaio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato l’elenco delle proposte selezionate per il “Piano Città” che usufruiranno di un cofinanziamento di 318 milioni di euro. Modifiche alla disciplina del condominio La Legge 11 dicembre 2012, n. 220, attraverso una serie di modifiche al Codice Civile e alle “Disposizioni” per sua attuazione, ha a riformulato la disciplina del condominio. Tra le molte innovazioni, entrate in vigore lo scorso 18 giugno, si evidenzia la revisione dell’elenco delle parti comuni del condominio. La riforma ha inoltre previsto che alcune tipologie “d’innovazioni” relative alla sicurezza e la salubrità dell’edificio, al contenimento dei consumi energetici e alla realizzazione di parcheggi possano essere approvate con la sola “maggioranza semplice” prevista dall’art. 1136, comma 2 del C.c. (ottenuta con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio). E’ inoltre stata prevista la possibilità di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento purché, dal suo distacco, non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Tra i compiti e gli obblighi dell’amministratore, la riforma ha, tra l’altro, previsto che le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle erogate per il condominio, debbano transitare su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio. E’ altresì obbligo dell’amministratore agire (salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea) per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile. Tra i compiti dell’assemblea, è stata introdotta la costituzione obbligatoria di un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori relativi alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni. Tale adempimento ha suscitato, sin da subito, molte perplessità: l’anticipazione da parte dei condomini di rate scaglionabili in uno o due anni sta, di fatti, comportando (comprensibilmente) un “blocco” di tali tipologie di lavori. Aggiornamento del protocollo ITACA regionale La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 4-5127 del 28/12/2012 ha provveduto ad aggiornare il Protocollo “ITACA regionale” a quanto contenuto nel Protocollo “ITACA nazionale 2011”. Il Protocollo “aggiornato” indica i criteri di compatibilità ambientale con i quali dovranno essere progettati, realizzati e gestiti tutti gli interventi di edilizia residenziale sociale ammessi a contributi statali, comunitari o regionali. A tal fine, gli atti di programmazione dei richiamati interventi forniranno l’indicazione del valore minimo del grado di sostenibilità ambientale che ogni tipologia di intervento dovrà raggiungere. “Piano Casa” regionale: proroga dell’operatività delle disposizioni straordinarie previste dalla L.R. 20/2009. Con due provvedimenti regionali (l.r. 18/2012 e l.r. 17/2013) è stato prorogato inizialmente al 31/12/2013 e successivamente al 31/12/2014 il termine per fruire delle disposizioni “straordinarie” previste dal Capo I della L.R. 20/2009 e s.m.i, “Snellimento 39 delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”. Fino alla richiamata data, è quindi possibile eseguire sul territorio: - interventi di ampliamento in deroga (art. 3, L.R. 20/2009 e s.m.i); - interventi di demolizione e ricostruzione in deroga (art. 4, L.R.. 20/2009 e s.m.i); - interventi in deroga per l'edilizia artigianale, produttiva, direzionale e turistico ricettiva (art. 7, L.R. 20/2009 e s.m.i) Modifiche al Piano Paesaggistico Regionale e prosecuzione del suo iter procedurale. A seguito delle numerose osservazioni pervenute e delle relative richieste di modifica al primo“Piano paesaggistico regionale” (P.P.R. adottato nel 2009), la Regione ha ritenuto necessario avviare (con la D.G.R. 26/02/2013, n. 6-5430) una revisione complessiva degli elaborati del piano, a seguito della quale sarà oggetto di una nuova deliberazione di “adozione”. In attesa della revisione complessiva, la Giunta Regionale ha inoltre provveduto a riformulare, in prima battuta, alcune prescrizioni contenute delle norme di attuazione del P.P.R., relative alle “aree di montagna”. D.lgs 14 marzo 2013, n. 33: nuovi obblighi di pubblicità in materia di governo del territorio e pianificazione urbanistica Il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto nuove forme obbligatorie di pubblicità nei processi di pianificazione e gestione del territorio, in aggiunta a quanto già specificatamente previsto dalla normativa di settore. Di fatti, è stato previsto che le pubbliche amministrazioni pubblichino tutti gli atti di governo del territorio, piani di coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. Per ciascuno dei richiamati atti devono essere tempestivamente pubblicati anche: gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. La pubblicità sui siti istituzionali degli atti definitivi è divenuta condizione necessaria per l’acquisizione della loro efficacia. E’ stato inoltre esteso l’obbligo di pubblicità anche alle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica. L.R. 3/2013: modifiche alla normativa urbanistica regionale. La Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 titolata “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” ha comportato una significativa riforma al sistema normativo che disciplina a livello regionale gli strumenti e le procedure in tali ambiti. La legge 3/2013 rappresenta un provvedimento normativo maturato a seguito di un lungo e complesso iter iniziato nel luglio del 2011 (che, tra l’altro, ha comportato la discussione di oltre 900 emendamenti) volto, tra l’altro, a rivisitare significativamente la legge urbanistica regionale 56/1977 (c.d. “legge Astengo”). Pur mantenendo la struttura storica della legge regionale, la nuova formulazione è stata sviluppata al fine di ottenere un articolato in linea con le politiche di semplificazione tecnica e normativa degli strumenti operativi. Il nuovo testo pone particolare attenzione al perseguimento di obiettivi quali il recupero del patrimonio edilizio esistente, il contenimento del consumo di suolo agricolo, la tutela del paesaggio e l’individuazione di procedure dinamiche nella definizione della varianti al piano regolatore generale dei Comuni. E’ inoltre stata introdotta la procedura di “variante semplificata” agli strumenti urbanistici al fine di ridurre le tempistiche e facilitare gli iter in caso di trasformazioni attuate con il ricorso a speciali discipline statali o regionali quali, ad esempio, accordi di programma, fondi europei, sportelli unici, interventi di recupero urbano, ecc. Attraverso la l.r. n. 17 del 12 agosto 2013 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013) sono state apportate al testo della legge urbanistica regionale ulteriori modifiche che la Giunta regionale ha ritenuto necessarie per migliorare l'attuazione delle norme già in vigore dal 12 aprile. Le modifiche apportate dal testo della legge n. 17/2013 40 sono anche conseguenti ai rilievi di possibile incostituzionalità sollevate dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio scorso rispetto ai contenuti della riforma della legge urbanistica regionale. Entrata in vigore della “Nuova procedura per lo Sportello Unico Edilizia” Il 12 febbraio 2013 è scaduto il termine entro il quale le amministrazioni comunali devono adeguarsi e dare applicazione alle novità introdotte dal D.L. 83/2012 in tema di semplificazioni relative allo sportello unico edilizia, alla conferenza di servizi nella procedura per il rilascio del permesso di costruire, alla normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria al rilascio/formazione dei titoli abilitativi e in tema di SCIA e DIA. Con la riforma introdotta dal D.L. 83/2012 è stato rafforzato il ruolo dello sportello unico edilizia, attribuendogli maggiori funzioni istruttorie e decisorie: tutti gli atti collegati al titolo/intervento (tra cui anche gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale) saranno, infatti, gestiti dallo sportello unico edilizia direttamente o tramite conferenza di servizi. Con riferimento al procedimento per il rilascio del permesso di costruire è stato inoltre previsto che, se entro il termine istruttorio di 60 giorni non intervengono le intese, concerti, nulla osta etc. delle altre amministrazioni pubbliche, ovvero vi è stato il dissenso di una o più amministrazioni interpellate (sempre se tale dissenso non sia fondato sull’assoluta incompatibilità), il responsabile dello sportello unico debba convocare la conferenza di servizi. In tal caso la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell’intervento. D.L. 69/2013 (c.d. decreto del “fare”): modificazioni e innovazioni alle procedure edilizie Il D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. Decreto del “fare”, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), ha introdotto alcune significative innovazioni alla vigente normativa che disciplina le procedure edilizie e paesaggistiche. Il provvedimento ha, tra l’altro, apportato variazioni e integrazioni alla Legge n. 241/1990 (in materia di “conclusione del procedimento amministrativo”), al D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alla Legge 122/1989 (c.d. Legge Tognoli, in materia di parcheggi pertinenziali) e al D.lgs n. 42/2001 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tra le varie disposizioni contenute nel provvedimento, si evidenzia che è stato previsto, a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, l’obbligo