capitolato speciale d`appalto
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PROVINCIA DI PARMA SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ***** Piano di Organizzazione del Servizio di Sgombro neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale per la stagione invernale 2016-2019 **** CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO IL RESPONSABILE DELL’U.O. MANUTENZIONE STRADE MONTAGNA/PEDEMONTANA IL RESPONSABILE DELL’U.O. MANUTENZIONE STRADE PIANURA/PEDEMONTANA I COLLABORATORI Geom. Antonio Mesti Geom.Dante Terzi Geom. Jury Bernieri Geom. Serena Ferrari Geom. Stefano Reverberi Geom. Ida Sandei DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Gabriele Annoni Parma, 27 giugno 2016 ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE Forma oggetto del presente Capitolato la prestazione, eseguita con mezzi meccanici, del servizio di sgombero neve e spandimento sali per il periodo 1 novembre / 30 aprile degli anni 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 sui tronchi di strade Provinciali di cui all’elenco allegato (Elaborato n.2 – Tronchi neve e costi) e costituente parte integrante del presente Capitolato. Il Servizio viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante percentuale unica di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, poiché trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate in quanto operazioni volte a rendere percorribili le strade provinciali in condizioni di precipitazioni nevose mediante esecuzione di operazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio, ed eseguite con modalità reiterate con costanza nel tempo. La valutazione della congruità dell’offerta viene effettuata ai sensi dell’art. 97 c.8 del D.lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta. In caso di parità tra diverse offerte si procede a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924. Nel caso di differenze tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere vale la soluzione più vantaggiosa per la stazione appaltante. La Provincia procede ad aggiudicare definitivamente il contratto a favore del miglior offerente solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente Capitolato e dall’Elaborato 3 “Scheda tecnica- Mezzi e Attrezzature”; a tal fine, l’aggiudicatario mette a disposizione della stazione appaltante i mezzi e le attrezzature dal 01.09.2016 al 01.10.2016 per una visita da parte del personale della Provincia. Le singole Ditte interessate, aventi i requisiti di cui all’art 5, potranno presentare offerta su tutti i tronchi di gara. Si precisa che la singola ditta potrà aggiudicarsi al massimo n. 2 tronchi (Elaborato n. 2 –Tronchi neve e costi) Nell’eventualità che una ditta risultasse aggiudicataria di più tronchi la Provincia affiderà il Servizio del tronco su quale è stato effettuato il ribasso maggiore. ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO L’ammontare presunto netto dell’appalto indicato nel bando di gara, per la natura del servizio, è puramente indicativo e può, di conseguenza, variare in aumento o in diminuzione, senza limitazione alcuna e senza che l’appaltatore abbia diritto di ricevere compensi per questo solo motivo. L'importo comprende: una quota per “fermo macchina” (compenso fisso) non assoggettata a ribasso; una quota relativa alla sicurezza non assoggettata a ribasso: una quota variabile per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolata in base all’Elenco prezzi , da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara, e quantificata come da scheda tecnica riepilogativa “Elaborato n.2 -Tronchi neve e costi”; 2 L’importo indicato nel bando di gara si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche le forniture di sale, gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi unitari delle singole categorie d’opera s’intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto. L'importo contrattuale presunto, oltre IVA e per ciascun tronco è quantificato come specificato nella Scheda tecnica riepilogativa “Elaborato n.2 -Tronchi neve e costi” - del "Piano di organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale stagioni invernali 2016/2019". In considerazione della natura dei servizi, l'Appaltatore si impegna ad effettuare gli interventi necessari, anche in più e/o in meno rispetto all’importo contrattuale, senza che la circostanza dia diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato e nell’Elenco prezzi. ART. 3 PRESTAZIONE DEI SERVIZI Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attività necessarie per mantenere in piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, in galleria e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede almeno le seguenti prestazioni a carico dell’appaltatore: a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio di sgombero neve; b) rimozione di crostoni ghiacciati, eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti e dal piano viabile delle gallerie; c) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli