In Evidenza - consulting in cosmetics
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Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 In Evidenza REGOLAMENTO N. 487/2013: 4° ADEGUAMENTO ATP AL REG. CLP E' stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 487/2013 dell'8 maggio 2013. Il Regolamento adegua le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al Regolamento CLP, alla quarta edizione riveduta del GHS, ovvero il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Link: http://www.flashpointsrl.com/images/stories/allegati_news/Giu_2013/Reg_UE_487_2013.pdf ************************************************* 1. AGGIORNAMENTI DALL’ITALIA REDAZIONALE - L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Siamo giunti alla data di entrata in vigore del Regolamento. Nel corso degli ultimi tempi abbiamo sollevato numerosi quesiti, alcuni dei quali hanno trovato soluzione, altri invece appaiono ancora lacunosi. A partir e dall'11 Luglio la vecchia direttiva cosmetici è definitivamente abrogata, e con essa la normativa sull'idoneità dei locali. A partire da questa data sono definitivamente abrogati i vecchi allegati della direttiva e sono vigenti quelli del nuovo Regolamento. Nonostante la pubblicazione di un decreto che doveva fare chiarezza su alcuni errori di traduzione ed incoerenze del regolamento, siamo giunti alla data di entrata in vigore ancora numerose perplessità ed incertezze. Vorrei fare una rapida analisi delle situazioni più problematiche: LINEE GUIDA all'ALL.I - Dovevano essere pubblicate le Linee Guida ufficiali alle quali attenersi per la Valutazione della Sicurezza e la stesura del nuovo Dossier. Le Linee Guida sono pronte ma non sono ancora state pubblicate. Fortunatamente possiamo fare riferimento alla bozza pubblicata il 5 novembre 2012. NANOMATERIALI - Il Regolamento prevede una particolare pratica di notifica preventiva (nanonotifica) per tutti i nanomateriali non inclusi in uno degli allegati del Reg. stesso e per quelli inclusi che non hanno una esplicita valutazione della forma nano. La maggior parte dei nanomateriali utilizzati nei cosmetici ricadono in questo caso (sostanze già presenti negli allegati) e quindi dovrebbero essere esenti dalla nanonotifica se è disponibile la valutazione della forma nano. Purtroppo le opinions sulle forme nano stentano ad essere definite e soprattutto non è stata pubblicata nessuna voce in allegato che valuta specificamente la forma nano. La situazione paradossale è che applicando alla lettera il regolamento, ad oggi tutti i nanomateriali utilizzati avrebbero dovuto essere soggetti alla nanonotifica e quindi nella pratica tutti i nanomateriali ad oggi sarebbero irregolari, dato che la nanonotifica è una pratica estremamente ostica che credo nessuno di noi abbia ancora approcciato. La questione riguarda principalmente alcuni filtri UV (tinosorb M, ossido di zinco, biossido di titanio), nonché alcuni coloranti (carbon black). Continueremo a parametrare la situazione in attesa di novità . I NUOVI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO - Da quasi un anno poniamo quesiti sui preoccupanti errori ed omissioni presenti nel Regolamento, sia alle associazioni di categoria che alle associazioni professionali, le quali ci hanno sempre risposto che dovevamo fare riferimento agli allegati della direttiva che, allora, erano gli unici in vigore. Oggi sono in vigore gli allegati del Regolamento, che purtroppo continuano a riportare gli stessi errori e carenze che avevamo a suo tempo denunciato. La situazione è paradossale in numerosi casi e renderebbe di fatto fuorilegge molte categorie di prodotti. - Cominciamo dai conservanti con il segno (+). Come è noto, il nuovo Regolamento non prevede più gli usi diversi dalla conservazione. Sarebbero dovuti essere aggiornati gli allegati II e III per definire gli usi previsti e non previsti di ciascuna di queste sostanze. Ad oggi sono state pubblicate alcune opinions (che fortunatamente ci danno un riferimento) ma nessuna di queste sostanze è stata regolarizzata per gli utilizzi diversi. Pensiamo in particolare al CTMA, il cui uso nei condizionanti per capelli ad oggi sarebbe limitato allo 0,1%. - Ci sono poi alcune sostanze in cui i campi di applicazione sono variati in modo significativo. E' il caso ad es. dell'acido tioglicolico (e i suoi sali), in cui l'uso nei prodotti per capelli (es. stiranti ed arriccianti permanenti) è ridotto al 2%. Per altre sostanze ci sono poi stati dei errori di traduzione, già peraltro identificati ad ammessi dalla stessa DG SANCO, il quale però non ha provveduto in tempo a rivedere il testo degli allegati. Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970 Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 Auspichiamo che le autorità deputate al controllo applichino il nuovo Regolamento con proporzionalità e buon senso, consapevoli delle attuali situazioni di imbarazzo in cui si trovano a lavorare le aziende non per loro colpa. ------------------------------------------------------ MS PUBBLICA LE FAQ SUL REGOLAMENTO Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito Internet una serie di FAQ su alcuni aspetti legati all’applicazione in Italia del Regolamento 1223/2009. Nel dettaglio: • titoli di studio richiesti al Valutatore della Sicurezza: è necessaria una laurea magistrale (o diploma di laurea per il vecchio ordinamento). Confermando quanto già previsto dalla legge 713/86 e successive modifiche, i diplomi di laurea riconosciuti idonei a svolgere l’attività di Valutatore della Sicurezza saranno quelli in Medicina e Chirurgia, in Scienze Biologiche, in Farmacia, in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, in Chimica, in Chimica industriale. • notifica al CPNP e predisposizione della documentazione informativa sul prodotto (PIF): come già indicato dalla Commissione europea, non sono soggetti alla notifica elettronica sul portale CPNP quei prodotti cosmetici già immessi sul mercato prima dell’11 luglio 2013, notificati secondo la procedura prevista dalla legge 713/86 e per i quali la persona responsabile non immetterà in commercio ulteriori unità dei medesimi prodotti dopo l’11 luglio 2013. Allo stesso modo, per questi prodotti non sarà necessario rendere disponibile il PIF secondo i criteri del nuovo regolamento. Il Ministero ha confermato che, per i PIF resi disponibili in Italia, le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto dovranno essere in lingua italiana o inglese. • appare necessario, secondo direttiva ministeriale, indicare in etichetta l’indirizzo della Persona Responsabile, non considerando accettabile il principio che tale indirizzo possa essere “abbreviato” fino al punto da ridursi alla sola città dove è basata la Persona Responsabile stessa. Si noti il deciso stacco rispetto al passato, che prevedeva l’indicazione in etichetta anche solo del nome dell’Azienda e della città ove aveva sede. Link: http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=163 ------------------------------------------------------ PROROGA CONCESSA DAL MS PER LO SMALTIMENTO DELLE SCORTE Il MS comunica alle associazioni di categoria che i prodotti cosmetici etichettati in conformità alla vecchia Legge 713/86 e che contengono inesattezze minori dovute alle variazioni entrate in vigore con il nuovo regolamento (ad es. i termini Ingredienti e profumo, le avvertenze particolari di cui all'all. III, i riferimenti della persona responsabile, il ruolo del distributore), potranno continuare ad essere immessi sul mercato anche dopo l’11 luglio 2013, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014. In pratica le giacenze di magazzino di prodotti con etichettatura non perfettamente allineata al nuovo Regolamento potranno essere vendute al consumatore finale fino ad esaurimento delle scorte (o comunque entro la fine del prossimo anno). Non sarà quindi necessario per le Aziende distruggere o modificare i prodotti finiti e i materiali di confezionamento già disponibili in magazzino, ma potrà essere pianificato l’adeguamento alle nuove disposizioni in occasione