infortunio di insegnanti e alunni
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infortunio di insegnanti e alunni
VADEMECUM SCUOLE INFORTUNI DEGLI INSEGNANTI Gli insegnanti sono compresi nella tutela assicurativa: se in via non occasionale per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (rientra tra questi il caso in cui l’insegnante provveda ad elaborare sistematicamente il registro elettronico di classe mediante l’utilizzo del personal computer) o se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine, ovvero se sono adibiti direttamente, e in via non occasionale, a: ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE ESERCITAZIONI PRATICHE (lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l’ausilio di macchine elettriche, attività ludico-motoria, educ. fisica) ESERCITAZIONI DI LAVORO ATTIVITA’ DI SOSTEGNO Gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, compresi gli infortuni in itinere . INFORTUNI DI ALUNNI E STUDENTI (a partire dalla scuola primaria - ex elementare - fino alla secondaria di secondo grado – ex superiore). A differenza degli insegnanti, gli alunni e gli studenti sono assicurati SOLTANTO durante lo svolgimento di: ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE; ESERCITAZIONI PRATICHE (lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l’ausilio di macchine elettriche, attività ludico-motoria, educ. fisica); ESERCITAZIONI DI LAVORO SONO ESCLUSI DALLA TUTELA (a titolo esemplificativo): GLI INCIDENTI AVVENUTI DURANTE LA RICREAZIONE LE LITI TRA COMPAGNI GLI INCIDENTI IN CLASSE O ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO (SCIVOLAMENTI O CADUTE PER LE SCALE, NEI BAGNI, NEL PIAZZALE, ECC.) TUTTI GLI EVENTI OCCORSI DURANTE IL TRAGITTO CASA-SCUOLA-CASA. INVIO DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO SE L’INFORTUNIO E’ PROGNOSTICATO NON GUARIBILE ENTRO TRE GIORNI (ESCLUSO QUELLO DELL’EVENTO) LA SCUOLA DEVE ALL’INAIL ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DI DENUNCIARLO “RICEZIONE” DEL CERTIFICATO MEDICO. L’OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA DENUNCIA CONFIGURA VIOLAZIONE “FORMALE” (art. 35, co. 7 della L. 689/1981), PUNITA CON SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA (L. 561/1993). In caso di richiesta di denuncia di infortunio da parte della Sede INAIL via PEC l’obbligo di denuncia decorre dalla data di accettazione del sistema. Se il termine entro cui adempiere all’obbligo di denuncia cade in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il sabato è considerato giorno feriale. Esempi: Se la scuola riceve un primo certificato medico di infortunio con prognosi di tre giorni NON PROCEDE all’invio della denuncia di infortunio all’INAIL; se successivamente riceve un certificato medico continuativo PROCEDE all’invio della denuncia entro due giorni dalla data di ricezione del certificato continuativo. Gli infortuni fino a tre giorni di prognosi (escluso quello dell’evento) sono considerati in franchigia. Es. Infortunio del 9 dicembre e prognosi fino al 12 dicembre compreso (4 giorni totali), la denuncia non è obbligatoria. In tutti gli altri casi inviare la denuncia di infortunio. PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI Anche in caso di eventi esclusi dalla tutela, come sopra evidenziato, la scuola NON può astenersi dal presentare la denuncia di infortunio all’INAIL se ha ricevuto un primo certificato di infortunio sul lavoro. In caso di ricezione di verbale di Pronto Soccorso, contenente una prognosi superiore a TRE giorni escluso quello dell’evento, la scuola DEVE presentare denuncia di infortunio se è a conoscenza che l’infortunio ricade nell’ambito della tutela come sopra evidenziato. NOTA: Si evidenzia che, come previsto dalla Circolare Inail n. 34 del 27/06/2013, “nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione i datori di lavoro siano impossibilitati ad adempiere all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell’utilizzo dei servizi on line dovranno trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail, inviando via PEC l’apposito Modulo 4 bis Prest., allegando, quando possibile, la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, e comunque segnalando nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all’Istituto di porre in essere opportuni interventi migliorativi”. Il Mod. 4 bis/Prest. (o modulo di denuncia/comunicazione di infortunio) è scaricabile dal sito internet dell’INAIL (www.inail.it - Collegamenti rapidi - Modulistica - Infortunio sul lavoro)