1 Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi

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1 Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi
Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria
Dott.ssa Micaela Miolla
Commercialista e Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Giovanni Serrano
Commercialista e Revisore Contabile
Analista Finanziario (Socio Aiaf)
Circolare 02/06
Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle
auto aziendali
A. Detraibilità Iva
La normativa sulla detraibilità dell’Iva pagata al momento dell’acquisto di veicoli ha
subito una notevole evoluzione.
Il Legislatore italiano non ha riconosciuto o ha limitato, sin dal 1979, il diritto
alla detrazione dell'Iva relativa:
•
all'acquisto, all'importazione ed all'acquisizione, anche in leasing, o mediante
noleggio e simili di autovetture e autoveicoli, ciclomotori e motocicli, non
adibiti ad uso pubblico e che non formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa;
•
alle relative spese di manutenzione ed impiego.
In particolare, nel tempo, l'Iva pagata al momento dell’acquisto di autoveicoli da
parte di aziende e professionisti è stata fissata:
•
dal 1° aprile 1979 al 31 dicembre 1982, indetraibile per il 50%;
•
dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 2000, integralmente indetraibile;
•
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, indetraibile per il 90%;
•
dal 1° gennaio al 13 settembre 2006, indetraibile per l'85%;
•
dal 14 settembre 2006, indetraibile per il 50% o diversa percentuale
d’imposta che, sulla base di criteri basati sulla destinazione oggettiva del
bene nonché sulla situazione soggettiva del contribuente, può essere
legittimamente detratta.
Infatti l’art. 19 bis1, c. 1 lett. c) del Dpr 633/72 stabiliva l’indetraibilità
dell’imposta, per tutti i soggetti Iva, esclusi gli agenti e rappresentanti di
commercio, relativa all’acquisto o all’importazione di:
Ciclomotori;
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Via Antonio De Curtis, 10 – 70012 – Bari
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Motocicli;
Autovetture ed autoveicoli indicati nell’art. 54, lettere a) e c) del d.lgs.
285/1992, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ovvero
non adibiti al trasporto pubblico;
Relativi componenti e ricambi;
Prestazioni di servizi d’impiego, custodia, manutenzione e riparazione
relative ai beni stessi.
Successivamente, con l’entrata in vigore della l. 388/2000 con l’art. 30 il
legislatore ha previsto la c.d. “detraibilità parziale” del 10% per gli acquisti di
autovetture ed autoveicoli dalla data del 1° gennaio 2001.
Detrazione che passa dal 10 al 50% per i veicoli elettrici.
Infine, la Finanziaria per il 2006 ha aumentato dal 10 al 15% la predetta
percentuale.
Recentemente, una sentenza della Corte di Giustizia europea1, ha dichiarato
illegittima la normativa nazionale che dispone l’indetraibilità dell’Iva sui veicoli
aziendali che non siano esclusivamente adibiti all’utilizzo nell’ambito dell’attività
propria dell’impresa, in quanto non conforme alla VI Direttiva n. 77/388/CEE.
Tale dichiarazione di illegittimità è motivata dal fatto che lo Stato italiano non ha
consultato il comitato Iva prima d’introdurre le restrizioni e non ha rispettato i
termini dell’indicazione della loro limitazione temporale.
Perciò, i contribuenti ai quali è stata applicata tale misura derogatoria devono
poter ricalcolare il loro debito conformemente alle disposizioni di cui all’art. 17,
n. 2, della sesta direttiva comunitaria 77/388/CEE, “nella misura in cui i beni ed i
servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta”. Pertanto, se il
contribuente utilizza l’autovettura per fini personali o familiari o se la società
concede l’auto in uso ai dipendenti come fringe-benefit occorre, a norma dell’art.
19, c. 4 del Dpr 633/1972, già in sede di acquisto, effettuare una valutazione del
futuro impiego ed alternativamente:
1. recuperare solo in parte l’imposta;
2. recuperare l’Iva interamente all’atto dell’acquisto e poi apportare una
rettifica alla detrazione in sede di compilazione della dichiarazione
annuale e ridurre la detrazione operata.
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Causa C-228/05 – Stradasfalti S.r.l. v. Agenzia delle Entrate di Trento
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Inoltre, gli effetti della sentenza non sono limitati nel tempo ma producono le
loro conseguenze anche per il passato. Infatti, è stato possibile, già nella
dichiarazione Iva per l’anno 2005, detrarre l’Iva non recuperata per il triennio
2003/2005. Mentre chi ha già in essere una vertenza può ottenere la restituzione
con procedura c.d. “rimborso anomalo” per gli anni precedenti al 2003.
In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, il Governo italiano ha emanato il
D.L. n. 258/06 che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione della Sentenza,
infatti entro il 15/04/2007 sarà possibile presentare istanza di rimborso
dell’Iva non detratta in passato o detratta parzialmente, esclusivamente in via
telematica, all’Agenzia delle Entrate.
Circa la percentuale di detraibilità Iva da applicare a decorrere dal 14/09/06
sull’acquisto delle auto, il Legislatore italiano dovrà fissare un’idonea percentuale di
detraibilità forfettaria. La misura considerata più realistica è quella del 50%.