della prima naturale modifica che tali materiali avrebbero comunque subito. ------------------------------------------------------ NUOVA PROCEDURA PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DA PAESI EXTRA-UE Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento vengono radicalmente cambiate le procedure di sdoganamento delle merci provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il Ministero della Salute ha inviato ai vari USMAF (Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea e di frontiera) locali ed all’Agenzia delle Dogane dall’Ufficio III (coordinamento degli USMAF) la nuova procedura di importazione, che prevede il rilascio del nulla osta sanitario a fronte della comunicazione del numero di registrazione al CPNP, cioè il codice identificativo univoco che viene attribuito dal portale al salvataggio di ciascun prodotto notificato e che potrà essere immediatamente verificato attraverso l'accesso al portale CPNP . Nel caso particolare in cui giungano in dogana prodotti nello stato di semilavorato, oppure prodotti finiti non destinati all’immediata immissione sul mercato, e che quindi potrebbero non avere ancora la notifica sul Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970 Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 CPNP, lo sdoganamento ed il rilascio del nulla osta sanitario potrà avvenire solo grazie alla compilazione da parte delle aziende importatrici di una apposita dichiarazione sostitutiva. 2. AGGIORNAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SUI COMMON CRITERIA Con perfetto tempismo rispetto all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, è stato pubblicato, lo stesso 11 Luglio il REGOLAMENTO (UE) N. 655/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2013, che stabilisce i criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici (claims). Il Regolamento si applica alle dichiarazioni sotto forma di testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono esplicitamente o implicitamente caratteristiche o funzioni in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici. Esso si applica a tutte le dichiarazioni, indipendentemente dal mezzo o tipo di strumento di commercializzazione utilizzato, dalle funzioni attribuite al prodotto e dal pubblico destinatario. I criteri comuni sono sei e sono descritti nell'Allegato I del Reg. 655/13, che comprende anche alcuni esempi esplicativi, anche se non esaustivi, di aggettivazioni sostenibili: 1 Conformità alle norme, 2. Veridicità, 3. Supporto probatorio, 4. Onestà, 5. Correttezza, 6. Decisioni informate. Lo stesso giorno sono state pubblicate le Linee Guida del Regolamento (UE) N. 655/2013, che stabiliscono i criteri comuni per la giustificazione delle rivendicazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici. Queste linee guida rappresentano le tanto attese best practices, collegate alla selezione delle prove necessarie per supportare i claims attribuito ai prodotti, quali i test di efficacia, i panel tests, ecc. Il testo è per ora disponibile solo in lingua inglese. Il Regolamento si applica con effetto immediato. Link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0031:0034:IT:PDF Link best practices: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/guide_reg_claims_en.pdf ---------------------------------------------- PUBBLICATO UN NUOVO REGOLAMENTO ATP (terzo) AL REGOLAMENTO COSMETICI A pochi giorni dalla pubblicazione del secondo ATP al Regolamento dei cosmetici è stata pubblicato un nuovo Regolamento di Adeguamento al Progresso Tecnico. Si tratta del Regolamento (UE) n. 658/2013, terzo ATP, che adegua al progresso tecnico gli Allegati II e III del Regolamento (CE) 1223/2009. Ancora una volta non si tratta del tanto atteso decreto di correzione degli errori di traduzione originali del regolamento, ma questo nuovo ATP recepisce le ultime modifiche che erano state introdotte nella vecchia Direttiva Cosmetici 76/768/CEE con la Direttiva 2012/21/UE. Si tratta del divieto d'uso della sostanza HC Red No. 16 , un