Tribunale di Siena 22 gennaio 2015 - anaci

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Tribunale di Siena 22 gennaio 2015 - anaci
DELIBERE ASSEMBLEARI
Tribunale di Siena 22 gennaio 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA
Verbale di udienza
Nel procedimento iscritto al n. xxxx /2005 R.G., avente ad oggetto “Proprietà” , promosso da
CONDOMINIO DI b, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. D5z00 località , che lo/la
rappresenta e difende,
Parte attrice
CONTRO
mS.R.L, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. P5z00 località , che lo/la rappresenta e
difende,
Parte convenuta
CONTRO
S SRL IN LIQUIDAZIONE, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. GFIRENZE, che lo/la
rappresenta e difende,
Terzo chiamato
all'udienza del 22/01/2015 ore 9.40 avanti il GU dott. Stefano Caramellino sono presenti:
- per parte attrice l'avv. L per delega che produce
- per parte convenuta l’avv. P alle 9 impegnato in altra incombenza
- per parte terza chiamata l’avv. G.
Ai fini dell’art. 130 TUSG nessuna parte rappresenta di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le parti procedono alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione in pubblica udienza.
Parte attrice: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accertata l’invalidità e/o l’inefficacia
e/o l’inopponibilità dell’atto di compravendita descritto in atti stipulato ai rogiti Notaio Vin data xx 1996 tra
la S S.r.l. e lo mS.r.l., trascritto a Località il xx 1996 al n. xx Reg. Part. e al n. xx Reg. Gen., in quanto compiuto
a non domino e, quindi, accertata la sussistenza in capo alla parte attrice del diritto di proprietà sul bene
oggetto del contratto, distinto al NCEU del Comune di Località al Foglio x, Particella y, Subalterno z,
condannare lo mS.r.l. a restituire immediatamente alla stessa il bene sopra descritto. Con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l’emananda sentenza con esonero da responsabilità e con
ordine al competente Ufficio del Territorio di allineare le proprie risultanze a quelle dell’emananda sentenza.
Con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni subiti dal Condominio di Via b in conseguenza
della illegittima occupazione del suddetto bene. Con vittoria di spese, ivi comprese le spese di CTU, diritti ed
onorari di causa.
In via istruttoria, parte attrice richiama i documenti versati in atti ed insiste per l’ammissione delle prove
tutte richieste nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata in data 30
luglio 2007 non ammesse e/o non escusse nonché nelle prove contrarie richieste nella memoria di replica ex
art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata in data 12 ottobre 2007 non ammesse e/o non escusse.
Con ogni più ampia riserva e salvezza di tutti i diritti; la prova non ammessa è l’ordine di esibizione del
progetto di ristrutturazione dell’edificio e la prova ammessa e non assunta è l’escussione del teste NOTAIO
Ve E CARLO sui tutti i capi di cui alla memoria.
Parte convenuta: in via istruttoria, per l’ammissione di c.t.u. così come richiesta nella propria memoria
istruttoria 27.07.2007 p.3 sub B; si oppone all’ammissione delle prove reiterate da parte attrice per i motivi
già in atti.
ANACI – BAT
Presidenza: Via A. M. di Francia, 31 – 76125 Trani [email protected]
DELIBERE ASSEMBLEARI
Nel merito, contrariis reiectis, in tesi respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto; in
denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, compresa quella di condanna alle spese di causa,
condannare la Società S s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro- tempore, a risarcire in favore
dello mS.r.l. tutti i danni subiti e subendi a causa della evizione, che si quantificano in € 200.000,00 o in quella
diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e
rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Parte terza chiamata: si oppone alle istanze istruttorie avversarie. Preliminarmente: Voglia il G.U. dichiarare
lo M decaduto dall'azione per la chiamata in causa del terzo, nei confronti della S S.r.l., per avere omesso il
deposito della Citazione notificata al terzo chiamato (ex art.269 u.c. cpc.) nei modi e nei termini di legge, con
ogni conseguente pronunzia di rito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Nel Merito: - Nei confronti
del Condomino di B n.z – località , si chiede respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in
diritto per i giusti motivi di cui in narrativa. - Nei confronti dello M S.r.l., si chiede respingersi in toto la
domanda risarcitoria rivolta nei confronti della S S.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto per i giusti motivi
di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
In sede di discussione, parte convenuta evidenzia che l’eccezione preliminare ex art. 269 cpc del terzo
chiamato risulta rinunciata in comparsa conclusionale, coerentemente con la sua infondatezza in diritto.
