NOTE ESPLICATIVE Pensione di vecchiaia

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NOTE ESPLICATIVE Pensione di vecchiaia
NOTE ESPLICATIVE
Pensione di vecchiaia:
1) PENSIONE DI VECCHIAIA CALCOLO RETRIBUTIVO DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 2 E
34, COMMA 1, REGOLAMENTO PREVIDENZA:
La pensione di vecchiaia retributiva è riconosciuta al compimento dei 70 anni di età (a regime dal 2019) e con
almeno 35 anni di contribuzione (a regime nel 2015). L’innalzamento dell’età pensionabile e dell’anzianità
contributiva è disposta con la seguente modalità:
Anno
Età anagrafica
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
67 anni
67 anni e 6 mesi
68 anni
68 anni e 6 mesi
69 anni
69 anni e 6 mesi
70 anni
Anzianità contributiva
minima
34 anni
34 anni
35 anni
35 anni
35 anni
35 anni
35 anni
La prestazione è determinata con il sistema di calcolo retributivo di cui all’art. 2, comma 2, reg. prev..
E’ necessario per tali annualità l’effettivo versamento dei contributi dovuti e la regolare iscrizione all’Albo.
La mancata regolarizzazione contributiva condiziona la decorrenza della pensione.
2) PENSIONE DI VECCHIAIA CALCOLATA CON SISTEMA MISTO disciplinata dagli artt. 2 e 34,
comma 6, del Regolamento di Previdenza.
Le prestazione può essere richiesta da coloro che compiono 67 anni di età a regime dal 1..1.2016 e sono in
possesso dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) di cui alla precedente tabella punto 1.
L’innalzamento dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva è disposto gradualmente secondo la seguente
tabella:
Anno
Età anagrafica
Anzianità contributiva minima
1°.1.2013
65 anni e 6 mesi
34 anni
1°.1.2014
66 anni
34 anni
1°.1.2015
66 anni e 6 mesi
35 anni
Il trattamento è liquidato con il sistema misto e cioè con il criterio di calcolo retributivo per l’anzianità
contributiva maturata fino al 31/12/2009 e con il criterio di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/95 per
le annualità successive al 2010.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, oltre al possesso dei requisiti minimi, è necessaria la
sussistenza della regolarità contributiva per tutto il periodo assicurativo considerato. La morosità, ove
regolarizzata successivamente al perfezionamento degli altri requisiti, condiziona la decorrenza del trattamento.
3) PENSIONE DI VECCHIAIA CALCOLATA CON SISTEMA MISTO disciplinata dalla norma
contenuta nel comma 3 dell’art. 34 del Regolamento di Previdenza (norma transitoria in vigore fino al
31.12.2014).
La prestazione può essere richiesta solo da coloro che, dopo l’1/1/2007 e sino al 31.12.2014, al compimento
del 65.mo anno di età, abbiano maturato una contribuzione effettiva di almeno trenta annualità in relazione
a regolare iscrizione all’Albo, senza avere i requisiti di accesso di cui al 1° comma dell’art. 34 (elencati al punto
1 della presente nota). Tale prestazione è liquidata con il sistema di calcolo misto e cioè con il criterio di calcolo
retributivo per le annualità sino al 31.12.2006 e con il criterio di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/95
per le annualità successive dal 2007.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione devono essere versati, anche in anticipo rispetto alle
scadenze previste, i seguenti contributi, tramite i M.AV emessi dalla Cassa per mezzo della BPS:
- contributi soggettivo ed integrativo minimi dell’anno di maturazione del diritto a pensione;
- eccedenza del contributo soggettivo dell’anno di maturazione del diritto a pensione;
- eccedenza del contributo integrativo dell’anno precedente a quello di maturazione del diritto a
pensione.
A questo proposito si fa presente che, ove non sia stato presentato il Modello Unico PF, compilato nella Sez.
III – Quadro RR in quanto non scaduto il termine di presentazione, occorrerà indicare negli appositi spazi
dell’istanza, il reddito professionale ed il volume d’affari IVA presunti (prodotti nell’anno precedente alla
maturazione del diritto). In questo caso verranno emessi appositi M.AV da parte dell’ufficio istruttoria, onde
consentire la regolarizzazione in tempi brevi. Rimane l’obbligo di compilare l’apposita sezione del Quadro RR
(Sez. III di Unico 2013 PF) alla scadenza regolamentare stabilita. Il pensionando, che si cancella
contestualmente all’istanza di pensione, dovrà provvedere ad indicare negli spazi previsti, il reddito
professionale ed il volume di affari Iva provvisori (relativi all’anno di maturazione del diritto della pensione) e
versare l’eventuale contribuzione tramite l’apposito M.AV., che verrà emesso dalla Cassa.
Anche in questo caso rimane l’obbligo della presentazione del Modello Unico PF alla scadenza regolamentare
stabilita.
NB: i trattamenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere richiesti anche in via provvisoria in tutte le ipotesi in cui
siano perfezionati i requisiti minimi per l’accesso al trattamento (età pensionabile e anzianità contributiva
minima regolarmente versata), seppure in presenza di un arco assicurativo maggiore non coperto integralmente
dal versamento della contribuzione obbligatoria e quindi con una morosità nell’arco iscrittivo anche non
consecutiva: l’importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva regolarmente
versata.
Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Modello DR/A Pens
b) Modello AV/Istr.Pens
c) Modello DF-RED ISTRUTTORIA anno 2013