colorante per tintura per capelli, della regolamentazione di 26 coloranti per capelli nell’Allegato III nonché della modifica della concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito per due coloranti per capelli (1-Naphthol. Resorcinol). Com’era stabilito dalla Direttiva 2012/21/UE le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 settembre 2013. Da questa data i prodotti cosmetici non conformi non potranno essere immessi sul mercato e non potranno essere venduti al consumatore finale. ------------------------------------------------- INGRESSO DELLA CROAZIA NELL'UNIONE EUROPEA Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970 Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 Dal 1 luglio la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell’UE. Per il nostro settore significa che la Croazia adotterà il Regolamento 1223/2009 come testo di riferimento per la produzione e commercializzazione di cosmetici, oltre alle altre legislazioni parallele che interessano il settore. Il portale di notifica elettronica CPNP è già da tempo attrezzato per poter effettuare la notifica di commercializzazione in lingua Croata. ------------------------------------------------- ECHA PUBBLICA DUE LINEE GUIDA SUI BIOCIDI Il 16 Luglio 2013 l'Agenzia chimica Europea ha pubblicato due nuovi documenti di orientamento sul nuovo regolamento dei biocidi (BPR), applicabile dal 1 ° settembre 2013. I due documenti sono: 1. la Guida ai Requisiti Informativi, che ha lo scopo di fornire indicazioni dettagliate e pratiche sui dati che devono essere presentati per l'approvazione delle sostanze attive. 2. La Guida sui fornitori delle sostanze attive illustra gli obblighi per le società per soddisfare i requisiti dell'articolo 95 del BPR Per quanto concerne le nuove pubblicazione attese: la Guida ai requisiti di informazione per le sostanze che destano preoccupazione e la Guida ai microrganismi e sui nanomateriali, queste saranno rese disponibili separatamente in seguito. Link: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation ---------------------------------------------- NUOVI ALLERGENI NELLE FRAGRANZE DEI PRODOTTI COSMETICI Nei profumi e nei prodotti di consumo come i cosmetici, i detergenti, i prodotti per la casa sono presenti più di 2500 ingredienti di fragranze. Alcuni possono causare irritazioni cutanee o reazioni allergiche. Al fine di informare i consumatori, un elenco di 26 sostanze, che devono essere identificate sui prodotti era stato istituito già dal 1999. Da allora il Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori ha identificato più di 100 altre sostanze ed estratti naturali come sicuri o probabili allergeni da contatto. Nelle sue conclusioni, il Comitato scientifico raccomanda che il consumatore sia messo al corrente della presenza di tutte gli ingredieti allergizzanti presenti nei prodotti cosmetici e non solo i 26 attualmente elencati. Per quanto riguarda le misure di informazione la DG SANCO, visto l’elevato numero di sostanze coinvolte, ha suggerito, mantenendo l'attuale sistema di dichiarazione in base alle soglie di ingredienti presenti nel cosmetico finito (10 e 100 ppm), la possibilità di indicare tali sostanze all’interno dell’elenco degli ingredienti in etichetta oppure sul sito web dell’azienda cui il consumatore verrebbe rimandato con una frase/simbolo (ancora da stabilire) sempre stampata in etichetta. Quest’ultima indicazione ha sollevato perplessità in ambito europeo, anche se Cosmetics Europe ha evidenziato quanto la presenza in etichetta di minuziosi dettagli possa talvolta generare confusione nel consumatore. In alternativa si potrebbe prevedere l’uso di codici al posto di nomi chimici di difficile comprensione, ipotesi quest’ultima da valutare più approfonditamente. Link: http://ec.europa.eu/health/opinions/perfume-allergies/en/index.htm#7 ------------------------------------------------- NOVITA' DAL COSMETIC PRODUCT NOTIFICATION PORTAL (CPNP) Sul portale CPNP sono state pubblicate le nuove Frame Formulations, versione 2013. Sono