1 Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi
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1 Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi
Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria Dott.ssa Micaela Miolla Commercialista e Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Dott. Giovanni Serrano Commercialista e Revisore Contabile Analista Finanziario (Socio Aiaf) Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali A. Detraibilità Iva La normativa sulla detraibilità dell’Iva pagata al momento dell’acquisto di veicoli ha subito una notevole evoluzione. Il Legislatore italiano non ha riconosciuto o ha limitato, sin dal 1979, il diritto alla detrazione dell'Iva relativa: • all'acquisto, all'importazione ed all'acquisizione, anche in leasing, o mediante noleggio e simili di autovetture e autoveicoli, ciclomotori e motocicli, non adibiti ad uso pubblico e che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa; • alle relative spese di manutenzione ed impiego. In particolare, nel tempo, l'Iva pagata al momento dell’acquisto di autoveicoli da parte di aziende e professionisti è stata fissata: • dal 1° aprile 1979 al 31 dicembre 1982, indetraibile per il 50%; • dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 2000, integralmente indetraibile; • dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, indetraibile per il 90%; • dal 1° gennaio al 13 settembre 2006, indetraibile per l'85%; • dal 14 settembre 2006, indetraibile per il 50% o diversa percentuale d’imposta che, sulla base di criteri basati sulla destinazione oggettiva del bene nonché sulla situazione soggettiva del contribuente, può essere legittimamente detratta. Infatti l’art. 19 bis1, c. 1 lett. c) del Dpr 633/72 stabiliva l’indetraibilità dell’imposta, per tutti i soggetti Iva, esclusi gli agenti e rappresentanti di commercio, relativa all’acquisto o all’importazione di: Ciclomotori; 1 Tel./Fax: 0805036213 – Cell.: 3924108614 - 3928836481 Via Antonio De Curtis, 10 – 70012 – Bari e-mail: [email protected] P.I.: 06141910726 Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria Dott.ssa Micaela Miolla Commercialista e Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Dott. Giovanni Serrano Commercialista e Revisore Contabile Analista Finanziario (Socio Aiaf) Motocicli; Autovetture ed autoveicoli indicati nell’art. 54, lettere a) e c) del d.lgs. 285/1992, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ovvero non adibiti al trasporto pubblico; Relativi componenti e ricambi; Prestazioni di servizi d’impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi. Successivamente, con l’entrata in vigore della l. 388/2000 con l’art. 30 il legislatore ha previsto la c.d. “detraibilità parziale” del 10% per gli acquisti di autovetture ed autoveicoli dalla data del 1° gennaio 2001. Detrazione che passa dal 10 al 50% per i veicoli elettrici. Infine, la Finanziaria per il 2006 ha aumentato dal 10 al 15% la predetta percentuale. Recentemente, una sentenza della Corte di Giustizia europea1, ha dichiarato illegittima la normativa nazionale che dispone l’indetraibilità dell’Iva sui veicoli aziendali che non siano esclusivamente adibiti all’utilizzo nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, in quanto non conforme alla VI Direttiva n. 77/388/CEE. Tale dichiarazione di illegittimità è motivata dal fatto che lo Stato italiano non ha consultato il comitato Iva prima d’introdurre le restrizioni e non ha rispettato i termini dell’indicazione della loro limitazione temporale. Perciò, i contribuenti ai quali è stata applicata tale misura derogatoria devono poter ricalcolare il loro debito conformemente alle disposizioni di cui all’art. 17, n. 2, della sesta direttiva comunitaria 77/388/CEE, “nella misura in cui i beni ed i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta”. Pertanto, se il contribuente utilizza l’autovettura per fini personali o familiari o se la società concede l’auto in uso ai dipendenti come fringe-benefit occorre, a norma dell’art. 19, c. 4 del Dpr 633/1972, già in sede di acquisto, effettuare una valutazione del futuro impiego ed alternativamente: 1. recuperare solo in parte l’imposta; 2. recuperare l’Iva interamente all’atto dell’acquisto e poi apportare una rettifica alla detrazione in sede di compilazione della dichiarazione annuale e ridurre la detrazione operata. 1 Causa C-228/05 – Stradasfalti S.r.l. v. Agenzia delle Entrate di Trento 2 Tel./Fax: 0805036213 – Cell.: 3924108614 - 3928836481 Via Antonio De Curtis, 10 – 70012 – Bari e-mail: [email protected] P.I.: 06141910726 Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria Dott.ssa Micaela Miolla Commercialista e Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Dott. Giovanni Serrano Commercialista e Revisore Contabile Analista Finanziario (Socio Aiaf) Inoltre, gli effetti della sentenza non sono limitati nel tempo ma producono le loro conseguenze anche per il passato. Infatti, è stato possibile, già nella dichiarazione Iva per l’anno 2005, detrarre l’Iva non recuperata per il triennio 2003/2005. Mentre chi ha già in essere una vertenza può ottenere la restituzione con procedura c.d. “rimborso anomalo” per gli anni precedenti al 2003. In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, il Governo italiano ha emanato il D.L. n. 258/06 che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione della Sentenza, infatti entro il 15/04/2007 sarà possibile presentare istanza di rimborso dell’Iva non detratta in passato o detratta parzialmente, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. Circa la percentuale di detraibilità Iva da applicare a decorrere dal 14/09/06 sull’acquisto delle auto, il Legislatore italiano dovrà fissare un’idonea percentuale di detraibilità forfettaria. La misura considerata più realistica è quella del 50%. B. Deduzioni dei costi Dall'esercizio 1997 e fino al 02/10/2006, tutti i costi relativi ad autovetture, motocicli e ciclomotori aziendali sostenuti