2011 9 GIUGNO 2011 NOTIZIARIO DS Lombardia

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2011 9 GIUGNO 2011 NOTIZIARIO DS Lombardia
Dirigenti Scolastici
N. 35/ 2011
2011 – 09 Giugno 201
2011
E’ on line il sito web della FLC CGIL Lombardia, all’indirizzo www.flccgil.lombardia.it
Nel sito un’ampia sezione dedicata ai DIRIGENTI SCOLASTICI, con una raccolta normativa,
spazio FAQ, notizie ed informazioni utili per tutti i colleghi
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RESPONSABILE REGIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI LOMBARDIA
IN PRIMO PIANO
01. CALENDARIO SCOLASTICO regionale LOMBARDIA: CI RISIAMO
IN ALLEGATO SUL SITO REGIONALE in sezione dirigenti scolastici INSIEME AL
NOTIZIARIO :
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?&dir_pk=123&cms_pk=2825
Comunicato unitario su ritiro nota NOTA USR LO 6125 su calendario scolastico
Delibera calendario scolastico regione lombardia (1575 20/04/2011)
NOTA USR LO 6125 su calendario scolastico
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01. CALENDARIO SCOLASTICO regionale LOMBARDIA: CI RISIAMO
Già lo scorso anno scolastico in tema di calendario scolastico ed autonomia delle istituzioni
scolastiche avevamo assistito stupefatti ad interpretazioni delle norme in modo unilaterale da
parte dell’USR ed avevamo fatto presente il nostro sconcerto e quello delle istituzioni
scolastiche “autonome” che si vedevano dapprima ridotti di imperio i propri margini di
autonomia.
La novela sembrava essere giunta a conclusione dopo la nota del 20 giugno 2010 della regione
Lombardia in merito che di fatto restituiva alle istituzioni scolastiche la dignità della propria
autonomia.
Ma anche quest’anno ci sono novità: il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Nella nuova delibera della regione Lombardia (1575 20 aprile 2011) si ritrovano a distanza di
anni (precisamente il 2006) termini vincolanti per data di inizio e termine delle lezioni, se pur
con margine per la scuola dell’infanzia sulla data di inizio non perentoria.
La delibera della regione ha però il pregio di ribadire e riconoscere “il valore dell’autonomia
scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività
didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di
flessibilità dell’offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario
scolastico regionale.”
La delibera pone il solo vincolo che l’organizzazione flessibile del curricolo e quello destinato
alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, sia
fatta fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e
attività obbligatorie.
Con la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6125 del 6 giugno 2011, l’USR sente il bisogno di
“integrare la delibera regionale” e pensa fornire alle scuole, ed evidentemente anche alla
regione Lombardia, “precisazioni in merito”, stravolgendo il senso delle norme e riducendo di
fatto l’autonomia scolastica, ponendo limiti e paletti ben oltre IL MONTE ORE ANNUALE e di
fatto torna alla carica rispolverando i contenuti della nota del 9 giugno 2010 R.U. 9084 e
cercando una “rivincita” su quanto accaduto lo scorso anno.
Inoltre ancora una volta si agisce sventolando lo spauracchio del danno al pubblico erario per
la mancata prestazione lavorativa del personale e interruzione di pubblico servizio ed il danno
alle famiglie. Le famiglie ben sanno chi in verità sta facendo loro il danno forse irrimediabile di
una scuola sempre più povera ed in difficoltà.
In realtà l’USR nell’interpretazione data del proprio ruolo, invece di svolgere un ruolo attivo
finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’autonomia, continua a considerare le scuole come un
terminale della amministrazione centrale, alle quali occorre dare istruzioni operative ed
applicative, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, continuano ad adottare comportamenti e
stili relazionali e di comunicazione di solito utilizzati nei rapporti con figure subordinate.
Chiediamo con forza ancora una volta che si desista da tali tentazioni lasciando alle istituzioni
scolastiche l’autonomia del proprio agire all’interno delle regole già definite dalla normativa
primaria e chiediamo il ritiro della nota in questione.
DI SEGUITO IL COMUNICATO UNITARIO
IN ALLEGATO SUL SITO REGIONALE in sezione dirigenti scolastici INSIEME AL
NOTIZIARIO :
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?&dir_pk=123&cms_pk=2825
Comunicato unitario su ritiro nota NOTA USR LO 6125 su calendario scolastico
Delibera calendario scolastico regione lombardia (1575 20/04/2011)
NOTA USR LO 6125 su calendario scolastico
Per approfondire facciamo un po’ di storia e possibilmente di chiarezza.
2006 – 01-18 - D.G.R. n. 1722 delibera Regione Lombardia calendario scolastico
2006-07.
