PROVINCIA DI VERONA

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Al l egato C
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Settore Direzione Generale
Servizio controllo di gestione e sviluppo organizzativo
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Oggetto: Referto del controllo di gestione relativo all’esercizio 2009
(art. 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Relazione relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio 2009
(art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488)
Il quadro normativo
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000 modificata dal decreto legge 12 luglio 2004 n. 168)
art. 26
comma 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi
del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente
comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato
nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
comma 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in
modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici
preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo,
anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una
apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
comma 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di
gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano
l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche
tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti
uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in
termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella
fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i
compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
Direttiva del segretario direttore generale 22 luglio 2004 n. 17
”la determinazione (di acquisizione di beni e servizi), una volta esecutiva, deve essere
trasmessa, a cura del servizio finanziario, al servizio controllo di gestione e sviluppo
organizzativo, a mezzo di un semplice messaggio di posta elettronica”
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Direttiva del segretario direttore generale 22 luglio 2004 n. 19
Il servizio di controllo di gestione e sviluppo organizzativo, a far data dal 12 luglio 2004,
dovrà:
1. esercitare le funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sui provvedimenti con cui le strutture provinciali
determinano di procedere in modo autonomo ad acquisti di beni e servizi che siano comparabili
a quelli per i quali è attiva una convenzione Consip. La procedura per l’attivazione di detto
compito
è
già
stata
indicata
nella
precedente
direttiva
n.
17/2004;
2. fornire la conclusione del referto, emesso nell’esercizio della funzione di controllo di
gestione, anche alla Corte dei conti.
Nota del presidente della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti 24
gennaio 2005 n. 157/10/D
”i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere agli acquisti in
modo autonomo sono trasmessi alla struttura e agli uffici preposti al controllo di gestione. Da
ciò la necessità che nel referto di questi ultimi organi, da trasmettere a questa sezione di
controllo, venga trattato anche l’argomento attinente all’acquisto di beni e servizi.”
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) art. 1
comma 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la
riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da
parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli
obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative
modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
comma 209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il
comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’articolo 24 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 15, D.L. 2
luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione).
comma 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di
gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di
standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere
alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
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La metodologia utilizzata per il controllo
Il controllo è stato effettuato attraverso le seguenti attività:
1. acquisizione dalla ragioneria dell’elenco delle determinazioni di acquisti di beni e servizi
emanate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
2. verifica della completezza dell’elenco rispetto al registro delle determinazioni on line;
3. formazione dell'elenco delle determinazioni da sottoporre a controllo;
4. controllo, nel preambolo di ogni determinazione, dei riferimenti sull’avvenuta verifica, da parte
del dirigente, dell’esistenza di convenzioni Consip attive per i beni o servizi oggetto del
provvedimento;
5. controllo, per ogni determinazione, attraverso gli archivi Consip (sito web
www.acquistinretepa.it ), dell’eventuale esistenza di convenzioni utilizzabili al momento
dell’emissione del provvedimento.
Non sono stati inclusi nell’elenco i provvedimenti inerenti alle seguenti tipologie di acquisti, in quanto
riconducibili a normative speciali (es. lavori pubblici) e comunque non offerti dal sistema delle
convenzioni CONSIP, oppure perché conseguenti a norma contrattuale:
1. servizi tecnici di architettura ed ingegneria;
2. lavori in economia, compresi quelli previsti nei quadri economici delle opere pubbliche;
3. estensioni o rinnovi di forniture affidati in base a specifica norma contrattuale, riferiti ad
acquisti effettuati autonomamente in mancanza di convenzioni attive, anche nel caso di
sopraggiunta attivazione di convenzione.
Inoltre, sono stati esclusi dalla verifica i servizi affidati ai Comuni in convenzione, riconducibili a
forme di gestione associata di funzioni e servizi.
Infine, non sono state considerate le determinazioni di aggiudicazione e/o affidamento collegate a
determinazioni a contrattare già inserite nell'elenco dell'annualità oggetto della corrente verifica o delle
precedenti.
Le determinazioni raccolte ma non considerate nell'attività di verifica e quindi escluse dall'elenco sono
state 117.
I risultati del controllo
Nel complesso sono state verificate 273 determinazioni, di cui 2 hanno ad oggetto acquisti effettuati
sia mediante convenzione CONSIP sia tramite il mercato elettronico, per cui il numero degli acquisti
verificati è pari a 275.