di corrispondere un indennizzo monetario agli istanti. In particolare, è stato disposto che in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo (per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi) avviato a seguito di un’istanza, la pubblica amministrazione procedente (o quella responsabile del ritardo) debba corrispondere all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo (con il limite complessivo di 2.000 €) e con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento. Il D.L. 69/2013 ha inoltre provveduto a includere nella fattispecie della “ristrutturazione edilizia“ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici senza l’obbligo del rispetto della “sagoma” di quello preesistente (pur mantenendo, di quest’ultimo la stessa volumetria): tale nuova “apertura” non riguarda gli immobili sottoposti ai vincoli disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Sono stati, inoltre, inclusi nella categoria della “ristrutturazione edilizia gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione. E’ stata altresì introdotta la possibilità di utilizzare la SCIA per gli interventi di ristrutturazione “pesante” che prevedono la modifica della sagoma dell’edificio preesistente (ivi compresi la demolizione e ricostruzione ), con l’esclusione degli immobili sottoposti ai vincoli disciplinati dal D.lgs 42/2004. In tal senso, è stato previsto che i comuni devono individuino entro il 30 giugno 2014 le aree ubicate all'interno delle zone omogenee “A”(centri storici) nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attività 41 per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. E’ stata, inoltre disposta, previa comunicazione del soggetto interessato, la proroga di due anni dei termini (purché non scaduti) di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tale proroga è, inoltre, applicabile anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. E’ inoltre stato prorogato di tre anni il termine per l’attuazione delle convenzioni urbanistiche comunque denominate nonché per l’avvio e termine delle opere in esse previste. Sono state, tra l’altro, introdotte nuove procedure e possibilità per l’ottenimento del certificato di agibilità. Programma “Ristruttura” A partire dallo scorso autunno ANCE Alessandria ha avviato il progetto “Ristruttura”: si tratta di un’iniziativa che si propone come strumento per facilitare l’accesso alle procedure tecnico-amministrative, finanziarie e fiscali connesse ai lavori di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione di condomini e di singole unità abitative, oggetto delle agevolazioni fiscali (detrazione del 50% e del 55%) previste dalla vigente normativa. “Ristruttura”, grazie alla stipula di un protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 18 ottobre 2012 tra ANCE Alessandria, alcuni Istituti di Credito (Banca di Legnano e Banca Unicredit), gli Ordini Professionali Provinciali (Ordine Ingegneri e Ordine Architetti P.P.C.), le sezioni provinciali di ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), di CONFEDILIZIA (Associazione della Proprietà Immobiliare) e FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliare Professionisti), coordina una rete di competenze professionali e servizi disponibili negli ambiti della filiera dell’edilizia. Il programma consente ai committenti di avvalersi di uno specifico elenco di ditte, appositamente “qualificate” dal Collegio Costruttori Ance Alessandria, che hanno certificato, tra l’altro, l’osservanza alle prescrizioni di legge previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex D.lgs 81/2008) e hanno messo in evidenza le esperienze e le competenze maturate nell’ambito delle specifiche opere oggetto delle detrazioni agevolative del 50% e del 55% (ora 65%). L’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Alessandria ha istituito uno specifico elenco di professionisti, appositamente “qualificati”, al fine di individuare tecnici in possesso di specifiche e comprovate conoscenze negli ambiti operativi che interessano le detrazioni agevolative. Il programma “Ristruttura” permette di ricorrere - fatto salvo l’esito dell’istruttoria bancaria – a specifiche formule di sostegno finanziario (sia per i condomini che per le singole unità abitative) a supporto degli interventi oggetto di detrazione, anche al fine di rateizzare e ammortizzare le spese dei lavori in un periodo di tempo sufficientemente dilazionato. Per i committenti che si avvalgono degli operatori partner del programma Ristruttura, è possibile ottenere dagli istituti di credito condizioni agevolate (rispetto agli ordinari prodotti commerciali), tempi “certi” per la conclusione della fase istruttoria – con comunicazione del relativo esito motivato – e fruire di riferimenti chiari e prestabiliti per velocizzare la ricerca d’informazioni. 