Gli incentivi fiscali – a cura Carlo Toniolli commercialista

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Gli incentivi fiscali – a cura Carlo Toniolli commercialista
Incentivi fiscali ristrutturazioni edilizie
1.
Detrazione interventi recupero patrimonio edilizio
Misura dell’agevolazione
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50% della spesa sostenuta fino al 31.12.2015 con limite massimo di spesa di €.
96.000,00
Dal 1.1.2016 la detrazione diventa del 36% con un limite massimo di spesa di €.
48.000,00
Per quali lavori spetta:
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interventi su edifici residenziali di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro
e risanamento conservativo – Anche manutenzione ordinaria se su parti comuni di
edifici residenziali.
Si ha diritto a questo tipo di detrazione anche per:
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Realizzazione o acquisto box auto (garage) o posti auto pertinenziali.
Interventi atti a prevenire “atti illeciti” sugli immobili.
Interventi per cablatura edifici
Interventi effettuati per il conseguimento di risparmio energetico basati su impiego di
fonti rinnovabili di energia
Interventi per misure antisismiche
Chi può fruire della detrazione:
- Proprietari o nudi proprietari
- Titolare di diritto reale di godimento ( usufrutto, uso, abitazione)
- Locatari e comodatari
Può usufruire della detrazione anche il familiare convivente del possessore (art 5 tuir) (
coniuge o figli ) purchè sostenga le spese e siano a lui intestati fatture e bonifici.
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Quali adempimenti sono necessari:
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Dal 14 maggio 2014 è stato soppresso l’obbligo di invio della comunicazione al Centro
Operativo di Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
dell’immobile ed eventualmente se lavori eseguiti dal detentore estremi di registrazione
dell’atto di affitto o comodato.
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Effettuare la comunicazione all’ Azienda sanitaria locale si vi è l’obbligo per il
tipo di lavori eseguiti E’ obbligatoria quando nel cantiere opera anche non
contemporaneamente più di un impresa.
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Pagamento delle fatture esclusivamente mediante “bonifico bancario” dal quale risulti
obbligatoriamente:
� Causale del versamento, con riferimento alla norma ( articolo 16-bis del DPR
917/1986
� Codice fiscale del soggetto che paga
� Codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento.
Importante: occorre conservare ed esibire in caso di richiesta agli uffici finanziari:
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Comunicazione all’ASL
Fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute
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Ricevute dei bonifici di pagamento
Ricevute di pagamento imposta comunale ( imu) se dovuta
Domanda di accatastamento se l’immobile non è censito.
Dichiarazione da parte delle aziende che hanno eseguito i lavori dell’osservanza
delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’adempimento degli obblighi
contributivi.
La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire
dall’anno nel quale la spesa è stata sostenuta.
2. Detrazione per acquisto di immobili ristrutturati.
E’ prevista una detrazione del 50% anche sull’acquisto di immobili uso abitativo nel caso di
interventi di ristrutturazione su interi fabbricati.
E’ condizione necessaria che l’acquisto avvenga entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori.
La detrazione del 50% viene calcolata sul 25% del costo di acquisto dell’immobile con un valore
massimo di € 96.000,00 che corrisponde pertanto ad una detrazione massima di €. 48.000,00 da
dividere in quote uguali in un periodo di 10 anni.
Pagamento: Sempre con bonifico bancario come per le spese di ristrutturazione
3. Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
Fino al 31.12.2015 è prevista una detrazione del 50% del costo da utilizzare sempre in 10 anni
con quote costanti in caso di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
ad A+.
Il principale presupposto per avere diritto alla detrazione è l’effettuazione di un intervento di
recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari ad uso residenziale.
La detrazione viene calcolata su una spesa per mobili o grandi elettrodomestici di €. 10.000,00 (
detrazione massima per unità immobiliare €. 5.000,00 in 10 quote annuali)
Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
La detrazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF ( imposta sul reddito delle persone fisiche) o
dall’ IRES ( imposta sul reddito delle società).
Questo tipo di detrazione viene riconosciuta nel caso di spese sostenute su ogni tipo di immobile,
non solo uso abitativo ma anche uffici, negozi, capannoni industriali ad esclusione degli immobili
merce delle aziende.
La legge di stabilità 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
A partire dal 1 gennaio 2016 la detrazione sarà del 36%
Le detrazioni sono riconosciute per spese sostenute per:
Detrazione massima
Spesa massima
100.000,00
60.000,00
153.846,15
92.307,69
60.000,00
30.000,00
92.307,69
46.153,85
60.000,00
30.000,00
92.307,69
46.153,85
1. Riqualificazione energetica edifici esistenti
2. Strutture opache ( pareti e coperture e
pavimenti) e finestre
3. Pannelli solari per produzione acqua calda
4. Sostituzione impianti di climatizzazione
invernale
5. Schermature solari ( solo 2015 )
6. Impianti climatizzazione invernale da
biomasse combustibili ( solo 2015 )
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Riqualificazione energetica edifici esistenti.
Rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un limite di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati
dalle tabelle allegate al Decreto del 11.03.2008.
Pertanto, la categoria degli “ interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale
include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione
energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa.
Al termine dei lavori il tecnico deve con apposita dichiarazione asseverare che rispetto alla
situazione di partenza la trasmittanza termica dell’edificio ha avuto un miglioramento superiore ai
valori prescritti.
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Interventi su involucri degli edifici.
Si tratta di interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali ( coperture,
pavimenti) o verticali ( pareti esterne), finestre ed infissi.
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Pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali.
E’ esclusa da questa agevolazione l’installazione di panelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica, tuttavia per tali impianti è prevista la detrazione IRPEF del 50% se l’impianto è a servizio
di un immobile ad uso abitativo per far fronte ai relativi bisogni energetici.
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale
o parziale, di impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione.
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Schermature solari.
Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono quelle indicate nell’allegato M del decreto
legislativo n. 3118/2006 ( chiusure oscuranti compresa la sicurezza)
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Acquisto e posa in opera di impianti alimentati a biomasse.
Si tratto delle spese sostenute per acquisto e posa in opera d i impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
1. Chi può fruire della detrazione:
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Proprietari o nudi proprietari
Titolare di diritto reale di godimento ( usufrutto, uso, abitazione)
Locatari e comodatari
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Può usufruire della detrazione anche il familiare convivente del possessore (art 5 tuir) (
coniuge o figli ) purchè sostenga le spese e siano a lui intestati fatture e bonifici, solo
naturalmente nel caso di immobili posseduti da privati e non da aziende.
2. Quali adempimenti sono richiesti.
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L’asseverazione del tecnico abilitato che consente di dimostrare che l’intervento
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
L’attestato di certificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza
La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Importante: Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa all’ENEA per
via telematica copia dell’attestato di certificazione e la scheda informativa.
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato con bonifico bancario nel quale
vanno indicati:
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La causale del versamento (riferimento alla legge del risparmio energetico)
Il codice fiscale del beneficiario della detrazione
Il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato
il bonifico.
Nota: Non è obbligatorio il pagamento con bonifico per i contribuenti esercenti attività d’impresa.
Guida completa su: www.agenziaentrate.gov.it - in “ l’agenzia
comunica” scegliere “guide fiscali”, poi “l’agenzia informa”
Redatto da:
Studio Commercialista Carlo Toniolli