PROPOSTA DI LEGGE N. 51 della salute e sicurezza negli

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PROPOSTA DI LEGGE N. 51 della salute e sicurezza negli
PROPOSTA DI LEGGE N. 51
presentata dai consiglieri
Colautti, Tondo, Riccardi, Dipiazza, Ciriani, Piccin
il 4 giugno 2014
<<Tutela della salute e sicurezza negli ambienti domestici>>
Signor Presidente, egregi colleghi,
la presente legge ha come fine la promozione della salute e della sicurezza negli
ambienti domestici attraverso azioni di educazione alla salute e alla prevenzione, di
rilevazione e monitoraggio dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e dell’idoneità
degli impianti e degli apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di
incidente e delle relative conseguenze.
Per combattere un fenomeno di dimensioni allarmanti che colpisce ogni anno un
numero significativo di persone, soprattutto donne, anziani e bambini, è necessario un
intervento ampio e articolato volto a sviluppare politiche di prevenzione nonché una
capillare informazione sui modi più opportuni per affrontare i rischi e i pericoli presenti
all’interno delle mura domestiche.
Indipendentemente dal tipo di incidente, diversi fattori intervengono nella
determinazione del rischio e soprattutto della gravità dell’evento; disattenzione, fretta e
superficialità, scarsa conoscenza e/o inosservanza delle norme di sicurezza, presenza in
casa di apparecchi o sostanze pericolose, inadeguata cultura della sicurezza e della
prevenzione e, in molti casi, il disagio di abitare in spazi inadeguati con un numero sempre
crescente di elettrodomestici, impianti e accessori funzionali alle nuove abitudini di vita e
potenzialmente pericolosi.
La portata complessiva di questo problema è descritta, in Italia, da dati forniti da
indagini campionarie di popolazione; dati ISTAT mettono in evidenza come il numero delle
persone colpite da questo tipo di eventi, nel corso dell’anno, sia stimabile in 3 milioni e 48
mila (il 53,3 ‰ della popolazione) per un totale di ben 3 milioni e 672 mila incidenti.
A questi dati, presumibilmente, si devono aggiungere quelli relativi ai cosiddetti
“infortuni nascosti”, cioè le lesioni di media e lieve entità che, non richiedendo prestazioni
ospedaliere, non vengono denunciati e pertanto sfuggono a qualsiasi controllo.
Con la legge n. 493/1999 è stato riconosciuto, dal 1 marzo 2001, il diritto alla tutela
sociale da parte dell’INAIL degli infortuni occorsi nello svolgimento, gratuito e senza vincolo
di subordinazione, del lavoro domestico finalizzato alla cura della propria famiglia.
Ricordiamo che tale riconoscimento è conseguente all’emanazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 28/1995 che equiparava il lavoro effettuato all’interno della
famiglia alle altre forme di lavoro, estendendo allo stesso la tutela di cui all’art. 35 della
Costituzione.
Con il D.M. 15 settembre 2000 sono stati precisati i requisiti delle persone soggette
all’obbligo assicurativo e le modalità di attuazione della previsione normativa di
assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Sono persone assicurate: ciascun componente del nucleo familiare (uomo o donna)
in possesso dei seguenti requisiti:
I
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età compresa tra i 18 e i 65 anni;
svolgimento, in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, di
attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone di ciascun nucleo familiare e
dell’ambiente domestico ove dimora il medesimo nucleo.
L’oggetto dell’assicurazione è rappresentato da: infortuni (con esclusione delle
malattie professionali) dai quali sia derivata un’inabilità permanente al lavoro non inferiore
al 33 %, ad esclusione degli infortuni mortali.