Parte terza chiamata aderisce sul punto.
Parte attrice deduce l’omesso pagamento della liquidazione del ctu da parte del convenuto. Parte convenuta
replica che sarà la sentenza a regolare le spese di ctu nei rapporti tra le parti.
Nel resto le parti discutono la causa riportandosi agli atti.
Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando ad horas per la lettura della
decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 10.50 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta
l'udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di
assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.
Riaperto il verbale alle ore 10.50, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla
presenza degli avvocati P, G, L
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG xxxx /2005 promosso da
CONDOMINIO DI b, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. D5z00 località , che lo/la
rappresenta e difende,
Parte attrice
CONTRO
mS.R.L, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. P5z00 località , che lo/la rappresenta e
difende,
Parte convenuta
CONTRO
S SRL IN LIQUIDAZIONE, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. GFIRENZE, che lo/la
rappresenta e difende,
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accertata l’invalidità e/o l’inefficacia
e/o l’inopponibilità dell’atto di compravendita descritto in atti stipulato ai rogiti Notaio Vin data xx 1996 tra
la S S.r.l. e lo mS.r.l., trascritto a Località il xx 1996 al n. xx Reg. Part. e al n. xx Reg. Gen., in quanto compiuto
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a non domino e, quindi, accertata la sussistenza in capo alla parte attrice del diritto di proprietà sul bene
oggetto del contratto, distinto al NCEU del Comune di Località al Foglio x, Particella y, Subalterno z,
condannare lo mS.r.l. a restituire immediatamente alla stessa il bene sopra descritto. Con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l’emananda sentenza con esonero da responsabilità e con
ordine al competente Ufficio del Territorio di allineare le proprie risultanze a quelle dell’emananda sentenza.
Con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni subiti dal Condominio di Via b in conseguenza
della illegittima occupazione del suddetto bene. Con vittoria di spese, ivi comprese le spese di CTU, diritti ed
onorari di causa. In via istruttoria, parte attrice richiama i documenti versati in atti ed insiste per l’ammissione
delle prove tutte richieste nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata
in data 30 luglio 2007 non ammesse e/o non escusse nonché nelle prove contrarie richieste nella memoria di
replica ex art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata in data 12 ottobre 2007 non ammesse e/o non
escusse. Con ogni più ampia riserva e salvezza di tutti i diritti; la prova non ammessa è l’ordine di esibizione
del progetto di ristrutturazione dell’edificio e la prova ammessa e non assunta è l’escussione del teste
NOTAIO Ve E CARLO sui tutti i capi di cui alla memoria.
