i rapporti tra l`ordinamento dell`unione europea e quello italiano

Transcript

i rapporti tra l`ordinamento dell`unione europea e quello italiano
I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO Il trasferimento dei poteri sovrani all’Unione europea: •  L’autorizzazione alla ra.fica e l’ordine di esecuzione dei Tra4a. in Italia sono da. con legge ordinaria, per cui si è posta una ques.one di legi;mità cos.tuzionale •  Sentenza Costa c. Enel 1964: leggi trovano un fondamento nell’art.11 Cost. nella parte in cui sancisce che “L’Italia consente a condizioni di parità con gli altri Sta8 membri, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la gius8zia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” •  La Corte cos.tuzionale è rimasta fedele a tale impostazione anche dopo l’introduzione nell’art. 117 Cost. di un c. 1 ai sensi del quale “La potestà legisla8va è esercitata dallo Stato e dalle regioni nei rispeCo della Cos8tuzione nonché dei vincoli derivan8 dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO Il primato del diri@o dell’Unione europea su quello italiano in caso d’incompaCbilità •  Riguarda solo le norme dire4amente applicabili (indipendentemente dalla qualifica formale dell’a4o) •  Nella Dichiarazione n. 17 allegata al Tra4ato di Lisbona •  Posizione originaria della Corte cos.tuzionale: Costa c. Enel 1964 lex posterior derogat priori: le norme europee e le leggi italiane hanno pari efficacia giuridica per cui le ipotesi di contrasto vanno risolte in base al principio della successione delle leggi nel tempo •  Immediata reazione della Corte di gius.zia: con Costa c. Enel del 15/7/64 afferma il primato del diri4o UE sulle norme interne contrastan. e inefficacia della legge interna (concezione monista). Conferma dall’art. 189 TCE (oggi 288 TFUE) a norma del quale i regolamen. sono obbligatori e dire4amente applicabili in ciascuno degli SM ê I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO •  Parziale avvicinamento della Corte cos.tuzionale con Fron8ni (1973): ordinamento comunitario e nazionale anche se autonomi e dis.n. sono coordina. a mezzo di una precisa ar.colazione di competenze, per cui dove c’è competenza comunitaria lo Stato si deve astenere dal pregiudicare immediata applicazione dei regolamen.; e Industrie chimiche (1975): l’emanazione di leggi successive o anche solo riprodu;ve dei regolamen. violando gli ar4. 189 e 177 (ora 288 e 267) violano l’art. 11 Cost. il giudice è tenuto a sollevare la ques.one di legi;mità cos.tuzionale •  Reazione Corte di gius.zia con Simmenthal (9 marzo 1978): il giudice nazionale nell’ipotesi di contrasto deve disapplicare la legislazione nazionale (discende dall’applicabilità dire4a: le norme nazionali successive non si formano validamente) I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO ê •  Quest’affermazione è stata costantemente ribadita dalla Corte di gius.zia v. es. sent. Factortame (1990) e Römer (2011) •  N.B. La disapplicazione è subordinata in ogni caso all’impossibilità di pervenire ad un’interpretazione conforme •  Svolta decisiva della Corte cos.tuzionale con Granital (8/6/84 n. 170): pur ribadendo una concezione dualista, afferma che l’art. 11 implica la disapplicazione della legge statale successiva in contrasto con norme europee dire4amente applicabili. •  Effe4o “non già di caducare, nell’accezione propria del termine, la norma interna incompa8bile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia davan8 al giudice nazionale”. I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO Evoluzione della giurisprudenza europea: •  Affermazione del primato anche nei confron. di norme interne di rango cos.tuzionale (sent. 17/12/1970 Intena8onale HandelsgesellschaM mbH) •  Obbligo di assicurare il primato del diri4o Ue fa capo anche alla pubblica amministrazione, comprese le autorità indipenden. (sent. 22/6/89 Fratelli Costanzo; 9/9/2003 Consorzio Industrie Fiammiferi) e riguarda anche i provvedimen. amministra.vi (29/4/1999 Ciola) •  Affermazione del primato nei confron. del principio dell’autorità della sentenza passata in giudicato ex art. 2909 c.c. (sent. 18/7/2007 Lucchini); la Corte però successivamente ha ribadito l’importanza di questo principio nel