Corporate Governance

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Corporate Governance 1
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Tutela delle minoranze: ¤ 
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convocazione assemblea (vecchio art. 126 Tuf – oggi 2367 c.c.) – integrazione odg (126-­‐bis Tuf) minoranza di blocco (vecchio art. 126 Tuf – oggi art. 2369, 5° e 7° comma c.c.) l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 2
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Tutela delle minoranze: 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 3
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Tutela delle minoranze: ¤ 
azione sociale di responsabilità esercitata dalla minoranza – quota 2,5% (vecchio art. 139 Tuf – oggi artt. 2393-­‐bis c.c.) Problematiche: legittimazione attiva, spese processuali (5° comma) Il caso statunitense: Derivative suit & Class Action ¤ 
diritto di recesso del socio in caso di delisting (art. 2437 quinques c.c.) Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione ¤ 
[denunce all’organo di controllo o all’autorità giudiziaria (art. 2408-­‐2409 c.c.)] 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 4
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Mercato controllo societario US: la struttura proprietaria consente l’acquisizione del controllo sia tramite i takeover sia tramite le proxy Eight. Proxy Eight: raccolta di deleghe di voto tra gli azionisti Nelle proxy Eight, tuttavia, spesso i managers hanno la meglio (spese a carico della società, maggiori informazioni, maggiore credibilità) Carl Icahn vs. Time Warner (2006) e vs. Dell (2013) 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 5
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La struttura proprietaria delle società in EU rende dif\icile il ricorso alla raccolta di deleghe La disciplina della raccolta di deleghe in Italia prima dell’attuazione della direttiva 2007/36, presentava ostacoli all’utilizzo di questo strumento: ¤ 
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la sollecitazione al pubblico di conferimento di deleghe doveva avvenire tramite una procedura che imponeva il ricorso ad un intermediario (= aumento dei costi) era possibile effettuare solo sollecitazioni c.d. one-­‐way proxy e non anche c.d. two-­‐way proxy il soggetto che effettuava la raccolta (il committente) doveva essere un soggettò che possedeva almeno l’1% del capitale sociale (e, prima del d.lgs. 306/2006, anche socio da almeno sei mesi) e non potevano essere gli amministratori la procedura di sollecitazione era abbastanza complessa e onerosa 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 6
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Nuova disciplina della rappresentanza assembleare: ¤ 
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art. 135-­‐novies Tuf: modalità generali di conferimento della delega nelle società quotate non si applicano i limiti soggettivi ed oggettivi della disciplina comune (5°-­‐6° comma, art. 2372), ma si applica la disciplina del conferimento di delega a soggetto in con\litto di interessi (art. 135-­‐decies Tuf), fondata non su divieti ma su disclosure. è prevista – salvo diversa disposizione dello statuto – la individuazione di un rappresentante designato dalla società a cui conferire gratuitamente la delega 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 7
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Sollecitazione di deleghe: ¤  richiesta di conferimento di deleghe a più di duecento azionisti ¤  viene effettuata direttamente dal promotore – che non deve essere necessariamente socio – senza necessità di ricorrere all’intermediario ¤  si applica l’art. 135-­‐decies Tuf e quindi è possibile che i promotori siano anche gli amministratori (nella disciplina regolamentare non vi sono norme per assicurare la corretta ripartizione dei costi) ¤  possibilità di sollecitazioni c.d. two-­‐way proxy (art. 142, 2° comma Tuf) ¤  procedura di sollecitazione un po’ più snella (art. 136 Reg. Emitt.) 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 8
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Sollecitazione di deleghe: ¤  se lo statuto lo prevede, i soci di minoranza possono richiedere – tramite la società – i dati identi\icativi degli azionisti con oneri integralmente a carico della società in caso di richiesta tra la chiusura dell’esercizio e l’assemblea di bilancio ¤  in caso di procedura di sollecitazione il promotore può sempre richiedere i dati identi\icativi degli azionisti (art. 136, 7° comma Reg. emitt.). La procedura per ottenere i dati identi\icativi può durare massimo quattro giorni lavorativi (coordinamento con la record date) 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola Corporate Governance 9
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Associazioni fra azionisti: ¤  As.A.T.I. (Associazione Azionisti Telecom Italia) – Azione Parmalat (Associazione Azionisti di Parmalat S.p.a.) – Associazione degli Azionisti Dipendenti del Gruppo Enel -­‐ Associazione Azionisti della Banca Carige ¤  non costituisce sollecitazione la raccolta di deleghe effettuata da un associazione di azionisti fra i propri associati ¤  l’associazione deve tuttavia rispettare tre requisiti: di forma (costituita mediante scrittura privata autenticata), di oggetto (non esercitare attività d’impresa), di associati (almeno cinquanta azionisti proprietari al massimo dell’0,1% ciascuno) 5° Lezione – 13.10.2014 LIUC -­‐ a.a. 2014/2015 -­‐ Stefano Balzola