Storia delle istituzioni dell`Italia unita I

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Storia delle istituzioni dell`Italia unita I
Storia delle istituzioni dell'Italia
unita I
Dallo Stato moderno allo Stato contemporaneo:
modelli teorici ∞ evoluzioni pratiche
7 febbraio 2013
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Perché storia delle istituzioni e
archivistica?
«La Storia delle Istituzioni non può essere
dissociata dalla conoscenza della loro
azione concreta nella viva esperienza
della prassi amministrativa e
giurisdizionale»
(Guido Astuti, L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, Napoli, Morano,
1966)
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Perché storia delle istituzioni e
archivistica?
USANO GLI STESSI
STRUMENTI
uno storico delle istituzioni
dovrà studiare la
documentazione che
l’amministrazione ha prodotto
per comprendere il modo in cui
ha operato e inciso
un archivista dovrà studiare la
storia dell’amministrazione
(soggetto produttore) di cui sta per
riordinare le carte per comprendere
il modo in cui ha organizzato la
propria memoria
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Perché storia delle istituzioni e
archivistica?
STORIA
Fonti normative
Leggi e
decreti
Atti
parlamentari
Archivi = prassi lavorativa
quotidiana
Analisi
documentazione
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Perché storia delle istituzioni e
archivistica?
MEMORIA
IDENTITA’
CERTEZZA DEL DIRITTO
Come e da dove nascono le nostre strutture istituzionali?
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Il portato della rivoluzione francese
Abolizione dei
diritti feudali
Libertà civili
Libertà politiche
Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino (26
agosto 1789): art. 16 «una
società nella quale non è
assicurata la garanzia dei
diritti, né determinata la
separazione dei poteri, non
ha costituzione»
CODICE CIVILE
(1804)
Diffusa partecipazione individuale alla
gestione della cosa pubblica
Gestione delle comunità locali
•Aggregazioni
•Capo dell’amministrazione
locale = Ufficiale di governo
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Le Costituzioni
L’Italia aveva una propria
esperienza in senso
riformistico che le consentì di
accogliere in modo critico le
nuove posizioni nate dalla
Rivoluzione francese
La storia dell’elaborazione
delle costituzioni del periodo
1796-1805 dona il quadro del
contributo italiano al loro
articolato, contributo che
spesso non si tradusse in
pratica legislativa perché non
assecondava la politica
napoleonica
Dopo il 1815 le rivolte di Napoli (1820) e del Piemonte
(1821), a soli 5-6 anni dalla restaurazione, dimostrano
quanto fosse vivo nella classe aristocratico-borghese
italiana il problema di un nuovo ordine costituzionale.
“Studiare le Costituzioni che si sono susseguite nel corso
della storia del nostro paese … significa … cogliere la
connessione vitale che intercorre fra le stesse: cioè guardare
al di là delle concrete formulazioni, gli ideali che hanno
presieduto il loro nascimento, i valori che intendevano
esprimere e vederli come man mano si legano alla
quotidiana esperienza della nostra società. Per tal modo
diritto e vita si riconnettono l’uno a l’altra, costituzione,
società e storia si comprendono nel loro rapporto vitale.”
(Le Costituzioni Italiane, a c. di A. Aquarone, M D’Addario, G.
Negri, Milano, Ed. di Comunità, Milano, Prefazione)
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Lo Statuto Albertino
Instaura una monarchia costituzionale pura, imperniata sulla persona sacra ed inviolabile del re (art. 4):
•giuridicamente irresponsabile (artt. 2 e 3)
•unico titolare del potere esecutivo (art. 5)
•capo supremo dello Stato (art. 5)
Particolarità:
il cattolicesimo è religione di Stato le altre fedi tollerate (art.1)
il re deve giurare fedeltà allo statuto (art. 22)
diritti e doveri dei cittadini (artt. 24-32)
Camera dei deputati elettiva (artt. 39-47)
Disposizioni comuni alle due camere, alcune ancora vigenti (artt. 48-64)
i ministri (artt. 65-67), in particolare:
sono nominati dal re (art. 65)
«I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo
non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.» (art. 67)
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La riforma cavouriana 1853
Riforma dell’ordinamento dell’amministrazione centrale, dell’amministrazione del
patrimonio e della contabilità generale e del bilancio dello Stato, del controllo della
camera dei conti
(legge 23 marzo 1853, n. 1483 - ricompresa nel r. d. 13 novembre 1859, n. 3746,
emanato con l. 25 aprile 1859, n. 3345-; regolamenti approvati con regi decreti 23
ottobre 1853, n. 1611 e 30 ottobre 1853, n. 1615)
Obiettivo perseguito dal Cavour:
Un modello organizzativo unico, non più «misto» e ordinato in “ministeri” (due
segreterie: interno, affari esteri) e “aziende” (sette: interno, marina, guerra,
artiglieria, finanza, gabelle, Real Casa, con competenze sostanzialmente in materia di
bilancio), in cui:
L’attività amministrativa sarebbe stata più rapida e unitaria, ossia controllabile
dal governo
Il ministero avrebbe avuto responsabilità direttive ed esecutive
Il principio della responsabilità dell’esecutivo è principio costituzionale
profondamente connesso all’impianto teorico del liberismo, che va indirettamente ad
agire da principio d’organizzazione amministrativo
