Cap. 07 - Sistemi Editoriali

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Cap. 07 - Sistemi Editoriali
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7.1
Luoghi di lavoro
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Principi generali
In tema di ambiente di lavoro una disciplina generale si ricava dalla 626/1994,
mentre norme di dettaglio sono stabilite nella normativa specifica di settore a cominciare dai D.P.R. degli anni Cinquanta. Il D.Lgs. 626/1994 intitola il Titolo II ai
“luoghi di lavoro” dedicandovi gli artt. 30, 31, 32 e 33; mentre i primi tre articoli
forniscono una disciplina generale, l’ultimo modifica alcuni articoli del D.P.R. 547/
1955 e del D.P.R. 303/1956 aggiornandoli secondo nuovi criteri.
Prima di affrontare gli aspetti specifici della disciplina è opportuno definire il campo
di applicazione: inquadrare giuridicamente il concetto di luogo di lavoro distinguendo
quelle situazioni che, pur rientranti nella definizione, vanno comunque escluse. L’art.
30 del D.Lgs. 626/1994 definisce ed individua i luoghi di lavoro come quelli “destinati
a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro”; il riferimento è a tutti i settori di attività sia
pubblica sia privata. Sono esclusi dall’applicazione delle norme in questione:
— i mezzi di trasporto;
— i cantieri temporanei o mobili;
— le industrie estrattive;
— i pescherecci;
— i campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma
situati fuori dall’area edificata dell’azienda.
Per tali particolari “luoghi di lavoro” sussiste una normativa specifica.
L’art. 31 si preoccupa di dettare prescrizioni a carattere intertemporale, fissando la
data del 1 gennaio 1997 quale data ultima entro la quale dovevano avvenire gli
adeguamenti strutturali ed operativi volti a rendere conformi i luoghi di lavoro alle
nuove prescrizioni introdotte dalla 626. Sebbene la norma deve considerarsi oramai
superata, essendo da numerosi anni decorso il termine indicato, è da notare come
il legislatore aveva imposto al datore di lavoro (nelle more del tempo necessario
all’adeguamento) di adottare misure alternative previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Luoghi di lavoro
L’articolo 30 introduce anche un principio generale in ordine al fatto che, per gli
ambienti di lavoro, si deve tenere conto di eventuali lavoratori portatori di handicap;
questo con particolare riferimento alle porte, alle vie di circolazione, alle scale, alle
docce, ai gabinetti ed ai posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
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Il datore di lavoro deve provvedere, stante la disposizione di cui all’art. 32, affinché:
a) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l’utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del
loro funzionamento.
Sanzioni penali sono previste per le violazioni delle principali prescrizioni degli artt.
30, 31 e 32. Si rimanda, al riguardo, al “Prontuario delle violazioni alla 626/1994”
riportato nel capitolo che precede, ed in particolare ai numeri progressivi 42/44 dalla
cui rapida lettura è possibile individuare quali condotte, riconducibili agli articoli
citati, sono sanzionate penalmente in caso di mancata osservanza.
Il rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza
7.2
Spazi di lavoro
La disciplina di base in tema di spazi di lavoro, con particolare riferimento ai
parametri minimi di altezza, cubatura e superficie, si rinviene nell’art. 6 del D.P.R.
303/1956. Norme specifiche sono fissate, in realtà, solamente per tre categorie di
aziende:
— aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori;
— aziende industriali che, pur con meno di 5 dipendenti, eseguono lavorazioni che
espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque
nocive, come indicate in apposita tabella del D.P.R. 303/1956;
— aziende industriali che, pur con meno di 5 dipendenti, svolgono lavorazioni
ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
Con esclusivo riferimento a queste tre categorie di aziende i parametri minimi sono:
a) altezza netta non inferiore a 3 m;
b) cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di
almeno 2 mq.
Va precisato che i valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi,
cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi; l’altezza netta dei
locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o
delle volte.
Peraltro, ove pure ricorrano le condizioni per le quali debbano applicarsi tali parametri minimi, qualora necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza, competente per territorio, può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra
indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente.
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Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda
(quindi anche in quelle rientranti in una delle tre categorie sopra indicate) e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono stabiliti dalla normativa urbanistica.
L’art. 15 del D.P.R. 547/1955 stabilisce, comunque, quale principio generale e fatto
salvo il rispetto dei parametri sopra indicati, che lo spazio destinato al lavoratore nel
posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona
in relazione al lavoro da compiere.
7.2.1
Locali sotterranei
Definite le caratteristiche minime di altezza dei luoghi di lavoro, l’art. 8 del D.P.R.
303/1956 stabilisce che è vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Fanno eccezione le ipotesi in cui ricorrano particolari esigenze tecniche;
tuttavia, in tali casi, si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l’umidità. Analogamente, l’Ispettorato del lavoro,
d’intesa con l’ufficiale sanitario, può consentire l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per lavorazioni per le quali non ricorrono specifiche esigenze tecniche,
purché dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano
i lavoratori a temperature eccessive, e sempre che siano rispettate le altre norme di
settore e si provveda, con mezzi idonei, alla areazione, alla illuminazione ed alla
protezione contro l’umidità.