42 AREA TECNICA [email protected] HU UH INTERNAZIONALIZZAZIONE Arch. Stefano Ponzano Ing. Claudio Mazzetto 43 Progetto “Morocco” Il progetto “Morocco”, previsto in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria, è stato predisposto per fornire agli operatori provinciali del settore edile strumenti e conoscenze necessarie per avviare l’operatività imprenditoriale in Marocco, nonché mettere in evidenza un quadro delle principali opportunità. Di pari rilevanza risulta la promozione di azioni propedeutiche alla formazione di compagini imprenditoriali interessate ad affrontare in forma aggregata il mercato estero a partire dal vicino Marocco. Il progetto, iniziato anni fa, ha coinvolto il Collegio Costruttori Ance Alessandria e le Associazioni artigiane della Provincia (Confartigianato e CNA), con il supporto del Consorzio Al-Tech verso una politica di sviluppo di iniziative di interesse per il settore. A seguito di alcune missioni svolte sia dalle delegazioni associative, sia dalle singole imprese interessate, è stata operata, con l’assistenza di Ceipiemonte, una discreta attività di “scouting” delle possibilità offerte per il settore. Tra queste, è da evidenziare il piano urbanistico di sviluppo della vastissima area che si estende lungo le rive del fiume Bouregreg, ubicato nell’omonima valle che divide la città di Rabat - capitale marocchina – dal vicinissima conurbazione di Sale. In occasione di un incontro avvenuto nell’estate 2012 a Rabat con l’Agenzia governativa che si occupa dell’attuazione del piano, sono emerse alcune possibilità per sviluppare operazioni immobiliari locali. Nell’ambito del progetto camerale, lo scorso 10 maggio è stato organizzato un seminario sul tema titolato “Marocco: opportunità per il settore delle costruzioni”. L’evento è stato rivolto alle imprese/aziende operanti nel settore delle costruzioni interessate a conoscere, tramite una équipe di esperti, le possibilità offerte dal Marocco, nonché le principali modalità di accesso al suo mercato. L’iniziativa è stata promossa da Ance Alessandria, da Al-Tech, dalle associazioni provinciali di CNA, Confartigianato, con l’ausilio di Ceipiemonte e di ASFI (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la formazione alle imprese): in tale ambito si sono succeduti gli interventi sia di rappresentanti istituzionali che di alcuni professionisti esperti della realtà marocchina. La prima fase di attività del progetto “Morocco” prevede la partecipazione in forma collettiva presso la fiera Médinit che avrà luogo a Casablanca dal 13 al 16 novembre p.v. Si tratta di una manifestazione fieristica aperta alle Aziende italiane operanti nei settori merceologici delle costruzioni, delle finiture di interni, del design, delle infrastrutture, dei materiali e delle tecnologie che desiderano far conoscere le proprie aziende agli operatori/committenti del Marocco in tali ambiti. 44 AREA TECNICA [email protected] HU UH SERVIZIO SICUREZZA Ing. Claudio MAZZETTO ([email protected]) HTU In collaborazione con E.C.P.T. Alessandria Ing. Marco GANDOLFI ([email protected]) 45 UTH La situazione di grave crisi economica che sta investendo già da cinque anni il nostro Paese - con effetti recessivi che provocano non solo una minore produzione, ma anche una forte contrazione dei livelli occupazionali – rischia di avere riflessi ancor più negativi sul piano della sicurezza sui luoghi di lavoro. Proprio per tale ragione, il Servizio Sicurezza ha avvertito la necessità di ulteriormente intensificare tanto l’attività finalizzata ad assicurare (mediante visite/sopralluoghi) la corretta e scrupolosa predisposizione delle misure minime di sicurezza nei cantieri edili quanto quella rivolta alla puntuale formazione/qualificazione delle maestranze. In esito all’attività di cantiere, si è potuta rilevare un’accresciuta maturità degli imprenditori e delle maestranze rispetto alla “vitale” importanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla corretta realizzazione delle opere provvisionali (condizione indispensabile a scongiurare il rischio di cadute dall’alto, a tutt’oggi la principale causa d’infortunio a livello nazionale ) Nel corso delle visite effettuate dal C.P.T. nei cantieri in cui operavano altre imprese , si è riscontrato come non sempre siano perfettamente osservate le disposizioni circa l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto durante le fasi operative più pericolose. Relativamente invece all’attività formativa, si è avviato un sondaggio diretto a conoscere le specifiche esigenze delle imprese, sulla