Il numero degli atti complessivamente esaminati è 392 includendo le 117 determinazioni non incluse
nell'elenco per le motivazioni specificate nel paragrafo precedente.
In esito alla verifica sono stati individuati i casi riassunti nella tabella sottostante e di seguito
specificati:
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a
acquisti regolarmente ef fettuati in autonomia
225
81,82%
b
acquisti regolarmente ef fettuati tramite convenzione CONSIP
10
3,64%
c
acquisti regolarmente ef fettuati tramite mercato elettronico CONSIP (MEPA)
33
12,00%
d
acquisti ef fettuati in autonomia in presenza di una convenzione CONSIP in
quanto la convenzione stessa non includeva il prodotto/servizio specif ico o
prevedeva un'of f erta tecnico-economica meno vantaggiosa o quantitativi minimi
di f ornitura superiori all'acquisto necessario
totale
7
2,55%
275
100,00%
a) 225 acquisti (81,82%) sono stati regolarmente effettuati in autonomia in quanto non vi erano al
momento dell’emissione del provvedimento convenzioni utilizzabili;
b) 10 acquisti (3,64%) sono stati regolarmente effettuati attraverso le seguenti convenzioni
Consip:
1. “Server Entry-Midrange 4” - lotto Fujtsu;
2. “PC desktop 8” - lotto 2;
3. “Stampanti 8” - lotti 1 e 4;
4. “Arredi scolastici 3” - lotto 1 nord;
5. “Carburanti rete - Buoni acquisto 3” - lotto 1 Eni s.p.a.;
6. “Fotocopiatrici 15” - fascia alta – noleggio;
7. “Telefonia mobile 4” - Telecom;
8. “Autoveicoli 7” - lotto 1;
9. “Autoveicoli 7” - lotto 4
10. “Stampanti 8” - lotto 1 e lotto 4; “PC portatili 8” - lotto 2 ; “Reti locali 3” - lotto 2.
c) 33 acquisti (12,00%) sono stati regolarmente effettuati attraverso la procedura di ordine diretto
nel mercato elettronico per la pubblica amministrazione gestito da Consip (MEPA).
In buona parte (22 casi) si tratta di acquisti di arredi per gli uffici o per gli istituti scolastici. Per
questa catergoria merceologica nell'annualità considerata erano attive tre convenzioni: “Arredi
per ufficio 3”, “Arredi scolastici 3” (dal 09/03/09) e “Arredi didattici 3” (dal 05/03/09). In tutti
i casi la procedura di ordine diretto è stata una scelta corretta per le motivazioni sinteticamente
descritte nei campi note nell'elenco delle deterinazioni e raggruppabili nelle seguenti tipologie:
– indisponibilità dell'articolo specifico tra quelli offerti in convenzione;
– ordinativo minimo previsto dalla convenzione superiore all'entità dell'acquisto da
effettuare;
– comparazione, per prodotti equiparabili, tra i prezzi offerti dalle convenzioni Consip e
quelli offerti dai cataloghi elettronici, con convenienza di questi ultimi.
d) 7 acquisti (2,55%) sono stati effettuati in autonomia ancorché, alla data dell’acquisto, fosse
attiva una convenzione per la tipologia di acquisizione del bene e/o servizio; gli acquisti sono
stati effettuati con i sotto elencati provvedimenti, raggruppati per categoria mercelologica, per
le motivazioni in corrispondenza di ciascuno indicate:
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Categoria merceologica telefonia mobile – convenzione attiva nel 2009 “Telefonia mobile
4” - lotto unico, con Telecom Italia s.p.a. , attiva dal 08/04/08 al 07/04/10 più eventuale
proroga di 6 mesi:
1. determinazione n. 586 del 02/02/2009 “Proroga di cinque mesi dal 3 febbraio 2009 al 30
giugno 2009 del servizio di telefonia mobile e noleggio apparati radiomobili con l'impresa
Wind Telecomunicazioni Spa per le utenze degli amministratori dell'ente”. Si tratta della
proroga di un servizio incluso nella fornitura generale di telefonia mobile affidata in
convenzione (“Telefonia mobile 3”) con determinazione n. 1234/06 (inclusa in elenco
2006), già prorogata con determinazione n. 4327/08 (non inclusa in elenco 2008 in quanto
proroga di una fornitura in convenzione consip). La proroga della fornitura di cui alla
determinazione n. 586/09 è extra convenzione Consip “Telefonia mobile 3”, esaurita dal
03/02/08) ma alle stesse condizioni. Nella determinazione n. 586/09 è specificato che con
“nota pervenuta in data 15 gennaio 2009 acquisita al protocollo provinciale al numero
3112 con la quale l'impresa Wind Telecomunicazioni Spa, ha comunicato che il contratto
avrà termine in data 2 febbraio 2009; tuttavia, sino a una richiesta di cessazione o di