garan.re la stabilità del diri4o e una buona amministrazione della gius.zia (v. sent. 3/9/2009 C-­‐2/08 Olimpiclub Srl e 22/12/2010 C-­‐507/08 Commissione c. Slovacchia) e che le modalità di a4uazione rientrano nell’autonomia procedurale degli ordinamen. nazionali I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO Evoluzione della giurisprudenza cos.tuzionale: •  Prevalenza estesa alle sentenze interpreta.ve della Corte di gius.zia emanate in via pregiudiziale (23/4/85 n. 113 BECA) o a seguito di una procedura d’infrazione (11/7/89 n. 389, Provincia autonoma di Bolzano; conferma nella sent. 248/07) •  Prevalenza estesa anche alle dire;ve provviste di effe; dire; (sent. 2/2/90 n. 64 e 18/4/91 n. 168) •  L’obbligo di disapplicazione incombe anche agli organi amministra.vi •  La Corte si è anche pronunciata sulla modifica cost. 18/10/2001 n. 3 che ha inserito nell’art. 117 c. 1 affermando che questa disposizione non ha modificato il quadro dei rappor. diri4o Ue-­‐italiano ma ha ribadito il fondamento cost. della limitazione ricavato dall’art. 11 (13/7/07 n. 284; 15/4/08 n. 102 e 24/6/10 n. 227) I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO Segue: le competenze residue della Corte cos.tuzionale •  L’elaborazione della teoria dei “controlimi.” al diri4o dell’Unione europea: vi sono dei principi nazionali che vanno necessariamente salvaguarda. e che a loro volta limitano la prevalenza del diri4o Ue (sent. Fron8ni; di recente 24/6/10 n. 227), quali i principi fondamentali del nostro ordinamento cosCtuzionale e i diriI inalienabili della persona es. diri4o alla tutela giurisdizionale (sent. 21/4/89 n. 232 Fragd) ê In questo caso giudice comune deve so4oporre alla Corte cost. una ques.one di legi;mità della legge italiana di esecuzione I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO •  Il giudice deve rivolgersi alla Corte cost. anche nel caso in cui la legge ordinaria in contrasto con il diri4o Ue sia deliberatamente dire@a a impedire o pregiudicare la perdurante osservanza dei Tra@aC, in relazione al sistema o nucleo essenziale dei loro principi (sent. 8/6/84 n. 170) es. quelli concernen. l’instaurazione di un mercato comune. •  Nei giudizi sui confliI di a@ribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e regioni, tra regioni, quando la legge impugnata riveli un contrasto con il diri4o UE la Corte ne dichiara l’incos.tuzionalità •  Quando le disposizioni Ue non siano self-­‐execu)ng, ex art. 117 c.1 (sent. 28/1/10 n. 28) I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO L’adeguamento legislaCvo del diri@o italiano al diri@o Ue •  per dare a4uazione agli a; non dire4amente applicabili/per abrogare o modificare le norme italiane /per dare esecuzione alle sentenze della CG •  Prassi originaria: adozione di leggi delega – sorta di “legislazione d’emergenza” (cri.cabile: non conforme all’art. 76 cost., confuso ed episodico) •  Legge 9/3/89 n. 86 La Pergola (duplice finalità ascendente e discendente): tempes.va a4uazione delle dire;ve e degli altri obblighi è assicurata dalla c.d. legge comunitaria •  Legge 4/2/2005 n. 11 BuIglione •  L. 24/12/12 n. 234 che prevede una legge di delegazione europea (possono essere due in un anno) e una legge europea I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO • 
• 
• 
• 
• 
ê
Legge di delegazione europea (art. 30 c. 2) prevede emanazione da parte del Governo Legge europea (art. 30 c. 3): prevede emanazione dire4amente dal Parlamento Contenu. in parte sovrapponibili Avvio dalla verifica del Presidente del Consiglio o del ministro per gli affari europei dello stato di conformità dell’ordinamento interno ed entro 28/2 disegno di legge Possibilità di adempiere obblighi derivan. dal diri4o Ue mediante disposizioni diverse qualora necessarie misure urgen. o in casi di par.colare importanza poli.ca, economica, sociale es. decreto salva infrazioni del 25/9/09 I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO Il ruolo delle regioni nell’a@uazione del diri@o Ue •  Due principi da conciliare: rispe@o delle competenze delle regioni/