Al comma 3 stabilisce : “che le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione
sopradefiniti sono vincolanti per tutte le scuole, nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’art. 138, comma
1, lett d) del D.L.vo n. 112 del 31.3.1998, come previsto dall’art. 5 D.P.R.275/99. “
Al comma 4 prevede che : che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia e
in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa, definiscano gli eventuali
adattamenti del calendario scolastico regionale, all’interno dei 209 giorni (208 nell’ipotesi che
la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni) nel rispetto delle
determinazioni di cui ai punti 1 e 2, del numero di giorni minimo previsto dal D.Lvo n. 297/94
(art. 74, comma 3) e del disposto del D.P.R. n. 275/99 (art. 5), tenendo altresì conto anche di
eventuali eventi non prevedibili che possono comportare la sospensione o la riduzione del
servizio scolastico;
2006–12-20 - D.G.R. n. 3842 delibera Regione Lombardia calendario scolastico
2007-08.
La delibera è sostanzialmente identica a quella dell’anno precedente.
2007–12-21 - D.G.R. n. 6275 delibera Regione Lombardia calendario scolastico
2008-09.
Il 15 gennaio 2008 con nota l’USR 2255 esplicitava: “In primo luogo va confermato ciò che
risulta dal confronto tra i testi delle delibere dello scorso anno e di quest’anno. Nella delibera
del 21 dicembre 2007 non appare infatti più la dizione “le date di inizio e termine delle lezioni e
i giorni di interruzione..., sono vincolanti per tutte le scuole, nel rispetto delle funzioni in
materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni ai sensi dell’art.
138, comma 1, lett d) del D.L.vo 31.3.1998, n. 112 e come previsto dall’art. 5 D.P.R. 275/99;
mentre si riporta in premessa l’affermazione “RICONOSCIUTO inoltre il valore dell’autonomia
scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività
didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative proprie sia alle
esigenze di flessibilità dell’offerta formativa”.
“Appare dunque evidente che il calendario scolastico 2008/2009 va incontro alla richiesta di
flessibilità sulla data di inizio e termine delle lezioni avanzata con particolare forza dai dirigenti
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e ampiamente condivisa
dall’Associazione delle scuole autonome e dalle Associazioni dei dirigenti scolastici. Questo
Ufficio proprio per questa ragione ha espresso un parere positivo, cui naturalmente si
accompagna la raccomandazione di un coordinamento territoriale, anche d’intesa con gli Enti
Locali, con riferimento in modo particolare alle scuole del primo ciclo”.
2008–11-12 - TAR VENETO - SEZ. III - SENT. 12/11/2008 N. 330/09 .
Il TAR del Veneto respinge un ricorso della Regione Veneto che lamenta l’“insubordinazione”
sul calendario scolastico di una scuola che aveva deciso, motivandolo, di svolgere le lezioni in
un giorno che la Regione aveva stabilito dovesse essere di vacanza ed aveva sospeso le lezioni
in un altro giorno. TAR VENETO - SEZ. III - SENT. 12/11/2008 N. 330/09. La Regione Veneto
aveva fissato un calendario scolastico per l’a.s. 2007/08 prevedendo alcuni giorni di chiusura a
febbraio (da domenica 3 febbraio a mercoledì 6 febbraio). Il consiglio di istituto ha deliberato
di non svolgere attività didattiche il 1 e il 2 ottobre e di svolgere invece le attività il giorno 6
febbraio. La Regione Veneto ha impugnato la delibera per asserita violazione dell’art.138 del
D.lgvo 138/1998. Il TAR ha respinto il ricorso compensando le spese e esprimendo motivazioni
fondate sulla autonomia delle scuole di procedere agli adattamenti necessari nel rispetto dei
vincoli di legge (come il numero minimodei giorni di lezione).
2008–12-30 -D.G.R. n.8797 delibera Regione Lombardia calendario scolastico 20092010.
Il 13 gennaio 2009 con nota l’USR 380 esplicitava: “Il calendario scolastico prevede
complessivamente 211 giorni …. rispetto al limite minimo di 200 di lezione prescritti dalla
normativa vigente, per consentire alle istituzioni scolastiche margini di flessibilità utili a definire
adattamenti al piano dell'offerta formativa…” non vi erano come l’anno precedente indicazioni
perentorie su inizio e fine così ne tantomeno per l’adattamento del calendario.
2010–03-31 -D.G.R. n. 11544 delibera Regione Lombardia calendario scolastico
2010- 2011.
In tale delibera ancora una volta come nei 2 anni precedenti non è presente alcuna rigidità ne
sulle date di inizio e fine e tantomeno su l’opportunità e la competenza delle istituzioni
scolastiche di adattare flessibilmente il calendario scolastico, fermo restando “ì vincoli
insuperabili il monte orario del piano di studi ed il monte ore destinato alle aree esperenziali,
gruppi disciplinari/discipline, nonché alle attività didattiche per lo studente di carattere
compensativo”.
In sostanza la delibera opera la programmazione nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e
va incontro alla richiesta di flessibilità avanzata dai dirigenti e dalle scuole autonome.
2010–06-09 – SORPRESA!! –
TRA LO SCONCERTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI E OO.SS. è pubblicata una risposta alla FAQ di
un dirigente da parte del dott. Colosio che pur premettendo la legittimità per le istituzioni
scolastiche autonome di adottare gli opportuni adattamenti del calendario scolastico di fatto
elimina qualsiasi possibilità effettiva di adattamento indicando oltre che il sacrosanto vincolo
del monte ore annuale altri vincoli su vincoli dei quali i più rilevanti sono:
In primo luogo sono stabilite, in via perentoria, le date d’inizio e fine delle lezioni in ambito
regionale, e ciò in quanto il calendario scolastico si configura quale strumento di
programmazione territoriale.
