capitolato speciale d`appalto

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capitolato speciale d`appalto
PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI
E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
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Piano di Organizzazione del Servizio di Sgombro neve e spargimento sali disgelanti sulla
rete stradale provinciale per la stagione invernale 2016-2019
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
MANUTENZIONE STRADE
MONTAGNA/PEDEMONTANA
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
MANUTENZIONE STRADE
PIANURA/PEDEMONTANA
I COLLABORATORI
Geom. Antonio Mesti
Geom.Dante Terzi
Geom. Jury Bernieri
Geom. Serena Ferrari
Geom. Stefano Reverberi
Geom. Ida Sandei
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Gabriele Annoni
Parma, 27 giugno 2016
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Forma oggetto del presente Capitolato la prestazione, eseguita con mezzi meccanici, del servizio di
sgombero neve e spandimento sali per il periodo 1 novembre / 30 aprile degli anni 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019 sui tronchi di strade Provinciali di cui all’elenco allegato (Elaborato n.2 –
Tronchi neve e costi) e costituente parte integrante del presente Capitolato.
Il Servizio viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante
percentuale unica di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016, poiché trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate in quanto operazioni
volte a rendere percorribili le strade provinciali in condizioni di precipitazioni nevose mediante
esecuzione di operazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio, ed eseguite con modalità
reiterate con costanza nel tempo.
La valutazione della congruità dell’offerta viene effettuata ai sensi dell’art. 97 c.8 del D.lgs. 50/2016,
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci, non si procederà alla determinazione
della soglia di anomalia, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità
dell’offerta.
In caso di parità tra diverse offerte si procede a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Nel caso di differenze tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere vale la soluzione
più vantaggiosa per la stazione appaltante.
La Provincia procede ad aggiudicare definitivamente il contratto a favore del miglior offerente solo
dopo aver accertato la effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente
Capitolato e dall’Elaborato 3 “Scheda tecnica- Mezzi e Attrezzature”; a tal fine, l’aggiudicatario mette
a disposizione della stazione appaltante i mezzi e le attrezzature dal 01.09.2016 al 01.10.2016 per
una visita da parte del personale della Provincia.
Le singole Ditte interessate, aventi i requisiti di cui all’art 5, potranno presentare offerta su tutti i
tronchi di gara.
Si precisa che la singola ditta potrà aggiudicarsi al massimo n. 2 tronchi (Elaborato n. 2 –Tronchi
neve e costi)
Nell’eventualità che una ditta risultasse aggiudicataria di più tronchi la Provincia affiderà il Servizio
del tronco su quale è stato effettuato il ribasso maggiore.
ART. 2
IMPORTO DEL CONTRATTO
L’ammontare presunto netto dell’appalto indicato nel bando di gara, per la natura del servizio, è
puramente indicativo e può, di conseguenza, variare in aumento o in diminuzione, senza limitazione
alcuna e senza che l’appaltatore abbia diritto di ricevere compensi per questo solo motivo.
L'importo comprende:
una quota per “fermo macchina” (compenso fisso) non assoggettata a ribasso;
una quota relativa alla sicurezza non assoggettata a ribasso:
una quota variabile per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolata in base all’Elenco prezzi , da
assoggettare al ribasso offerto in sede di gara, e quantificata come da scheda tecnica riepilogativa
“Elaborato n.2 -Tronchi neve e costi”;
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L’importo indicato nel bando di gara si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi
contrattuali previsti e comprende anche le forniture di sale, gli oneri di ammortamento materiali,
delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di
manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro necessario per l’espletamento del
servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di
tutte le misure di sicurezza.
Nei prezzi unitari delle singole categorie d’opera s’intendono sempre comprese e compensate le
spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il
servizio nel modo prescritto.
L'importo contrattuale presunto, oltre IVA e per ciascun tronco è quantificato come specificato nella
Scheda tecnica riepilogativa “Elaborato n.2 -Tronchi neve e costi” - del "Piano di organizzazione
del servizio di sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale stagioni
invernali 2016/2019".