Diversi sono gli ambienti domestici che rappresentano fattori di rischio. A titolo
esemplificativo i luoghi ove principalmente avvengono gli infortuni domestici sono i
seguenti:
il condominio, per tale intendendosi quelle parti di un immobile la cui proprietà è
comune a più condomini, può nascondere pericoli per la collettività che ne usufruisce in
particolare per quanto riguarda gli ascensori, l’illuminazione delle scale, parcheggio,
giardino, gli impianti di riscaldamento centralizzati, i cancelli automatici, gli impianti
elettronici centralizzati: tutti oltre che ben realizzati devono essere mantenuti in buono
stato di esercizio e conservazione;
la cucina è, statisticamente, l’ambiente in cui avviene il maggior numero di incidenti
domestici come ferite con utensili taglienti, ustioni durante la cottura dei cibi, folgorazione
durante l’utilizzo di elettrodomestici, traumi per scivolamento su pavimento umido, cadute
da scale “improvvisate”, intossicazioni ed avvelenamenti per ingestione di sostanze
detergenti etc;
il bagno è un ambiente particolarmente pericoloso per la presenza di umidità sul
pavimento, sulle pareti o diffusa nell’aria, per cui occorre estrema prudenza al fine di evitare
traumi per scivolamento, ustioni per esposizione ad acqua troppo calda, folgorazioni per
utilizzo di apparecchi elettrici in situazioni di umidità, rischio di intossicazioni ed
avvelenamento dovute a sostanze detergenti generalmente custodite in questo ambiente;
le camere da letto, pur sembrando ambienti sicuri, nascondono insidie per la
possibilità che si verifichino traumi per cadute, scivolamenti su tappeti, tende, copriletto.
Altri fattori di rischio sono rappresentati da un uso scorretto di elettrodomestici quali
termocoperte elettriche, TV, stereo, videoregistratori. Particolare attenzione deve essere
riservata alla camera dei ragazzi per la presenza di giocattoli ed altri oggetti sparsi sul
pavimento, con rischio di caduta e conseguenti traumi;
il soggiorno e la sala da pranzo possono nascondere insidie nei vari elementi di
arredo presenti oltre che negli elementi di illuminazione artificiale ed apparecchi quali
televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, DVD, personal computer, telefoni
comprendenti un’articolata rete di collegamenti elettrici ed elettronici, che per la loro
complessità, costituiscono fonte di rischio elettrico; in genere gli impianti domestici
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costituiscono una fonte di possibili incidenti e sinistri ed è opportuno prevenire folgorazioni,
cadute di tensione, fughe di gas, o perdite d’acqua con pericolosi allagamenti;
il giardino nasconde pericoli non sempre evidenti, in particolare per coloro che si
dedicano personalmente alla sua cura, effettuando il taglio del prato o delle siepi, la
potatura delle piante, la concimazione od altri trattamenti, esponendosi a rischio ferite,
traumi da cadute, scivolamenti o schiacciamenti, intossicazioni o avvelenamenti,
folgorazione, incendio od esplosione;
il garage viene utilizzato in via principale per il rimessaggio di auto e moto ma,
talvolta, l’eventuale spazio rimanente viene utilizzato come ripostiglio o sfruttato per il “fai
da te”. La presenza di auto e moto fa sì che all’interno del locale siano presenti sostanze
infiammabili in quantità significativa, carburanti, che possono rilasciare vapori e con l’aria
formare atmosfere esplosive. E’ evidente che in presenza di un’atmosfera esplosiva, una
fonte di calore o una scintilla elettrica, o altre fonti di innesco provocherebbero
un’esplosione.
L’obiettivo della presente proposta di legge è quella di riservare alla Regione un
ruolo per:
promuovere e diffondere una più matura conoscenza dei rischi presenti negli
ambienti domestici e, quindi, favorire una formazione adeguata di tutti i componenti e gli
operatori familiari;
estendere in ambito domestico la presenza e l’utilizzo di sistemi ausiliari di controllo
dell’impiantistica presente negli immobili al fine di prevenire e gestire le folgorazioni
elettriche, le interruzioni della tensione, le perdite interne di gas, gli allagamenti da perdite
ingenti di acqua, bloccando l’erogazione del gas o dell’acqua, attivando immediati ed
efficaci sistemi di allarme e di pronto intervento tecnico e di soccorso.
Le misure contenute nella presente legge consentirebbero di alleggerire di gran
lunga i costi gravanti sul Sistema Sanitario Regionale, per la fornitura di prestazioni
sanitarie e terapeutiche a fronte del verificarsi di infortuni domestici.
Considerata l’importanza rivestita dal provvedimento in esame, si confida in una
rapida approvazione da parte dell’Aula.
