AEO (Avv. Monosi)

Transcript

AEO (Avv. Monosi)
AEO
Avv. Sara Armella – Avv. Massimo Monosi
Fedespedi – Milano, 26 maggio 2016
1
Autorizzazioni Aeo
(art. 38 cdu)
• Semplificazione doganale (Aeoc): per ottenere
benefici e semplificazioni previste dalla normativa
doganale
• Sicurezza (Aeos): per ottenere agevolazioni in materia
di sicurezza
• I due tipi di autorizzazione sono cumulabili (Aeof)
2
Vantaggi
DIRETTI
INDIRETTI
9Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al
90% degli attuali controlli);
9Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul
mercato;
9Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il
controllo (controlli doganali complementari prioritari);
9Migliori relazioni con le Autorità doganali;
9Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui
effettuare i controlli doganali;
9Procedura agevolata nell’ottenere le semplificazioni doganali
attualmente previste dal Codice doganale (procedura della
dichiarazione incompleta, procedura di domiciliazione,
speditore autorizzato, redazione posticipata del manifesto,
destinatario autorizzato nel regime TIR);
9Esonero garanzia per depositi IVA; per i titolari di domiciliata
9Sdoganamento telematico all’esportazione con procedure di
domiciliazione H23.
9Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi
nelle spedizioni;
9Diminuzione dei furti e delle perdite;
9Diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di
sicurezza;
9Semplificazioni varie nell’ambito del transito comunitario
(come l’uso di una garanzia globale o la dispensa dalla
garanzia, ecc.)
9Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di
sanzioni.
• Per AEOS e AEOF:
9Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie;
9Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito
doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria (l’Ufficio
doganale competente comunica l’AEO che la spedizione è
stata selezionata al controllo fisico, prima dell’effettivo
ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario).
NB: Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con
Paesi terzi.
3
Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO
Minori controlli fisici e documentali
• La certificazione AEO è rilasciata per il singolo soggetto richiedente
Le Autorità doganali nell’individuazione del profilo di rischio della singola operazione
doganale dovrebbero tener conto:
• del tipo di rappresentanza esistente tra l’agente e l’importatore (diretta o indiretta) e
• degli specifici rischi identificati durante la procedura di autorizzazione per la
certificazione AEO
RIDUZIONE DEI CONTROLLI:
•
Se solo alcuni degli operatori economici coinvolti nella supply chain hanno la certificazione AEO si
ha una riduzione dei controlli fisici e documentali sino al 50%
•
Se tutti gli operatori economici coinvolti nella supply chain hanno la certificazione AEO si ha una
riduzione dei controlli fisici e documentali sino al 90%
4
Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO
Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie
Gli operatori AEO non saranno tenuti ad indicare nelle dichiarazioni sommarie i
seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numero di articoli;
Localizzazione delle merci;
Codice del luogo di scarico;
Tipo di colli;
Marchi di spedizione;
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato;
Massa lorda (kg);
Codici delle merci pericolose (ONU);
Numero del suggello;
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.
5
Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO
Comunicazione preventiva dei controlli da effettuare
• «Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di
certificato Aeo, il competente ufficio doganale può comunicare all’operatore economico
autorizzato, prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in
esito a un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere
sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto
se non compromette il controllo da effettuare»
• «Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un
operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell’arrivo delle
merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale
controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci
destinate all’uscita dal territorio doganale della Comunità»
6
7
• Altre agevolazioni:
– Riconoscimento reciproco del certificato Aeo –
Security con tutti i Paesi che applicano un
programma equivalente (art. 38, par. 7, cdu)
ƒ non occorre richiedere uno status analogo in tale Paese
ƒ programmi di riconoscimento reciproco dello status di Aeo
con Cina, Giappone, Canada, Australia, Svizzera
8
Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA)
Giappone
USA
Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo dal 24 giugno 2010
Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo dal 4 maggio 2012
Svizzera
Norvegia
Accordi di mutuo riconoscimento firmati, ma non ancora operativi
Andorra
Cina
Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo dal 3 novembre 2015
NB certificazioni analoghe in Brasile (“Regime Linea Azzurra”); Canada (Fast); America
Latina (BASC); Australia (Frontline).