In considerazione della natura dei servizi, l'Appaltatore si impegna ad effettuare gli interventi
necessari, anche in più e/o in meno rispetto all’importo contrattuale, senza che la circostanza dia
diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nel presente
Capitolato e nell’Elenco prezzi.
ART. 3
PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attività necessarie per mantenere in
piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la
formazione di ghiaccio sul piano viabile, in galleria e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede
almeno le seguenti prestazioni a carico dell’appaltatore:
a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio di sgombero neve;
b) rimozione di crostoni ghiacciati, eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti e dal piano viabile
delle gallerie;
c) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli
creatisi anche a causa di slavine o valanghe;
d) asportazione della neve dalle Strade Provinciali poste anche all’interno dei centri abitati di
competenza della Provincia di Parma;
e) fornitura e caricamento di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all’espletamento
del servizio salatura;
f) preparazione e aspersione sul piano viabile e sue pertinenze di composti salini antigelo;
g) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l’immediato inizio del
servizio durante tutto il periodo invernale.
La Provincia si riserva la facoltà a seguito di variazioni della lunghezza dei tronchi stradali indicati
nella scheda tecnica e dovuti ad aperture o chiusure al traffico di nuovi tratti o a declassfiche di
strade, di aumentare o diminuire le quantità.
I servizi oggetto del presente capitolato, saranno eseguiti con autocarro o trattore di potenza
adeguata. Ai mezzi sgombranti verrà applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita
da lama metallica unica o da lama tipo "vomere", a comandi idraulici posti nella cabina
3
dell'automezzo, di altezza non inferiore a mt.1 ,00 di larghezza mt.4,00- 4,50, peso non inferiore a
q.li 5,00 orientabile, rispetto alla direzione di marcia. da –45° a +45°. e spostabile in senso verticale
od orizzontale per un minimo di cm.30.
Lo spargimento di sali disgelanti, di graniglia, sabbia sarà effettuato con spandisale, montato su
autocarro o trattore, con automatismo meccanico o a traino con comandi posti nella cabina
dell’automezzo per una regolare distribuzione del materiale.
I prezzi unitari di elenco saranno applicati ai percorsi effettivamente e regolarmente sgomberati,
quando, come più avanti precisato siano state effettuati l'andata ed il ritorno, e/o alle ore
effettivamente lavorate.
Conducenti e mezzi, nel periodo di prestazione dei servizi, dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno
successivo, dovranno essere reperibili lungo il tronco stradale o lungo il gruppo di strade dove dovrà
essere effettuato il servizio a semplice richiesta dell’Amministrazione Provinciale.
I mezzi dovranno essere adibiti esclusivamente per il servizio lungo le strade provinciali e non
potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso enti pubblici e/o privati pena la nullità del
contratto.
ART. 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE
A) Sgombero neve
1) Lo spartineve, di norma, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza
minima di cm. 5 (cinque) in uno qualunque dei punti del tronco da sgombrare e si fermerà quando
l'altezza della neve sia inferiore alla minima salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione
Provinciale. Lo spartineve ed il relativo mezzo di locomozione dovranno essere sempre in piena
efficienza ed in completo assetto.
Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi
meccanici restano a totale carico della Ditta.
La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite dall’Amministrazione a
mezzo del proprio personale.
Gli autocarri ed i trattori con potenza non inferiore a 100 HP saranno muniti dei regolamentari
dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale di catene
alle ruote motrici, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti,
lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque
momento possa risultare necessario.
2) Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in
ritorno, operazione da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti
completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale.