portabilità verso altro operatore, Wind conserverà attivo il servizio di telecomunicazione,
successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, alle stesse condizioni
economiche ad oggi in essere e sarà automaticamente attivo a partire dal 3 febbraio 2009”
e, inoltre, che è stato “ritenuto necessario garantire la continuità del servizio di telefonia in
atto per gli amministratori provinciali con l'impresa Wind Telecomunicazioni Spa dal 3
febbraio 2009 al 30 giugno 2009, sia per ragioni di funzionalità di gestione operativa che
di convenienza economica;”
2. determinazione n. 2010 del 02/04/2009 “Determinazione a contrattare per l’acquisizione in
economia del servizio trasmissione dati delle 30 stazioni di monitoraggio del traffico del
servizio viabilità mediante affidamento diretto all'impresa Wind Telecomunicazioni Spa per
16 mesi”. Il sistema offerto dalla convenzione attiva nel periodo “Telefonia mobile 4”
(Telecom) prevede che “Gli utenti delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione
potranno utilizzare i servizi di trasmissione dati con i terminali, alle velocità e nelle zone
territoriali che il Fornitore avrà indicato in risposta alle rispettive sezioni del Capitolato
Tecnico (rif. § 3 e § 9)” e inoltre che “I servizi sono opzionali per le Amministrazioni,
saranno cioè attivati solo su richiesta delle predette Amministrazioni contraenti”; pertanto
il servizio di trasmissione dati è considerato accessorio, e non disgiungibile, rispetto al
servizio di telefonia in generale. Nella determinazione n. 2010/09 è specificato che si
ritiene “opportuno, sia per ragioni di funzionalità di gestione operativa che di convenienza
economica, di affidare all'impresa Wind Telecomunicazioni Spa il servizio di collegamento
wap al costo di euro 0,0697 oltre IVA al minuto, per la durata di 16 mesi dal 3 aprile 2009
sino al 3 agosto 2010 (data di scadenza del suddetto contratto di telefonia mobile con
Vodafone Omnitel N.V.)”. Sull'argomento, si evidenzia che:
– il servizio di telefonia mobile per i servizi provinciali è stato affidato per il periodo
01/03/06-02/02/09 con le seguenti determinazioni: n. 1234/06 inclusa in elenco 2006
(adesione a convenzione consip “Telefonia mobile 3” per il periodo 01/03/0602/08/08); n. 1355/07 inclusa nell'elenco 2007 (fornitura schede telefoniche in
convenzione consip “Telefonia mobile 3”); n. 4327/08 non inclusa in elenco 2008 in
quanto proroga dal 02/08/08 al 02/02/09 del servizio di cui alla determinazione
1234/06;
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per la specifica utenza finalizzata alla rilevazione del traffico (n. 30 postazioni di
monitoraggio per 31 utenze di telefonia mobile totali), con determinazione 1355/07
inclusa nell'elenco 2007 sono state fornite n. 9 schede telefoniche in convenzione
consip “Telefonia mobile 3”, a completamento delle 22 esistenti, con durata fino al
02/08/08;
– il servizio di telefonia mobile per i servizi provinciali è stato affidato, dal 03/02/09 al
03/08/10, a Vodafone Omnitel con determinazione n. 7508 del 11/12/2008
“Determinazione a contrattare per l’acquisizione in economia del servizio di telefonia
mobile per i servizi provinciali, mediante affidamento diretto all'impresa Vodafone
Omnitel N.V. per 18 mesi”; come evidenziato nella relazione sugli acquisti di beni e
servizi relativa all'esercizio 2008, “al momento dell'assunzione della determinazione
era attiva una convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia mobile
(Telefonia mobile 4-Telecom, attiva dal 08/04/08 al 07/04/10), ma è risultato
opportuno affidare il servizio di telefonia mobile per i servizi provinciali a Vodafone
Omnitel per ragioni di economicità, ovvero in presenza di un'offerta con parametri
tecnico-economici più convenienti; l'offerta di Vodafone era, infatti, in linea con il
contratto stipulato con la Regione Veneto, a seguito di gara pubblica per
l'assegnazione del servizio di telefonia mobile per gli uffici della Giunta regionale del
Veneto, con forniture di schede SIM ricaricabili; la soluzione prepagata (non
disponibile in convenzione Consip) non prevede il pagamento della tassa di
concessione governativa (12,91 euro mensili per ogni utenza) che già di per sé
costituisce un risparmio”.