cui base è stato poi possibile pianificare l’erogazione della didattica richiesta in periodi dell’anno meno impattanti sull’attività ordinaria delle imprese medesime. Una puntuale pianificazione dell’attività di formazione consente, infatti, alle imprese di assolvere al meglio gli adempimenti normativi qualificando le proprie maestranze. Il Servizio Sicurezza dell’ANCE, in collaborazione con l’Ente C.P.T., con la Cassa Edile e con gli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) continua a portare avanti la campagna di sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda il corretto svolgimento del compito di controllo sulla regolarità delle imprese edili che operano sul territorio, attraverso continui incontri con tecnici e responsabili di alcuni comuni della Provincia. La campagna di incontri è nata, e si svilupperà nei prossimi anni, con l’intento di far emergere le imprese che operano in concorrenza sleale sul territorio, eludendo gli adempimenti burocratici e contributivi minimi obbligatori, presentandosi così sul mercato con offerte decisamente più vantaggiose. Proprio al fine della sensibilizzazione dei diversi organismi di controllo, è stato costituito un tavolo di lavoro tecnico-scientifico, al quale partecipano, oltre ai funzionari del Servizio Sicurezza dell’ANCE, anche rappresentanti del C.P.T., degli R.L.S.T. e della D.T.L., per trovare possibili soluzioni alle diverse forme di concorrenza “sleale” presenti sul territorio e per istituire uno scambio di informazioni sulle tematiche che riguardano l’attività di cantiere. Emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi Il primo giugno scorso è entrato in vigore l’obbligo, anche per tutte le imprese che occupano fino a 10 dipendenti, di dotarsi di un Documento di Valutazione dei Rischi sulla base del modello di riferimento detto Procedura Standardizzata, recepito dal Ministero del Lavoro con un Decreto interministeriale il 30 novembre 2012. Le imprese che invece erano già in possesso di un DVR, e che quindi non avevano scelto di avvalersi della possibilità di effettuare un’autocertificazione della valutazione, non devono necessariamente rielaborare il loro documento. Nel settore delle costruzioni, i datori di lavoro devono considerare due tipologie di attività: le attività fisse (presso la sede e negli uffici) e quelle di cantiere; le attività di cantiere ed i rischi che ne conseguono devono essere analizzati per pianificare la valutazione dei rischi dell’impresa nel suo complesso al fine di indicare le misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, individuare procedure e responsabilità. 46 E’ opportuno ricordare che le imprese non sono obbligate a redigere la valutazione sulla base della procedura ministeriale, ma possono scegliere di elaborare un documento di valutazione del rischio “classico”, coerentemente con le disposizioni normative degli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Si sottolinea che le procedure non tengono conto delle peculiarità tipiche del settore edile e in alcuni punti risultano addirittura di difficile applicazione. L’Ance, pertanto, dopo aver sottoposto più volte tali criticità alle autorità competenti, ha messo a punto una procedura operativa specifica per le imprese di costruzione, la cui applicazione consente alle imprese di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tale documentazione è reperibile sulla home page del sito del Collegio Costruttori Ance Alessandria. Abilitazione dei lavoratori all’utilizzo delle attrezzature da lavoro È entrato in vigore il 12/03/2013 l’accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 nel quale sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori; l’accordo, costituisce l’attuazione del comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il percorso formativo per i lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature, che deve essere completato entro il 12/03/2015, non va a sostituire l’addestramento previsto dall’art. 73 del Testo Unico Sicurezza ne tanto meno sostituisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 spettante comunque a tutti i lavoratori. Sono esonerati dal corso di abilitazione coloro che hanno già effettuato un corso di formazione che soddisfi i requisiti previsti dall’accordo e al fine del riconoscimento, il datore di lavoro deve dimostrare la formazione pregressa dei propri lavoratori tramite apposita documentazione. Nel corso, dei primi mesi del 2013 sono state emanate dal Ministero del Lavoro due circolari per fare chiarezza su alcune criticità emerse nei primi mesi di vita dell’abilitazione (circolare 12/2013 e 21/2013). Viene sottolineata la necessità di conseguire la specifica