Accordo telefonia mobile

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Accordo telefonia mobile
ACCORDO PROCEDIMENTALE , TRA I GESTORI DELLA TELEFONIA MOBILE ED
IL COMUNE DI IMPRUNETA, PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA
MOBILE CELLULARE.
L’anno duemilauno il giorno ________ del mese di____________,
in Impruneta, nella
sede Comunale,
TRA
-
Dott. Arch. Gianni Vivoli, nato a Firenze il 28.8.1950, in qualità di Dirigente Responsabile del
Servizio Gestione del Territorio del Comune di Impruneta, il quale interviene alla presente atto
non in proprio ma in nome e per conto dell’Amministrazione comunale;
E
-
_______________________
PREMESSO che:
-
L'
Accordo procedimentale ha come campo di applicazione le Stazioni radio base per telefonia
cellulare e ogni altro impianto emittente campi elettromagnetici installati o da installare ai fini
della trasmissione di segnale per telefonia cellulare ( da ora in poi indicati, nel presente
documento, con la sigla generale S.r.b.) al fine di:
1. individuare una chiara procedura per la presentazione delle istanze, relative alla installazione
di detti impianti;
2. acquisire le conoscenze relative al livello di esposizione della popolazione del comune di
Impruneta ai campi elettromagnetici prodotti dalle S.r.b. presenti sul territorio comunale;
3. conseguire una corretta informazione alla popolazione sulla materia;
4. assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, anche attraverso una puntuale verifica della
compatibilità e corretto inserimento ambientale degli impianti;
5. promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori
tecnologie disponibili.
TENUTO CONTO che la realizzazione o la modificazione degli impianti di cui trattasi trova la
sua disciplina e regolamentazione nella legge 22.2.2001 n. 36, e nella legge regionale n. 54 del
2000, è altresì soggetta, per ciò che concerne gli aspetti edilizi al rilascio di provvedimenti
abilitativi alla L. n. l0/1977 e della L.R.n.52/99, e loro successive modifiche ed integrazioni,
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nonché al D.lvo n.490 del 1999, qualora le opere interessino aree e beni vincolati sotto il profilo
paesaggistico o archeologico;
CONSIDERA TO che:
- ai sensi dell'
art. 231 del D.P.R. n. 156 del 29.3.1973, gli impianti di telecomunicazioni e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità;
- la rete di telefonia mobile è qualificata come servizio pubblico ai sensi del citato D.P.R. 156/73;
- i gestori in qualità di concessionari del servizio di telefonia mobile, hanno l'
obbligo di attivare la
rete e di garantire una copertura minima del servizio stesso entro termini stabiliti dalle concessioni
stipulate con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
- è necessario assicurare ai Gestori il rispetto di termini predefiniti per il rilascio delle
autorizzazioni e/o delle concessioni edilizie, occorrenti per la realizzazione degli impianti di cui si
discute, ciò allo scopo di consentire agli stessi gestori il rispetto dei termini previsti dalle
convenzioni stipulate con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
RICHIAMATO l'
accordo procedimentale tra Provincia di Firenze e l'
Agenzia Regionale per la
Protezione dell'
Ambiente della Toscana (ARPAT), approvato con. D.G.P. n.200 dell'
1l.05.2000,
relativo alla qualificazione e potenziamento delle prestazioni del Dipartimento Provinciale
dell'
ARPAT a supporto dell'
attività della Provincia per l'
anno 2000, ed in particolare l'
accordo
procedurale fra la Provincia di Firenze, il Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL l0, il
Dipartimento della Prevenzione dell'
Azienda USL 11, il Dipartimento Provinciale ARPAT di
Firenze, sulle procedure autorizzative e di controllo e gestione di reti di telefonia cellulare sicure;
RICHIAMATI in particolare "le modalità di progetto della stazione radiobase di telefonia
cellulare" ed i "criteri per le attività di verifica e di controllo delle stazioni radiobase di telefonia
cellulare", costituenti documenti allegati al citato accordo procedurale'
;
DATO ATTO che in data 21 settembre 2000 è stato siglato l'
