delib. CC n.3- 2016 aree non metanizzate

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delib. CC n.3- 2016 aree non metanizzate
Delibera di consiglio comunale n. 3 del 29 gennaio 2016
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE AI
FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO L. 448/98 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio settore urbanistica ed
edilizia privata del seguente tenore e contenuto:
COMUNE DI SABBIO CHIESE
Provincia di Brescia
UFFICIO TECNICO
SETTORE
Edilizia - Urbanistica
VIA CADUTI, 1 - 25070 SABBIO CHIESE – (BS) - CAP 25070 – TEL 036585119 – FAX 036585555 – C.F. 00735630170 – P.IVA 00576260988
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
del Comune di Sabbio Chiese
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE
AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO L. 448/98 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO 2016
Premesso :
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2014 avente per oggetto
“Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo del
gasolio e del GPL ……”;
Vista la nota con cui il Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e
Federalismo Fiscale – informa della imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un nuovo
Decreto interministeriale che revisiona l'elenco dei Comuni di "Fascia E" non metanizzati, tramite
una modifica della Tabella A allegata al DM 9.03.99 e s.m.i.
Considerato che il provvedimento prevede l’esclusione dalla Tabella di alcuni Comuni ricadenti
nella fascia climatica E e quindi è opportuno che in tali comuni venga adottata la delibera
comunale per individuare le eventuali frazioni non metanizzate che potranno continuare a godere
della riduzione di costo in argomento.
Segnalato che le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e, pertanto,
da tale data nei Comuni esclusi l’agevolazione fiscale non potrà essere più applicata.
Per quanto concerne i suddetti Comuni di fascia climatica E
risulta necessario che
l’amministrazione comunale si attivi al fine di individuare le frazioni del territorio fuori dal centro
abitato che risultano non metanizzate, adottando la relativa delibera di Consiglio ai sensi di quanto
previsto nell’articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come
modificato dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Considerato che solo a seguito della adozione della suddetta delibera di Consiglio sarà possibile per
le zone ivi indicate poter nuovamente godere della riduzione di prezzo sui combustibili GPL e
gasolio riscaldamento.
Visto che l’art. 8, comma 10, lett. c), della citata Legge 448/98, come modificato dall’art. 12,
comma 4 punto 4) della Legge 488/99, prevede che il suddetto beneficio è applicabile anche ai
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate appartenenti ai
comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412 del 26 agosto 1993,
individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale dagli enti locali interessati e
comunicate al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato
entro il 30 settembre di ogni anno;
Atteso che l’art. 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000, n° 268, convertito con modificazioni dalla L. 354
del 23.11.2000 e successivamente modificato dall’art. 27, comma 3 della Legge n° 388 del
23.12.2000 (c.d. finanziaria per il 2001) precisa che per “frazioni di comuni” si intendono le
porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n° 412 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale,
ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
Verificato che il Comune di Sabbio Chiese è ricompresso nella Zona Climatica E;
Vista la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 03.04.2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 84 del 10.04.2002, che all’art. 1 comma 1, fra
l’altro, specifica che “Relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio di cui
alla lettera c) del comma 10 dell’art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica, per gli anni
2002 e 2003, anche sul gasolio e su G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, nelle
porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera
del consiglio comunale da inviare al Ministero delle attività produttive, ancorché nelle frazioni
medesime sia ubicata la sede municipale”;
Vista inoltre la circolare dell’Agenzia delle Dogane in data 31.12.2009, prot. n. 178604 che
chiarisce come “in buona sostanza, il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n.
448/1999 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate nella zona climatica “E”,
appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica “E”, intese secondo
la lettera dei citati art. 4 del D.L. n. 268/200 come “… porzioni edificate …. Ubicate a qualsiasi
quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui
insistono case sparse”.