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di
lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, vi sia aria salubre
in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione. Qualora le
condizioni di igiene ambientale siano ottenute tramite un impianto di aerazione,
esso dovrà essere sempre mantenuto funzionante e con un sistema di controllo
in grado di segnalare i guasti (art. 9, D.P.R. 303/1956). L’utilizzo di impianti di
condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, deve avvenire avendo
cura che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa. Qualsiasi
sedimento o sporcizia, che potrebbe comportare un pericolo immediato per la
salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata, deve essere eliminato rapidamente.
7. Luoghi di lavoro
7.2.2
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7.2.3
Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro
I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, a meno che non sia
richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di
locali sotterranei (art. 10, D.P.R. 303/1956). In ogni caso, tutti i locali e i luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Gli
impianti di illuminazione, dei locali di lavoro e delle vie di circolazione, devono
essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non comporti rischi di
infortunio per i lavoratori. I luoghi di lavoro nei quali, in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Le superfici vetrate
illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente
in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Il rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza
7.2.4
Temperatura dei locali
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano
durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori
si deve tener conto della influenza che possono esercitare il grado di umidità e il
movimento dell’aria concomitanti. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per
il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto
soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali (art. 11,
D.P.R. 303/1956). Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo, tenendo conto del tipo di attività e della natura
del luogo di lavoro. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo
alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
7.2.5
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale e
marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
I locali chiusi, per essere adibiti a lavori continuativi, devono rispondere alle seguenti
condizioni:
A. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei
lavoratori;
B. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
C. essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;
D. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite
e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene (art. 7 D.P.R. 303/1956).
Tali caratteristiche possono essere derogate nei casi in cui sia diversamente richiesto
dalle necessità della lavorazione
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I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove
abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento
deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei
posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito
in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee
calzature impermeabili.
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro
devono essere a tinta chiara.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1
metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di
circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto
con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui
vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori
rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi
devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. Le
finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o
dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edificio e intorno a esso.
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere
muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi
trasportati. Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita. Ove sia
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano 25,0 m di lunghezza
7. Luoghi di lavoro
L’accesso a tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere
autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro
in tutta sicurezza.
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devono disporre di un’uscita a ciascuna estremità. Le rampe di carico devono offrire
una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.
Queste ultime disposizioni concernenti scale, banchine e rampe sono applicabili alle
vie di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonché alle banchine di
carico.
Il rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza
7.2.6
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
Come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 547/1955 le vie di circolazione, comprese scale,
scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo
tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di
queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle
vie di circolazione per persone o merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi
di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente
da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. Nella misura in cui l’uso e
l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro
e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi
devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati
possano accedere a dette zone. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo le quali devono essere
segnalate in modo chiaramente visibile.
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. I pavimenti
ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale
circolazione. Quando, per evidenti ragioni tecniche, non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo
per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere
adeguatamente segnalati.
7.2.7
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
In base all’art. 11 del D.P.R. 547/1955 i posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza
dell’attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all’aperto, utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro
attività, devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei
veicoli possa avvenire in modo sicuro.
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I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce
artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente. Quando i lavoratori occupano
posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di
oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas,
vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono
essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.
7.2.8
Scale
Disciplina specifica è quella concernente le scale nei luoghi di lavoro, distinguendosi
le seguenti, diverse, tipologie di manufatti.
Scale fisse a pioli
Le scale a pioli di altezza superiore a 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali
o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire
da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale delle persone verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi più di 60 cm. I pioli devono distare almeno 15
centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o
presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gab-
7. Luoghi di lavoro
Scale fisse a gradini
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono
essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da
affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Le scale
ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale
o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano.
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bia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro.
Il rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza
Scale semplici portatili
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei
singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se
di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. Esse devono
inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia
necessario per assicurare la stabilità della scala.
Tali requisiti non sono necessari per le scale provviste alle estremità superiori di
dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da
altra persona.
Scala ad elementi innestati
Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati oltre a
dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, si devono
osservare le seguenti disposizioni:
— la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari
esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
— le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per
ridurre la freccia di inflessione;
— nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale;
— durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.
Scale doppie
Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Scale aeree e ponti mobili sviluppabili
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate,
devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per
la elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di altri dispositivi
per assicurare, in ogni situazione, la stabilità del carro. Dette scale devono essere
provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l’anno di costruzione
e la portata massima.
7.3
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Porte e portoni
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non
esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.
Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei
veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la
7. Luoghi di lavoro
La disciplina generale, in ordine ai requisiti ed alle caratteristiche di porte e portoni,
è dettata dall’art. 14 del D.P.R. 547/1955. Tale articolo stabilisce che le porte dei locali
di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno
durante il lavoro. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli
di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti, alle attività che si svolgono
nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere
apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle sopra indicate la
larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a
25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di 0,80 m;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di 1,20 m che si apra nel verso dell’esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di 1,20 m e di una porta avente larghezza minima di 0,80 m,
che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale
deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell’esodo avente
larghezza minima di 1,20 m per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o
frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100.
Il numero complessivo delle porte sopra indicate può anche essere minore, purché
la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. Alle porte per le quali è prevista
una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%; alle
porte per le quali è prevista una larghezza minima di 0,80 m è applicabile una
tolleranza in meno del 2%. Quando le porte di un locale di lavoro sono anche uscite
di emergenza, si applicano le disposizioni più restrittive relative a queste ultime.