accordo procedurale per la
realizzazione di reti di telefonia cellulare nella Provincia di Firenze, fra quest'
ultima, l'
ARPAT e i
rappresentanti dei gestori: OMNITEL, WIND, BLU e TIM;
RICHIAMATO il Decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 :"Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" che, tra l'
altro
fissa i limiti dei valori di campo elettrico e magnetico che non devono essere superati negli edifici
adibiti a civile abitazione o che comunque comportino permanenze non inferiori a quattro ore
giornaliere;
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RICHIAMATA la legge regionale 1 marzo 2000, n.54 "Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione";
RICHIAMATA ALTRESI’ la legge 22.2.2001, n.36 “legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magneti ed elettromagnetici”, che all’art.8 comma 5 bis, attribuisce
alle Amministrazioni locali la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici;
RITENUTA indispensabile l'
acquisizione delle conoscenze relative al livello di esposizione della
popolazione del comune di Impruneta ai campi elettromagnetici prodotti dalle S.r.b. presenti sul
territorio comunale, per procedere ad adeguata programmazione della installazione di nuove S.r.b.
nonché per attivare gli eventuali interventi di risanamento;
RILEVATO INFINE che
l’Amministrazione nell’ambito delle facoltà attribuitele dalla legge, in ossequio alle conoscenze che
le saranno, in conformità ai presenti impegni, messe a disposizione da parte dei soggetti gestori,
provvederà alla individuazione delle possibili localizzazioni, in ossequio e nel rispetto della salute
dei cittadini e dell’ambiente.
VISTA la deliberazione n.
della Giunta Comunale in data
con la quale è stato approvato
lo schema del presente accordo procedimentale;
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono specificatamente
approvate dalle parti
ART. 2 FINALITA'
Tra il Comune di Impruneta e i Soggetti titolari di concessione ovvero licenziatari del pubblico
servizio di telefonia cellulare si conviene di stipulare il presente Protocollo di Intesa al fine di:
a) garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi di cui alle normative in
materia di regolamentazione dell'
esposizione alle onde elettromagnetiche vigenti e future sia
attraverso il più razionale inserimento degli impianti nel territorio, ai fini della tutela
dell'
ambiente, del paesaggio, e della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici
da parte delle popolazioni interessate, sia attraverso l'
uso delle tecnologie più avanzate e
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innovative disponibili, e sia attraverso eventuali interventi di "risanamento", fermo restando la
qualità del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza;
b) garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui
sopra privilegiando la pianificazione e l'
ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di
concerto con il comune anche attraverso l'
individuazione e messa a disposizione di aree ed
immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici;
c) favorire il monitoraggio degli impianti, anche con carattere di continuità nelle modalità e nei
termini che vorrà stabilire l'
ARPAT preposta al monitoraggio, per garantire il costante rispetto
dei valori di cui al D.M. 381/98;
d) garantire una costante informazione delle popolazioni interessate.
ART. 3 OBBLIGHI SPECIFICI E GARANZIE
3.1 I soggetti gestori del pubblico servizio di telefonia cellulare al fine di garantire il
raggiungimento delle finalità di cui all'
art.1 si impegnano nei confronti del Comune :
a) I gestori si impegnano a rendere immediatamente disponibili i dati relativi alle S.R.B.
presenti nel comune di Impruneta contenuti nel catasto informatizzato del A.R.P.A.T. di
Firenze, come previsto dalla L.R. 54/00 art.5 comma 1 e 2, e a fornire, entro l0 giorni dalla
stipula del presente protocollo, il programma delle installazioni per l'
anno 2001 con i relativi
siti puntuali e/o aree di ricerca (di raggio non superiore a 250 mt. per le aree urbane e 500 mt.