Acquisita la cartografia del SIT nella tematica “Rete di distribuzione gas e aree di influenza”,
disponibile sul portale Prometeo.secoval.it;
Ritenuto di poter individuare su detta cartografia le frazioni non metanizzate del Comune di Sabbio
Chiese, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, tenendo come criterio generale quello
che fissa una fascia di 50 metri rispetto all’asse della strada nella quale è posata la condotta del gas
e di stabilire pertanto che appartenga a frazione non metanizzata ogni fabbricato che non ricada
all’interno della delimitazione di cui alla planimetria allegata al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
Visto il D.P.R. 361 del 30 settembre 1999 “ Regolamento recante norme per la riduzione del costo
del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell’art. 8, comma
10, lettera c), della L. 23.12.1998, n° 448;
Che l’articolo 4, comma 2, della Legge 23/11/2000 n° 354 (ex D.L. 30.9.2000 n° 268) chiarisce che
per “frazioni di comune” si intendono le porzioni edificate di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n° 412, ivi comprese le aree su cui insistono
le case sparse;
Richiamate in via generica le precedenti deliberazioni di C.C. con la quale si individuano le zone
non servite dalla rete comunale di gas metano, al fine dell’applicazione delle agevolazioni fiscali
previste dalla Legge 448/98 relativamente all’anno 2009;
Visto l’art. 17 bis, comma 2 della L. 01 agosto 2003, n. 200 che riporta: “L’articolo 8, comma 10,
lettera c), numero 4), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 12 della
legge 23 dicembre 1999, n. 448, si interpreta nel senso che l’ente locale adotta una nuova delibera
di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;
Visti gli ultimi interventi di estensione della rete gas in varie parti del territorio comunale;
Ritenuto di rimandare alle tavole T 04a PR e T 04b PR del Piano delle Regole Vigente per la
perimetrazione del Centro Abitato;
Dato atto che si rende necessario pertanto approvare la planimetria aggiornata all’anno 2016
dell’elenco delle aree non metanizzate per le quali sono previste le agevolazioni fiscali;
Ritenuto: doveroso provvedere all’individuazione delle zone del territorio comunale non servite da
rete comunale di gas metano al fine di consentire ai cittadini interessati di poter usufruire per l’anno
2016 delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente;
Richiamata la nota dell’ANCI del 22 dicembre 2015 che in copia si allega alla presente;
Tutto ciò premesso si propone :
1. Di approvare l’allegata planimetria composta da tre tavole in formato A3 (Sabbio Chiese
Nord, Sabbio Chiese Centro e Sabbio Chiese Sud) nella quale vengono rappresentate le
zone metanizzate e di conseguenza le zone non metanizzate per la quale sono applicabili i
benefici di cui all’art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
sostituita dal comma 4 dell’art. 12 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 relativamente ai
Comuni ricadenti nelle Zone Climatiche E.
2. Di rimandare alle tavole T 04a PR e T 04b PR del Piano delle Regole Vigente per la
perimetrazione del Centro Abitato
3. Di trasmettere la Deliberazione al Ministero delle Finanze, al Ministero dell’Industria
Commercio e Artigianato ed all’Agenzia delle Dogane;
4. Di dare comunicazione dell’avvenuta Deliberazione all’Anci Lombardia;
5. Di provvedere contestualmente a dare pubblicità all’atto affinché la cittadinanza sia edotta
delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni;
6. Di trasmettere gli atti agli uffici competenti per il seguito della pratica;
Sabbio Chiese, 31.12.2015
Il Responsabile del Servizio
Edilizia Privata – Urbanistica
Enrico Geom. Zane
PREAMBOLO
L'art. 8, comma 10, lettera c), n. 4, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili per i
comuni e le frazioni di questi ultimi "non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di
cui al ... D.P.R. n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Con l' art. 13, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), detto beneficio fiscale è stato
esteso anche "alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di
territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella
stessa frazione sia ubicata la sede municipale".
Gli abitanti di determinate zone d'Italia godono, in virtù di quanto stabilito dalla legge 448/1998,
di una riduzione (non inferiore alle vecchie 200 lire per litro, a cui si deve aggiungere un'ulteriore
riduzione minima di 50 lire stabilita, prima, annualmente e poi messa a regime dal 1° gennaio
2009) nell'acquisto di gasolio o di GPL destinato all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento.
La riduzione del prezzo viene praticata direttamente dai fornitori di combustibile al momento della
fatturazione, previa presentazione, da parte degli aventi diritto, di un'apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si deve evincere anche l'ubicazione dell'impianto per il
quale si acquista il gasolio o il GPL.
Dal 1999 a oggi, il legislatore ha ampliato la categoria dei soggetti ammessi al beneficio anzidetto e
lo ha anche esteso all'acquisto dei combustibili nelle frazioni parzialmente non metanizzate di
comuni ricadenti nella zona climatica E, limitatamente a quelle parti individuate da apposita
delibera del Consiglio comunale (beneficio concesso prima per gli anni 2002 e 2003 e poi di volta
in volta prorogato fino al 31 dicembre 2009).