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Una poderosa riforma dell’amministrazione su cui a tutt’oggi ci si basa, che vede l’organizzazione di un ministero
in modo piramidale-gerarchico suddivisa per
“UFFICIO-organo”
È proprio del pensiero politico del Risorgimento, sia nell’azione parlamentare che di partito, porre a principio
fondamentale dell’azione governativa la supposizione che:
A fronte di realtà disomogenee e a questioni d’egemonia fosse necessario ricorrere a
forme organizzative rigide
tali da assicurare, secondo il modello militare, un quadro istituzionale teso alla modernizzazione economica e sociale
in modo uniforme
in cui si affermano in via definitiva due principi:
«la responsabilità dei ministri», non più solo
consiglieri ed agenti del Re, bensì agenti del Governo,
investiti di competenze proprie riguardo all’azione
amministrativa, responsabili di fronte al Parlamento
La definizione del modello piramidale gerarchico
all’interno degli uffici, basato sull’idea di
un’organizzazione incentrata ed ispirata al concetto
d’uniformità
Ministro
Segretario generale
Gabinetto
Divisioni
Sezioni
L’organizzazione era in funzione del ministro e la piramide si
sviluppava in cinque piani:
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PARTICOLARE ATTENZIONE AI FLUSSI DOCUMENTARI E ALL’ARCHIVIO
Capo quarto, relativo
all’ORDINE INTERNO
Art. 56 il Protocollo generale d’ogni Ministero dovrà indicare: 1) il numero d’ordine di
arrivo della lettera o domanda; 2) la data d’arrivo; 3) la data della lettera o domanda; 4)
il nome e la qualità di chi scrive o ricorre; 5) il soggetto della lettera o domanda; 6) la
Direzione generale o l’Ufficio cui si distribuisce la pratica
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
Articolo 1 (R) Definizioni
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il
documento stesso
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Capo quarto, relativo
all’ORDINE INTERNO
Art. 63 Gli altri affari saranno in ogni ufficio conservati in fascicoli a stampa (Dossiers), sui
quali sarà annotato regolarmente il corso della pratica
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).“
Articolo 65 (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato …
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli,
il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi
del procedimento;
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Capo quarto, relativo
all’ORDINE INTERNO
Art.78: L’archivio dei ministeri sarà diviso in due parti: corrente e
generale.. L’archivio corrente sarà distribuito nei vari Uffici e
comprenderà tutte le carte dell’anno corrente. L’archivio generale sarà
tenuto al Segretariato generale ed avrà la stessa classificazione
dell’archivio corrente
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Capo quarto, relativo
all’ORDINE INTERNO ,
art. 78
Regio decreto 25 gennaio
1900, n. 35, Regolamento
uffici di registratura e
archivio
Art. 79 Ogni Ufficio di registratura avrà un archivio per gli affari che esigono ancora provvedimenti,
e si chiamerà corrente. Ogni Ministero avrà un archivio per gli atti sui quali fu definitivamente
provveduto e si chiamerà deposito.
Art. 80 Nel gennaio di ciascun anno si levano dall'archivio corrente i fascicoli degli affari compiuti e
si portano nell'archivio di deposito. Dagli archivi del personale si levano e trasportano soltanto i
fascicoli relativi a persone morte o che più non appartengono all'Amministrazione.
Art. 89 Il carico dell'archivio è stabilito dal repertorio degli affari; il quale accompagna perciò i
fascicoli dell'archivio corrente a quello di deposito. Una copia del repertorio serve da inventario
per la consegna degli atti all'archivio del Regno
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
Articolo 67 (R) Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di
deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio
corrente.
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un
elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.
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Bibliografia essenziale
Le costituzioni italiane, a cura di Alberto Aquarone, Mario D’Addario e Guglielmo Negri,
Edizioni di Comunità, Milano, 1958
GUIDO ASTUTI, L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, Napoli, Morano, 1966
ROBERTO RUFFILLI, Istituzioni società Stato, volume I, Il Bologna, Mulino, 1989
Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, a cura di Raffaelle Romanelli, Roma, Donzelli
editore, 1995
GUIDO MELIS, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 1996
ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura poi Prefettura
di Pistoia, inventario a cura di Paolo Franzese, MBCA-Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1998
Gli archivi umbri e l'unita'. Guida alle fonti documentarie 1859-1865, a cura di Elisabetta David,
Stefania Maroni, Marcello Pitorri, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2011
(L'Umbria nella nuova Italia. Materiali di storia a centocinquant'anni dall'Unità)
Dallo Stato della Chiesa al Regno d‘Italia. Fonti per la storia del biennio 1860-1861, a cura di
Attilio Bartoli Langeli e Daniele Sini, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2011
(L'Umbria nella nuova Italia. Materiali di storia a centocinquant'anni dall'Unità)
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