Capitolato d`Appalto

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Capitolato d`Appalto
CAPITOLATO D’APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA/ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE TA/2 - CIG 621041221C
PREMESSA
Il servizio per l'integrazione scolastica e sociale extra-scolastica previsto in favore di alunni disabili residenti
nei Comuni dell’Ambito Territoriale TA/2 (Massafra, Statte, Mottola e Palagiano), è un servizio che, in una
logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione,
servizi socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore, in difficoltà, nel percorso
di studi oltre a reinserire gli inadempienti nel contesto scolastico.
L’attività si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica rivolti agli alunni disabili per lo sviluppo
delle potenzialità individuali riguardanti l’assistenza all’autonomia personale, sociale e al miglioramento
della comunicazione personale. Tali interventi sono volti a garantire la piena integrazione sociale in coerenza
con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato.
Gli interventi consistono in attività educative ed assistenziali rivolte all’alunno disabile e al contesto in cui è
inserito per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione nonché il pieno sviluppo delle capacità
socio – relazionali. L’intervento dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività
scolastiche curriculari ed extracurriculari organizzate dall’autorità scolastica. Gli interventi saranno svolti, di
norma, presso le scuole frequentate dagli alunni disabili o all’esterno delle stesse, anche a domicilio, per le
attività previste dal percorso didattico concordato con gli insegnanti di classe. La finalità è quella di:
 favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all’interno del sistema scolastico;
 consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità;
 consolidare le modalità di cooperazione della scuola con il territorio, ottimizzando le risorse;
 creare attività alternative in un ambiente sano per evitare situazioni che portano all’emarginazione;
 benessere e successo formativo;
 acquisizione di tecniche alternative;
 innescare nell’alunno un processo di consapevolezza e di crescita culturale finalizzato all’acquisizione
di comportamenti e atteggiamenti più consoni ad una corretta gestione del proprio “IO”.
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto per l’affidamento del servizio per l'integrazione scolastica e
sociale extra-scolastica, ai sensi dell’art. 92 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., dell’art. 49 della L.R. n. 4/2010 e
dell’art. 13 comma 3 della L.104/92 rivolto ad alunni diversamente abili delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, stimati indicativamente in numero 30.
ARTICOLO 2
DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio è assicurato all’impresa aggiudicataria per l’anno scolastico 2015/2016, a
decorrere dal mese di novembre 2015 fino al mese di maggio 2016.
ARTICOLO 3
IMPORTO PRESUNTIVO DELL’APPALTO
E BASE D’ASTA
A base di gara è posto l'importo di € 172.307,70 , oltre IVA, determinato in riferimento al monte-ore
presunto complessivo di 8.500 di servizio ( indicativamente n.7300 in orario scolastico - n. 1000 in
orario extrascolastico e n. 200 di coordinamento)
Considerata la variabilità dell’utenza e del fabbisogno del servizio per ciascun minore assistito, determinato
nelle modalità indicate nel capitolato d’appalto, la stazione appaltante si riserva di rideterminare il monte –
ore complessivo in seguito all’applicazione del ribasso d’asta sul costo orario del servizio posto a base di
gara.
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni
professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio,
nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione e il personale esperto impiegato.
Il servizio sarà realizzato con fondi del III Piano Sociale di Zona 2014/2016.
Si precisa che dall’analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di
rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si
rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e
gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0.
ARTICOLO 4
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio per l'integrazione scolastica e sociale extra-scolastica, previsto dall’Ambito n. 2, è un servizio che,
in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della
formazione, servizi socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà
nel percorso di studi, oltre a reinserire gli inadempienti nel contesto scolastico, attraverso:
1. l'affiancamento di figure professionali (Assistente specialistico per l’autonomia e comunicazione) che
aiutino il disabile;
2. l'uso di nuove metodologie che mirano a favorire la socializzazione e l'apprendimento.
Nello specifico con integrazione scolastica e sociale, l'operatore affiancherà il minore a scuola ed in attività
extrascolastiche (come stabilite nel PEI) oltre che nel proprio ambiente familiare, per svolgere le seguenti
attività:

sostegno socio-educativo

integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari;

sostegno alla crescita;

ascolto;

orientamento scolastico;

definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e famiglie

supporto alla famiglia anche in ambiente domiciliare
I servizi per l’integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all’alunno disabile e
si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di
esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. n. 104 del 1992.
Detto servizio non va, quindi, confuso con l’assistenza di base o con l’insegnamento di sostegno, che è di
competenza esclusiva dell’Istituzione scolastica.
ARTICOLO 5
DESTINATARI
Il servizio di integrazione scolastica / assistenza specialistica in favore di alunni disabili è rivolto ai minori
residenti nei Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte ed inseriti nelle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado di questi quattro Comuni.
Gli interventi di integrazione scolastica e sociale volti all’autonomia ed alla comunicazione personale dei
minori interessati, sono integrativi e non sostitutivi dell’assistenza di base e dell’insegnamento di sostegno
fornita dal personale della scuola; sono, inoltre, rivolti agli alunni disabili sulla base della Diagnosi
Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato redatti come previsto
dal D.P.R. 24.02.1994.
Il servizio sarà erogato entro i limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse
assegnate per il finanziamento e del monte ore assegnato, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla
Diagnosi funzionale di ogni alunno.
L’Ambito coopera con la ASL TA/2 per la realizzazione dei servizi in modo integrato e concorre con la
stessa alla realizzazione del servizio, secondo quanto previsto dalla Circolare MIUR n. 3390 del 30/11/2001
ARTICOLO 6
PERSONALE
L’appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio
personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio. L’Assistente
specialistico è quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l’alunno con
disabilità nei problemi di comunicazione e autonomia, aiutandolo a sviluppare e migliorare alcune sue
capacità relazionali.
Per lo svolgimento delle attività suddette, l’appaltatore dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure
professionali :
• educatori professionali o pedagogisti, in possesso d’idoneo titolo di studio previsto dalla normativa,
come di seguito riportato e con esperienza formativa o lavorativa nel settore della disabilità minorile di
almeno un anno
Il referente dell’Ente appaltante sarà il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale o altra
persona dallo stesso designata.
Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo,
rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si
asterranno dall’effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale
di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell’utente o dei
familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di
beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.
Come specificato nel successivo art. 11 “Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale,
la ditta aggiudicataria si obbliga ad assorbire ed utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente
appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione
di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l’esecuzione
del servizio”.
A tale scopo si fa presente che nell'appalto in corso sono impiegati n.14 educatori professionale di cui n.
13 educatori professionali a n. 18 ore/sett , n. 1 educatore professionale a 12 ore/sett ( di cui n.6h/sett con
funzioni di coordinamento).
ARTICOLO 7
TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Alla data di avvio del servizio di cui al presente Capitolato, l’appaltatore, promuoverà d’intesa con i Servizi
Sociali del Comune ove viene svolto il servizio e i Dirigenti Scolastici, iniziative finalizzate ad una
conoscenza del servizio e degli obiettivi che persegue, per favorirne l’utilizzo da parte delle famiglie.
L’ASL è competente ad elaborare la diagnosi funzionale del minore e a consegnarla alla famiglia.
La famiglia fa richiesta dell’assistenza specialistica alla Scuola ed al Comune di riferimento.
Il dirigente Scolastico convoca l’assistente sociale o educatore professionale incaricato dal Comune
interessato, l’ASL, gli insegnanti scolastici di sostegno e i genitori per elaborare, sulla base della diagnosi
funzionale, il PEI e determinare per ogni minore il numero di ore di assistenza necessarie.
Detto fabbisogno viene comunicato dal Dirigente scolastico al Responsabile dell’Ufficio di Piano che
trasmetterà all’aggiudicataria l’elenco degli utenti con il numero delle ore assegnate ad ognuno, nel limite
delle ore complessivamente previste dall’appalto; la Ditta aggiudicataria del Servizio dovrà tempestivamente
comunicare il nominativo dell’operatore assegnato a ciascun minore al dirigente scolastico e dal
Responsabile dell’Ufficio di Piano.
L’appaltatore dovrà, inoltre, in sinergia con i referenti dei Servizi Sociali del Comune e i Dirigenti Scolastici,
predisporre una programmazione a breve e a lungo termine delle attività da realizzare con le famiglie e con i
minori, ne garantirà l’effettiva realizzazione, la verifica e la documentazione, nel rispetto di quanto previsto
del presente capitolato.
Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell’anno scolastico variazioni delle ore
di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal responsabile dell’Ufficio di
Piano. L’impresa si impegna inoltre a trasmettere al Dirigente Scolastico e al Responsabile dell’Ambito una
relazione trimestrale sull’andamento del servizio per la valutazione della qualità dell’intervento e dei risultati
conseguiti.
Per il servizio di assistenza in orario scolastico sono destinate indicativamente n. 5900 ore
A conclusione dell’appalto l’aggiudicataria dovrà restituire all’Ufficio di Piano tutta la documentazione
relativa ad ogni assistito.
ARTICOLO 8
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Alle prestazioni avranno titolo tutti i soggetti individuati, nei limiti del numero di utenti massimo, del monte
ore previsto e delle risorse disponibili, con le modalità previste dal precedente articolo del presente
capitolato. L’accesso al servizio deve essere preceduto, così come prescrive il DPCM 185 del 23/02/2006 e
il R.R. 4/2007 e ss.mm., dalla redazione della diagnosi Funzionale a cura dell’Unità multidisciplinare della
ASL finalizzata alla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che deve essere aggiornato nel
corso degli anni scolastici. La ditta appaltatrice non esprime alcuna valutazione in ordine alla modalità di
accesso al servizio.
ARTICOLO 9
RESPONSABILE TECNICO E RELATIVI OBBLIGHI
La Ditta aggiudicataria dovrà attribuire ad una delle figure professionali impiegate, anche la funzione di
coordinatore dell’attività, e ne comunicherà il nominativo prima dell’inizio della prestazione medesima. Il
coordinatore dell’attività sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le
modalità stabilite dall’appalto stesso e parteciperà alle verifiche.
Egli farà da tramite tra l’Istituto scolastico/utenti, la Ditta aggiudicataria e l’Ufficio di Piano.
Detta attività e le azioni complementari non potranno superare n. 150 ore complessive per l’intera
durata dell’appalto.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
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


Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità,
oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
fornire alla stazione appaltante, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive qualifiche
di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni, nel
rispetto della condizione di cui al successivo art. 11;
dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un “documento” di riconoscimento
contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore (da
esibire a richiesta);
garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro
di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in
materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di
sostituzioni definitive;
comunicare giornalmente e tempestivamente, via fax alla stazione appaltante, tutte le variazioni di orario che
vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con gli stessi le migliori soluzioni;
garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio
programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale, in caso di
sciopero;
dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni
effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal docente;
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trasmettere ogni tre mesi alla stazione appaltante una relazione tecnica sull’andamento della gestione del
servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all’Ufficio di Piano la valutazione in merito all’efficacia
ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale
impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di
prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al
rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l’espletamento del servizio di cui al
presente Capitolato; pertanto, l’Ambito è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. Le prestazioni
d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente
Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli
per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del
servizio
a favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori, con corsi di qualificazione
nell’arco temporale di affidamento del servizio, da documentare alla stazione appaltante. La formazione avrà
luogo fuori dell'orario di servizio;
mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in
applicazione del D.Lgs. 196/2003
a realizzare la Carta dei Servizi.
ART. 11
CONDIZIONE PARTICOLARE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assorbire
ed utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica
degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze
tecnico - organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
A tale scopo si fa presente che la precedente impresa, per il servizio in oggetto, utilizzava n. 14 educatori
professionali.
ARTICOLO 12
COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione
del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee
coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo
svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.
A tale scopo la Ditta Aggiudicataria provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza
RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l’Ambito è considerato “terzo” a tutti gli effetti e prestata per
massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:
 € 500.000,00.= per sinistro;
 € 150.000,00.= per persona;
 € 100.000,00.= per danni a cose;
Ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti dei suddetti massimali, l’aggiudicataria dichiara con la
sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l’ambito da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse
derivare.
L’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante copia conforme della polizza sottoscritta prima
dell'inizio del servizio in argomento.
ARTICOLO 13
SICUREZZA
A) - Disposizioni in materia di sicurezza
È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi
strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia; il soggetto aggiudicatario è responsabile
della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario
ai sensi del D.lgs.n.81/08 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità
e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del
servizio.
B) - Referenti della sicurezza
L'Impresa Appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.
C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti
L’Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti
in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali.
In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di
controllare ed esigere tale rispetto
ARTICOLO 14
COMPETENZE DEL COMMITTENTE
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo incaricato, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e
amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle
attività e della rispondenza del servizio svolti dall’Aggiudicatario; si impegna a fornire all’Aggiudicatario i
dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
La stazione appaltante si riserva di richiedere all’Appaltatore, con nota motivata, la sostituzione del
personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati.
La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena
l’immediata applicazione della penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di
assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione.
Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche
di qualsiasi genere, nel rispetto delle normative vigenti.
ARTICOLO 15