per aree extraurbane) su supporto informatico e cartaceo.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni/concessioni edilizie previste nel presente protocollo di
intesa i gestori dovranno fornire al Comune e all'
ARPAT/USL anche su supporto informatico i
dati relativi alle caratteristiche tecniche dell'
impianto, i valori di campo elettrico atteso – in
seguito alla installazione della nuova S.R.B e tenendo conto di quelle preesistenti - nell'
area
circostante (250 metri per le aree urbane e 500 mt per le aree extraurbane) per le quote ove
risiedono persone per più di 4 ore;
b) I gestori si obbligano a concordare ed attuare, con l'
Amministrazione Comunale, una
razionale distribuzione che garantisca la minimizzazione dei livelli di esposizione della
popolazione e la riduzione dell'
impatto paesaggistico e ambientale in linea con i criteri assunti
per la programmazione annuale, fermo restando la qualità del servizio di telefonia mobile
derivante dagli obblighi di autorizzazioni/concessione edilizia;
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c) I gestori si obbligano a diminuire l'
impatto visivo delle stazioni radio base con particolare
attenzione ai centri storici in ragione degli avanzamenti tecnologici preferibilmente
posizionandole al di fuori di essi.
d) I gestori si obbligano: a comunicare preventivamente al Comune ad ARPAT ed USL ogni
modifica agli impianti esistenti, rispetto all'
autorizzato, al fine di ottenere il necessario nulla osta; da parte del Comune, ed ad informarlo della esecuzione delle opere entro trenta giorni
dalla avvenuta modifica al fine di consentire l'
aggiornamento del catasto informatizzato e dei
livelli di emissione.
3.2 Programma annuale impianti fissi (P.A.I.F.)
I soggetti gestori convenzionati si impegnano a fornire entro il 30 settembre di ogni anno (entro 10
gg dalla firma del presente protocollo per l'
anno 2001) su supporto informatico e cartaceo al
Comune, che si impegna ad osservare il vincolo della riservatezza industriale e commerciale di cui
al D.lgs n. 39/1997, il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, al fine di garantire
la più razionale collocazione degli impianti medesimi nel territorio, con particolare riferimento alla
minimizzazione dell'
esposizione. Il Programma annuale (P.A.I.F.) oltre ad indicare la
localizzazione puntuale degli impianti, può anche individuare aree di ricerca circoscritte (di raggio
non superiore a 250 mt. nelle aree urbane e 500 mt. nelle aree extraurbane) all'
interno delle quali il
gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale, potrà
installare le S.r.b.
Il programma verrà valutato ed approvato da parte dell’Amministrazione comunale in riferimento
agli aspetti generali relativi al raggiungimento degli obbiettivi di cui all'art.2 e art. 3 punto 3.1,
nonché ai principi della legge n.36 del 2001, della L.R. 54/00 e degli emanandi Regolamenti
attuativi, fermo restando la possibilità per l’Amministrazione di modificare e rettificare le
localizzazioni suggerite.
Il Comune, entro i successivi 20 giorni può chiedere ai gestori di indicare una diversa
localizzazione o area di ricerca, infine acquisto il parere dell'
ARPAT e dell'
USL approva il piano
entro i 60 giorni.
Successivamente alla approvazione del programma saranno rilasciate le concessione edilizie che
abbiano ad oggetto installazioni di impianti nelle localizzazioni previste dal programma in modo
puntuale, e per quelle individuate dallo stesso nelle aree di ricerca. L’Amministrazione comunale
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provvede alla verifica della compatibilità urbanistico-edilizia, in conformità e nel rispetto delle
procedure e dei tempi indicati dal successivi punto 3.7.
Il Comune verifica la documentazione di progetto presentata dai gestori in relazione alle
planimetrie ed all'
altezza degli edifici all'
intorno degli impianti.
Le istanze che hanno ad oggetto l’installazione di impianti la cui localizzazione non è prevista nel
programma annuale (P.A.I.F.) potranno essere autorizzate solo in via transitoria e per una durata
determinata, con le procedure e tempi di cui successivo punto 3.7., in attesa della revisione annuale
del programma medesimo.