sia da società che da imprese individuali erano deducibili per il 50%. Mentre erano deducibili al 100%, senza limiti di costo, sia per le imprese individuali che per le società, le spese relative ai veicoli: • utilizzati esclusivamente come strumentali all'attività, ossia veicoli senza i quali non poteva essere esercitata l'attività dell'impresa, ad esempio auto delle imprese di noleggio o delle scuole guida ma non auto utilizzate da un'impresa commerciale per visitare i clienti; • adibiti ad uso pubblico; • dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, purché tale utilizzo fosse provato con certezza da idonea documentazione (ad esempio clausola nel contratto di lavoro). Se il periodo fosse stato inferiore, si sarebbero applicate le norme generali (deducibilità al 50% e limiti di costo) alla parte eccedente il fringe-benefit tassato in capo al dipendente. Non era necessario che l'utilizzo fosse continuativo o da parte di un unico dipendente; 3 Tel./Fax: 0805036213 – Cell.: 3924108614 - 3928836481 Via Antonio De Curtis, 10 – 70012 – Bari e-mail: [email protected] P.I.: 06141910726 Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria Dott.ssa Micaela Miolla Commercialista e Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Dott. Giovanni Serrano Commercialista e Revisore Contabile Analista Finanziario (Socio Aiaf) A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 3/10/2006: a) le imprese non possono più dedurre al 50%2 i costi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati (anche in locazione finanziaria), infatti il c. 25 dell’art. 7, D.L. 262/2006 ha soppresso tale deducibilità; b) le imprese non possono più dedurre al 100% i costi in caso di assegnazione di auto ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, ma possono, invece, dedurre tali costi nei limiti dell’importo che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e nel limite di deducibilità di 18.075,99 euro; c) per le imprese che utilizzano le auto esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria o ad uso pubblico, rimane la deduzione al 100% dei costi; d) per gli agenti e rappresentanti di commercio, il limite di deducibilità è di 25.882,84 euro e la deduzione del costo è pari all’80%. e) per i professionisti, rimane il limite di costo fiscalmente rilevante di 18.075,99 euro, ma la deduzione del costo si riduce da 50 a 25%. Nel momento in cui viene assegnata una vettura aziendale al dipendente possono presentarsi tre diversi scenari: 1. l’auto viene utilizzata solo per fini aziendali; 2. l’auto viene utilizzata per fini esclusivamente personali; 3. l’auto è assegnata in uso promiscuo, ossia il dipendente potrà utilizzarla, oltre che per fini aziendali, anche per scopi personali. Se l’auto viene utilizzata dal dipendente solo per fini aziendali, i costi relativi all’auto e sostenuti dall’azienda sono interamente deducibili. Pertanto non si configura alcun reddito in natura in capo al dipendente e non sussiste alcun presupposto di applicazione di ritenuta da parte del datore di lavoro. Mentre se l’auto viene utilizzata dal dipendente solo per scopi personali, allora maturerà un reddito in natura in capo al dipendente, da quantificarsi al valore normale della prestazione3. 2 Nel limite di costo di € 18.075,99 per le auto, di € 4.131,66 per i motocicli e di € 2.065,83 per i ciclomotori 4 Tel./Fax: 0805036213 – Cell.: 3924108614 - 3928836481 Via Antonio De Curtis, 10 – 70012 – Bari e-mail: [email protected] P.I.: 06141910726 Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria Dott.ssa Micaela Miolla Commercialista e Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Dott. Giovanni Serrano Commercialista e Revisore Contabile Analista Finanziario (Socio Aiaf) Nel caso di uso promiscuo, l’art. 48 del Tuir stabilisce che i compensi in natura concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro e l’art. 51, c. 4, D.P.R. 917/19864 individua il reddito in capo al dipendente (criterio forfettario) in misura del 50% del costo relativo ad una percorrenza di 15.000 km annui, in base alle tabelle emesse dall’Aci. Su tale ammontare convenzionale, al netto di quanto sia eventualmente corrisposto dal dipendente per l’uso del mezzo, andrà calcolata la ritenuta5. In sostanza si presume che il dipendente utilizzi il veicolo per uso proprio in misura pari al 50% di 15000 km. 3 Il valore normale è dato “dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquisiti o preparati” (art. 9, c. 3, DPR 917/1986) 4 Modificato dall’art.7, c. 25 del D.L. 262 del 03/10/2006. 5 Pertanto se una parte dei costi derivante dall’uso dell’auto viene trattenuta in busta paga del dipendente dal suo datore, il fringe-benefit da comprendere nella retribuzione imponibile del dipendente è costituito dall’importo calcolato come sopra e decurtato di questi costi. 5 Tel./Fax: 0805036213 – Cell.: 3924108614 - 3928836481 Via Antonio De Curtis, 10 – 70012 – Bari e-mail: [email protected] P.I.: 06141910726 Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria Dott.ssa Micaela Miolla Commercialista e Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Dott. Giovanni Serrano Commercialista e Revisore Contabile Analista Finanziario (Socio Aiaf) DEDUCIBILITA' DEI COSTI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTOVETTURE Ad uso promiscuo Date in uso ai dipendenti (fringe benefit) Ad uso strumentale Ad uso pubblico Limite di deducibilità (in Euro) Imprese individuali e società Il c. 25 dell’art. 7, D.L. 262/2006 ha soppresso la deducibilità del 50% (nel limite di € 18.075,99) per i costi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati (anche in locazione finanziaria) Nei limiti dell'importo che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente 100% 100% Agenti e Rappresentanti di commercio 80% - 80% - € 25.882,84 Professionisti 25% - 25% - € 18.075,99 6 Tel./Fax: 0805036213 – Cell.: 3924108614 - 3928836481 Via Antonio De Curtis, 10 – 70012 – Bari e-mail: [email protected] P.I.: 06141910726