Lettera tipo

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Lettera tipo
Città di Avezzano
(L’Aquila)
Regolamento per saldi, vendite
promozionali e di liquidazioni.
Deliberazione di C.C. n° 69 del 03.12.2003
Saldi vendite promozionali e liquidazioni.doc
1) Di stabilire che:
a)
in merito alle vendite promozionali, fatte salve tutte le disposizioni di cui all'art. 32
della L.R. 62/99, tutte le vendite promozionali potranno essere effettuate per un peirodo
massimo di 30 giorni; la promozione di articoli di calzature, abbigliamento e relativi
accessori, potrà essere effettuata su un massimo di 4 articoli a cquistati nella stagione in corso,
da indicare nella comunicazione inviata al Comune;
non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata
all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna, intendendosi
per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma;
b)
in merito alle vendite di liquidazione, fatte salve tutte le disposizioni di cui all'art. 30
della L.R. 62/99, le comunicazioni dovranno contenere la documentazione comprovante il
motivo per cui si effettua la vendita di liquidazione (a titolo di esempio le motivazioni
possono essere le seguenti: il modello com. 1 per le cessazioni o per i trasferimenti; le
domande di autorizzazioni al trasferimento nell'ambito del centro storico; concessioni edilizie
e/o qualsiasi altro titolo abilitativo per rinnovo o trasformazione dei locali di vendita;
preventivi per il rinnovo delle attrezzature che dovrà comunque consistere nel rinnovo di
almeno il 50% quntificati in base al numero delle attrezzature preesistenti la cui costituzione
comporti reale impedimento allo svolgimento dell'attività di vendita;
c)
i casi improrogabili ed urgenti previsti dall'art. 30 comma 6 della L.R. 62/99 devono
intendersi esclusivamente lo sfratto esecutivo o altro procedimento esecutivo emesso
dall'Autorità Pubblica;
d)
per violazioni in merito alle norme che disciplinano l'effettuazione delle vendite
straordinarie, ritenendo di dover procedere ad una particolare proceduta sanzionatoria che, pur
nel rispetto dei limiti edittali, minimo e massimo, sanciti dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs.
114/98, la sanzione sarà articolata in modo graduale crescente nell'arco di anni tre decorrenti
dalla data del primo accertamento della violazione e più precisamente:
alla prima violazione conseguirà la sanzione pecunaria ivi prevista, pari al doppio del
minimo edittale come sancito dalla Legge 689/81 e precisamente di euro 1.032,90 (due
milioni di lire);
alla seconda violazione consegue la sanzione pecuniaria di cui al punto 1) aumentata
del 30%;
alla terza violazione consegue la sanzione pecuniaria di cui al punto 2) incrementata di
un ulteriore 30%;
alla quarta violazione e successiva corrisponde la sanzione pecuniaria pari al massimo
edittale di Euro 3098, 75 (sei milioni di lire);
alla quarta violazione e successive si applica inoltre la sanzione accessoria della
sospensione dell'attività per un periodo massimo di giorni 10 e non inferiore a giorni tre.
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