Parte convenuta: in via istruttoria, per l’ammissione di c.t.u. così come richiesta nella propria memoria
istruttoria 27.07.2007 p.3 sub B; si oppone all’ammissione delle prove reiterate da parte attrice per i motivi
già in atti. Nel merito, contrariis reiectis, in tesi respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in
diritto; in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, compresa quella di condanna alle spese
di causa, condannare la Società S s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro- tempore, a risarcire in
favore dello mS.r.l. tutti i danni subiti e subendi a causa della evizione, che si quantificano in € 200.000,00 o
in quella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo
e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Parte terza chiamata: si oppone alle istanze istruttorie avversarie. Preliminarmente: Voglia il G.U. dichiarare
lo M decaduto dall'azione per la chiamata in causa del terzo, nei confronti della S S.r.l., per avere omesso il
deposito della Citazione notificata al terzo chiamato (ex art.269 u.c. cpc.) nei modi e nei termini di legge, con
ogni conseguente pronunzia di rito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Nel Merito: - Nei confronti
del Condomino di B n.z – località , si chiede respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in
diritto per i giusti motivi di cui in narrativa. - Nei confronti dello M S.r.l., si chiede respingersi in toto la
domanda risarcitoria rivolta nei confronti della S S.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto per i giusti motivi
di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
I. La presente causa ha ad oggetto la proprietà di un piccolo vano adibito a bacheca ricavato come incavo
all’interno di un muro laterale della GALLERIA D, nel cuore del centro storico di Località . Il condominio in cui
si trova detto vano ha assunto di essere proprietario del muro all’interno del quale è stato ricavato il vano
immobiliare dedotto in giudizio e ha allegato che esso sia stato costituito catastalmente come bene
autonomo soltanto nel corso del 1993, dopo che erano stati conclusi contratti di vendita con cui la cedente,
odierna terza chiamata, aveva alienato “numerose porzioni immobiliari unitamente alla proporzionale quota
di comproprietà sulle parti condominiali”, tra cui la galleria, la corte comune “nonché le parti comuni per
legge, consuetudine o destinazione”, tra le quali infine rientrerebbe il predetto vano, in quanto “bene
comune e indivisibile”. Di conseguenza, la successiva vendita conclusa dall’odierna terza chiamata con la
convenuta, meno di dieci anni prima della notifica della citazione, sarebbe “invalida e/o inefficace e/o
inopponibile in quanto effettuat[a] da soggetto non legittimato a disporre del bene compravenduto”,
quindi a non domino. Ha concluso sin dalla citazione con le seguenti:
- domande alternative di invalidità, inefficacia, inopponibilità del contratto di compravendita nei confronti
della convenuta acquirente
- rivendica del bene immobile
domanda di condanna della convenuta acquirente alla restituzione del bene stesso a favore di parte
attrice.
Si è opposta a tali domande con tempestiva costituzione la convenuta acquirente del vano. Ha contestato
che il vano e il muro all’interno del quale esso era stato ricavato siano beni condominiali per natura o
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regolamento condominiale. Ha allegato che comunque il vano sia stato ab origine destinato “ad uso esclusivo
e ciò ancor prima della sua realizzazione”. Ha inoltre allegato che il vano sia stato realizzato prima della
costituzione del condominio, quando l’intero fabbricato poi condominiale era di proprietà della terza
chiamata cedente; in tale occasione il vano in esame sarebbe diventato “autonomo e distinto – sia
funzionalmente sia strutturalmente – dal muro ove è stata realizzata”. In subordine, il vano sarebbe stato
acquisito per specificazione. La compratrice convenuta ha proposto subordinata domanda di condanna
risarcitoria contro la venditrice, invocando la garanzia per evizione. Ha allegato danni emergenti per prezzo
versato, spese sostenute per l’operazione di acquisto e consequenziali, valore di mercato del vano; ha
allegato la configurabilità di un cospicuo lucro cessante per la propria attività imprenditoriale pubblicizzata
sulla bacheca posta all’interno del vano.
Non tempestivamente costituitasi, parte terza chiamata ha aderito alla prospettazione svolta in linea
principale da parte convenuta, allegando inoltre di essersi riservata la proprietà e l’uso della galleria in epoca
antecedente alla costituzione del condominio. Il vano preesisterebbe al regolamento condominiale e non
sarebbe indicato nell’elenco delle parti comuni ivi contenuto. Ha contestato la quantificazione del danno
vantato da parte convenuta nei suoi confronti. Preliminarmente ha eccepito la “decadenza” dalla chiamata
del terzo per violazione del termine di dieci giorni ex artt. 269 e 165 cpc.
Con tempestiva memoria ex art. 180 cpc, parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva
dell’amministratore condominiale, in assenza di un mandato disgiuntamente conferito dai singoli condomini
e in assenza di unanime delibera assembleare; la delibera assembleare maggioritaria sarebbe per di più nulla
per omessa convocazione del condomino odierno convenuto. Ha contestato la legittimazione processuale
dell’amministratrice di condominio perché sprovvista di “un potere rappresentativo di natura sostanziale in
ordine al rapporto dedotto in giudizio”.