abilitazione anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature, precisando tuttavia, che l’abilitazione non è necessaria nel caso i cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura. Nel caso, invece, del noleggio delle attrezzature, rientranti nell’ambito dell’abilitazione, in riferimento a quanto stabilito dall’art 72, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la dichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro (che noleggia le attrezzature senza operatore), deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura e deve dichiarare che gli operatori hanno conseguito la specifica abilitazione. Verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento Nei primi mesi dell’anno sono state emanate dal Ministero del lavoro due circolari 9/2013 e 18/2013 - con l’intento di fornire chiarimenti per la corretta applicazione del D.M. 11 aprile 2011 che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento. Tra gli argomenti trattati quello di maggior rilievo riguarda l’indagine supplementare, ovvero quell’indagine alla quale deve essere sottoposta un’attrezzatura messa in servizio da più di 20 anni. L’indagine è volta ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dovuti all’utilizzo, nonché a stabilire la vita residua in cui l’attrezzatura potrà operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Al termine dell’indagine verranno registrati i difetti e le anomalie riscontrate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del riutilizzo. Dall’analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo. Modalità di formazione e requisiti minimi di sicurezza per lavoratori e preposti che svolgono operano in presenza di traffico veicolare E’ stato emanato, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20/03/2013, un decreto interministeriale che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad 47 attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Il provvedimento, previsto dall’art.161 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008, è entrato in vigore il 20 aprile 2013. Nella nuova norma sono contenuti i criteri minimi di sicurezza che i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono seguire durante la attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare; tali criteri devono altresì essere evidenziati nei documenti della sicurezza. Per quanto riguarda la formazione, vengono stabilite la durata e le modalità della formazione relativa alle procedure di apposizione della segnaletica, che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie devono assicurare a ciascun lavoratore. Tale formazione è da considerarsi specifica e non sostituisce quella obbligatoria realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (16 ore di primo ingresso in cantiere). Fortunatamente è stato introdotto l’esonero al corso di prima formazione per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (20/04/2013), operano già nel settore da almeno 12 mesi consecutivi o 12 mesi complessivi, anche non consecutivi, nei 3 anni precedenti, ferma restando la partecipazione al corso di di aggiornamento entro 20/04/2015. E’ pertanto opportuno aggiornare il documento di valutazione dei rischi con i criteri minimi di sicurezza previsti dal decreto, sottolineando eventualmente l’esperienza pregressa dei propri lavoratori ed inserendo la previsione di effettuare l’aggiornamento entro il termine stabilito. Autorizzazioni in deroga ai valori limite di rumorosità per attività di cantiere nel comune di Alessandria Il Comune di Alessandria ha comunicato, alla luce della D.G.R. n.24 4049 del 27.06.2012 riguardante le disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori per le attività temporanee, la predisposizione dei modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze o comunicazioni volte ad ottenere l’autorizzazione. L’amministrazione evidenzia l’importanza del rispetto dei tempi relativi la presentazione delle istanze, stabiliti al fine di consentire al personale preposto di effettuare le valutazioni del caso e predisporre gli atti necessari a consentire lo svolgimento dell’attività oggetto dell’autorizzazione. Gli uffici comunali hanno l’obbligo di comunicare per iscritto al richiedente l’avvio del procedimento relativo il rilascio o il diniego all’autorizzazione in argomento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso nonché di concludere, entro 90 giorni il procedimento avviato mediante l’adozione dell’autorizzazione in deroga o il diniego della medesima. In taluni casi il rilascio dell’autorizzazione in deroga potrebbe essere subordinato alla verifica tecnica da parte dell’Agenzia Regionale protezione Ambientale (A.R.P.A.) Bonifica degli ordigni bellici E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 la legge 1 ottobre 2012, n. 178, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”. La legge, che è entrata in vigore il 2 novembre 2012 , inserisce tra i possibili rischi da prendere in considerazione durante l’attività lavorativa nel settore edile quello inerente al possibile rinvenimento di ordigni bellici. 