Lo sgombero sarà valutato in base alla lunghezza effettiva del tronco stradale assegnato e
sgombrato, intendendosi completato lo stesso sgombero, agli effetti del prezzo unitario di elenco,
quando sia stata effettuata l'andata su un lato e il ritorno sull'altro per i tronchi compensati a
chilometro e/o alle ore effettivamente lavorate per i tronchi compensati in economia. Anche per
quanto riguarda i tratti compensati a chilometro, qualora si rendessero necessari sgombri di pulizia o
di allargamento della sede viabile, l’Amministrazione Provinciale potrà ordinare all'Appaltatore che lo
sgombero venga effettuato "in economia": i tempi effettivamente impiegati saranno computati dal
personale di servizio e compensati con i prezzi di elenco. La larghezza della sezione sgombrata
dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale. Nel primo sgombero (andata e ritorno)
essa non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina, o fra i segnabordi
collocati sulle medesime. Negli sgomberi successivi ove non sia possibile mantenerla nella
larghezza primitiva, la sezione sgombrata potrà essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere
ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata.
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Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di sinuosità qualora si verificassero,
l’Appaltatore è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo se necessario alla manodopera
occorrente.
3) Alla partenza dello spartineve dovrà presenziare, quando possibile, l’Assistente tecnico o
l'Operatore Stradale competente designato dallo scrivente servizio: l'Appaltatore, in caso di assenza,
ha l'obbligo di preavvisarlo tempestivamente. In mancanza di personale della Provincia, l’appaltatore
dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria
responsabilità avvisando l’Assistente di zona o i Responsabili del Servizio Viabilità. In tal caso, a fine
servizio, dovrà comunicare al personale di cui sopra i chilometri percorsi e/o le ore effettivamente
lavorate.
4) Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni
spartineve.
5) Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per eventuali sgombri extracontrattuali per i cumuli di
neve che si formassero sulla strada per effetto di gonfiate, valanghe e slavine che, per l'eccessivo
ingombro impedissero la continuazione dello sgombero con lo spartineve.
B) Spargimento di sali disgelanti e di graniglia
1) Lo spargimento di sali disgelanti, graniglia, pietrisco, pietrischetto o sabbia, miscelati o meno sarà
effettuato con spandisale, montato su autocarro o trattore o trainato, di potenza non inferiore ai 100
HP, dotato di silos o tramoggia con meccanismo automatico o a traino per una regolare distribuzione
dei materiali, avente capienza idonea per il regolare svolgimento del servizio nel tronco affidato.
2) Il mezzo dovrà viaggiare sempre con catene e dovrà essere dislocato nel punto più idoneo
nell'ambito del tronco, di competenza del servizio.
3) Lo spargimento dei materiali dovrà essere effettuato in modo regolare, in funzione delle condizioni
della strada e secondo gli ordini e le istruzioni impartiti dal personale preposto.
4) Il mezzo per spargimento dovrà essere sempre disponibile, in qualsiasi momento del giorno e
della notte, e potrà entrare in azione anche su semplice richiesta verbale del personale
dell'Amministrazione. In mancanza di personale della Provincia, l’appaltatore dopo aver constatato
la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria responsabilità avvisando
l’Assistente di zona o i Responsabili del Servizio Viabilità. In tal caso, a fine servizio, dovrà
comunicare al personale di cui sopra i chilometri percorsi e/o le ore effettivamente lavorate, oltre al
quantitativo di sali disgelanti e/o di inerti utilizzati.
Mezzo e conducente dovranno essere sempre reperibili nel punto di dislocazione, dal 1° Novembre
al 30 Aprile dell'anno successivo, pur riservandosi l'Amministrazione di fare eseguire o meno
interventi di spargimento anche prima e dopo tale data, in relazione delle necessità.
L’intervento con i mezzi spandisale e spandi graniglia dovrà essere effettuato ogni qualvolta si
verifichi la necessità del servizio anche in modo preventivo e nei tratti stradali dove normalmente si
verificano delle condizioni di gelo. Il mezzo dovrà intervenire in strada carico dei materiali richiesti
dal personale dell'Amministrazione (sali disgelanti, graniglia, sabbia ecc.). L'onere del caricamento
dei materiali, anche di solo sale fornito dall'Amministrazione, sarà sempre a carico dell'Appaltatore.
5) I materiali disgelanti e la graniglia dovranno essere immagazzinati, tanto al coperto quanto allo
scoperto in luogo da reperire a cura e spese dell'Appaltatore i medesimi potranno essere impiegati
esclusivamente per spargimento sulle strade Provinciali.
