Cessazione delle attività di Riscossione

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Cessazione delle attività di Riscossione
Riscossione delle entrate dei Comuni
Cessazione delle attività da parte delle società del Gruppo Equitalia ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lettera gg-ter), del d.l. n. 70 del 2011
L’art. 9, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha
stabilito che, “in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti
territoriali”, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del d.l. n. 70 del 2011, e all’articolo 3, commi 24, 25
e 25-bis, del d.l. n. 203 del 2005, sono prorogati al 30 giugno 2013.
Per effetto della predetta norma, quindi, il termine fissato dall’art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del d.l. n. 70 del
2011 per la cessazione da parte delle società del Gruppo Equitalia dell’attività di accertamento liquidazione e
riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi
partecipate, precedentemente stabilito al 31 dicembre 2012, è stato prorogato alla citata data del 30 giugno 2013.
La disposizione in richiamo, esprimendosi, per l’appunto, rigorosamente in termini di “cessazione delle attività”
potrebbe rendere plausibile l’interpretazione secondo cui alle società partecipate da Equitalia, non solo sia inibita la
presa in carico di nuove iscrizioni a ruolo, ma anche che le stesse siano tenute ad interrompere le attività in corso con
restituzione agli enti creditori delle pendenze relative.
Ciò posto, tenuto conto che la scadenza di legge è oramai prossima e che non sono intervenuti, allo stato,
Vostre indicazioni né i chiarimenti normativi auspicati e caldeggiati a più riprese da tutti i soggetti istituzionali
coinvolti, riteniamo, quanto alle attività di formazione nonché di consegna di nuovi ruoli, anche con l’ausilio di
Equitalia Servizi S.p.A., che spetti agli enti territoriali valutare di interrompere le stesse a far data dal 20 maggio p.v.,
attesa la citata plausibilità della interpretazione secondo cui sarebbe inibito alle società del Gruppo di continuare la
riscossione oltre il 30 giugno p.v.
Di conseguenza, restiamo in attesa di Vostre tempestive decisioni in materia, facendo presente che in
mancanza di Vostre contrarie indicazioni e in presenza della consegna di nuovi ruoli anteriormente al 30 giugno p.v.
proseguiremo nell’attività richiestaci ad esclusivo rischio degli enti territoriali, ai quali, nel caso in cui risultasse poi
accertata la impossibilità di riscuotere, ci vedremo costretti a richiedere la refusione dei costi di lavorazione e quelli
dell’eventuale contenzioso con i terzi.
Si segnala inoltre che l’Agente della Riscossione, competente per territorio, è a disposizione per ogni eventuale
chiarimento.
Roma, 13 maggio 2013