22 magazine 16 09 2013_legge 98 2013 prima parte
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2013#22 MAGAZINE LAVORO - FISCO - PREVIDENZA Chi Cosa Come PROFESSIONAL SOLUTIONS STUDIO CELLA STUDIO PLATTI 16 settembre 2013 Il Decreto del fare convertito in legge D.L. 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 Indice La legge 9 agosto 2013, n. 98, ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd Decreto del fare). Qui di seguito si riassumono le disposizioni di più immediato interesse generale contenute nella citata disposizione normativa. Per comodità di esposizione suddividiamo il commento di due parti. Di seguito l’elenco degli argomenti trattati nella presente PRIMA PARTE Pag 1 Liberalizzazione del WI-FI Pag 2 Domicilio digitale Fascicolo Sanitario Elettronico Sanzioni per violazione del Codice della strada Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto Pag 3 Indennizzo automatico e forfetario per i ritardi della P.A Date uniche di efficaci dei nuovi obblighi amministrativi Liberalizzazione del WI-FI L’art. 25 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259, prevedeva che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica fosse soggetta ad una autorizzazione preventiva da parte del Ministero delle Comunicazioni. Inoltre, l’art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, disponeva che chiunque intendesse aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale fossero posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci servizi di telecomunicazione dovesse chiederne licenza al Questore. L’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 agosto 2005, stabiliva che i titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato nel quale fossero posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, servizi di telecomunicazione fossero tenuti ad identificare il soggetto che accede ai predetti servizi, prima dell’accesso stesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità. L’art. 10 del D.L. 69/2013 ha abrogato gli obblighi di cui sopra, prevedendo anzitutto che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete Wi-Fi non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Inoltre, qualora l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione le disposizioni in merito sia alla autorizzazione preventiva da parte del Ministero delle Comunicazioni quanto alla richiesta di licenza al Questore. In sostanza, a condizione che l’offerta di accesso non costituisca l’attività commerciale prevalente del gestore, sono caduti tutti gli obblighi per esercenti, negozi, ristoranti e pubbliche amministrazioni che offrono collegamenti ad internet agli utenti. Tali obblighi permangono quando l’offerta di accesso costituisce l’attività commerciale del gestore come nel caso degli operatori di telecomunicazioni o degli internet point la cui attività consiste proprio sull’offerta di accesso ad internet. Con la liberalizzazione prevista dall’art. 10 viene sostanzialmente rimosso un freno alla diffusione delle reti libere e della loro fruizione. 1 MAGAZINE Domicilio digitale L’art. 14 del D.L. 69/2013 prevede che a ciascun cittadino che richieda un documento di identificazione unificato, ovvero richieda la iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ovvero chieda un cambio di residenza, venga attribuita una casella di posta elettronica certificata (PEC). La casella di PEC avrà la funzione di domicilio digitale, vale a dire di domicilio mediante il quale le amministrazioni pubbliche potranno notificare gli atti da loro emanati. La funzione di domicilio digitale non sarà tuttavia automatica ma si perfezionerà solo nel momento in cui il cittadino attiverà autonomamente la casella di PEC. Quindi, l’automatica attribuzione della casella PEC non vincola il cittadino a ricevere obbligatoriamente la notifica di atti pubblici tramite posta elettronica certificata : tale effetto decorrerà solo dal momento in cui il cittadino provvederà, con procedura telematica, ad attivare la casella PEC a lui assegnata. Fascicolo Sanitario Elettronico L’art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha previsto la istituzione, entro il 31 dicembre 2014, del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino, inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati durante l’intera vita da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti il soggetto assistito . L’art. 17 del D.L. 69/2013 anzitutto procrastina al 30 giugno 2015 la effettiva istituzione del FSE e, inoltre, prevede il coinvolgimento attivo delle farmacie nella realizzazione del dossier farmaceutico che costituirà una parte integrante del FSE. Nell’intento del legislatore, il dossier farmaceutico avrà la funzione di favorire la qualità, il monitoraggio e l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza della terapia ai fini della sicurezza del paziente. Sanzioni per violazioni del Codice della strada Al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Codice della strada l’art. 20 del D.L. 69/2013 introduce una modifica all’art. 202 del citato Codice. La nuova disposizione di legge prevede che la sanzione sia ridotta del 30% a condizione che il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione (ossia dalla data della contestazione immediata) o dalla data di notifica (cioè dalla data di notifica del verbale di infrazione tramite il servizio postale). Per quest’ultima ipotesi, il Ministero dell’Interno, con propria circolare del 19 agosto 2013, fornisce un importante chiarimento qualora il destinatario del verbale risulti assente e, di conseguenza, non riceva personalmente la notifica della raccomandata contenente il verbale di infrazione: in questo caso, il computo dei cinque giorni parte dall'undicesimo giorno successivo a quando viene spedita al trasgressore la comunicazione di avvenuto deposito che viene inviata subito dopo il mancato recapito della raccomandata. Così come precisato dal citato Dicastero, la riduzione in parola non è applicabile per le violazioni in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e/o della sospensione della patante di guida. La circolare del Ministero dell'Interno, tra l'altro, precisa che nella constatazione immediata il trasgressore, nel ricevere copia del verbale di