infortunio di insegnanti e alunni

Transcript

infortunio di insegnanti e alunni
VADEMECUM SCUOLE

INFORTUNI DEGLI INSEGNANTI
Gli insegnanti sono compresi nella tutela assicurativa:
se in via non occasionale per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche
(rientra tra questi il caso in cui l’insegnante provveda ad elaborare sistematicamente il registro
elettronico di classe mediante l’utilizzo del personal computer) o se frequentano un ambiente
organizzato ove sono presenti le suddette macchine, ovvero se sono adibiti direttamente, e in via non
occasionale, a:

ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

ESERCITAZIONI PRATICHE (lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera
svolte con l’ausilio di macchine elettriche, attività ludico-motoria, educ. fisica)

ESERCITAZIONI DI LAVORO

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
Gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della
tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, compresi gli infortuni in
itinere .

INFORTUNI DI ALUNNI E STUDENTI (a partire dalla scuola primaria - ex elementare
- fino alla secondaria di secondo grado – ex superiore).
A differenza degli insegnanti, gli alunni e gli studenti sono assicurati SOLTANTO
durante lo svolgimento di:

ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE;

ESERCITAZIONI PRATICHE (lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera
svolte con l’ausilio di macchine elettriche, attività ludico-motoria, educ. fisica);

ESERCITAZIONI DI LAVORO
SONO ESCLUSI DALLA TUTELA (a titolo esemplificativo):

GLI INCIDENTI AVVENUTI DURANTE LA RICREAZIONE

LE LITI TRA COMPAGNI
 GLI INCIDENTI IN CLASSE O ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO (SCIVOLAMENTI O
CADUTE PER LE SCALE, NEI BAGNI, NEL PIAZZALE, ECC.)

TUTTI GLI EVENTI OCCORSI DURANTE IL TRAGITTO CASA-SCUOLA-CASA.
INVIO DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO
SE L’INFORTUNIO E’ PROGNOSTICATO NON GUARIBILE ENTRO TRE GIORNI
(ESCLUSO QUELLO DELL’EVENTO)
LA SCUOLA DEVE
ALL’INAIL ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DI
DENUNCIARLO
“RICEZIONE” DEL
CERTIFICATO MEDICO.
L’OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA DENUNCIA CONFIGURA VIOLAZIONE
“FORMALE” (art. 35, co. 7 della L. 689/1981), PUNITA CON SPECIFICA SANZIONE
AMMINISTRATIVA (L. 561/1993).
In caso di richiesta di denuncia di infortunio da parte della Sede INAIL via PEC l’obbligo di
denuncia decorre dalla data di accettazione del sistema. Se il termine entro cui adempiere
all’obbligo di denuncia cade in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il sabato è considerato giorno feriale.
Esempi:
 Se la scuola riceve un primo certificato medico di infortunio con prognosi di tre giorni
NON PROCEDE all’invio della denuncia di infortunio all’INAIL; se successivamente
riceve un certificato medico continuativo PROCEDE all’invio della denuncia entro due
giorni dalla data di ricezione del certificato continuativo.
Gli infortuni fino a tre giorni di prognosi (escluso quello dell’evento) sono
considerati in franchigia.
Es. Infortunio del 9 dicembre e prognosi fino al 12 dicembre compreso (4 giorni totali),
la denuncia non è obbligatoria. In tutti gli altri casi inviare la denuncia di
infortunio.
PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI
 Anche in caso di eventi esclusi dalla tutela, come sopra evidenziato, la scuola NON
può astenersi dal presentare la denuncia di infortunio all’INAIL se ha ricevuto un primo
certificato di infortunio sul lavoro.
 In caso di ricezione di verbale di Pronto Soccorso, contenente una prognosi superiore
a TRE giorni escluso quello dell’evento, la scuola DEVE presentare denuncia di
infortunio se è a conoscenza che l’infortunio ricade nell’ambito della tutela come
sopra evidenziato.
NOTA: Si evidenzia che, come previsto dalla Circolare Inail n. 34 del 27/06/2013, “nel caso in
cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione i datori di
lavoro siano impossibilitati ad adempiere all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà
tecniche
riscontrate
nell’utilizzo
dei
servizi
on
line
dovranno
trasmettere
la
denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail, inviando via PEC l’apposito Modulo 4 bis
Prest., allegando, quando possibile, la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, e
comunque segnalando nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all’Istituto di porre
in essere opportuni interventi migliorativi”.
Il Mod. 4 bis/Prest. (o modulo di denuncia/comunicazione di infortunio) è scaricabile dal sito
internet dell’INAIL (www.inail.it - Collegamenti rapidi - Modulistica - Infortunio sul lavoro)