liberamente scaricabili per tutte le persone responsabili dopo aver effettuato l'accesso al portale CPNP, nella sottosezione "link utili". Le nuove Frame Formulation saranno integrate nel sistema di notifica del CPNP a partire da Gennaio 2014. Le nuove formule tipo prenderanno il posto di quelle attuali (versione 2011), che quindi non potranno più essere utilizzate per le nuove notifiche a partire da questa data. In ogni caso la DG SANCO rassicura sul fatto che tutte le attuali notifiche, operate con le formule tipo versioni 2011 saranno ritenute valide a non dovranno essere aggiornate. Nelle medesima sottosezione "link utili" del portale CPNP è disponibile anche l'aggiornamento del manuale utente per la notfica, che contiene alcuni chiarimenti e variazioni derivanti dall'esperienza di questi primi mesi di funzionamento. Il manuale sostituisce la versione precedente ed è destinato a tutte le persone responsabili, illustrando le principali funzioni del CPNP e le modalità di registrazione. Link: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/resources/userGuide/20120601/CPNP_user_guide_IT.pdf ------------------------------------------------Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970 Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 ANIMAL TESTING La Commissione ha presentato una nota esplicativa sul divieto di test su animali che stabilisce che il PIF (Product Information File) del prodotto è la sede opportuna per dimostrare e controllare che ne' il prodotto ne' alcun ingrediente sia stato oggetto di sperimentazione animale secondo i criteri esposti nel regolamento dei prodotti cosmetici. Questa responsabilità ricade dunque sul Valutatore della Sicurezza. Inoltre è probabile una imminente revisione della Raccomandazione della Commissione sull’uso e sul significato delle aggettivazioni relative all’assenza di test su animali, oggi che il completo divieto di sperimentazione è in vigore in tutti i suoi aspetti. 3. AGGIORNAMENTI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NANOMATERIALI - SILICE PRECIPITATA Il 19 Aprile 2013 Cosmetic Europe ha pubblicato un aggiornamento della sue Linee Guida sui nanomateriali utlizzati per l'industria cosmetica, integrando le pubblicazioni precedenti con una monografia sulla Silice Precipitata. (SAS) Secondo le conclusioni di Cosmetic Europe la Silice Precipitata NON deve essere considerata un nanomateriale, perchè non è un materiale fabbricato intenzionalmente. Inoltre la solubilità riportata di silice precipitata nei dati disponibili, è molto maggiore di 1 mg/L. In sintesi, la silice precipitata può essere considerata solubile secondo le Linee Guida dell'OCSE e del Regolamento CLP. Inoltre, la silice precipitata è una sostanza inorganica per la quale, secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH, la persistenza biologica nell'ambiente non è applicabile. la SAS ha un potenziale minimo di bioaccumulo e/o di persistenza biologica nel corpo umano. Infine, per quanto riguarda le dimensioni delle particelle, l'intenzione del legislatore è quella di concentrarsi su materiali che possono essere presenti in forma di elementi liberi tra 1-100 nm. In tal caso, anche i materiali con elementi costitutivi di dimensione nano, ma che sono essi stessi superiori a 100 nm non devono essere considerati nanomateriali, a meno che non rilascino nano-aggregati inferiori a 100 nm nelle condizioni normali di utilizzo. La silice precipitata di grado cosmetico consiste in aggregati maggiori di 100 nm ed è improbabile che le particelle primarie vengano rilasciate. Possiamo concludere che la silice precipitata usata nei cosmetici non soddisfa le condizioni ritenute necessarie per la Classificazione come nanomateriale secondo il Reg. 1223/09. ------------------------------------------------- DENATURANTI COMUNI PER ALCOOL Cosmetics Europe ha preso parte agli incontri presso la DG TAXUD (Direzione Generale per la fiscalità e l’unione doganale) relativi alla creazione di un elenco limitato di denaturanti comuni utilizzabili nell’UE allo scopo di contrastare la produzione e la commercializzazione su larga scala di etanolo illecito. Nel mese di settembre, Cosmetics Europe presenterà le proposte dell’industria cosmetica dopo aver propriamente discusso con i suoi associati quali tra i denaturanti attualmente utilizzati possano essere rimossi. Fra i denaturanti in discussione c’è anche il metanolo, attualmente inserito nell’Allegato III del Regolamento al no. 52 (conc. max. 5% in percentuale per la denaturazione dell’alcool etilico e isopropilico). 