L’eventuale acquisto di materiali disgelanti (sali e graniglia) da parte dell’Appaltatore, su richiesta
della Stazione Appaltante, verranno compensati come previsto nell’Elenco prezzi.
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6) All'Appaltatore sarà riconosciuto e compensato col prezzo orario di cui all'allegato elenco, il
cosiddetto "tempo morto" per viaggi a vuoto nel caso sia comandato a disgelare tronchi di strada
diversi da quelli affidati in appalto alla medesima Ditta.
Inoltre se la distanza da un punto all'altro di una strada dove è stata ordinata la salatura supera i 10
chilometri, verrà compensato e riconosciuto all'Appaltatore il tempo occorso per tale spostamento ivi
compreso il tempo impiegato a percorrere i 10 chilometri non verrà invece segnato e riconosciuto il
tempo impiegato per spostamenti come sopra detto, quando la distanza sia inferiore ai 10 chilometri
calcolata con le distanze chilometriche della strada.
Le prestazioni di sgombero neve e spargimento sale saranno verificabili anche tramite il sistema
satellitare di controllo dei mezzi.
La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore di intervenire con personale e mezzi
necessari per mantenere in esercizio il transito in caso di particolari necessità , gelicidio, caduta
massi, caduta piante e rami, ostruzione fossi e cunette di scolo e relativi attraversamenti, ecc.. Tali
lavori verranno compensati in economia come previsto dall’elenco prezzi.
ARTICOLO 5
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art 45 del D.lgs n. 50/2016, compresi gli
imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti previsti dagli art 47, 48 del D.lgs 50/2016;
Per la partecipazione alla gara, le imprese - in forma singola od associata – devono produrre:
1) dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o
equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di:
- natura giuridica - denominazione - sede legale - data inizio attività - oggetto attività - dati anagrafici
del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza - codice
fiscale - - partita I.V.A.;
2) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti
dalla scheda tecnica, comportante la disponibilità esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel servizio
oggetto del presente appalto in favore della Provincia;
3) dichiarazione di aver sostenuto, nel triennio antecedente l’indizione della gara, un costo
complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi quiescenza, non inferiore ad Euro 5.000,00; nel costo del personale può
essere compreso anche il costo per il titolare in caso di impresa individuale e per i soci (da
assimilare ai contributi versati e al reddito dichiarato) in caso di s.n.c. o s.a.s.;
4) dichiarazione di impegnarsi, ai fini dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione una struttura o un
area idonea allo stazionamento dei mezzi posizionata lungo il tronco di competenza stradale, e
comunque:
a distanza non superiore a km. 3 per la zona “Montagna”;
a distanza non superiore a 10 km per la zona “Settore Pianura”;
per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali dei mezzi d’opera e lo stoccaggio del sale;
5) dichiarazione di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle
condizioni tutte del presente capitolato, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto
dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto;
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6) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del servizio anche in pendenza di
stipulazione del contratto.
In caso di offerta presentata da RTI, il requisito indicato dal precedente punto 1) deve essere
posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti indicati ai punti 2) 3) 4) e 5) possono
essere posseduti dal RTI nel suo complesso.
Il soggetto concorrente può soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2) avvalendosi dei
requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che
partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale
dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I requisiti di cui ai precedenti punti 2) 3) e 4) devono essere comprovati entro dieci giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione, con le seguenti modalità:
• punto 2): documentazione relativa alle attrezzature e libretti di circolazione dei mezzi, contenente
l’esatta indicazione del mezzo o dei mezzi, completa del/i numero/i di targa, potenza, con
descrizione e schede tecniche, certificato di proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature
per lo svolgimento del servizio;
• punto 3): modelli riepilogativi attestanti versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle casse
Edili in ordine alle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi quiescenza,
corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi che dimostrino il costo complessivo per il personale
dipendente nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
• punto 4): individuazione cartografica e atto di proprietà o copia del contratto di disponibilità delle
strutture o area idonee.