creatisi anche a causa di slavine o valanghe; d) asportazione della neve dalle Strade Provinciali poste anche all’interno dei centri abitati di competenza della Provincia di Parma; e) fornitura e caricamento di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all’espletamento del servizio salatura; f) preparazione e aspersione sul piano viabile e sue pertinenze di composti salini antigelo; g) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l’immediato inizio del servizio durante tutto il periodo invernale. La Provincia si riserva la facoltà a seguito di variazioni della lunghezza dei tronchi stradali indicati nella scheda tecnica e dovuti ad aperture o chiusure al traffico di nuovi tratti o a declassfiche di strade, di aumentare o diminuire le quantità. I servizi oggetto del presente capitolato, saranno eseguiti con autocarro o trattore di potenza adeguata. Ai mezzi sgombranti verrà applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere", a comandi idraulici posti nella cabina 3 dell'automezzo, di altezza non inferiore a mt.1 ,00 di larghezza mt.4,00- 4,50, peso non inferiore a q.li 5,00 orientabile, rispetto alla direzione di marcia. da –45° a +45°. e spostabile in senso verticale od orizzontale per un minimo di cm.30. Lo spargimento di sali disgelanti, di graniglia, sabbia sarà effettuato con spandisale, montato su autocarro o trattore, con automatismo meccanico o a traino con comandi posti nella cabina dell’automezzo per una regolare distribuzione del materiale. I prezzi unitari di elenco saranno applicati ai percorsi effettivamente e regolarmente sgomberati, quando, come più avanti precisato siano state effettuati l'andata ed il ritorno, e/o alle ore effettivamente lavorate. Conducenti e mezzi, nel periodo di prestazione dei servizi, dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, dovranno essere reperibili lungo il tronco stradale o lungo il gruppo di strade dove dovrà essere effettuato il servizio a semplice richiesta dell’Amministrazione Provinciale. I mezzi dovranno essere adibiti esclusivamente per il servizio lungo le strade provinciali e non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso enti pubblici e/o privati pena la nullità del contratto. ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE A) Sgombero neve 1) Lo spartineve, di norma, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm. 5 (cinque) in uno qualunque dei punti del tronco da sgombrare e si fermerà quando l'altezza della neve sia inferiore alla minima salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Provinciale. Lo spartineve ed il relativo mezzo di locomozione dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto. Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi meccanici restano a totale carico della Ditta. La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite dall’Amministrazione a mezzo del proprio personale. Gli autocarri ed i trattori con potenza non inferiore a 100 HP saranno muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario. 2) Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno, operazione da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale. Lo sgombero sarà valutato in base alla lunghezza effettiva del tronco stradale assegnato e sgombrato, intendendosi completato lo stesso sgombero, agli effetti del prezzo unitario di elenco, quando sia stata effettuata l'andata su un lato e il ritorno sull'altro per i tronchi compensati a chilometro e/o alle ore effettivamente lavorate per i tronchi compensati in economia. Anche per quanto riguarda i tratti compensati a chilometro, qualora si rendessero necessari sgombri di pulizia o di allargamento della sede viabile, l’Amministrazione Provinciale potrà ordinare all'Appaltatore che lo sgombero venga effettuato "in economia": i tempi effettivamente impiegati saranno computati dal personale di servizio e compensati con i prezzi di elenco. La larghezza della sezione sgombrata dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale. Nel primo sgombero (andata e ritorno) essa non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina, o fra i segnabordi collocati sulle medesime. Negli sgomberi successivi ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la sezione sgombrata potrà essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata. 4 Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di sinuosità qualora si verificassero, l’Appaltatore è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo se necessario alla manodopera occorrente. 3) Alla partenza dello spartineve dovrà presenziare, quando possibile, l’Assistente tecnico o l'Operatore Stradale competente designato dallo scrivente servizio: l'Appaltatore, in caso di assenza, ha l'obbligo di preavvisarlo tempestivamente. In mancanza di personale della Provincia, l’appaltatore dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria responsabilità avvisando l’Assistente di zona o i Responsabili del Servizio Viabilità. In tal caso, a fine servizio, dovrà comunicare al personale di cui sopra i chilometri percorsi e/o le ore effettivamente lavorate. 4) Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni spartineve. 5) Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per eventuali sgombri extracontrattuali per i cumuli di neve che si formassero sulla strada per effetto di gonfiate, valanghe e slavine che, per l'eccessivo ingombro impedissero la continuazione dello sgombero con lo spartineve. B) Spargimento di sali disgelanti e di graniglia 1) Lo spargimento di sali disgelanti, graniglia, pietrisco, pietrischetto o sabbia, miscelati o meno sarà effettuato con spandisale, montato su autocarro o trattore o trainato, di potenza non inferiore ai 100 HP, dotato di silos o tramoggia con meccanismo automatico o a traino per una regolare distribuzione dei materiali, avente capienza idonea per il regolare svolgimento del servizio nel tronco affidato. 2) Il mezzo dovrà viaggiare sempre con catene e dovrà essere dislocato nel punto più idoneo nell'ambito del tronco, di competenza del servizio. 3) Lo spargimento dei materiali dovrà essere effettuato in modo regolare, in funzione delle condizioni della strada e secondo gli ordini e le istruzioni impartiti dal personale preposto. 4) Il mezzo per spargimento dovrà essere sempre disponibile, in qualsiasi momento del giorno e della notte, e potrà entrare in azione anche su semplice richiesta verbale del personale dell'Amministrazione. In mancanza di personale della Provincia, l’appaltatore dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria responsabilità avvisando l’Assistente di zona o i Responsabili del Servizio Viabilità. In tal caso, a fine servizio, dovrà comunicare al personale di cui sopra i chilometri percorsi e/o le ore effettivamente lavorate, oltre al quantitativo di sali disgelanti e/o di inerti utilizzati. Mezzo e conducente dovranno essere sempre reperibili nel punto di dislocazione, dal 1° Novembre al 30 Aprile dell'anno successivo, pur riservandosi l'Amministrazione di fare eseguire o meno interventi di spargimento anche prima e dopo tale data, in relazione delle necessità. L’intervento con i mezzi spandisale e spandi graniglia dovrà essere effettuato ogni qualvolta si verifichi la necessità del servizio anche in modo preventivo e nei tratti stradali dove normalmente si verificano delle condizioni di gelo. Il mezzo dovrà intervenire in strada carico dei materiali richiesti dal personale dell'Amministrazione (sali disgelanti, graniglia, sabbia ecc.). L'onere del caricamento dei materiali, anche di solo sale fornito dall'Amministrazione, sarà sempre a carico dell'Appaltatore. 5) I materiali disgelanti e la graniglia dovranno essere immagazzinati, tanto al coperto quanto allo scoperto in luogo da reperire a cura e spese dell'Appaltatore i medesimi potranno essere impiegati esclusivamente per spargimento sulle strade Provinciali. L’eventuale acquisto di materiali disgelanti (sali e graniglia) da parte dell’Appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, verranno compensati come previsto nell’Elenco prezzi. 5 6) All'Appaltatore sarà riconosciuto e compensato col prezzo orario di cui all'allegato elenco, il cosiddetto "tempo morto" per viaggi a vuoto nel caso sia comandato a disgelare tronchi di strada diversi da quelli affidati in appalto alla medesima Ditta. Inoltre se la distanza da un punto all'altro di una strada dove è stata ordinata la salatura supera i 10 chilometri, verrà compensato e riconosciuto all'Appaltatore il tempo occorso per tale spostamento ivi compreso il tempo impiegato a percorrere i 10 chilometri non verrà invece segnato e riconosciuto il tempo impiegato per spostamenti come sopra detto, quando la distanza sia inferiore ai 10 chilometri calcolata con le distanze chilometriche della strada. Le prestazioni di sgombero neve e spargimento sale saranno verificabili anche tramite il sistema satellitare di controllo dei mezzi. La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore di intervenire con personale e mezzi necessari per mantenere in esercizio il transito in caso di particolari necessità , gelicidio, caduta massi, caduta piante e rami, ostruzione fossi e cunette di scolo e relativi attraversamenti, ecc.. Tali lavori verranno compensati in economia come previsto dall’elenco prezzi. ARTICOLO 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art 45 del D.lgs n. 50/2016, compresi gli imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti previsti dagli art 47, 48 del D.lgs 50/2016; Per la partecipazione alla gara, le imprese - in forma singola od associata – devono produrre: 1) dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di: - natura giuridica - denominazione - sede legale - data inizio attività - oggetto attività - dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza - codice fiscale - - partita I.V.A.; 2) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla scheda tecnica, comportante la disponibilità esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel servizio oggetto del presente