B. Deduzioni dei costi
Dall'esercizio 1997 e fino al 02/10/2006, tutti i costi relativi ad autovetture,
motocicli e ciclomotori aziendali sostenuti sia da società che da imprese
individuali erano deducibili per il 50%. Mentre erano deducibili al 100%, senza
limiti di costo, sia per le imprese individuali che per le società, le spese relative ai
veicoli:
•
utilizzati esclusivamente come strumentali all'attività, ossia veicoli
senza i quali non poteva essere esercitata l'attività dell'impresa, ad esempio
auto delle imprese di noleggio o delle scuole guida ma non auto utilizzate da
un'impresa commerciale per visitare i clienti;
•
adibiti ad uso pubblico;
•
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta, purché tale utilizzo fosse provato con certezza da idonea
documentazione (ad esempio clausola nel contratto di lavoro). Se il
periodo fosse stato inferiore, si sarebbero applicate le norme generali
(deducibilità al 50% e limiti di costo) alla parte eccedente il fringe-benefit
tassato in capo al dipendente. Non era necessario che l'utilizzo fosse
continuativo o da parte di un unico dipendente;
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A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 3/10/2006:
a) le imprese non possono più dedurre al 50%2 i costi relativi ai mezzi
di trasporto utilizzati (anche in locazione finanziaria), infatti il c.
25 dell’art. 7, D.L. 262/2006 ha soppresso tale deducibilità;
b) le imprese non possono più dedurre al 100% i costi in caso di
assegnazione di auto ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta, ma possono, invece, dedurre tali costi nei limiti
dell’importo che concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente e nel limite di deducibilità di 18.075,99 euro;
c) per le imprese che utilizzano le auto esclusivamente come beni
strumentali
nell’attività
propria
o ad
uso
pubblico, rimane la
deduzione al 100% dei costi;
d) per gli agenti e rappresentanti di commercio, il limite di
deducibilità è di 25.882,84 euro e la deduzione del costo è pari
all’80%.
e) per i professionisti, rimane il limite di costo fiscalmente rilevante di
18.075,99 euro, ma la deduzione del costo si riduce da 50 a 25%.
Nel momento in cui viene assegnata una vettura aziendale al dipendente possono
presentarsi tre diversi scenari:
1. l’auto viene utilizzata solo per fini aziendali;
2. l’auto viene utilizzata per fini esclusivamente personali;
3. l’auto è assegnata in uso promiscuo, ossia il dipendente potrà utilizzarla,
oltre che per fini aziendali, anche per scopi personali.
Se l’auto viene utilizzata dal dipendente solo per fini aziendali, i costi relativi
all’auto e sostenuti dall’azienda sono interamente deducibili. Pertanto non si
configura alcun reddito in natura in capo al dipendente e non sussiste alcun
presupposto di applicazione di ritenuta da parte del datore di lavoro.
Mentre se l’auto viene utilizzata dal dipendente solo per scopi personali, allora
maturerà un reddito in natura in capo al dipendente, da quantificarsi al valore
normale della prestazione3.
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Nel limite di costo di € 18.075,99 per le auto, di € 4.131,66 per i motocicli e di € 2.065,83 per i
ciclomotori
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Nel caso di uso promiscuo, l’art. 48 del Tuir stabilisce che i compensi in natura
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in misura pari al costo
specifico sostenuto dal datore di lavoro e l’art. 51, c. 4, D.P.R. 917/19864
individua il reddito in capo al dipendente (criterio forfettario) in misura del 50% del
costo relativo ad una percorrenza di 15.000 km annui, in base alle tabelle
emesse dall’Aci. Su tale ammontare convenzionale, al netto di quanto sia
eventualmente corrisposto dal dipendente per l’uso del mezzo, andrà calcolata la
ritenuta5.
In sostanza si presume che il dipendente utilizzi il veicolo per uso proprio in misura
pari al 50% di 15000 km.
3
Il valore normale è dato “dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquisiti o preparati” (art. 9,
c. 3, DPR 917/1986)
4
Modificato dall’art.7, c. 25 del D.L. 262 del 03/10/2006.
5
Pertanto se una parte dei costi derivante dall’uso dell’auto viene trattenuta in busta paga del
dipendente dal suo datore, il fringe-benefit da comprendere nella retribuzione imponibile del dipendente
è costituito dall’importo calcolato come sopra e decurtato di questi costi.
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DEDUCIBILITA' DEI COSTI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTOVETTURE
Ad uso promiscuo
Date in uso ai
dipendenti
(fringe benefit)
Ad uso
strumentale
Ad uso
pubblico
Limite di
deducibilità
(in Euro)
Imprese
individuali e
società
Il c. 25 dell’art. 7, D.L.
262/2006 ha soppresso
la deducibilità del 50%
(nel limite di €
18.075,99) per i costi
relativi ai mezzi di
trasporto utilizzati
(anche in locazione
finanziaria)
Nei limiti
dell'importo che
concorre alla
formazione del
reddito di lavoro
dipendente
100%
100%
Agenti e
Rappresentanti di
commercio
80%
-
80%
-
€ 25.882,84
Professionisti
25%
-
25%
-
€ 18.075,99
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