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n. 19 del 25.11.2016
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PREVENZIONE
DAL
RISCHIO
RIBALTAMENTO NELL’UTILIZZO
CARRELLO ELEVATORE
DI
DEL
Gentile Cliente,
in Italia i carrelli elevatori sono causa di circa 19.000 infortuni, con una media di 1.500 casi di lesioni permanenti
e dai 20 ai 30 infortuni mortali ogni anno.
Da studi recenti eseguiti dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la Salute sul lavoro (OSHA) è emerso che i casi
di ribaltamento siano una delle principali cause di incidenti fatali sul luogo di lavoro.
In quasi tutti i casi, l’operatore viene sbalzato fuori dall’abitacolo rimanendo intrappolato tra il carrello elevatore
e il pavimento, con conseguenti lesioni al corpo o danni permanenti alla salute.
Sono varie le situazioni che possono portare a un ribaltamento, ma ogni volta, la stabilità del mezzo viene
compromessa da un errore di guida, da un ambiente di lavoro non idoneo, dalla mancanza di protezioni di
sicurezza, o da una combinazione di questi fattori.
E’ stato dimostrato che nel momento in cui un carrello elevatore sta per ribaltarsi, il cervello umano spinge
l’operatore a cercare di uscire dal mezzo.
L’impulso di saltare è talmente irresistibile che la misura di sicurezza migliore è proprio quella di munire il
carrello di sistemi di sicurezza che impediscano all’operatore di abbandonare il mezzo.
Per questo motivo, secondo quanto previsto Allegato V Parte II del D.L.vo 81/08, tutti i carrelli elevatori, anche
quelli non CE, “devono essere sistemati o attrezzati, a onere del Datore di Lavoro, in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento”: istallando, ad esempio, una struttura che trattenga il lavoratore sul sedile del posto di guida per
evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, lo stesso possa rimanerci intrappolato.
La dotazione di cintura di sicurezza, su mezzi che ne sono sprovvisti, deve essere eseguita da personale
qualificato il quale deve rilasciare, al termine, un dichiarazione di corretta installazione del dispositivo.
Un carrello privo di cintura di sicurezza e di tutti gli altri sistemi antiribaltamento e antirovesciamento previsti
dalla normativa vigente: non può essere utilizzato, non può essere noleggiato e non può essere ceduto se non ai
fini della rottamazione.
Attenzione! Per evitare incidenti non basta la sola messa “a norma” del carrello.
Occorre vigilare anche sul corretto utilizzo del mezzo.
La cintura di sicurezza, per essere efficace, deve essere costantemente indossata dal guidatore.
L’accertamento da parte di un U.P.G. dell’USL, del mancato utilizzo della cintura di sicurezza può comportare
sanzioni civili e penali sia per il Datore di Lavoro, sia per il Dirigente (per mancata informazione, addestramento,
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vigilanza) sia per il Preposto (per mancata vigilanza) e sanzioni civili e penali per il lavoratore (per scorretto
utilizzo di attrezzatura di lavoro e/o mancato utilizzo di dispositivo di sicurezza).
Risulta inoltre necessario che i lavoratori autorizzati come carrellisti: siano maggiorenni, abbiano l’idoneità
sanitaria rilasciata dal Medico Competente e abbiano l’attestato di qualificazione all’utilizzo del mezzo in corso di
validità (secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Nel ricordarLe che può contattare il nostro ufficio per informazioni in merito al numero 0521/030848 oppure
mandando una mail all’indirizzo [email protected], cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Ufficio Tecnico
Ge.Ma. S.r.l.: Sede operativa: Via G.S. Sonnino n. 21/A - 43126 Parma - Tel 0521 030848 – Fax 0521 030818
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