3. determinazione n. 3900 del 10/07/2009 “Determinazione a contrattare per l’acquisizione in
economia del servizio di telefonia mobile per il Presidente della Provincia, i componenti
della Giunta e il Presidente del Consiglio Provinciale, mediante affidamento diretto
all'impresa Vodafone Omnitel N.V. per 12 mesi”. Vodafone, già affidataria del servizio di
telefonia mobile per i servizi provinciali (cfr. determinazione n. 7508 del 11/12/2008), ha
presentato un'offerta in linea con il contratto in atto per i servizi provinciali; nella
determinazione n. 3900/09 si legge che “il raffronto dei prezzi ... tra la convenzione
Consip-Telecom e l'offerta Vodafone Omnitel N.V” ha evidenziato che “il risparmio è con
Vodafone in quanto alcune tariffe risultano inferiori, altre uguali, una sola tariffa è
superiore ed inoltre viene eliminata la tassa di concessione governativa” e perciò si è
ritenuto “opportuno, per ragioni di economicità, in presenza di offerta con parametri
tecnico-economici più convenienti rispetto a Consip, di affidare all'impresa Vodafone
Omnitel N.V., il servizio di telefonia mobile per 14 amministratori, alle condizioni previste
dall'offerta presentata in data 2 e 8 luglio 2009”;
4. determinazione n. 4141 del 24/07/2009 “Determinazione a contrattare per l'acquisizione in
economia del servizio di telefonia mobile per i consiglieri provinciali, mediante
affidamento diretto all'impresa Vodafone Omnitel N.V. per 12 mesi”. Per l'affidamento è
stata presa in considerazione l'offerta di Vodafone, già affidataria del servizio di telefonia
mobile per i servizi provinciali (determinazione n. 7508 del 11/12/2008, inclusa nell'elenco
2008) e per il Presidente, la Giunta e il Presidente del Consiglio (cfr. determinazione n.
3900 del 10/07/2009, inclusa nell'elenco 2009). Nella determinazione n. 4141/09 si legge
che “il raffronto dei prezzi ... tra la convenzione Consip-Telecom e l'offerta Vodafone
Omnitel N.V” ha evidenziato che “il risparmio è con Vodafone in quanto alcune tariffe
risultano inferiori, altre uguali, una sola tariffa è superiore ed inoltre viene eliminata la
–
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tassa di concessione governativa” e perciò, anche per i 35 consiglieri provinciali, si è
ritenuto “opportuno procedere all'affidamento del servizio in questione, per ragioni di
economicità, in presenza di offerta con parametri tecnico-economici più convenienti
rispetto a Consip, all'impresa Vodafone Omnitel N.V., alle condizioni previste dall'offerta
presentata in data 2 e 8 luglio 2009 , per la durata di 12 mesi sino al 2 agosto 2010 e
comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo di euro 9.500,00 oltre IVA (euro
11.400,00 IVA compresa)”.