COLAUTTI
TONDO
RICCARDI
DIPIAZZA
CIRIANI
PICCIN
III
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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XI Legislatura - Atti consiliari
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Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con le finalità e i principi indicati
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e
istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici), e nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge
finanziaria 2003), detta norme per la promozione della salute e della sicurezza negli
ambienti domestici attraverso azioni di educazione alla salute e alla prevenzione, di
rilevazione e monitoraggio dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e dell’idoneità
degli impianti e degli apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di
incidente e delle relative conseguenze.
Art. 2
(Misure regionali)
1.
La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, realizza programmi destinati:
a)
all’informazione e alla formazione relative ai rischi inerenti i lavori svolti in
ambito domestico, alle tipologie di infortuni, alle misure di prevenzione degli incidenti
domestici, alla conoscenza delle normative tecniche di sicurezza;
b)
alla formazione continua sulla valutazione e sulla individuazione dei rischi
presenti negli ambiti domestici;
c)
a sostenere progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio
per la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con
particolare riferimento a donne, anziani, bambini e disabili;
d)
all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, all’acquisto di
dispositivi/sistemi idonei a operare un miglioramento delle condizioni di sicurezza negli
ambiti domestici, per quel che riguarda gli impianti, in particolare in caso di folgorazioni,
interruzioni di corrente, perdite di gas, perdite incontrollate di acqua.
2.
L’Amministrazione regionale si impegna a inserire nelle norme per la
programmazione socio-sanitaria (PSSR) il progetto obiettivo “Promozione della salute e
della sicurezza negli ambiti domestici” anche per una corretta progettazione degli edifici,
individuando regole del buon costume, obiettivi, risorse e modalità di attuazione dei
programmi di cui al comma 1.
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Art. 3
(Soggetti coinvolti)
1.
Le misure di cui all’articolo 2 sono realizzate attraverso forme di
collaborazione con l’INAIL, le associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori
in ambito domestico, con le associazioni di consumatori e ambientaliste, con le associazioni
femminili e familiari, con le associazioni imprenditoriali delle case produttrici di
installazione, manutenzione degli impianti, dispositivi di sicurezza, di apparecchi domestici,
con le agenzie educative e formative presenti sul territorio.
2.
I destinatari delle misure di cui all’articolo 2 sono i seguenti:
a)
personale degli uffici tecnici degli enti locali;
b)
lavoratori e lavoratrici in ambito domestico;
c)
tutti i soggetti che svolgono attività in ambito domestico;
d)
categorie tecniche professionali;
e)
famiglie, studenti, minori e anziani.
Art. 4
(Strumenti di comunicazione)
1.
La Regione promuove forme di collaborazione con il sistema radiotelevisivo
e informativo locale al fine di accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza in
ambito domestico.
Art. 5
(Regolamento)
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva
entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, i criteri e le modalità attuative della
presente legge, con particolare riferimento ai programmi previsti dall’articolo 2 e alle forme
di collaborazione previste dagli articoli 3 e 4.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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XI Legislatura - Atti consiliari
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Art. 6
(Monitoraggio e valutazione degli interventi)
1.
La Giunta regionale, con periodicità triennale, presenta alla competente
commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge.
Art. 7
(Norme finanziarie)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di 150.000
euro per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio _________ e del capitolo _____ di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20142016 e del bilancio per l’anno 2014, con la denominazione “Spese per iniziative di
promozione di misure informative, conoscitive, formative e tecniche, finalizzata alla tutela
della salute e sicurezza negli ambienti domestici”.
2.
Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte
mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 8.7.1.1150 e dal capitolo 4700 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio
per l’anno 2014.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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XI Legislatura - Atti consiliari
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NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale
13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge
regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003),
è il seguente:
Art. 4
(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)
OMISSIS
17. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la
tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni
domestici), l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere programmi informativi
e formativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
18. La realizzazione del servizio di cui al comma 17, qualora il valore di stima sia inferiore alla
soglia comunitaria, può essere affidata mediante ricorso a trattativa privata, previo
esperimento di una gara ufficiosa tra un numero di soggetti non inferiore a cinque.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno
2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con
riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
OMISSIS