48 GRUPPO GIOVANI [email protected] HU UH Segretaria: Dott.ssa Alice PERFUMO 49 Nel corso dell’ultimo anno l’attività del Gruppo Giovani Ance Alessandria, si è focalizzata, sulla scia della continuità con gli anni passati, sul raggiungimento di obiettivi di promozione di iniziative e ricerche per stimolare nei giovani imprenditori edili lo sviluppo dei valori associativi. Nel mese di ottobre 2012 il Gruppo ha presenziato al IV Convegno Interregionale, organizzato dai Gruppi Giovani Imprenditori Edili di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, dal titolo: “Nuovi spazi per nuove esigenze. L’edilizia anticipa l’Italia che cambia”. Il Convegno, svoltosi all’interno della Triennale di Milano, è nato dalla necessità dei Giovani Imprenditori Edili di oggi di fermarsi a riflettere sui cambiamenti in atto nella società e su come la domanda abitativa dovrà rispondere alle nuove necessità. Lo scorso novembre 2012, con il rinnovo della Presidenza Nazionale, si è concluso il mandato che ha visto l’iscritto al Gruppo di Alessandria Ing. Francesco Ficarra, rivestire l’importante ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani Nazionale Ance. Per approfondire le tematiche legate all’ambito costruttivo e all’ingegneria civile, nel mese di novembre 2012 il Gruppo ha organizzato un viaggio a Monaco di Baviera. L’obiettivo dell’attività formativa è stato quello di visitare il Deutsches Museum, il Museo della Scienza e della Tecnologia più grande al mondo nel suo genere. Il viaggio, oltre ad aver rappresentato un’opportunità per ampliare le conoscenze, ha favorito la vita associativa, contribuendo a rendere più solidali i rapporti tra i giovani imprenditori ed a favorire tra gli stessi la circolazione delle idee. Nel mese di marzo 2013 una rappresentanza del Gruppo Giovani ha preso parte al corso di formazione organizzato dal Gruppo Giovani ANCE Nazionale dal titolo “I Giovani ANCE in Europa” tenutosi presso la sede ANCE di Bruxelles. I Giovani Costruttori hanno partecipato ad un denso programma di incontri con Europarlamentari e tecnici della Commissione Europea per affrontare le questioni oggi sul tavolo dell’UE con riguardo al futuro delle costruzioni: dai finanziamenti per la riqualificazione e lo sviluppo del territorio fino alle conseguenze del patto di stabilità sull’economia e la tenuta del settore. Come ogni anno, una delegazione del Gruppo Giovani ha preso parte, nel mese di maggio 2013, al XIV Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, dal titolo “®EVOLUTION, ripensare l’impresa, proiettarsi al futuro”. I lavori del convegno hanno suggerito una riflessione sulle vie da intraprendere per uscire dalla persistente crisi che oggi non solo mette in ginocchio l’economia del Paese ma impone anche un serio ripensamento dei modi di essere e fare impresa. L’intento principale degli organizzatori è stato quello di fornire spunti di riflessione sullo stato attuale dell’imprenditoria nel settore edile, sottolineando la volontà dei giovani imprenditori a voler fare impresa in maniera innovativa, abbandonando vecchie le pratiche di costruzione. Il meeting, anche quest’anno, ha rappresentato un’occasione di confronto e scambio d’idee, un punto di partenza per fare sentire la voce dei giovani imprenditori, offrire spunti per il rilancio dell’economia attraverso l’edilizia, storicamente settore trainante dell’andamento economico. Grazie all’attivo impegno del Gruppo, è stata sottoscritta recentemente una convenzione tra il “Laboratorio Prove Materiali da Costruzione” dell’’I.I.S. Nervi-Fermi di Alessandria ed il Collegio Costruttori, indirizzata a consentire alle aziende iscritte all’associazione provinciale di Alessandria di usufruire di sconti e agevolazioni su tutte le tipologie di prove offerte dalla struttura. I Giovani Costruttori alessandrini hanno poi partecipato attivamente alle riunioni ed ai convegni a livello nazionale e regionale attraverso i dirigenti eletti e incaricati. Sul portale di ANCE Alessandria www.alessandria.ance.it è stata sviluppata la pagina dedicata alle attività e alle iniziative del Gruppo al fine di aumentare la partecipazione attiva dei giovani delle imprese associate. Il Gruppo Giovani ha contribuito attivamente, come sempre, alla redazione della rivista dell’Associazione, “Costruttori di Futuro”. 50