9
Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA)
Ciascun MRA stabilisce specifici vantaggi che sono contenuti nelle relative
Decisioni; tuttavia, i seguenti benefici hanno portata trasversale e sono
contenuti in tutte le Decisioni:
- minori controlli relativi alla sicurezza: gli AEOS/F e i partner sicuri dei
programmi dei Paesi Terzi godono di minori ispezioni, controlli o altre
misure di sicurezza, in quanto le autorità doganali tengono in favorevole
considerazione lo status nella valutazione dei rischi;
- trattamento prioritario allo sdoganamento: gli AEOS/F godono di un
trattamento prioritario, formalità semplificate e rilascio accelerato delle
spedizioni commerciali in cui sono coinvolti;
- meccanismo comune di continuità operativa: le autorità doganali
stabiliscono un meccanismo comune implementare i livelli di sicurezza,
chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze o da altri gravi
incidenti, in cui i carichi prioritari inviati dagli AEOS/F sono agevolati da
parte delle autorità doganali.
10
Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA)
«Gli operatori economici in possesso di un’autorizzazione AEOS/F che
desiderano beneficiare degli MRA che l'Unione europea ha concluso, devono
accertarsi di aver fornito il proprio consenso scritto per lo scambio di dati con
i paesi partner MRA».
«In generale, al fine di beneficiare dei minori controlli relativi alla sicurezza e
della priorità di trattamento allo sdoganamento l'AEO deve comunicare al
partner stabilito nel Paese con cui è stato concluso l’Accordo, il proprio codice
MRA.
A sua volta, il partner inserisce il codice nella dichiarazione di importazione
nel proprio Paese. In tal modo, la spedizione è identificata come sicura e può
godere dei vantaggi sopra menzionati.
In altri casi (USA), invece, è prevista una preventiva registrazione presso un
data base per il riconoscimento delle autorità doganali del Paese partner».
11
Accordo relativo ai programmi A.E.O./C-TPAT tra U.E. e U.S.A
ƒ 4 maggio 2012: Decisione per il Mutuo Riconoscimento tra il Programma C-TPAT)» Stati
Uniti di America e il Programma AEO dell’Unione Europea
ƒ 3 luglio 2012: Nota informativa della Commissione europea contenente procedure
operative che gli operatori AEO comunitari devono adottare per beneficiare dei
vantaggi derivanti dal «trattamento favorevole fornito dal mutuo riconoscimento» (che
«si tradurrà in una riduzione dei costi, procedure semplificate e maggiore praticabilità
delle attività commerciali transoceaniche»)
ƒ per beneficiare di tali vantaggi, gli AEO comunitari devono registrare il proprio numero
EORI tramite una applicazione web che è stata creata dalle autorità US per richiedere il
loro abbinamento al proprio numero o ai numeri “Manufacturer’s Identification (MID)”.
(Cfr. Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane del 5 luglio 2012)
12
Condizioni per il rilascio dello status di Aeo
(art. 39 cdu)
1.
Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa
l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente
–
Per le persone fisiche tale requisito si considera soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il
richiedente e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non
hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto
precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica
Per le persone giuridiche tale requisito si considera soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni,
nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa
doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica:
–
•
•
•
a) il richiedente
b) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione
c) l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente
2.
Dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci,
mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle
relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali
3.
Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una
situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in
debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata
13
(segue)
4. Rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente
connesse all’attività svolta (per Aeoc)
• Standard pratici di competenza
– almeno 3 anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale o
– uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di
standardizzazione
•
Qualifiche professionali
– formazione inerente l’attività doganale fornita da:
•
•
•
autorità doganale
istituti di formazione riconosciuti in dogana o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la
formazione professionale
associazione professionale o commerciale riconosciuta a tali fini dalla dogana di uno Stato membro o
nell’Unione
5. Adeguati standard di sicurezza che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di
disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di
approvvigionamento anche con riferimento all’integrità fisica dei controlli e ai controlli
degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e
l’individuazione dei partner commerciali (per Aeos)
14
Procedura per il rilascio della certificazione
europea Aeo
• Gli attuali formulari cartacei (utilizzati per l’istanza e per il rilascio dello
status) continueranno a essere validi, come le principali condizioni per
l’accettazione dell’istanza
• Soggetti abilitati a richiedere la certificazione:
– operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che
compiono attività inerenti alle operazioni doganali
– operatori economici extracomunitari soltanto se vi è un accordo di
mutuo riconoscimento del certificato Aeo tra l’UE e il Paese terzo dove è
stabilito il richiedente
• Ufficio competente a ricevere l’istanza:
– Ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui l’operatore detiene la
contabilità principale relativa alle operazioni svolte ed in cui è effettuata
almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AE
15
Procedura per il rilascio della certificazione
europea AEO.