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla comprova di quanto dichiarato in sede di
partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta
valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Nell’eventualità che una ditta risultasse aggiudicataria di più tronchi la Provincia procederà
all’aggiudicazione del Servizio del tronco su quale è stato offerto il ribasso maggiore, più
conveniente per la Provincia.
L'ordine di immediato inizio del servizio può essere impartito subito dopo l’aggiudicazione definitiva
ed efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto,
previa acquisizione della documentazione prevista per legge.
Fanno parte integrante del contratto da stipulare:
- il presente capitolato;
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la scheda tecnica riepilogativa “Tronchi neve e costi”
- la Scheda dei Mezzi ed attrezzature
- l’elenco prezzi.
Art. 6
7
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.
Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una cauzione provvisoria prescritta dall’art 93
del D.lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria
o assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a
rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia
dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria,
dovrà essere intestata a ciascuna Impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla
designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di
costituenda A.T.I.
Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione
ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli indicati all’art 93 c. 3 del D.lgs 50/2016.
Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% in
presenza di certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati;
L’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle normative vigenti.
La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art 103 del D.lgs 50/2016 è stabilita pari al
10% dell’importo delle prestazioni e degli oneri della sicurezza.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.
La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
come previsto dall’art 103 comma 5 del D.lgs 50/2016.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
ARTICOLO 7
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
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Ai sensi dell’art 103 comma 7 del D.l gs 50/2016 l'appaltatore è obbligato a presentare, almeno 10
giorni prima della consegna del servizio, una apposita polizza, in corso di validità al momento della
presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria
importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo
contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.A. delle macchine operatrici e dei mezzi di
trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto.
La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di
incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto del’appalto e la stessa deve
specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della
stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche
sull'appaltatore.
Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:
R.C.T.
- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00
L'Appaltatore è obbligato a presentare la polizza RCA per ogni mezzo utilizzato che dovrà riportare
una appendice che preveda la copertura assicurativa per lo svolgimento del Servizio sia di neve, sia
di spargimento sale su aree pubbliche e private.
Tali polizze devono essere presentate alla Provincia prima dell'inizio del servizio di ogni annualità.
La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e
la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative
di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della
Provincia di Parma anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a
cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno.
ARTICOLO 8
GESTIONE DELLA SICUREZZA
In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, la Provincia ha determinato i costi d’attuazione della sicurezza,
che comprendono ogni misura - anche di carattere eccezionale - che si rende necessaria per
salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Provincia promuove la cooperazione ed il coordinamento
elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto
d’appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva
dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall’esecuzione del contratto.
L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria
esperienza, può presentare alla Provincia integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.
ARTICOLO 9
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO
9
All’atto della consegna del servizio l’appaltatore deve espressamente confermare di aver preso
piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di
impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei
lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di
igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.
L’Appaltatore provvede altresì:
−
prendere conoscenza e portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori
di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna del servizio e quelli individuati dal
DUVRI;
−
osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e
le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
−
a disporre, dotarsi e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le
operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni
personali indicate nel DUVRI;
−
a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
−
ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non
rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
−
ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima
dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto, dei rischi specifici della lavorazione da
intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
−
ad informare immediatamente la Provincia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e
ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
La Provincia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed
accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione
all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Art. 10
SUBAPPALTO
Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni di servizio oggetto del presente
Capitolato, a pena di recessione del medesimo.
Art. 11
SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO GPS
L'Appaltatore è tenuto all’installazione sui mezzi utilizzati per il servizio di sistemi satellitari di
controllo della posizione geografica e temporale del mezzo - GPS - durante l’espletamento del
servizio.
L’Appaltatore medesimo si impegna ad installare tale attrezzature individuata dall’Amministrazione
presso le officine autorizzate, su tutti i mezzi utilizzati per il Servizio.
Tali dispositivi dovranno essere sempre in funzione dal 1° novembre al 30 aprile di ogni stagione
invernale per tutta la durata del contratto.