4. INGREDIENTI COSMETICI IN DISCUSSIONE HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE: SCCS ha pubblicato nel luglio 2012 un parere sul potenziale allergenico di alcuni ingredienti delle fragranze, di conseguenza, la DG SANCO ha presentato una prima bozza di Regolamento che ipotizza il divieto d’impiego nei prodotti cosmetici. EVERNIA FURFURACEA EXTRACT / EVERNIA PRUNASTI EXTRACT: SCCS ha pubblicato nel luglio 2012 un parere sul potenziale allergenico di alcuni ingredienti delle fragranze, di conseguenza, la DG SANCO ha presentato una prima bozza che ipotizza la restrizione del contenuto in Atranolo e chloroatranolo, sostanze la cui presenza nei cosmetici dovrebbe essere ammessa solo come “traccia”. PARABENI: il 3 Maggio 2013 è stata stilata la nuova opinion SCCS/1514/13 sull'uso dei parabeni. I dati più recenti confermano che la tossicocinetica di parabeni nei ratti e gli esseri umani differisce notevolmente. Le preoccupazioni del SCCP / CSSC espresse in precedenza e ribadite in recenti pareri rimangono invariate e rinforzate dopo la valutazione sia della tossicità riproduttiva che degli studi sulla Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970 Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 tossicocinetica del propilparaben recentemente presentati. Gli stessi dati sono stati estrapolati per la valutazione del rischio di esposizione del butylparaben. CSSC ribadisce le sue precedenti conclusioni e le richieste riguardanti il miglioramento dei dati, in particolare sull’ esposizione delle persone, compresi i bambini, del propilparaben e del butilparaben nei prodotti cosmetici, compresa la tossicocinetica. Il CSSC ha inoltre esaminato i dati disponibili sull’ esposizione umana a creme solari per: lattanti, bambini fino all'età di 10 anni, ed adulti. Il CSSC è del parere che l'uso di 18 g di crema solare al giorno durante i limitati periodi di esposizione al sole rappresenta un valore realistico, che è tutelativo anche per neonati, bambini ed adulti. Il CSSC sottolinea la necessità che i bambini fino a 6 mesi di età non debbano essere esposti alla luce diretta del sole, ma debbano essere protetti dalla luce solare mediante l'uso di barriere appropriate, come l'abbigliamento adeguato, ombra ecc. Se queste misure sono seguite, i filtri solari finiscono per venire applicati solo nelle zone della pelle non protette dagli abiti. Invece, la Bozza di Regolamento per vietare isopropilparaben, isobutylparaben, phenylparaben, benzilparaben e pentylparaben dovrebbe essere pronta entro ottobre 2013. ZINC PYRITHIONE: il 18 Giugno 2013 è stata stilata la nuova Opinion SCCS/1512/13 sullo zinco piritione: CSSC conferma il precedente parere sulla sicurezza di impiego dello zinco piritione usato come conservante nei prodotti cosmetici per capelli da risciacquo, fino ad una concentrazione massima di 1,0%. CSSC ritiene che lo zinco piritione, se usato in una concentrazione fino al 2,0% come agente antiforfora nei prodotti a risciacquo per la cura dei capelli, NON è sicuro per il consumatore. Questa conclusione è basata sul fatto che sulla base delle informazioni disponibili è stato ottenuto un MOS inferiore a 100. I dati forniti dal richiedente però sono risultati incompleti per consentire un'adeguata valutazione dei rischi. MELATONINA: la European Medical Agency (EMA) ha stabilito che, nonostante l'opinion SCCS/1315/10 che ritiene la sostanza sicura nei prodotti per capelli fino alla concentrazione di 0,0033% (33 µg/g), la melatonina rimane un principio