Det 778 2016 - Comune di MONTERIGGIONI
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Det 778 2016 - Comune di MONTERIGGIONI
COMUNE DI MONTERIGGIONI PROVINCIA DI SIENA ORIGINALE Determinazione n. 778 del 07/07/2016 Unità organizzativa: AREA AFFARI GENERALI SOCIO-EDUCATIVA Oggetto: AFFARI LEGALI – SERVIZI LEGALI, ATTIVITÀ PRECONTENZIOSA E/O STRAGIUDIZIALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE -CIG ZE51A7B72C Premesso che: - questa Amministrazione aveva da tempo preso notizia dell’avvio di numerose indagini da parte della Procura della Repubblica di Siena a carico di alcuni settori di attività dell’Amministrazione nei confronti dei quali sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e sequestro di documenti; - nel filone delle indagini avviate dalla magistratura penale si sono nel frattempo innestati dei procedimenti contenziosi di natura civile tendenti al risarcimento danni da parte di terzi coinvolti a vario titolo nelle citate indagini; - la mole di indagini avviate dalla magistratura penale nei confronti dei diversi Uffici di questa Amministrazione nonché i procedimenti contenziosi ad essa collegati hanno rappresentato una quantità ed una complessità eccezionale per questa Amministrazione; - con precedente atto n. 681/2015 “Affari Legali – Manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento di servizi legali – Attività precontenziosa e/o stragiudiziale – Determinazione a contrarre – CIG ZDE1649B79” è stata approvata apposita determina a contrarre per l’affidamento della “…. gestione di servizi legali relativi ad attività precontenziosa e/o stragiudiziale determinata a seguito di indagini di natura penale ed ipotesi di reato già contestati o che potranno essere contestati nel periodo di vigenza contrattuale….”; - con il citato atto, “…l’incarico, stante la previsione per tale tipologia di servizio all’interno dell’allegato 2b del Codice dei contratti .....”, sarebbe poi stato affidato mediante comparazione tra le caratteristiche dei soggetti candidati ad opera di apposita commissione tenendo conto di criteri quali: specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, svolgimento d’incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune; - con determina n. 830/2015 “Affari Legali - Provvedimento contenente scelta del contraente Affidamento di servizi legali, attività precontenziosa e/o stragiudiziale – CIG ZDE1649B79”, previa valutazione delle domande pervenute ed individuazione della figura professionale più idonea da parte di apposita commissione, si è provveduto ad individuare lo Studio Legale Avv. Enrico Amante con sede in 50132 Firenze – Via G. Mazzini 60 c.f./p.i. 02277390486 quale soggetto aggiudicatario; Vista la richiesta del Responsabile dell’Area SUAP Assetto del Territorio con la quale, stante l’avvenuta scadenza dell’incarico della consulenza legale affidata all’Avv. Amante ed in considerazione dell’ancora consistente attività dell’Ufficio in merito alle criticità rilevate per nuovi procedimenti per i quali permane l’urgenza del loro esame e definizione al fine del rilascio dei dovuti eventuali provvedimenti, solleva l’esigenza del rinnovo dell’incarico di assistenza legale; Rilevato che, stante la mancanza di un Ufficio Legale, questa Amministrazione non è in grado di far fronte all’attività di contenzioso, precontenzioso ed attività stragiudiziali nonché in tutta quell’attività tecnico/amministrativa comunque collegata ad indagini di natura penale a seguito di ipotesi di reato già contestati e che potranno essere contestati nel corso del corrente anno; Richiamato il d. lgs. 19/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare: - l’art. 17 “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” comma 1 lettera d) - l’art. 35. “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” Atteso che: - l’affidamento di che trattasi si configura quale contratto di appalto in quanto il professionista è chiamato ad organizzare e strutturare una prestazione di ampio contenuto, concernente un complesso di attività legali non limitato al solo patrocinio in giudizio; - già il previgente codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) collocava, nell'allegato elenco II B relativo ai c.d. appalti di servizi parzialmente esclusi", i "servizi legali"; - ai fini dell’affidamento deve comunque essere fatta salva, l'applicazione dei principi di "libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità economicità, efficacia, imparzialità", come prevedeva prima l'art. 1 del precedente codice ed oggi l'art. 4 del d.lgs. 50/2016 nonché il principio di rotazione di cui all’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016.; Richiamato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento di servizi legali pubblicato in data 14/10/2015 al quale avevano risposto gli studi legali sottoindicati: prot. n. Denominazione e Sede Mail p.i. Studio Legale 13973 Michele Dionigi - Bari [email protected] 06316930723 19/10/2015 13972 Roberto Ollari - Parma [email protected] 012855430342 19/10/2015 14038 Fausto Falorni - Firenze [email protected] 02217770482 20/10/2015 14045 Gandino Paire - Torino [email protected] 11271800010 20/10/2015 14026 Enrico Amante - Firenze [email protected] 02277390486 20/10/2015 14019 Alberto Bianchi [email protected] 03648860486 20/10/2015 Firenze Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 29 ottobre 2015 con il quale era stato individuato lo Studio Legale Enrico Amante con sede in 50132 Firenze – Via G. Mazzini 60 [email protected] c.f./p.i. 02277390486 quale soggetto in possesso di maggiori esperienze e competenze in materia di diritto penale e di contenzioso in materia di urbanistica e pertanto più confacente alle esigenze ed all’interesse di questa Amministrazione; Ritenuto di procedere con la prosecuzione del servizio individuando il potenziale affidatario tra i concorrenti che hanno a suo tempo presentato la propria candidatura; Considerato che la prosecuzione del servizio tramite affidamento ad uno dei soggetti da individuare all’interno dell’elenco di cui al citato avviso pubblico del 14/10/2015 rispetta i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità economicità, efficacia, imparzialità e rotazione di cui al d. lgs. n. 50/2016; Atteso che ai fini del rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità, il fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-U.T.G. della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”; Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 08 aprile 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018; Richiamate: la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 12.05.2011 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo ente, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.01.2016 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento di contabilità” ed in particolare l’art. 31; Richiamato il decreto di nomina n. 21 del 31/12/2015 con cui il Sindaco ha individuato il sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa per l’anno 2016; Visto, ai fini della competenza, l’art. 107 del decreto legislativo n° 267 del 18.8.2000; Visto l’ art. 48 del d. lgs. 267/2000; Visto lo Statuto dell’ ente; Visto lo Statuto dell’ ente; Determina 1. di adottare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, apposita determina a contrarre precisando che: il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad apposito studio professionale la gestione di servizi legali relativi ed attività precontenziosa e/o stragiudiziale determinata a seguito di indagini di natura penale ed ipotesi di reato già contestati o che potranno essere contestati nel periodo di vigenza contrattuale, riservandosi anche l’eventualità, con proprio successivo atto, di un successivo affidamento dell’incarico di patrocinio legale in sede di giudizio; l’incarico, sarà affidato mediante comparazione tra le caratteristiche dei soggetti candidati ad opera di apposita commissione che terrà conto dei seguenti criteri: o Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; o Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; o Svolgimento d’incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore delle amministrazioni locali e, nella sostanziale parità dei precedenti criteri, l’ambito territoriale di riferimento; le clausole essenziali sono: o oggetto dell’incarico: cura, da parte dello studio legale incaricato, dell’attività di precontenzioso relativamente a tutti i procedimenti oggetto di indagini penali già avviate dalla magistratura nonché quelle che eventualmente dovessero essere avviate nel corso della durata dell’incarico; l’attività dovrà riguardare sia i rilievi e conseguenti riflessi di natura penale sia quelli di natura civile, contabile, amministrativa e disciplinare prevedendo, tra l’altro ed a titolo non esaustivo, le seguenti prestazioni professionali; esame delle pratiche oggetto di addebito; incontri periodici presso la sede dell’Amministrazione con i funzionari e gli amministratori interessati al procedimento; proposte di adozione di tutte le misure e le iniziative idonee alla più rapida conclusione del contenzioso nonché degli atti, con relativa composizione, anche ai fini dell’attività di autotutela; apposita relazione sullo stato di avanzamento nonché eventuali bozze di atti da sottoporre all’attenzione del funzionario competente; ipotesi di successivo incarico di patrocinio legale qualora l’Amministrazione comunale per la tutela dei propri interessi, debba procedere alla costituzione nelle diverse sedi giudiziarie con la condizione che lo studio legale aggiudicatario si impegni fin da subito ad applicare, per il successivo incarico di patrocinio legale, tariffe professionali determinate avendo a riferimento i livelli minimi della tariffa medesima eventualmente integrate in relazione alla complessità dell’incarico affidato. o durata dell’incarico e compenso: l’incarico, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto avrà durata di mesi sei alle condizioni previste nel presente atto e nello schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera “A” l’incarico potrà essere rinnovato una sola volta per un uguale periodo; allo studio legale affidatario del servizio sarà riconosciuto un compenso pari ad € 12,000,00 oltre cap ed iva per l’attività svolte durante il periodo contrattuale; il C.I.G. relativo all’affidamento di cui all’oggetto è stato assunto per l’importo comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014; 2. di imputare la prenotazione della spesa complessiva di € 15,225,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, così come segue: Missione Capitolo PEG Piano dei conti finanziario SIOPE Modalità di finanziamento Esercizio finanziar. di esigibilità dell’obbligazione Esercizio finanziar. di esigibilità dell’obbligazione 01 13804 Programma Descrizione 02 Titolo 1 Macroaggr Spese servizi patrocinio legale 03 U.1.03.02.11.006 1307 CIG Anno 2016 Importo 10,400,00 Anno 2017 Importo 2,080,00 ZE51A7B72C Imponibile 10,000,00 + Cassa 4% 400,00 Imponibile 2,000,00 + Cassa 4% 80,00 CUP Aliq. IVA 4% Imposta 2,288,00 TOTALE 12,688,00 Aliq. IVA 4% Imposta 457,60 TOTALE 2,537,60 3. di dare atto che: le condizioni per l’affidamento sono quelle previste dall’avviso pubblico e dal disciplinare approvati con la citata determinazione n. 681/2015 nonché dal contratto il cui schema allegato al presente atto sotto la lettera “A”; qualora l’Amministrazione comunale per la tutela dei propri interessi, debba procedere alla costituzione nelle diverse sedi giudiziarie, potrà richiedere la disponibilità alla difesa allo Studio Legale il quale si impegna ad applicare, per il successivo incarico di patrocinio legale, tariffe 4. 5. 6. 7. 8. 9. professionali determinate avendo a riferimento i livelli minimi della tariffa medesima eventualmente integrate in relazione alla complessità dell’incarico affidato di dare altresì atto che: il C.I.G. relativo all’affidamento di cui all’oggetto è stato assunto per l’importo comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014; di riservarsi l’eventuale impegno relativo al rinnovo contrattuale con proprio successivo atto; di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica; di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; di dare atto che: la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, sarà esecutiva dal momento dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; al presente provvedimento non si applica quanto previsto dall’art. 1 comma 629 (Split payment) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); IL RESPONSBILE MARONI CARLO / ArubaPEC S.p.A.