3.3 Programma Impianti Mobili Temporanei(P.I.M.T.)
Nelle more della definizione del programma (P.A.I.F.) di cui al punto precedente, al fine di
consentire una forma di razionalizzazione degli impianti i Soggetti gestori convenzionati si
impegnano a fornire entro l0 gg dalla firma del presente protocollo, il programma delle installazioni
mobili previste.
Il Comune può chiedere ai gestori di indicare diversa localizzazione nei 30 giorni successivi dalla
ricezione del piano – programma.
Il Comune, acquisisce il parere dell'
ARPAT e dell'
USL, ed approva entro i 20 giorni successivi alla
trasmissione del parere dell’ARPAT e USL le localizzazioni contenute nel piano – programma del
P.I.M.T..
Detto piano verrà valutato in riferimento agli aspetti generali relativi al raggiungimento degli
obbiettivi di cui all'
art. 2 e art.3 punto 3.1 e alle vigenti norma in materia.
Solo successivamente a detta approvazione saranno rilasciabili autorizzazioni temporanee volte
all’installazione degli impianti in conformità alle localizzazioni ivi contenute.
Il Comune provvederà comunque alla verifica della documentazione di progetto presentata, in
conformità di quanto stabilito dal regolamento edilizio, dai gestori in relazione alle planimetrie ed
all'
altezza degli edifici all'
intorno degli impianti.
Non saranno rilasciate autorizzazioni per localizzazioni non previste in detto programma.
Gli impianti mobili non possono essere autorizzati al di fuori del Programma impianti mobili
temporanei.
La validità dell'
autorizzazione è temporanea ed ha una durata non superiore a 8 mesi, la stessa non
è rinnovabile e comunque decadrà di diritto, qualora il gestore non abbia provveduto a richiedere
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entro 10 giorni dalla data di approvazione all’approvazione del piano delle localizzazioni di cui al
precedente punto 3.2, l’autorizzazione o la concessione edilizia in conformità a detto piano.
3.4 Autorizzazione impianti a tempo limitato
Sono quelli che possono essere installati in zone ove si svolgono manifestazioni di vario genere
(spettacoli, eventi, avvenimenti sportivi, ecc.) e per i quali non è possibile prevedere nei piani
annuali la loro collocazione. Per questi impianti il periodo di autorizzazione è limitato al periodo
della manifestazione, regolato secondo i criteri della L.R.T., e previamente comunicato dal Gestore
al Comune stesso.
3.5 Risanamenti
Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano i limiti fissati dal D.M. 381/98 sono
ricondotti a conformità nei modi e nei tempi previsti dalle leggi e norme vigenti, gli stessi inoltre
dovranno essere adeguati ai limiti che saranno indicati nel regolamento di attuazione di cui alla
l.36/2001.
Il Comune si impegna a collaborare con i gestori al fine di favorire la eventuale nuova collocazione,
mettendo anche a disposizione aree di proprietà Comunali.
I gestori, della avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento, che dovranno previamente
essere autorizzati, ne danno comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
3.6 Funzione di controllo
In applicazione dell'
art. 9 della L.R. 54/2000 comma l, 2 e 3 i gestori firmatari del presente accordo,
si impegnano a sostenere gli oneri relativi ai controlli che il Comune di Impruneta riterrà effettuare,
avvalendosi anche dell'
ARPAT, per una migliore conoscenza e controllo della situazione generale
relativa al livello di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione del Comune di
Impruneta, ed una più complessiva valutazione dei programmi di sviluppo della reti di telefonia
mobile. A tal fine, verrà versata per il triennio da parte di ogni gestore una somma che viene
indicata forfettariamente in £.20.000.000, che sarà versata, al momento della stipula del presente
atto, da parte dei gestori in ragione dei controlli effettuati e da effettuarsi da parte
dell’Amministrazione sugli impianti esistenti e/o sulle aree oggetto di nuove installazioni. Detta
somma sarà impiegata dall’Amministrazione per detti scopi e all’uopo l’Amministrazione
provvederà a inviare al termine del triennio una sintetica relazione delle iniziative effettuate.