attivo farmaceutico e non dovrebbe essere usato nei cosmetici. Per questo motivo è probabile un futuro procedimento di divieto della sostanza. HYDROXYANTHRAQUINONEAMINOPROPYL METHYL MORPHOLINIUM METHOSULFATE: il 18 Giugno 2013 è stata stilata la nuova Opinion SCCS/1505/13 su questo colorante per capelli. Il CSSC è del parere che l'utilizzo della sostanza fino ad una concentrazione massima dello 0,5% in tinture per capelli non-ossidative non costituisce un rischio per la salute del consumatore, a parte il suo potenziale sensibilizzante. L'ingrediente è una ammina secondaria, e quindi è soggetta a nitrosazione. Quindi non deve essere utilizzato in combinazione con agenti nitrosanti (Es. Bronopol). Il contenuto di nitrosamine deve essere <50 ppb. (criterio di purezza della materia prima). Questa sostanza è un forte sensibilizzante per la pelle. METHYL N-METHYLANTHRANILATE: questo ingrediente è stato identificato come potenzialmente fototossico da SCCS. E' probabile una sua limitazione alla concentrazione max. 0,2% in rinse-off e 0,1% in leave-on, con l'inserimento di una specifica avvertenza legata all’esposizione solare. 3-BENZYLIDENE CAMPHOR: nel settembre 2011, l’Agenzia sanitaria francese aveva deciso di vietarne la produzione e commercializzazione nei cosmetici distribuiti in Francia. Di conseguenza la Commissione Europea ha richiesto a SCCS di effettuare una nuova valutazione , in particolare sulla sua evidenza di endocrine disruptor. Il 18 Giugno 2013 è stata stilata la nuova Opinion SCCS/1513/13. A causa del Margine di sicurezza risultato inferiore a 100, il CSSC ritiene che l'uso del 3-benziliden-canfora come un filtro UV nei prodotti cosmetici in una concentrazione fino al 2,0% NON è sicuro. Per quanto riguarda le potenziali proprietà di interferente endocrino, molteplici attività ormonali sono state evidenziate in vitro: effetti estrogenici, antiestrogenici ed anti-androgeni. In vivo, l'espressione dei geni bersaglio (ERa, ERb, SRC-1 e PR (recettore del progesterone)) hanno dimostrato alterazioni sia nei maschi che nelle femmine di ratto a dosi più basse rispetto al NOAEL utilizzato per calcolare il MoS. A causa di alcune lacune negli studi, i risultati devono essere confermati. A questo punto sembra molto probabile una imminente procedura di divieto per la sostanza. ACIDO KOJICO E SUOI ESTERI: E' imminente la regolamentazione sulla base dell' Opinion SCCS/1481/12: l'ACIDO KOJICO è sicuro quando utilizzato come agente sbiancante della pelle, alla concentrazione massima dell’1,0% in prodotti leave-on, solitamente applicato su viso e/o mani. Gli esteri dell’acido kojico, Kojic dipalmitate, Kojic isopalmitate saranno vietati ed inseriti in allegato II. GINKGO BILOBA: nel mese di Marzo 2013 è stato pubblicato un rapporto tecnico del NTP americano (National Toxicology Program) sulla tossicità e cancerogenicità dell'estratto di Ginkgo Biloba. Da uno studio effettuato su ratti e topi per uso orale risulta che, dopo somministrazione in condizioni sperimentali per 105 settimane, il Ginkgo Biloba causerebbe cancro del fegato nei topi di entrambi i sessi e cancro della tiroide nei ratti di entrambi i sessi e nei topi maschi. I ricercatori hanno concluso che dai risultati di questo studio emergono sospetti importanti sulla possibile tossicità anche per uso umano e che sono necessari ulteriori approfondimenti. Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970 Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 GRANULI DI POLIETILENE: Alcuni paesi del Nord Europa hanno risollevato la questione dei rifiuti da microplastica nelle acque marine e interne come un crescente problema ambientale e hanno proposto il divieto dei microbeads nei cosmetici (es. scrub e detergenti viso). Svezia e Danimarca hanno già anticipato che, in caso di mancate presa di posizione da parte dell’UE, attueranno delle misure nazionali di restrizione. 