E ‘ presente all’interno di ogni Ufficio delle Dogane un apposito Team AEO che ha l’incarico
di seguire le richieste di certificazione AEO locale, nonché tutta l’attività istituzionale e di
informazione all’utenza collegata a questo particolare servizio.
Tempi di rilascio della Certificazione AEO (dalla presentazione dell’Istanza)
Attività di Audit (Ufficio delle Dogane) giorni 80
Valutazione Audit (DR/DID/DP) giorni 10
Strutture Centrali giorni 30
Tempo totale per il rilascio giorni 120
16
Pre–audit ed esempi di azioni correttive
Circ. n. 36/D del 28.12.2007: «le attività di audit consentono all’Agenzia di avere una
conoscenza approfondita dell’operatore e un quadro circostanziato dell’attività dello stesso,
attraverso la raccolta di evidenze oggettive, informazioni operative e documentali raccolte
anche sul campo dagli auditors doganali … E’, pertanto, importante che l’utente si prepari
adeguatamente all’audit … coordinando le proprie strutture e servizi e tenendo sempre
attivo il canale di comunicazione con il team di auditors degli uffici delle dogane affinché
le attività di audit si svolgano in modo rapido ed in condizioni di efficienza operativa».
• è consigliabile informare fin da subito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
competente in merito all’intenzione della Società di procedere alla richiesta della
certificazione Aeo;
• al termine delle fasi di attività di pre-audit, è opportuno discutere in anticipo con
l’Agenzia delle dogane competente le eventuali azioni correttive individuate.
17
Pre–audit ed esempi di azioni correttive
Descrizione criticità rilevata:
• La Società non dispone di un ufficio doganale adeguatamente strutturato con un
responsabile addetto alle questioni doganali e del personale specificamente dedicato
• L’assenza di una tale struttura non garantisce la presenza di procedure adeguate per la
corretta osservanza delle norme doganali, con particolare riferimento alla individuazione
del valore in dogana, classificazione ed origine della merce
Descrizione Rischio:
«Assenza di procedure adeguate per la corretta determinazione dei diritti doganali dovuti»
Raccomandazioni:
• Si raccomanda di strutturare un ufficio interno con personale specifico dedicato alle
questioni doganali. In particolare si consiglia di individuare un responsabile delle
questioni doganali e del personale specificamente dedicato
Training e aggiornamento
18
Pre–audit ed esempi di azioni correttive
Descrizione criticità rilevata:
Identificazione di diverse casistiche di errata compilazione di bollette doganali essendo il
controllo sulle bollette doganali predisposte e presentate dagli spedizionieri talvolta
effettuato a posteriori dalle società che importano ed esportano
Descrizione Rischio:
«Comportamento inosservante delle norme fiscali doganali»
Raccomandazioni:
• Implementazione di procedure che devono assicurare :
9 la completezza, l’accuratezza e la tempestività delle dichiarazioni doganali redatte dalla Società e/o dagli
spedizionieri/agenti
9 la corretta presentazione e conservazione della documentazione giustificativa
9 erogazione di istruzioni chiare ed inequivocabili all’agente
9 controlli (ex ante ed ex post) dell’accuratezza e tempestività dell’attività dell’agente
9 modalità di notifica all’agente di eventuali errori/modifiche relativi alle voci/scritture appurate
9 comunicazione volontaria di errori all’Agenzia delle Dogane
19
Validità dei certificati precedentemente rilasciati
• Certificati rilasciati prima del 1° maggio 2016 sono validi sino
al 1° maggio 2019. Da tale data tutti i certificati devono essere
riesaminati
la decisione adottata al termine del riesame sostituisce il
precedente certificato
• Necessità di verificare ex novo il rispetto dei requisiti previsti
dal cdu, mentre non occorrono ulteriori verifiche per i
