fideiussione in caso di fallimento

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fideiussione in caso di fallimento
FIDEIUSSIONE
contratti d’impresa
FIDEIUSSIONE IN CASO
DI FALLIMENTO
SOMMARIO
•aspetti normativi
•chiarimenti
Art. 1949 Codice Civile - Art. 1950 Codice Civile - Art. 1957 Codice Civile - Art. 61 L. fallimentare
Art. 62 L. fallimentare - Art 63 L. fallimentare - Art 96, c. 2, L. fallimentare
In assenza di una compiuta e specifica disciplina è opportuno esaminare le varie conseguenze a seconda che fallisca il debitore, il creditore o il fideiussore.
ASPETTI NORMATIVI
ð
Art 1949
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore
ð
Codice Civile
aveva contro il debitore.
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SURROGAZIONE
DEL
FIDEIUSSORE
• Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché
questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
Art 1950,
ð • Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha ð cc. 1 e 2
fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro
Codice Civile
di lui.
SCADENZA
OBBLIGAZIONE
PRINCIPALE
• Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione
principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze
contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
• La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente
Art 1957
ð limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. ð
Codice Civile
• In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro
due mesi.
• L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei
confronti del fideiussore.
• Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra
Art. 61
essi che sono falliti, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale
ð pagamento.
ð L.
fallimentare
• Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.
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CREDITORE
DI PIÙ
COOBBLIGATI
SOLIDALI
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REGRESSO
CONTRO
IL DEBITORE
PRINCIPALE
• Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un
coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio creCREDITORE
dito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
DI PIÙ
• Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere
Art. 62
COOBBLIGATI
ð nel fallimento di questo per la somma pagata.
ð L.
SOLIDALI
• Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante
fallimentare
PARZIALMENTE
al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impreSODDISFATTI
giudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente
insoddisfatto.
DIRITTO
DI
GARANZIA
• Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d’ipoteca
sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento
Art. 63
ð per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
ð L.
• Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al
fallimentare
creditore in deduzione della somma dovuta.
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contratti d’impresa
CHIARIMENTI
FALLIMENTO
DEL DEBITORE
• Valutazioni
preliminari
• Per individuare le conseguenze per il fideiussore occorre valutare se
questi abbia pagato in tutto o in parte ovvero non abbia pagato per
nulla il creditore.
• Va poi considerato se il pagamento sia stato effettuato prima o dopo
l’apertura della procedura concorsuale.
• Prima
• Se ha pagato per intero prima della dichiarazione di fallimento, il
della
fideiussore ha titolo per insinuarsi nel passivo della procedura per il
dichiarazione credito di regresso in quanto si surroga nel diritto del creditore sorto
di fallimento
precedentemente al fallimento ai sensi dell’art. 1949 C.C..
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• Se invece ha versato • A sua volta, il creditore è ammesso al pasparzialmente l’importo sivo per la parte di credito non riscossa.
del debito, il fideiussore • Può inoltre farsi assegnare la quota di riha diritto di insinuarsi parto spettante al fideiussore fino al ragal passivo per la somma giungimento dell’ammontare che ancora
versata.
gli compete e può agire sempre nei confronti del fideiussore per la parte non ancora ricevuta. ( art. 62, L. fall.).
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AT
• Nell’ipotesi in cui il fideiussore non abbia pagato alcunché al creditore, parte della giurisprudenza ne ammette l’ammissione con riserva
ai sensi dell’art. 96, c. 2, L. fall. Quest’ultima viene sciolta nel momento in cui il creditore risulta soddisfatto durante la procedura.
• Altri giudici escludono, invece, l’ammissione con riserva perché il
credito del fideiussore non sarebbe attuale né sarebbe sottoposto a
condizione. Diventerebbe tale solo nel caso in cui egli procedesse al
pagamento: solo da quel momento sarebbe dunque ammesso al passivo
fallimentare del debitore.
Quanto alla posizione del creditore, questi, che non è stato pagato, può
insinuarsi per l’intero importo del credito ( per capitale e accessori)
sussistente alla data di dichiarazione di fallimento (art. 61 L. fall.).