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo mensile dovuto all’Aggiudicatario si determina sulla base del costo orario offerto in sede di
gara e del numero delle ore effettivamente prestate dalle figure professionali previste quale intervento diretto
sull’assistito, entro il limite massimo che sarà comunicato all’avvio del servizio.
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario, comprende il costo del personale impiegato, la fornitura del
materiale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione.
Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente,
connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica mensile, in cui dovranno essere indicate le ore complessive del
servizio effettivamente prestate.
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo
eventuale maggior termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità
contributiva (DURC).
L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. Si applicano, in ogni caso, gli
artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza contributiva e retributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno
essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni.
ARTICOLO 16
CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto una garanzia
fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale per l’intera durata dell’appalto, dovuta al concessionario a
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche
l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l’Ambito dovesse eventualmente
sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva
esecuzione del contratto. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ambito abbia dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al
termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge
per procedere in tal senso.
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E PENALI
È facoltà della stazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di
gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento
del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di
verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative
impartite dal committente in conformità al presente Capitolato.
Le inadempienze dell’appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali relativamente alla organizzazione ed
erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a
conoscenza in seguito a segnalazione o a sopralluogo (a titolo esemplificativo: mancato rispetto del CCNL,
mancato rispetto degli orari della prestazione, mancata prestazione di assistenza scolastica, imperizia del
personale, mancata esposizione del tesserino individuale degli operatori, servizi svolti con modalità non
previste dal PEI o non concordate con il servizio sociale comunale, interruzione dell’attività e quant’altro
abbia influenza sulla prestazione e/o sull’utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine
massimo di 24 ore da parte del Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, con formale provvedimento del suddetto
Responsabile è applicata una penale da 0,3 per mille a 1 per mille dell’importo contrattuale secondo la
gravità a insindacabile giudizio della stazione appaltante, per ogni giorno e per ogni operatore interessato
all’inadempimento.
Si applica il comma 2 dell’art. 298 del DPR 207/2010.
Per inadempienze lievi da parte dell’Aggiudicatario, la stazione appaltante, a suo esclusivo insindacabile
giudizio, si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle penali di cui
sopra.
ARTICOLO 18
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
La cessione del contratto comporterà l’immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della
stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.
Ai sensi dell’art. 116 comma 1 del TUA le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei
requisiti previsti dal Codice dei Contratti.
È inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione
appaltante ai sensi della vigente normativa.
I crediti vantati dall’ impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.
La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad
apposito albo presso la Banca d’Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro
documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione
appaltante prima dell’emissione dal mandato di pagamento.
ARTICOLO 19
SUBAPPALTO
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente
capitolato commessa dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’ Ente appaltante si
intenderà il soggetto aggiudicatario.
ARTICOLO 20
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
È espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice
ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato
Speciale d’appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di
Taranto.
ARTICOLO 21
ELEZIONE DI DOMICILIO
L’aggiudicatario per l’espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Massafra.
ARTICOLO 22
PRIVACY
L’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi di cui al D.
Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, l’impresa aggiudicataria, con la
sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con
l’espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 23
SPESE E TASSE
Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
ARTICOLO 24
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e
dei regolamenti vigenti e in particolare alla L.R. n. 19/06 e al R.R. N. 4/07.
F.to IL COORDINATORE DELL’AMBITO TERRITORIALE TA/2
DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MASSAFRA
avv. Maria Rosaria Latagliata