5. AGGIORNAMENTI DAI PAESI EXTRA-UE • ARGENTINA • UCRAINA • USA • CALIFORNIA • GABON Il Ministero della Salute locale (ANMAT) ha aggiornato l’elenco dei coloranti ammessi per i prodotti cosmetici . La lista dei coloranti ammessi, ricalca a grandi linee quella del Regolamento UE sia nel contenuto che nei campi di applicazione. Link : http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/BO/Disposicion_1608-2013.PDF L'Ucraina è in procinto di approvare il suo nuovo Regolamento per i prodotti cosmetici che, pur traendo ispirazione dal nuovo Regolamento Europeo, se ne discosta per alcuni elementi sostanziali, che potrebbero essere oggetto di incomprensioni nelle future pratiche di esportazione. La bozza del nuovo Regolamento Ucraino prevede una procedura di registrazione pre-market, l’obbligo di effettuare la valutazione di sicurezza presso laboratori accreditati del paese e l'obbligo di depositare il PIF presso le Autorità Ucraine e di ripresentare una nuova registrazione anche nel caso di semplici variazioni di etichettatura. La FDA americana ha pubblicato la terza revisione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP's) valide per la fabbricazione di prodotti cosmetici da parte delle industrie americane. La linea guida si aggiorna integrando alcuni degli elementi presenti nella norma ISO 22716, riavvicinando ulteriormente i principi di buona fabbricazione statunitensi con quelli Europei. Le nuove linee guida possono essere usate come spunte per perfezionare le pratiche interne di buona fabbricazione, ma non saranno cogenti per commercializzare in territorio americano i prodotti cosmetici fabbricati in Europa. Link: www.fda.gov/downloads/Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/UCM358287.pdf Il 5 Luglio è stata pubblicata la lista aggiornata delle sostanze incluse nella Proposition 65 (che riporta l’elenco delle sostanze note come cancerogene o tossiche per la riproduzione). In particolare una nuova restrizione riguarda alcune sostanze di utilizzo cosmetico : Benzophenone(CAS 119-61-9), Cocamide DEA, ARECA CATECHU SEED EXTRACT (CAS. 89957-52-8), BHA , CAFFEIC ACID, CI 77266 (CARBON BLACK) e Diethanolamineo DEA (CAS. 111-42-2), quest'ultima peraltro già vietata in Europa. I prodotti che contengono uno di questi ingredienti devono riportare obbligatoriamente un' avvertenza per informare il consumatore che il prodotto contiene una sostanza nota allo Stato della California come causa di cancro. Ricordiamo che la Proposition 65 è una legge dello Stato della California che non si applica a livello federale nè tantomeno nella Unione Europea. Il 5 luglio 2013 è entrato in vigore il programma “PROGEC” (Programme Gabonais d Evaluation de la Conformité), iter nazionale per la verifica di tutti i prodotti d’importazione regolamentati nelle rispettive paesi di origine. L'obiettivo è assicurarsi che i prodotti importati in Gabon siano conformi alle normative ed agli standard in vigore nei paesi di origine. Sarà richiesto un Certificato di Conformità per superare i controlli doganali a partire da ottobre 2013. i i N.B. Le informazioni sono fornite in buona fede, allo stato attuale delle nostre conoscenze, con lo spirito di fornire un servizio gratuito gradito alle imprese. Le fonti cui ci affidiamo sono affidabili e documentate, i pareri sono espressi da professionisti competenti. Tuttavia non assumiamo nessuna responsabilità circa la veridicità della affermazioni riportate e la completezza del quadro informativo generale nell’ambito del regolatorio cosmetico. Non rispondiamo di eventuali danni economici o mancati introiti derivanti dall’interpretazione del contenuto della presente; la verifica delle informazioni desunte è totalmente appannaggio del lettore. Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970 Consulting in-Cosmetics Consulenza Tecnico-Scientifica per l’industria Cosmetica Newsletter n°23 del 29/07/2013 Qualora non fosse vostra intenzione ricevere ulteriori newsletter vi prego di segnalarlo. Sarete rimossi dalla mailing list. Consulting in-Cosmetics - Via Niccolò Tommaseo, 11 - 59100 Prato - PO Tel. 338 3446012 - e-mail:[email protected] - C.F. CCIFRZ72E29L219X - P.I. 02049620970