• Dopo la
• Il fideiussore che ha sod- • L’ammissione, che si riferisce al capitadichiarazione disfatto per intero il cre- le e agli accessori calcolati alla data del
di fallimento
ditore può insinuarsi al fallimento, è prevista fino a quando il
passivo del fallimento per fideiussore non viene integralmente sodl’importo versato. disfatto.
• Se il pagamento è stato invece parziale, il
fideiussore ha diritto di
agire in via di regresso • Quest’ultimo, in via generale è ammesso
nei riguardi del debito- al passivo fallimentare fino a quando il
re principale dopo che il suo credito non viene totalmente pagato.
creditore è stato soddisfatto interamente ai sensi
dell’art. 1950 C.C..
• In caso di mancato pagamento da parte del fideiussore, trovano applicazione le medesime regole previste per la stessa ipotesi contemplata prima
della dichiarazione di fallimento.
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FALLIMENTO
DEL DEBITORE
(segue)
• Se il fideiussore è assistito da pegno o ipoteca sui beni del debitore a
• Presenza
garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento, ai sensi
di garanzie
dell’art. 63 L. fall., per la somma per la quale vanta la garanzia.
che assistono
• Se vi è pegno o ipoteca sui beni del debitore principale, il fideiussore
il credito
è ammesso in via privilegiata sempre che la garanzia risulti da scrittudel fideiussore
ra con data certa anteriore all’apertura del fallimento e l’annotazione
della stessa sia avvenuta prima di questa data. Se all’annotazione si
provvede successivamente, il credito vantato dal fideiussore è considerato chirografario.
• In caso di pagamento parziale o non effettuato da parte del fideiussore,
il ricavato della vendita dei beni oggetto di garanzia compete al creditore in riduzione dalla somma spettante.
• In presenza del fallimento del debitore principale, non opera il beneficio di preventiva escussione. Come chiarito dalla giurisprudenza,
il fideiussore non può chiedere che prima di agire nei suoi confronti
vengano appresi i beni del debitore in quanto questi ultimi sono parte
della massa passiva e non possono essere oggetto di esecuzione individuale.
In ogni caso, le parti del contratto di fideiussione possono stabilire
convenzionalmente - e tale volontà deve essere espressa chiaramente
- che tale beneficio abbia ugualmente efficacia anche in caso di fallimento del debitore principale, precisando che la preventiva escussione consiste nello svolgimento integrale della procedura concorsuale.)
FALLIMENTO
DEL CREDITORE
• Il curatore fallimentare subentra nei • Si segnala comunque che, una volta scaduto
diritti del creditore contro il debitore il credito garantito, è onere del curatore agire
principale o contro il fideiussore.
nei termini previsti dall’art. 1957 C.C.
FALLIMENTO
DEL FIDEIUSSORE
• Garanzie
prestate
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FIDEIUSSIONE
Esempio
• Presunzione
di onerosità
o gratuità
• Se il fideiussore aveva già effettuato il versamento al creditore occorre accertare se la garanzia era stata assunta a titolo oneroso o a titolo
gratuito.
• Si tratta infatti di stabilire se si possa agire per la revocatoria del
pagamento nel primo caso o se si possa far dichiarare l’inefficacia
dello stesso nella seconda circostanza.
• É considerata rilasciata a titolo oneroso ( con effetto sulla revocatoria
se il pagamento è stato effettuato nel periodo sospetto) la fideiussione
prestata contestualmente al credito garantito o intesa quale condizione
sine qua non per l’erogazione di quest’ultimo.
• La fideiussione non contestuale al sorgere del credito si presume rilasciata gratuitamente.
Schema generico del contratto di fideiussione
Tra i Signori X, nato a .................... il ...................... e residente in ......................, Via ............................, c.f. ...............................
e Y, nato a ............................. il ........................ e residente in ..........................., Via ............................., c.f. .................................
Premessa
-Il signor Z, nato a ........................ il ...................... e residente in .............................. via ............................, c.f. ........................
è debitore nei confronti di X della somma di € ............................., in base al contratto di .................. stipulato in data .................
per ..............................;
-tale obbligazione verrà a scadenza il giorno ...........................
-il signor Y si è reso disponibile a prestare fideiussione a favore del Signor Z per la somma di euro ................ nel caso in cui
questi non adempia alla scadenza alla predetta obbligazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1 – La premessa sopra indicata è parte integrante del presente contratto.
--- Omissis --- (v. link versione on line)
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