Nella replica, parte attrice oltre a svolgere difese in diritto ha contestato la dedotta nullità della delibera
assembleare, allegando che nella tabella millesimale l’odierna convenuta non compare.
Nella propria memoria ex art. 183, quinto comma cpc parte terza chiamata ha contestato che le
caratteristiche strutturali e funzionali del vano ne consentissero un uso da parte della collettività dei
condomini.
La causa è stata istruita con l’assunzione degli interrogatori formali delle parti attrice e convenuta, nonché di
testimonianze e con una c.t.u.
Le parti hanno implicitamente rinunciato ad ogni istanza istruttoria non ammessa e/o ad ogni prova ammessa
e non assunta con la sola eccezione di quelle espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008 Rv. 605482, conformi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3773 del
30/03/1995 Rv. 491534, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18327 del 24/12/2002 Rv. 559406, Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 7055 del 14/04/2004 Rv. 572040; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 Rv. 600284, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2095 del z/01/2007 Rv. 595553). Segnatamente, si tratta dell’istanza di ordine di esibizione del
progetto di ristrutturazione dell’edificio, dell’escussione dei testi NOTAIO Ve CARLO E sui tutti i capi di cui alla
memoria. Infatti la sollecitazione del potere officioso di disporre c.t.u. ex art. 191 cpc non è istanza istruttoria
in senso proprio.
Nessuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni,
sicché anche le consequenziali eccezioni di nullità dell’assunzione testimoniale si hanno per rinunciate ai
sensi dell’art. 157 cpc (Cass. 29/03/2005, n. 6555).
Del pari, non è stata formulata alcuna istanza di revoca di ordinanze ammissive di prove assunte, sicché resta
“preclusa la possibilità di decidere in ordine all'ammissibilità (o inammissibilità) della prova e così provvedere
all'eventuale revoca dell'ordinanza, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche
essere proposta in sede d'impugnazione (Cass. n. 12280 del 2000; Cass. 24 agosto 1991 n. 9083; Cass. 30
marzo 1995 n. 3773)” (Cass. 24.11.2004, n. 22146, intervenuta in epilogo ad un processo disciplinato dal rito
vigente dal 30.04.1995; conforme Cass.01.08.2007, n. 16993 in un processo instaurato prima di tale data,
analogamente a Cass. 04.02.2004, n. 2108).
II. In via istruttoria, l’istanza di ordine di esibizione reiterata nelle conclusioni precisate è già stata
motivatamente rigettata con l’ordinanza 30.04.2012, cui si rinvia.
L’assunzione della testimonianza di CARLO E è preclusa dall’omessa spedizione di ogni intimazione allo stesso
per l’udienza 17.01.2011, dal cui verbale si evince che la Difesa attorea si è limitata ad ammettere che egli
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non è stato intimato “essendo lo stesso già stato sentito ed avendo il medesimo risposto sugli stessi capitoli
in prova diretta all’udienza dell’08.10.2009”.
Nella presente causa l'art. 104 disp att cpc è applicabile nella sua formulazione ante 04.07.2009, quando cioè
tale disposizione non esplicitava l’officiosità della pronuncia della decadenza della parte interessata dalla
testimonianza per omessa intimazione del teste. Con riferimento al rito ordinario vigente sia tra il 01.05.1995
e il 28.02.2006, sia tra il 01.03.2006 e il 03.07.2009 (diversamente dal rito vigente tra il 1950 e il 30.04.1995:
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 194 del 25/01/1974 Rv. 367785), la pronuncia di decadenza è officiosa, in ragione
del decisivo argomento sistematico e teleologico volto a “contempera[re] le regole di speditezza e di
concentrazione dell'assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione”, per modo che
l’ipotesi della mancata intimazione del teste ex art. 104 att cpc sia disciplinata in modo identico a quella della
mancata comparizione della parte interessata all’assunzione della prova (Cass. 24/02/2004 n. 3690;
analogamente, ma con argomenti specificamente riferiti al rito del lavoro, Cass. 08/04/2008 n. 9136). Infatti,
a proposito della fattispecie astratta da ultimo menzionata, secondo la giurisprudenza di legittimità già
riferita al rito cognitorio vigente ante 04.07.2009 "[i]n tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208
cod. proc. civ. come novellata dalla riforma del 1990 - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se
non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova - va interpretata nel senso
che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa
come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato
la relativa eccezione all'udienza successiva (nella specie, prima di ogni altra difesa e prima comunque
dell'espletamento della prova stessa), non risultando previsto alcun onere di formulare l'eccezione di
decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata." (Cass. 02/09/2004 n. 17766).
