FACCIAMO CHIAREZZA SUI PALLETTONI
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FACCIAMO CHIAREZZA SUI PALLETTONI
A.N.L.C. SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA FACCIAMO CHIAREZZA SUI “PALLETTONI” E’ invalso nel linguaggio comune l’uso del termine “pallettoni” per indicare i pallini di grosso diametro, con cui possono essere caricate cartucce da caccia destinate a selvaggina di grossa mole. Nel linguaggio legislativo, invece, il termine “pallettoni” non esiste. Ciò ha dato luogo al dubbio che anche le cartucce “a pallettoni”, come quelle a palla, vadano denunciate, per non incorrere nel reato di detenzione abusiva di munizioni. Si evidenzia che la legge distingue tra munizione spezzata (cioè a pallini) e munizione a palla sia per quanto riguarda l’impiego venatorio che per quanto attiene all’obbligo di denuncia. I cosiddetti “pallettoni” rientrano conseguentemente nella categoria delle munizioni a pallini, a nulla rilevando il grosso diametro degli stessi. L’art. 26 della legge 110/1975 stabilisce che siano detenibili senza denuncia fino a 1.000 cartucce a pallini per armi comuni da sparo. Si segnala peraltro che sul tema si è recentemente pronunciata Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che “le cartucce caricate a pallettoni rientrano nella categoria delle munizioni spezzate per cui, ai fini della contravvenzione di cui all’art. 697 c.p., la denuncia della loro detenzione non è dovuta, sempreché essa non ecceda il numero di mille” (Cass. Sez. I Penale, sent. 17013 del 10 aprile 2015). Le cartucce “a pallettoni” detenute dal cacciatore non dovranno dunque essere denunciate, a patto che non superino il limite quantitativo sopraindicato.