Cessione credito per riqualificazione energetica

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Cessione credito per riqualificazione energetica
STUDIO CASTIONI
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NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto, per i soggetti cosiddetti incapienti e relativamente alle spese sostenute nelle parti comuni per gli interventi di riqualificazione energetica, la possibilità di conferire il credito fiscale, maturato dal condòmino, ai fornitori che hanno eseguito le prestazioni agevolate. Il provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016, emanato dall’Agenzia delle Entrate, ha definito la modalità per la cessione del suddetto credito. La possibilità di cedere il credito è stata fornita per evitare che nelle assemblee condominiali le spese per il risparmio energetico non vengano approvate dai soggetti che percepiscono modesti redditi e che quindi non possono usufruire delle detrazioni per mancanza di imposte da compensare in sede dichiarativa. Le spese che possono utilizzare la cessione del credito sono quelle sostenute (pagate) dal Condominio nel 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti, relative alle parti comuni e che beneficiano della detrazione fiscale del 65%. Sono quindi escluse le spese che beneficiano della detrazione del 50%, quali per esempio quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli adempimenti in capo al Condominio sono eseguiti, come di consueto, dall’Amministratore che lo rappresenta legalmente. In sintesi, questa sarà la procedura per conferire il credito al fornitore condominiale: 1. il condòmino deve verbalizzare nell’assemblea di approvazione delle spese (o anche successivamente, tramite comunicazione scritta al Condominio) la volontà di cedere il credito fiscale; 2. il Condominio deve trasmettere tale volontà al fornitore; 3. il fornitore deve accettare per iscritto la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo dovuto; 4. il Condominio trasmette telematicamente una specifica comunicazione, entro il 31/03/2017, all’Agenzia delle Entrate; 5. il Condominio fornisce al fornitore la prova di avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei dati trasmessi; 6. il fornitore, se consenziente, può compensare, in 10 rate annuali e tramite F24 telematico, il credito di imposta ricevuto, a partire dal 10/04/2017. I dati da trasmettere telematicamente nel 2017 all’Agenzia delle Entrate, da parte del Condominio, sono:  il totale della spesa sostenuta nel 2016 per la riqualificazione energetica delle parti comuni;  l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle suddette spese;  il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;  il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Nel richiedere i preventivi di spesa, quindi, si suggerisce di chiedere preliminarmente ai fornitori la loro disponibilità ad essere parzialmente pagati tramite conferimento di crediti fiscali compensabili. Cordiali saluti Verona, 25/03/2016 Pag. 1 di 1
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