Il congedo obbligatorio e facoltativo del padre
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Il congedo obbligatorio e facoltativo del padre
Iniziativa n. 1 notizie ANNO 2013 Il congedo obbligatorio e facoltativo del padre I ntrodotto per in questione per del figlio. La fruizione finanziare tale iniziativa. può avvenire anche I nuovi congedi spettano durante il congedo di solo ed esclusivamente maternità di cui stia ai papà, che siano fruendo il coniuge (la lavoratori dipendenti madre). Il congedo con un contratto di del padre si configura lavoro subordinato. Si come diritto autoapplicano, inoltre, nomo; pertanto, esso anche alle ipotesi di è aggiuntivo rispetto a padre adottivo o quello della madre e indipendenaffidatario; in tal caso, il spetta limite di fruizione temente dal diritto madre al (cinque mesi) va della congedo obbligatorio. evidentemente riferito la prima volta l’obbligo per il padre di astenersi dal lavoro per un giorno per accudire il figlio; prevista anche la facoltà di chiedere altri 2 giorni, ma solo nel caso di rinuncia ai congedi della madre per lo stesso periodo. I nuovi permessi si applicano alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2013, e sono stati introdotti in via sperimentale per il triennio 2013/2015. alla data di ingresso del Il giorno di congedo minore in famiglia. obbligatorio spetta anche al padre che fruisce del congedo di l congedo obbligatorio paternità ai sensi di un giorno è fruibile a dell’art. 28 del D.lgs. scelta dal padre nei 151/2001. I Messi a disposizione 78 milioni di euro l’anno per il triennio primi cinque mesi di vita La normativa di riferimento: • Art. 4, c. 24, L. 92/12; • Decreto MLPS 22/12/12; • Nota 20/02/13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla inapplicabilità ai dipendenti pubblici. Le note operative: • • • Circolare INPS n. 40 del 2013; Messaggio INPS n. 6499 del 2013; Messaggio INPS n. 12129 del 2013. 1 I l congedo facolta- La sede della DTL di Rimini “Il congedo facoltativo dà l’opportunità al padre lavoratore dipendente di fruire di uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in maniera continuativa…. " tivo dà l’opportunità al padre lavoratore dipendente di fruire di uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in maniera continuativa, entro i primi cinque mesi del figlio. Il congedo facoltativo si configura non come un diritto autonomo ma come derivato da quello della madre lavoratrice o iscritta alla gestione separata. La sua fruizione, infatti, è subordinata alla scelta del proprio coniuge (la madre) di non fruire di altrettanti giorni (uno o due) del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. E ntrambi i congedi, retribuiti e coperti da contribuzione, vanno fruiti per giornate intere di lavoro, in quanto non possono essere frazionati a 2 ore. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, infatti, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione. L’ indennità è con un anticipo non inferiore a 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento della nascita. Il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre; questa documentazione andrà trasmessa anche al datore di lavoro della madre. corrisposta al lavoratore direttamente dal datore di lavoro, il quale la recupera mediante conguaglio con i contributi che deve versare mensilmente all’Inps. Entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di . disoccupazione ASpI e mini ASpI. In conseguenza, l’indennità per tali congedi prevale rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito. P er poter usufruire dei congedi, il padre deve darne comunicazione in forma scritta al datore di lavoro, specificando i giorni in cui intende fruirne, Arco di Augusto – Rimini (27 a.C.) . Maggiori informazioni sul sito internet dell’INPS: http://www.inps.gov.it Home > Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Congedi papà dove è reperibile la modulistica per la presentazione delle domande. Nota informativa redatta dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini – Servizio Politiche del Lavoro, curata dal Dott. Vittorio DE SANTIS, dal sig. Giovanni GABRIELE, dalla sig.ra Daniela ZAVALLONI e dal sig. Roberto POSTERARO. Il presente documento ha carattere meramente divulgativo e non impegna l’amministrazione. 3 Il Ponte di Tiberio compie 2000 anni ( 14 d.c.) – 2014 I NOSTRI RECAPITI e-mail: Casella istituzionale: [email protected] Posta certificata: [email protected] MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI Piazzale C.Battisti n. 20 – Tel. 0541.351311 – fax 0541351381 47921 – Rimini 4