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In caso di mancato impiego di dette somme, le stesse saranno restituite , senza interessi ai gestori.
3.7 Impegni del Comune
II Comune firmatario si impegna a rilasciare concessioni e/o autorizzazioni rivolte all'
installazione
delle stazioni e degli impianti di telefonia mobile, nel termine di 30 giorni dalla data di
presentazione della documentazione completa da parte dei gestori qualora le domande abbiano ad
oggetto localizzazioni previste dal piano o i siti riferiti alle aree di ricerca, qualora l’istanza
interessi aree vincolate ai sensi del D.lvo 490 del 1999, l’autorizzazione o la concessione edilizia
sarà rilasciata in seguito al rilascio della autorizzazione della Soprintendenza competente, o
trascorsi i termini per un eventuale atto di annullamento dell’autorizzazione da parte della stessa
Soprintendenza. Sono fatte le altre autorizzazioni o nulla osta di competenza di altri Enti.
Le istanze che hanno ad oggetto impianti di stazioni radio base fisse la cui localizzazione non è
prevista dal programma annuale , potranno essere autorizzate per un periodo temporaneo al
massimo di 6 mesi, non prorogabile, il provvedimento sarà rilasciato entro 90 giorni dalla data di
presentazione salvo quanto indicato al comma precedente in ragione di specifici vincoli interessanti
l'
area di intervento. Tale principio - condiviso dai sottoscrittori - ha lo scopo di razionalizzare le
installazioni delle stazioni radio basi per la telefonia mobili nel Comune di Impruneta secondo gli
obbiettivi di cui all’art. 2 e art. 3 punto 3.1 del presente protocollo di intesa,, nonché ai principi
della legge n.36 del 2001, della L.R. 54/00 e degli emanandi Regolamenti attuativi.
L'
Amministrazione stessa si impegna a mettere a disposizione ai gestori, all’ARPAT e all'
USL i
dati in suo possesso che saranno parte del catasto informatizzato, entro 60 gg. dalla firma del
presente protocollo e ad fornire il loro aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le prassi comunali nel merito saranno comunque adattate al contenuto di tutte le nuove leggi di
riforma, comprese le predisposizioni relative all'
istituzione dello Sportello Unico.
ART . 4 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE
Il Comune informerà la cittadinanza del risultato del monitoraggio, del programma annuale e
stagionale e dei risanamenti con le modalità previste dal proprio ordinamento.
ART. 5 ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DEI CAMPI
ELETTROMAGNETICI
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L'
attività di controllo e di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare, volta a verificare il rispetto
del D.M. 381/98, nonché della normativa regolamentare attuativa della legge 36 del 2001 in corso
di approvazione, sarà svolta dal Comune avvalendosi dell'
ARPAT con le modalità di cui all'
art. 9
della L.R. n.54 del 2000.
ART. 6 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
Con periodicità semestrale (e comunque ogniqualvolta ciò venga richiesto da una delle parti) i
firmatari del presente Protocollo si incontreranno per verificare lo stato di attuazione del presente
Protocollo.
ART. 7 DURATA DEL PROTOCOLLO
Tale Protocollo d'
Intesa avrà durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Si conviene che le parti provvederanno a rispettare la vigente normativa (statale e regionale)
regolamentante la materia, alla quale si rinvia per quanto non previsto dal presente accordo.
PER IL COMUNE DI IMPRUNETA
Il Dirigente Responsabile
Del Servizio Gestione del Territorio
arch. Gianni Vivoli
Per WlND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. Un Procuratore
Per OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. Un Procuratore
Per TELECOM ITALIA MOBILE S.p.a. Un Procuratore
Per BLU S.p.a.Un Procuratore
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