appalto in favore della Provincia; 3) dichiarazione di aver sostenuto, nel triennio antecedente l’indizione della gara, un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi quiescenza, non inferiore ad Euro 5.000,00; nel costo del personale può essere compreso anche il costo per il titolare in caso di impresa individuale e per i soci (da assimilare ai contributi versati e al reddito dichiarato) in caso di s.n.c. o s.a.s.; 4) dichiarazione di impegnarsi, ai fini dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione una struttura o un area idonea allo stazionamento dei mezzi posizionata lungo il tronco di competenza stradale, e comunque: a distanza non superiore a km. 3 per la zona “Montagna”; a distanza non superiore a 10 km per la zona “Settore Pianura”; per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali dei mezzi d’opera e lo stoccaggio del sale; 5) dichiarazione di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni tutte del presente capitolato, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto; 6 6) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto. In caso di offerta presentata da RTI, il requisito indicato dal precedente punto 1) deve essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti indicati ai punti 2) 3) 4) e 5) possono essere posseduti dal RTI nel suo complesso. Il soggetto concorrente può soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I requisiti di cui ai precedenti punti 2) 3) e 4) devono essere comprovati entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, con le seguenti modalità: • punto 2): documentazione relativa alle attrezzature e libretti di circolazione dei mezzi, contenente l’esatta indicazione del mezzo o dei mezzi, completa del/i numero/i di targa, potenza, con descrizione e schede tecniche, certificato di proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature per lo svolgimento del servizio; • punto 3): modelli riepilogativi attestanti versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle casse Edili in ordine alle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi quiescenza, corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi che dimostrino il costo complessivo per il personale dipendente nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; • punto 4): individuazione cartografica e atto di proprietà o copia del contratto di disponibilità delle strutture o area idonee. L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione. L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Nell’eventualità che una ditta risultasse aggiudicataria di più tronchi la Provincia procederà all’aggiudicazione del Servizio del tronco su quale è stato offerto il ribasso maggiore, più conveniente per la Provincia. L'ordine di immediato inizio del servizio può essere impartito subito dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge. Fanno parte integrante del contratto da stipulare: - il presente capitolato; - il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; - la scheda tecnica riepilogativa “Tronchi neve e costi” - la Scheda dei Mezzi ed attrezzature - l’elenco prezzi. Art. 6 7 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una cauzione provvisoria prescritta dall’art 93 del D.lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna Impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli indicati all’art 93 c. 3 del D.lgs 50/2016. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati; L’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle normative vigenti. La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art 103 del D.lgs 50/2016 è stabilita pari al 10% dell’importo delle prestazioni e degli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. come previsto dall’art 103 comma 5 del D.lgs 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. ARTICOLO 7 POLIZZA DI ASSICURAZIONE 8 Ai sensi dell’art 103 comma 7 del D.l gs 50/2016 l'appaltatore è obbligato a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.A. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto. La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto del’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. - catastrofe Euro 1.500.000,00 - per persona Euro 1.500.000,00 - per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 L'Appaltatore è obbligato a presentare la polizza RCA per ogni mezzo utilizzato che dovrà riportare una appendice che preveda la copertura assicurativa per lo svolgimento del Servizio sia di neve, sia di spargimento sale su aree pubbliche e private. Tali polizze devono essere presentate alla Provincia prima dell'inizio del servizio di ogni annualità. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Parma anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. ARTICOLO 8 GESTIONE DELLA SICUREZZA In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, la Provincia ha determinato i costi d’attuazione della sicurezza, che comprendono ogni misura - anche di carattere eccezionale - che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Provincia promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d’appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall’esecuzione del contratto. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare alla Provincia integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto. ARTICOLO 9 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 9 All’atto della consegna del servizio l’appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008. L’Appaltatore provvede altresì: − prendere conoscenza e portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI; − osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; − a disporre, dotarsi e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI; − a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti; − ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei; − ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; − ad informare immediatamente la Provincia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge. La Provincia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Art. 10 SUBAPPALTO Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni di servizio oggetto del presente Capitolato, a pena di recessione del medesimo. Art. 11 SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO GPS L'Appaltatore è tenuto all’installazione sui mezzi utilizzati per il servizio di sistemi satellitari di controllo della posizione geografica e temporale del mezzo - GPS - durante l’espletamento del servizio. L’Appaltatore medesimo si impegna ad installare tale attrezzature individuata dall’Amministrazione presso le officine autorizzate, su tutti i mezzi utilizzati per il Servizio. Tali dispositivi dovranno essere sempre in funzione dal 1° novembre al 30 aprile di ogni stagione invernale per tutta la durata del contratto. 10 L’onere a carico dell’Appaltatore per il singolo automezzo – da corrispondersi direttamente al fornitore-installatore che verrà comunicato dall’Amministrazione – è forfettariamente fissato in massimo Euro 500,00 (euro cinquecento/00). L’Appaltatore assume inoltre l’onere per la tenuta in efficacia dell’impianto. L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere, in caso di mal funzionamento del dispositivo GPS, alla sostituzione dello stesso con la massima urgenza. Non saranno erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata motivazione; In qualsiasi momento il personale della Provincia può connettersi al dispositivo GPS per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti. Art. 12 OBBLIGHI DIVERSI L'Appaltatore è tenuto: 1) ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi da attrezzare per sgombero e/o spargimento nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia; 2) ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi; 3) ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova all’Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza, l'Amministrazione provvederà a trattenere il 20 (venti) % dei pagamenti in acconto ed a saldo, che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferme restando le disposizioni di pagamento previste dal presente Capitolato; 4) ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 2) e 3) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all’apposito elenco; 5) a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.); 6) a comunicare anticipatamente alla Stazione appaltante ogni modifica che l’Appaltatore ha necessità di applicare nel corso del Servizio. 11 Art. 13 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE Nella prestazione del servizio in oggetto, l'Appaltatore è l'unico responsabile dell’incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo. Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale dell'Amministrazione a causa dell'esecuzione dei servizi di competenza, l'Appaltatore è tenuto alla immediata riparazione dei danni, in caso contrario l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di detrarre, dalle somme spettanti all'Appaltatore un importo pari al danno stimato o riparato, l'eventuale recidività dell'Appaltatore può costituire causa di rescissione del contratto. L'Appaltatore è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate l'Appaltatore si impegna a mantenere totalmente sollevata l'Amministrazione. Art. 14 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI La consegna del servizio, intesa come ordine di inizio della prestazione, data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, può essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dell’appalto ed in pendenza della stipula del contratto. La consegna del servizio è comunque fissata al giorno 1° novembre ed il termine di ultimazione al 30 aprile di ciascuna stagione. Il servizio potrà comunque essere richiesto anche in periodi antecedenti o posteriori a tali date in considerazione dell’imprevedibilità della stagione invernale. Le attività previste devono essere normalmente svolte in modo continuativo per le tre stagioni invernali della durata del contratto, nei periodi sopra indicati, in orari diurni e notturni e in tutti i giorni dell’anno, festivi compresi. Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla rescissione del Contratto per responsabilità dell'Appaltatore, qualora lo stesso manchi agli obblighi contrattuali. A titolo esemplificativo, e non limitativo, sono considerate mancanze agli obblighi contrattuali il ritardato reiterato di inizio del servizio assunto, la conduzione del medesimo con insufficiente speditezza od insufficienza di mezzi o per recidività nel mancato ripristino di danni arrecati al patrimonio stradale. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di procedere alla rescissione del Contratto per responsabilità dell'Appaltatore, qualora lo stesso non provveda ad attivare e tenere in esercizio ed efficienza il dispositivo satellitare di controllo della posizione geografica e temporale del mezzo. In caso di rescissione del contratto l’Amministrazione procederà a mezzo semplice lettera raccomandata, provvedendo alla esecuzione d'ufficio dei servizi. Tutte le spese conseguenti ed ogni ulteriore danno saranno a carico dell'Appaltatore. In caso di anticipata risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione dei servizi al momento prestati e regolarmente eseguiti, con esclusione di qualsiasi altro compenso di cui all'Art. 345 del R.D. 20/03/1865 n.2248. AII. F, detratti i servizi prestati d'ufficio ed i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione. 12 Art. 16 DURATA DEL CONTRATTO – PENALITÀ Il presente contratto vale per il periodo daI 01/11/2016 al 30/10/2019, fatto salvo quanto stabilito nell’art 19. In caso di ritardo nella prestazione dei servizi dovuti per responsabilità dell'Appaltatore, allo stesso sarà applicata una penale di € 100 al giorno, comprese le frazioni di giorno superiori a ore 2. Non sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche (nevicate eccezionali, per quantità e durata, le condizioni della neve, gelata, fradicia ecc.). Fra le cause di forza maggiore che possono impedire la prosecuzione rapida e regolare dello sgombero, sono invece riconosciute quelle di cui all'Art. 4/A.5. E' peraltro facoltà dell'Amministrazione far proseguire lo sgombero oltre le ostruzioni, prima ancora che siano state rimosse completamente, facendo scavalcare il tratto ostruito nei modi e con i mezzi che, caso per caso, saranno ritenuti idonei ed ordinati dalla D.L. Art.17 ELENCO PREZZI UNITARI I prezzi a misura ed in economia ed il compenso fisso "a corpo" sono stati determinati valutando tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa. Pertanto si intendono comprensivi di tutto quello che occorre per lo sgombero della neve, lo spargimento di sali disgelanti e di graniglia, secondo le prescrizioni del presente Capitolato e secondo le istruzioni impartite dalla stazione appaltante. I compensi fissi non sono soggetti a ribasso. Art. 18 PAGAMENTI Le prestazioni sono valutate secondo le disposizioni dell’elenco prezzi e in base ai rapportino neve/sale redatti dai rispettivi Assistenti tecnici e controllati dai Funzionari responsabili della manutenzione strade. Solo a seguito del controllo e previa comunicazione da parte della Provincia potrà essere presentata regolare fattura secondo le scadenze indicativamente sotto indicate: per il servizio svolto nei mesi di Novembre e Dicembre, compreso i compensi fissi annuali e oneri per la sicurezza annuali entro il mese di febbraio; per il servizio svolto nei mesi di Gennaio- Febbraio- Marzo – Aprile entro il mese di giugno. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura e in assenza di formale contestazione sul servizio svolto. Art. 19 PASSAGGIO DI STRADE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI Nella eventualità che nel periodo di validità del contratto daI 01/11/2016 aI 30/10/2019 il tronco stradale appaltato passasse in tutto od in parte in gestione ad altra Amministrazione, l’Appaltatore sarà tenuto o meno alla continuazione della prestazione dei servizi assunti, in base alle determinazioni dell'Ente subentrante. Nel caso l'Appaltatore prosegua nella continuazione della prestazione dei servizi assunti la direzione dei medesimi passerà all'Ente subentrato. In tutti i casi che prosegua nella prestazione dei servizi assunti o meno l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso da parte della Provincia di Parma. 13 Art. 20 INVARIABILITÀ DEI PREZZI UNITARI E LORO APPLICAZIONE Le prestazioni di servizio verranno compensate con i prezzi dell'elenco allegato al presente capitolato. ART 21 CONTROVERSIE Per le controversie tra la Provincia di Parma e l’Appaltatore è competente il foro di Parma Art. 22 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, copie, bolli, registrazioni, diritti di segreteria, ecc., sono a completo carico dell'Appaltatore. La registrazione del contratto , stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.10 parte II° e art. 1 - tab. A allegata al DPR 131 del 24/04/1986 con onere a carico della parte richiedente. 14