Per di più, nessuna altra parte ha dichiarato di avere interesse all'audizione del predetto teste. In via
concorrente, la giustificazione dell’omessa intimazione resa dalla parte attrice che ne era onerata, sopra
testualmente riportata, integra rinuncia implicita. Non ricorrono quindi giusti motivi per l'omissione
dell'intimazione, invero neppure allegati dalla parte attrice su istanza della quale era stata ammessa
l’assunzione del ridetto teste CARLO E.
Con riferimento all’istanza per testimonianza di V, se ne deve predicare la superfluità per sovrabbondanza ex
art. 209 cpc oltre che l’irrilevanza in ragione di quanto segue.
III. Per individuare correttamente l’oggetto mediato della pretesa attorea, giova premettere che la
giurisprudenza di legittimità, che si è espressa sul tema delle bacheche in materia condominiale, ha inteso
per bacheca un bene mobile suscettibile di essere affisso su un muro, unico bene immobile astrattamente
suscettibile di essere qualificato come condominiale (Cass. 11.12.1992, n. 1z07). Nel caso all'odierno esame,
invece, la bacheca non è altro che il contenuto accidentalmente presente, per scelta della parte convenuta
che ne vanta la proprietà, nel vano a forma di parallelepipedo ricavato come nicchia all'interno del muro che
segna il perimetro della galleria in cui si trova il ridetto vano conteso (cfr. verbale di ispezione). Il codice civile
infatti individua con la parola “vano”, nell’art. 881, secondo comma, il volume vuoto che si addentra nello
spessore di un muro.
In via pregiudiziale di rito, le sole eccezioni, per le quali vige una presunzione (relativa, Cass. 10.07.2014, n.
15860) di rinuncia nel caso di omessa specifica riproposizione in occasione della precisazione delle
conclusioni, sono le eccezioni per le quali opera il principio dispositivo (Cass. 27.04.2011, n. 9410, Cass.
29.01.2013, n. 2093, Cass. 05.07.2013, n. 16840). Tale non è ciascuna delle eccezioni di carenza di
legittimazione attiva e processuale, che ineriscono rispettivamente a una condizione dell’azione e a un
presupposto processuale, la prima dei quali “inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale
mancante - vizio rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di legittimità”, pertanto il difetto di legittimazione
attiva di cui sia stato omesso il rilievo officioso “comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti
compiuti e della sentenza” (Cass. 13/03/2007, n. 5862, cfr. Cass. 8570/2005).
Con specifico riferimento alla questione qui posta dalla parte convenuta e sopra riassunta, giova ricordare
che dopo precedenti pronunciamenti su fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente, la Suprema
Corte ha da ultimo escluso la legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore di condominio in un caso
in cui, come nella specie, un’amministrazione condominiale aveva agito senza unanime delibera assembleare
né specifico mandato individuale dei singoli condomini per rivendicare un vano asseritamente condominiale
(in quel caso qualificabile come soffitta). In altri termini, le domande a contenuto reale esulano da quelle per
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le quali la legittimazione processuale dell’amministratore condominiale ad agire in giudizio discende dall’art.
1131 in combinato disposto con l’art. 1130 c.c. (Cass. 13/03/2007, n. 5862).