Allo stesso modo, si ritiene di precisare che non appaiono possibili adattamenti del
calendario scolastico che comportino la chiusura delle scuole per vacanze, ponti ed affini,
oltre alle giornate già espressamente indicate dal calendario nazionale, come adottato
dalla regione Lombardia.
In tale ottica risulta dunque evidente come debbano essere preventivamente individuate e
decise – a favore degli studenti – modalità e tempi di recupero delle attività educative/ore
di lezione non svolte, a partire dalla definizione e delibera del POF della scuola; per
quanto riguarda il personale docente, dovranno conseguentemente essere individuate ed
adottate eventuali modalità di compensazione dell’attività lavorativa, nel rispetto dei
diritti e doveri del vigente CCNL di comparto.
Inoltre solerti funzionari e neodirigenti di USP pare siano intervenuti ulteriormente da un lato
insinuando, per i riottosi la possibilità di incorrere in due reati: interruzione di pubblico servizio
e danno erariale, e dall’altro spingendosi a declinare anche orari di ingresso e di uscita
assolutamente prescrittivi a tutto vantaggio e nel rispetto dell’autonomia scolastica.
2010–06-21 – intervento regione Lombardia ed interpretazione autentica
La regione Lombardia precisa che:“le previsioni della delibera in oggetto recuperano le scelte
già adottate negli anni precedenti di valorizzazione dell’autonomia scolastica e della
programmazione integrata dei servizi accessori degli enti locali e ….nel rispetto delle condizioni
di raccordo con gli enti locali, del monte ore annuale delle lezioni, dei giorni minimi di attività
didattica previsti dalla legge …consente alle istituzioni scolastiche stesse di attivare nella
propria autonomia, forme di adattamento e flessibilità del calendario scolastico sia in merito
all’inizio e termine delle attività, sia in merito alle ulteriori giornate di chiusura.
2010–06-22 – L’USR con nota MIUR AOODRLO R.U. 10186 PRENDE ATTO DELLE
PRECISAZIONI DELLA Regione Lombardia :
Oggetto: Calendario scolastico – precisazioni
Si prende atto dell’interpretazione fornita in materia di calendario scolastico dalla Regione
Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e se ne dispone la
pubblicazione.
Il dirigente - Luciana Volta
2011–04-20 – delibera della Giunta di Regione Lombardia n. IX/1575 - Calendario
scolastico regionale 2011/2012
La delibera della Regione Lombardia ribadisce l’attribuzione che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” fa alle
istituzioni scolastiche:
· la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della
suddivisione del periodo delle lezioni;
· gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta
formativa;
· l’organizzazione flessibile del curricolo e quello destinato alle singole discipline e
attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando
l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie.
Inoltre la delibera riconosce “il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti
territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle
finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa, anche
attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale.”
Contrariamente a quanto fatto negli anni precedenti la REGIONE delibera :
di stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e termine delle lezioni
rispettivamente il giorno lunedì 12 settembre 2011 e sabato 9 giugno 2012 per tutti gli
ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art.11, comma 1, lett.a) della l.r.
19/07“;
di stabilire per la scuola dell’infanzia la data di inizio delle attività didattiche il giorno lunedì
5 settembre 2011 e la data di termine, in modo uniforme e vincolante, delle stesse attività
il giorno sabato 29 giugno 2012 ;
di stabilire che l’articolazione dell’attività didattica e gli adattamenti del calendario scolastico
d'istituto, definiti da parte delle istituzioni scolastiche e formative nel rispetto del monte ore
annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, avvengano previo accordo
con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio di cui all’art.
7, comma 2, della l.r. 19/07, e fornendo apposita informazione agli studenti e alle loro
famiglie non oltre l’avvio delle lezioni.
NOTA USR Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 5343 del 12 maggio 2011 - Calendario
scolastico regionale 2011/2012 e precisazioni in merito.
La nota precisa che la delibera consente una motivata flessibilità dell’inizio delle attività
didattiche, solo per le scuole dell’infanzia.
NOTA USR Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6125 del 6 giugno 2011
Con essa l’USR Lombardia sente il bisogno di dettare altre e nuove precisazioni in merito,
stravolgendo il senso delle norme e riducendo di fatto l’autonomia scolastica, ponendo limiti e
paletti ben oltre IL MONTE ORE ANNUALE e di fatto torna alla carica rispolverando i contenuti
della nota del 9 giugno 2010 R.U. 9084 cercando una “rivincita” su quanto accaduto lo scorso
anno.
Inoltre ancora una volta si agisce sventolando lo spauracchio del danno al pubblico erario per
la mancata prestazione lavorativa del personale e interruzione di pubblico servizio ed il danno
alle famiglie. Le famiglie ben sanno chi in verità sta facendo loro il danno forse irrimediabile di
una scuola sempre più povera ed in difficoltà.