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L’onere a carico dell’Appaltatore per il singolo automezzo – da corrispondersi direttamente al
fornitore-installatore che verrà comunicato dall’Amministrazione – è forfettariamente fissato in
massimo Euro 500,00 (euro cinquecento/00).
L’Appaltatore assume inoltre l’onere per la tenuta in efficacia dell’impianto.
L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere, in caso di mal funzionamento del dispositivo GPS, alla
sostituzione dello stesso con la massima urgenza.
Non saranno erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS
senza adeguata motivazione;
In qualsiasi momento il personale della Provincia può connettersi al dispositivo GPS per visualizzare
la posizione del mezzo e seguirne i movimenti.
Art. 12
OBBLIGHI DIVERSI
L'Appaltatore è tenuto:
1) ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli
automezzi da attrezzare per sgombero e/o spargimento nonché delle attrezzature per sgombero e/o
spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, e a dotare gli
automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non,
secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte
le altre leggi e norme in materia;
2) ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi;
3) ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro
gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova
all’Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di
vigilanza, l'Amministrazione provvederà a trattenere il 20 (venti) % dei pagamenti in acconto ed a
saldo, che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferme restando le disposizioni di
pagamento previste dal presente Capitolato;
4) ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se
Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le
categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da
modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente
stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i
suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi
vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda
da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata
dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per
un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante
sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la
vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 2) e
3) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri
specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all’apposito elenco;
5) a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli
addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si
rendessero necessarie, ecc.);
6) a comunicare anticipatamente alla Stazione appaltante ogni modifica che l’Appaltatore ha
necessità di applicare nel corso del Servizio.
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Art. 13
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Nella prestazione del servizio in oggetto, l'Appaltatore è l'unico responsabile dell’incolumità del
personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio
stradale, a terzi ed al transito ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie allo scopo.
Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale dell'Amministrazione a causa
dell'esecuzione dei servizi di competenza, l'Appaltatore è tenuto alla immediata riparazione dei
danni, in caso contrario l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine
ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di
detrarre, dalle somme spettanti all'Appaltatore un importo pari al danno stimato o riparato,
l'eventuale recidività dell'Appaltatore può costituire causa di rescissione del contratto. L'Appaltatore
è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati
a terzi nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla
circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate l'Appaltatore si impegna a mantenere
totalmente sollevata l'Amministrazione.
Art. 14
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI
La consegna del servizio, intesa come ordine di inizio della prestazione, data la particolare natura
degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, può essere impartita subito dopo
l'aggiudicazione dell’appalto ed in pendenza della stipula del contratto.
La consegna del servizio è comunque fissata al giorno 1° novembre ed il termine di ultimazione al
30 aprile di ciascuna stagione. Il servizio potrà comunque essere richiesto anche in periodi
antecedenti o posteriori a tali date in considerazione dell’imprevedibilità della stagione invernale.
Le attività previste devono essere normalmente svolte in modo continuativo per le tre stagioni
invernali della durata del contratto, nei periodi sopra indicati, in orari diurni e notturni e in tutti i giorni
dell’anno, festivi compresi.
Art. 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla rescissione del Contratto per responsabilità
dell'Appaltatore, qualora lo stesso manchi agli obblighi contrattuali. A titolo esemplificativo, e non
limitativo, sono considerate mancanze agli obblighi contrattuali il ritardato reiterato di inizio del
servizio assunto, la conduzione del medesimo con insufficiente speditezza od insufficienza di mezzi
o per recidività nel mancato ripristino di danni arrecati al patrimonio stradale.
L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di procedere alla rescissione del Contratto per
responsabilità dell'Appaltatore, qualora lo stesso non provveda ad attivare e tenere in esercizio ed
efficienza il dispositivo satellitare di controllo della posizione geografica e temporale del mezzo.