Da tanto discende l’inammissibilità dell’intera azione attorea, per carenza di legittimazione attiva: l’ente di
gestione condominiale ha agito in rivendica e per la restituzione di un vano asseritamente condominiale, vale
a dire della somma di quote indivise di un bene immobile rispettivamente spettanti a ciascun condomino in
virtù di tale qualità, senza che ciascuno di essi avesse conferito il potere di rappresentanza sostanziale
all’amministratore condominiale che, solo, ha sottoscritto la procura ad litem e ha speso il nome dell’ente di
gestione, ma non anche il nome dei condomini uti singuli, nella specie non tutti assenzienti. Infatti, la delibera
assembleare che conferisce la legittimazione processuale all’amministratore del condominio non può essere
qualificata come implicito conferimento della rappresentanza sostanziale per diritti spettanti ai singoli
condomini, né la spendita del nome dell’ente di gestione integra implicita spendita del nome dei singoli
condomini (Cass. 26.04.2005, n. 8570 in motivazione sul primo motivo di ricorso anche a confutazione della
contraria ricostruzione giuridica data dalla Corte d’appello di Torino, riferita nelle premesse).
IV. Si osserva infine quanto segue in via di ratio decidendi concorrente, sul punto della carenza di
legittimazione processuale per nullità della delibera adottata senza previa convocazione del condomino
odierno convenuto, senza che sia consentito farne derivare una pronuncia reiettiva sia nel merito delle
domande di rivendica e restituzione, sia nel merito della validità, efficacia e opponibilità dell’acquisto della
qualità di condomino da parte della convenuta a titolo derivativo dalla terza chiamata.
La presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c. può essere vinta non solo con un titolo contrario,
contenente cioè elementi inequivocabilmente contrari alla condominialità, che sia anteriore all’atto
costitutivo del condominio, il quale si identifica con il primo atto dispositivo da parte del proprietario
dell’intero immobile (Cass. 16.04.2007, n. 9093, Cass. 27.05.2011, n. 11812). La presunzione di
condominialità, alla stessa stregua di quanto precede, può essere vinta anche dalla prova di una destinazione
particolare del bene, di natura funzionale, che consente di affermare che il bene è dotato " di propria
autonomia ed indipendenza e pertanto non legato ad una destinazione di servizio rispetto all'edificio
condominiale” (Cass. 07.07.2003, n. 10700). Tale destinazione particolare del bene prevale infatti sulla sua
attribuzione legale al condominio e il relativo giudizio, che deve tenere conto delle caratteristiche obiettive
del bene, costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito censurabile in sede di legittimità nei soli
limiti del vizio di motivazione (Cass. 28.02.2007, n. 4787). La destinazione particolare del bene può altresì
emergere dalle sue "obiettive caratteristiche strutturali", qualora esse evidenzino che il bene serve in modo
esclusivo all'uso o al godimento di un solo condomino (Cass. 02.08.2010, n. 17993, Cass. 28/04/2004, n. 8119,
conforme Cass. 27.12.2004, n. 24015).
Anche in difetto di un titolo opponibile ai condomini, un bene può quindi essere sottratto alla presunzione di
condominialità o per le sue caratteristiche obiettive, o per la sua destinazione strutturale, o ancora per la sua
destinazione funzionale.
A proposito di tale destinazione funzionale, nell'istruttoria di questo processo è dato rinvenire la piena prova
con efficacia legale. Infatti alla domanda "dica come vero che la bacheca è sempre stata utilizzata, fin dalla
sua realizzazione negli anni a venire fino a tutt'oggi, esclusivamente dall'agenzia immobiliare M [odierna
convenuta] per l'esposizione di annunci pubblicitari immobiliari", l'amministratrice di condominio odierna
attrice ha confessato: "è vero"; analoga dichiarazione confessoria è stata resa a proposito del fatto che il
vano conteso è dotato per l'illuminazione di autonomo e separato utenza intestata a parte convenuta, alla
quale corrisponde un separato contatore ubicato insieme a tutti i contatori relativi alle altre proprietà
esclusive dei singoli condomini.
L’attrice ha così ammesso circostanze che nella sua sfera giuridica di attrice che ha speso il nome dell'ente di
gestione sono sfavorevoli, poiché hanno l’effetto di far venire meno la sua legittimazione processuale.