contestazione, dovrà essere avvisato su come avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta del 30%: in questo caso non dovrà essere utilizzato il bollettino premarcato allegato al verbale, bensì un normale bollettino postale con l'indicazione non del conto corrente postale nazionale (5744), ma del conto corrente postale della sezione Polizia stradale di cui all'intestazione del verbale. Il pagamento della sanzione pecuniaria, con la riduzione del 30%, può essere effettuato sia in contanti presso la sezione Polizia stradale, sia mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla medesima sezione. L'importo ridotto del 30% deve essere indicato nel verbale. Sempre in relazione alle modalità di pagamento, la sanzione può essere pagata anche con strumenti di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito, etc.) a condizione che l'Ufficio che ha emesso il verbale lo preveda. In caso di contestazione immediata non e' possibile pagare in contanti la sanzione nelle mani dell'Agente accertatore ma, dopo che il Ministero dell’Interno avrà attivato le opportune convenzioni bancarie, il pagamento potrà avvenire tramite mezzi elettronici a condizione che l'Agente sia in possesso di idonea apparecchiatura, con rilascio di ricevuta e annotazione sul verbale consegnato al trasgressore. Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto L’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 prevede, nell’ambito degli appalti pubblici, l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni appaltanti di pagare anticipatamente alle imprese esecutrici, già all’atto della sottoscrizione del contratti di appalto, il 10% dell’importo contrattuale a titolo di anticipazione. La disposizione è stata introdotta in via sperimentale ed è valida esclusivamente per i bandi pubblicati fino al 31 dicembre 2014. La norma, peraltro, contiene due precisi limiti. Il primo è costituito dall’entità della anticipazione che non può, appunto, superare il 10% del complessivo importo contrattuale. Il secondo vincolo è rappresentato dall’obbligo per l’impresa di fornire alla amministrazione pubblica appaltante una fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia dell’adempimento contrattuale, di importo pari all’anticipazione. I successivi commi 2 e 3 stabiliscono specifici criteri per la compensazione dell’anticipazione del 10 per cento nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'anticipazione deve essere compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Il comma 3, nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, stabilisce che l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. 2 MAGAZINE Indennizzo automatico e forfetario per ritardi della P.A. obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri. L’art. 28 del D.L. 69/2013 introduce una disposizione mediante la quale si prevede che il soggetto interessato abbia diritto ad una forma di indennizzo automatico e forfettario in caso di ritardo nella conclusione del procedimento da parte della pubblica amministrazione rispetto ai tempi definiti per legge o altro atto regolamentare La norma, che è finalizzata a dare maggiore certezza ai tempi amministrativi, prevede che l’amministrazione responsabile del ritardo sia tenuta a corrispondere al soggetto interessato una somma pari ad Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di Euro 2.000,00. Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi a carattere generale, adottati da amministrazioni dello Stato, dovranno fissare la data di efficacia dei nuovi obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme. Sono fatte salve le particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa. Il cittadino o l’impresa potranno conoscere i nuovi obblighi amministrativi attraverso lo scadenzario pubblicato sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Al momento della presentazione della domanda, l’amministrazione è tenuta a indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, i termini entro cui la procedura si deve concludere, a chi rivolgersi in caso di ritardo e come richiedere l’indennizzo. Le stesse informazioni devono essere pubblicate sul sito Internet. Secondo quanto espressamente previsto dalla norma, le nuove disposizioni si applicano in via sperimentale ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio ed all’esercizio delle attività di impresa iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 68/2013. Allo stato, pertanto, solo le imprese hanno la possibilità di azionare il procedimento volto al riconoscimento dell’indennizzo. Tale possibilità potrà essere gradualmente estesa anche ad altri procedimenti decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La norma prevede, infatti che, decorso il predetto periodo e sulla base di un monitoraggio in merito alla applicazione, sarà emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà se confermare l’indennizzo, se rimodularlo e se estenderlo anche ad altre ipotesi. Sotto un profilo procedurale, qualora l’amministrazione pubblica non rispetti i termini per il rilascio del provvedimento richiesto, l’interessato, entro 20 giorni, deve rivolgersi al responsabile appositamente nominato dall’amministrazione (titolare del potere sostitutivo), che deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto oppure deve liquidare l’indennizzo nei limiti già sopra precisato. Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento oppure non liquidi l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo. Date uniche di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi L’art. 29 introduce le cosiddette “date uniche” di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi, per tali intendendosi gli a cura del Centro Studi Tutti gli articoli contenuti nella presente nota sono da considerarsi un riassunto di libera interpretazione degli autori , a mero titolo informativo e di promemoria rivolto esclusivamente alla Clientela. Pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata per eventuali danni che dovessero derivare ai lettori a causa di eventuali errori, inesattezze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati. I contenuti del nostro Magazine è da intendersi protetto da copyright La presente circolare non è una testata giornalistica 3