requisiti già previsti dal cdu
• Per le istanze presentate anteriormente al 1° maggio 2016, ma
per le quali non sia stato ancora rilasciata l’autorizzazione
l’audit può essere condotto secondo i criteri
precedentemente previsti dal cdc ovvero secondo quelli nuovi del
cdu
20
Certificazioni Aeo rilasciate in Italia e in Europa
Dati UE AEO
Istanze presentate
18.239
Certificati rilasciati
15.811
Certificati sospesi
42
Certificati revocati
1.562
Riesame del certificato
680
Rigetti/rinunce
1.929
21
Dati Italia
AEO Istanze presentate
Certificati rilasciati
Certificati sospesi
Certificati revocati
Riesame del certificato
Rigetti/rinunce
1.238
1.047
6
65
26
140
Certificazioni Aeo rilasciate in Italia ed in Europa
Paesi
Austria
Repubblica Ceca
Finlandia
Repubblica Slovacca
Francia
Romania
Germania
Slovenia
Grecia
Spagna
Gran Bretagna
Svezia
Irlanda
Ungheria
Italia
Istanze
321
211
103
82
1.586
160
7.541
118
146
846
654
588
149
387
1.238
Certificati
304
179
95
76
1.351
116
7.079
97
104
695
450
399
132
360
1.047
Paesi
Istanze
Certificati
Lituania
Lussemburgo
Belgio
Lettonia
Bulgaria
Malta
Cipro
Paesi Bassi
Croazia
Polonia
Danimarca
Portogallo
Estonia
TOTALE
34
35
474
38
33
23
19
2.141
33
954
113
178
34
18.239
22
32
420
32
24
19
17
1.644
23
846
100
121
27
15.811
22
Certificazioni Aeo rilasciate in Italia ed in Europa
L’AEO è necessario per accedere a semplificazioni/autorizzazioni
• l’AEOC può usare una garanzia globale con importo ridotto -art. 95 p.3
• lo sdoganamento centralizzato europeo e nazionale - art. 179
• l’iscrizione nelle scritture del dichiarante - art. 182
• l’autovalutazione dei dazi doganali ed espletamento di formalità doganali sotto
sorveglianza doganale alle imprese AEO che ottengono l’autorizzazione del Self
assessment cd. SA - art. 185
23
CINZIA BRICCA - DIRETTORE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
24
Per fruire dei benefici connessi all’autorizzazione AEO in fase di
sdoganamento, è necessario che venga indicato nei campi 2, 8,
14 o 50 del DAU il codice EORI del soggetto autorizzato AEO.
25
• Gli operatori economici che risultano essere già certificati AEO non devono
presentare una nuova istanza, i certificati restano validi fino al loro riesame.
• Secondo l’Agenzia delle dogane entro il 1° maggio 2019, tutti i certificati AEO
dovranno essere riesaminati.
• La decisione positiva che seguirà al riesame sostituirà il certificato esistente.
• In occasione del riesame del certificato rilasciato ai sensi della previgente
normativa i nuovi criteri e le nuove condizioni devono essere verificati per la
prima volta, mentre per le condizioni ed i criteri già previsti nel vecchio codice, si
possono considerare acquisiti se già oggetto di attività di riesame o di
monitoraggio effettuate prima del 1° maggio 2016.
26
«Le attività di monitoraggio/sorveglianza da parte degli Uffici delle dogane
territorialmente competenti si svolgeranno in coerenza con i risultati finali delle
attività precedenti, con il livello di affidabilità dell’operatore e con gli eventuali rischi
rimanenti.
In caso di ottenimento dell’autorizzazione AEO, considerata l’affidabilità doganale ed
il livello di compliance attribuito, è specificamente richiesto all’operatore economico
autorizzato l’auto-monitoraggio delle proprie funzioni aziendali, in particolare di
tenere sotto controllo i rischi doganali, comunicando all’Ufficio doganale di
riferimento eventuali importanti cambiamenti operativi e gestionali che potrebbero
incidere sull’autorizzazione».
Le attività di audit finalizzate al riscontro dei predetti criteri sono condotte dagli
Uffici delle dogane territorialmente competenti»
CINZIA BRICCA - DIRETTORE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
27
Grazie per l’attenzione!
Piazza De Ferrari 4/2 – Genova
Via Torino 15/6 - Milano
www.studioarmella.com│[email protected]
28