Proprio per questo l’esito finale di questo processo deve esaurirsi appunto in una pronuncia sul processo,
che tenga conto dell’inidoneità della dichiarazione dell’attrice, priva di legittimazione attiva e di
legittimazione processuale, di pregiudicare l’eventuale posizione sostanziale rispetto alla res iudicandadi
soggetti, i condomini, che sono rimasti terzi al presente giudizio.
Resta quindi assorbita ogni considerazione inerente alle obiettive caratteristiche strutturali del vano conteso
che sono emerse nel corso dell’ispezione congiuntamente svolta dal c.t.u. e da questo giudice, estesasi al
cavedio dei contatori delle utenze delle singole unità immobiliari a conferma della sopra riportata
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dichiarazione confessoria, così come resta consequenzialmente assorbita la configurabilità stessa della
presunzione di condominialità in relazione alla qualificabilità del vano come muro maestro.
Resta assorbito il rapporto tra convenuta e terza chiamata.
V. Le spese seguono la soccombenza, così come gli oneri già liquidati con decreto ex art. 168 d.P.R. 115/2002
per la c.t.u. disposta da precedente giudice assegnatario in accoglimento di espressa e reiterata istanza
attorea. La statuizione va formulata come in dispositivo poiché la sentenza non costituisce revoca implicita
del decreto di liquidazione ex art. 168 TUSG (sentenza Tribunale di Siena 03-04.09.2012 in causa RG
1042/2009, n. 294/2012).
Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri
per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità
al compenso per le prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La "disposizione temporale" di cui
all'articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l'identico tenore letterale di quella di cui all'articolo 41 decreto
Ministero della Giustizia 140 del 2012. Oltre alla continuità sul piano sistematico, ricorrono quindi ragioni
letterali e logiche per ribadire, come nel passaggio intertemporale tra la disciplina di cui al decreto
ministeriale 8 aprile 2004, numero 127 e il predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve
essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, parametri che devono
avere quindi immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell’ambito del
medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e
Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest’ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell’ipotesi di
successione di tariffe professionali). Deve quindi tra l'altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese
generali.
La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale”.
Il valore di lite risulta ai sensi dell’art. 15 cpc compreso nello scaglione tra €1100 e €5200, anche alla luce del
valore del contratto di compravendita del bene conteso; il valore economico degli interessi perseguiti dalle
parti (cfr. clausola 6 doc. 7 convenuta, cui va sommata la rivalutazione fino alla domanda) risulta
manifestamente minore del disputatum (per la rilevanza ai fini degli artt. 91 ss cpc del valore effettivo che si
discosti manifestamente da quello calcolato ai sensi del cpc cfr. già Cass. 30.05.1991, n. 6101, ben prima del
DM 55/2014).
Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di tre parti, si è fatto luogo a istruttoria.
La liquidazione media è quindi pari a €2430.
Alla luce dei criteri dettati dall’art. 4, primo, settimo e ottavo comma DM 55/2014, non si ravvisano ragioni
per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione per la Difesa di parte terza chiamata, mentre il
maggiore onere sopportato dalla Difesa di parte convenuta (che a differenza della terza chiamata ha
presenziato anche all’ispezione locale) meritano l’aumento massimo consentito dal regolamento vigente.
Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €3807 per la Difesa di parte convenuta.
Il rimborso per le trasferte non viene liquidato in questa sede, poiché al soccombente non deve farsi carico
di una scelta fiduciaria della parte vittoriosa e non necessitata, alla luce della portata sistematica del divieto
di liquidazione di spese eccessive o superflue ex art. 92, primo comma cpc.
La parte convenuta vittoriosa ha sostenuto spese esenti pari a € 57,10.
Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta
o assorbita,
visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. Cpc
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’azione
Condanna parte attrice CONDOMINIO DI b, in persona dell’amministratore F, a rifondere le spese processuali
di
1. parte convenuta mS.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 3807,00
per compenso, euro 57,10 per spese, oltre €571,05 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge
2. parte terza chiamata S SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, che
liquida in euro 2430,00 per compenso, oltre €364,50 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge
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pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siena, 22/01/2015. Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 11.17
Il giudice Stefano Caramellino
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