Categoria merceologica energia elettrica – convenzioni attive nel 2009: “Energia elettrica
6” lotto 1, con Edison Energia S.p.a., attiva dal 21/10/08 al 23/10/09; “Energia elettrica 7”,
lotto 4, con con Edison Energia S.p.a., attiva dal 21/10/09 al 28/10/10:
1. determinazione n. 811 del 10/02/09 “Affidamento diretto alla ditta Exergia S.p.A. di Varese
per la fornitura di energia elettrica presso n. 1 rotonda autostradale, ubicata nel comune di
Peschiera del Garda in località Paradiso di Sotto, facente parte del progetto pilota di
tracciamento d’auto segnalate”. La convenzione attiva nel periodo prevedeva un
quantitativo minimo ordinabile pari a 20.000 kWh/anno. La fornitura di energia di cui alla
determinazione n. 811 si riferisce al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza
(video-camere), con un consumo/annuo stimato inferiore al quantitativo minimo ordinabile;
secondo quanto riferito dagli uffici, infatti, i consumi di energia elettrica presso le rotonde
autostradali per il funzionamento delle telecamere installate si aggirano tra i 60 ai 70 kWh
mensili. Per l'affidamento a Exergia s.p.a. si è tenuto conto che, come si legge nella
determinazione n. 811, “...come dichiarato dalla società Exergia, la stessa è stata
selezionata a seguito di gara pubblica indetta dall'Acquirente Unico ai sensi della Legge 3
agosto 2007, n. 125, quale fornitore di salvaguardia per le seguenti aree territoriali:
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli ed Emilia
Romagna”;
2. determinazione n. 1549 del 12/03/09 “Affidamento diretto alla ditta A.G.S.M. Energia
S.p.a. di Verona per la fornitura di energia elettrica presso la rotonda autostradale di
Verona-Sud, ubicata nel territorio del comune di Verona, facente parte del progetto pilota
di tracciamento d'auto segnalate”. La convenzione attiva nel periodo prevedeva un
quantitativo minimo ordinabile pari a 20.000 kWh/anno. La fornitura di energia di cui alla
determinazione n. 1549 si riferisce al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza
(video-camere), con un consumo/annuo stimato inferiore al quantitativo minimo ordinabile;
secondo quanto riferito dagli uffici, infatti, i consumi di energia elettrica presso le rotonde
autostradali per il funzionamento delle telecamere installate si aggirano tra i 60 ai 70 kWh
mensili.
3. determinazione n. 5647 del 16/10/09 “Determinazione a contrattare per la fornitura di
energia elettrica presso n. 1 rotonda autostradale ubicata nel Comune di San Martino Buon
Albergo c/o raccordo autostradale, alla Società Exergia s.p.a. di Varese - progetto pilota di
tracciamento d’auto segnalate”. La convenzione attiva nel periodo prevedeva un
quantitativo minimo ordinabile pari a 20.000 kWh/anno. La fornitura di energia di cui alla
determinazione n. 5647 si riferisce al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza
(video-camere), con un consumo/annuo stimato inferiore al quantitativo minimo ordinabile;
secondo quanto riferito dagli uffici, infatti, i consumi di energia elettrica presso le rotonde
autostradali per il funzionamento delle telecamere installate si aggirano tra i 60 ai 70 kWh
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mensili. Per l'affidamento a Exergia s.p.a. si è tenuto conto che, come si legge nella
determinazione n. 5647, “...la Società Exergia s.p.a. è stata individuata per le aree
territoriali del nord Italia, quale fornitore del “servizio di salvaguardia” a seguito
dell'aggiudicazione della gara pubblica indetta dall'Acquirente Unico ai sensi della Legge
3 agosto 2007, n. 125”;
Le conclusioni del controllo
La maggior parte delle determinazioni verificate riguardano acquisti effettuati regolarmente in
autonomia con 255 casi su 275 atti controllati, con un rapporto dell'81,82%, in calo rispetto
all'esercizio precedente in cui i casi rilevati erano 187 su 213 atti controllati, pari al 87,79%.
Nel 2009 risulta maggiormente utilizzata la modalità di acquisto sul mercato elettronico per la pubblica
amministrazione gestito da Consip (MEPA), strumento complementare rispetto al sistema delle
convenzioni, in particolare per le forniture di limitata dimensione economica. Gli ordini diretti al
MEPA, effettuati per l'ampia disponibilità di scelta e per la convenienza del rapporto qualità/prezzo
offerti dal catalogo elettronico, sono raddoppiati rispetto all'esercizio precedente: 33 casi nel 2009
(12% delle determinazioni verificate) contro 16 nel 2008 (7,51% delle determinazioni verificate) e i 10
del 2007 (3,29% delle determinazioni verificate).
Si rileva che la modalità di acquisto in convenzione Consip è stata limitatamente utilizzata rispetto
all’entità degli acquisti effettuati nel periodo di osservazione per l’esiguità delle tipologie di prodotti e
servizi offerti con le convenzioni attive. Gli acquisti in convenzione denotano la tendenza ad un lieve
aumento rispetto agli esercizi precedenti: 10 casi nel 2009 (3,64% delle determinazioni verificate)
contro gli 8 casi del 2008 (3,76% delle determinazioni verificate) e i 6 del 2007 (1,97% delle
determinazioni verificate).
Si ricorda che le determinazioni dirigenziali della Provincia di Verona sono disponibili per la
consultazione sul registro on line del portale web provinciale.