Visto l’art. 8 comma 10 lettera c) della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 del seguente tenore:
“c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al
gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come
combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al
rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con
credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni
litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al
contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre
agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni (…)
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in
cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il
medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio
dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno”
Che la Legge n. 448 del 23/12/1998 all’articolo 8 ha destinato le maggiori entrate previste dallo
stesso art. 8, alla riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti
distribuiti mediante reti canalizzate nelle seguenti aree geografiche :
•
•
•
•
Comuni ricadenti nelle zone climatiche F;
Province nelle quali il 70 % dei comuni ricade nella zona climatica F;
Comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E individuati con decreto del Ministro
delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
Comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
Verificato che il Comune di Sabbio Chiese è ricompresso nella Zona Climatica E;
Che il D.P.R. 30 settembre 1999 n° 361 conferma la riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da
riscaldamento nei comuni non metanizzati ricompresi della zona climatica “E” così come definita
dal D.P.R. 412/93;
Che con l’articolo 12 della legge n° 488 del 23/12 /1999 sono state introdotte modifiche che
estendono l’agevolazione anche alle frazioni non metanizzate dei comuni ricompresi della zona
climatica “E” così come definita dal D.P.R. 412/93;
Che l’articolo 4, comma 2, della Legge 23/11/2000 n° 354 (ex D.L. 30.9.2000 n° 268) chiarisce che
per “frazioni di comune” si intendono le porzioni edificate di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n° 412, ivi comprese le aree su cui insistono
le case sparse;
Che la Legge 23.12.2000 n° 388 all’articolo 27, comma 2, ha stabilito che, nelle more
dell’emanazione dell’apposito regolamento, le agevolazioni per il gasolio e per i GPL utilizzati come
combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, previste dalla Legge 488/1999 ed
aventi effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 30.9.2000 n° 268, siano accordate secondo le
procedure previste dal D.P.R. 30.9.1999 n° 361 in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite
con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze;
Richiamate in via generica le proprie deliberazioni di C.C. con la quale si individuano le zone non
servite dalla rete comunale di gas metano, al fine dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste
dalla Legge 448/98 relativamente all’anno 2009;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246
del 19 ottobre 1999, che individua nella Tabella A, allegata allo stesso decreto, i
comuni non metanizzati ricadenti nellazona E di cui al suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Considerato che la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) non ha reiterato il beneficio
in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate, ancorchè nelle stesse fosse ubicata la
casa comunale.
Vista inoltre la circolare dell’Agenzia delle Dogane in data 31.12.2009, prot. n. 178604 che chiarisce
come “in buona sostanza, il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1999
è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate nella zona climatica “E”,
appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica “E”, intese secondo
la lettera dei citati art. 4 del D.L. n. 268/2000 come “… porzioni edificate …. ubicate a qualsiasi
quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui
insistono case sparse”.
Vista la Nota Agenzia delle Dogane 15 gennaio 2010, prot. n. 5961 di analogo tenore, nella quale,
tra l’altro, è detto quanto segue riportato per estratto:
“Si fa seguito alla nota prot. n. 178604 del 31.12.2009 con la quale è stato, tra l'altro, segnalato
che, a partire dal 1° gennaio 2010, è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della
riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in
alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2,
della legge 28.12.2001, n. 448.
Nella medesima nota è stato precisato che la mancata reiterazione, nella Legge finanziaria 2010,
del beneficio in questione riguardava soltanto le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti
nella zona climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché
nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.
Restava salva, invece, l'applicazione del beneficio alle "... porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi
quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui
insistono case sparse(…)".
Visti gli ultimi interventi di estensione della rete gas in varie parti del territorio comunale;
Considerato che, dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al
centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente
alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede
della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti
essere metanizzata.
Ritenuto di rimandare alle tavole del PGT Piano delle Regole Vigente per la perimetrazione del
Centro Abitato;
Dato atto che si rende necessario pertanto approvare la planimetria aggiornata per l’anno 2014
dell’elenco delle aree non metanizzate per le quali sono previste le agevolazioni fiscali;
Ritenuto doveroso provvedere all’individuazione delle zone del territorio comunale non servite da
rete comunale di gas metano al fine di consentire ai cittadini interessati di poter usufruire per
l’anno 2014 delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente;
Visto il D.M. 25/11/2015 - Ministero dell'economia e delle finanze- recante Modifica della Tabella A
allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti
nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2015, n. 298.
Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica e contabile a’
sensi degli articoli 49 e 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett.
d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli n. 12 astenuti nessuno e contrari nessuno espressi in forma palese per alzata
di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1. Di approvare, per effetto delle ragioni di fatto in narrativa esplicitate e della cornice
normativa in premessa parimenti delineata, l’allegata planimetria/ rappresentazione grafica in
premessa citata, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale
vengono rappresentate le zone metanizzate e di conseguenza le zone non metanizzate per la
quale sono applicabili i benefici, in tema di riduzione di prezzo sui combustibili, di cui all’art. 8,
comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell’art. 12
della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai
Comuni ricadenti nelle Zone Climatiche E.
2. Di rimandare alle tavole del Piano delle Regole Vigente per la perimetrazione del Centro
Abitato
3. Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero delle Finanze, al Ministero
dell’Industria Commercio e Artigianato ed all’Agenzia delle Dogane.
4. Di dare comunicazione dell’avvenuta Deliberazione all’Anci Lombardia.
5. Di provvedere contestualmente a dare pubblicità all’atto affinché la cittadinanza sia edotta
delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni.
6. Di trasmettere gli atti agli uffici competenti per il seguito della pratica.
Il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di
mano dai presenti che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno e contrari
nessuno.