In caso di rescissione del contratto l’Amministrazione procederà a mezzo semplice lettera
raccomandata, provvedendo alla esecuzione d'ufficio dei servizi. Tutte le spese conseguenti ed ogni
ulteriore danno saranno a carico dell'Appaltatore. In caso di anticipata risoluzione del contratto
l'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione dei servizi al momento prestati e regolarmente eseguiti, con
esclusione di qualsiasi altro compenso di cui all'Art. 345 del R.D. 20/03/1865 n.2248. AII. F, detratti i
servizi prestati d'ufficio ed i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.
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Art. 16
DURATA DEL CONTRATTO – PENALITÀ
Il presente contratto vale per il periodo daI 01/11/2016 al 30/10/2019, fatto salvo quanto stabilito
nell’art 19.
In caso di ritardo nella prestazione dei servizi dovuti per responsabilità dell'Appaltatore, allo stesso
sarà applicata una penale di € 100 al giorno, comprese le frazioni di giorno superiori a ore 2. Non
sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche (nevicate eccezionali,
per quantità e durata, le condizioni della neve, gelata, fradicia ecc.). Fra le cause di forza maggiore
che possono impedire la prosecuzione rapida e regolare dello sgombero, sono invece riconosciute
quelle di cui all'Art. 4/A.5. E' peraltro facoltà dell'Amministrazione far proseguire lo sgombero oltre le
ostruzioni, prima ancora che siano state rimosse completamente, facendo scavalcare il tratto ostruito
nei modi e con i mezzi che, caso per caso, saranno ritenuti idonei ed ordinati dalla D.L.
Art.17
ELENCO PREZZI UNITARI
I prezzi a misura ed in economia ed il compenso fisso "a corpo" sono stati determinati valutando tutti
gli oneri a carico dell'Appaltatore, comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa. Pertanto si
intendono comprensivi di tutto quello che occorre per lo sgombero della neve, lo spargimento di sali
disgelanti e di graniglia, secondo le prescrizioni del presente Capitolato e secondo le istruzioni
impartite dalla stazione appaltante. I compensi fissi non sono soggetti a ribasso.
Art. 18
PAGAMENTI
Le prestazioni sono valutate secondo le disposizioni dell’elenco prezzi e in base ai rapportino
neve/sale redatti dai rispettivi Assistenti tecnici e controllati dai Funzionari responsabili della
manutenzione strade.
Solo a seguito del controllo e previa comunicazione da parte della Provincia potrà essere presentata
regolare fattura secondo le scadenze indicativamente sotto indicate:
per il servizio svolto nei mesi di Novembre e Dicembre, compreso i compensi fissi annuali e
oneri per la sicurezza annuali entro il mese di febbraio;
per il servizio svolto nei mesi di Gennaio- Febbraio- Marzo – Aprile entro il mese di giugno.
I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura e in assenza di
formale contestazione sul servizio svolto.
Art. 19
PASSAGGIO DI STRADE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI
Nella eventualità che nel periodo di validità del contratto daI 01/11/2016 aI 30/10/2019 il tronco
stradale appaltato passasse in tutto od in parte in gestione ad altra Amministrazione, l’Appaltatore
sarà tenuto o meno alla continuazione della prestazione dei servizi assunti, in base alle
determinazioni dell'Ente subentrante. Nel caso l'Appaltatore prosegua nella continuazione della
prestazione dei servizi assunti la direzione dei medesimi passerà all'Ente subentrato. In tutti i casi
che prosegua nella prestazione dei servizi assunti o meno l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun
ulteriore compenso da parte della Provincia di Parma.
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Art. 20
INVARIABILITÀ DEI PREZZI UNITARI E LORO APPLICAZIONE
Le prestazioni di servizio verranno compensate con i prezzi dell'elenco allegato al presente
capitolato.
ART 21
CONTROVERSIE
Per le controversie tra la Provincia di Parma e l’Appaltatore è competente il foro di Parma
Art. 22
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, copie, bolli, registrazioni, diritti di segreteria,
ecc., sono a completo carico dell'Appaltatore.
La registrazione del contratto , stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in
caso d'uso ai sensi dell'art.10 parte II° e art. 1 - tab. A allegata al DPR 131 del 24/04/1986 con onere
a carico della parte richiedente.
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