responsabilità dello Stato per l’a4uazione degli obblighi derivan. dall’Ue •  Ex art. 117 c. 5 è riconosciuta la competenza delle regioni a dare a4uazione agli a; Ue; •  Ex art. 120 c. 2 (per le materie di competenza esclusiva) potere sos.tu.vo dello Stato •  Ex art. 117 c. 3 (per le materie di legislazione concorrente) sussiste il limite dei principi fondamentali contenu. nella legge statale •  Disciplina trova ora compiuta a4uazione nella l. 234/12 agli art. 40 c. 1, 41 c. 1 e 46, che a4ribuisce allo Stato un diri@o di rivalsa per gli oneri finanziari conseguen. alla violazione di obblighi derivan. dall’Ue da parte delle regioni •  Numerose regioni hanno previsto l’adozione di una legge comunitaria regionale LA TUTELA GIURISDIZIONALE •  L’Unione europea come comunità di diri4o: “la CEE è una comunità di diriCo nel senso che né gli Sta8 che ne fanno parte, né le sue is8tuzioni sono soCraR al controllo della conformità dei loro aR alla carta cos8tuzionale di base cos8tuita dal TraCato” (23/4/86 Les Verts c. Parlamento) •  Ex art. 19 par. 1 c. 1 TUE la Corte di gius.zia dell’Unione europea, ar.colata in Corte di gius.zia, Tribunale e tribunali specializza. assicura il rispe4o nell’interpretazione e nell’applicazione dei Tra4a. •  Ex art. 4 par. 3 TUE (principio di leale cooperazione) i giudici nazionali sono tenu. nello svolgimento delle proprie funzioni a garan.re l’esecuzione degli obblighi derivan. dai tra4a. (v. anche art. 19 c. 2 TUE e 267 TFUE che is.tuisce un meccanismo di cooperazione consistente nella competenza di rinvio della Corte di gius.zia) LA TUTELA GIURISDIZIONALE La competenze della Corte di giusCzia dell’Ue •  Ante Lisbona la competenza della CGUE era pressoché esclusa nella PESC e subiva varie limitazioni nel terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) •  Oggi la piena applicazione alle materie dell’ex terzo pilastro è rinviata di 5 anni dall’entrata in vigore del Tra4ato (art. 10 prot. 36) e la Corte ex 276 TFUE non è competente ad esaminare la validità o proporzionalità di operazioni condo4e dalla polizia o l’esercizio delle responsabilità incomben. agli Sta. membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. •  Viene invece riaffermata l’incompetenza nella PESC salvo due ipotesi ex art 24 par. 1.2 TUE: il controllo sul rispe4o da parte delle is.tuzioni dell’Ue delle competenze “generali” dell’Unione ex art. 40 TUE; il controllo di legi;mità per gli a; che stabiliscono misure restri;ve a carico di priva. •  Ex art. 274 TFUE le competenze sono di cara4ere tassa.vo LA TUTELA GIURISDIZIONALE Il riparto di competenze tra la Corte di giusCzia e il Tribunale, la liCspendenza e l’impugnazione •  Il riparto è fissato dalle norme del Tra4ato e dello Statuto della Corte di gius.zia (Prot. 3) e si fonda sia su elemen. sogge;vi che ogge;vi •  Ex art. 256 par. 1 c. 1 TFUE corredato dall’art 51 Stat. il Tribunale (is.tuito nel 1988) è competente a conoscere dei ricorsi dire; individuali; dei ricorsi dire; presenta. dagli Sta. membri contro la Commissione (esclusi quelli di cui all’art. 311 par. 1 TFUE in materia di cooperazione rafforzata); contro il Consiglio in relazione agli a; ado4a. in materia di aiu. di Stato, misure di difesa commerciale (dumping) e agli a; mediante i quali il Consiglio esercita competenze d’esecuzione; dei ricorsi dire; ad o4enere il risarcimento dei danni ex art. 340; in materia di marchio comunitario; delle impugnazioni contro le decisioni dei tribunali specializza. per ques.oni di diri4o; dei ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e dell’Agenzia europea per i prodo; chimici LA TUTELA GIURISDIZIONALE ê
•  Il Tribunale della funzione pubblica, is.tuito nel 2004, è competente a conoscere delle controversie tra l’Unione e i suoi agen. ex art. 270 TFUE •  Sono riserva. alla Corte di giusCzia i ricorsi di annullamento e in carenza propos. da un’Is.tuzione dell’Ue e quelli propos. da uno Stato membro contro il Parlamento o il Consiglio (con le eccezioni di cui supra); la procedura d’infrazione e il rinvio pregiudiziale (ad oggi manca una determinazione nello Statuto dei casi in cui il Tribunale potrebbe avere competenza pregiudiziale in materie specifiche ex art. 256 par. 3 c. 1; c. 2 e 3 prevedono nel caso una possibilità di rinvio e di riesame) •  L’ipotesi di li.spendenza (stesso ogge4o, stesso problema d’interpretazione o di validità dello stesso a4o) è regolata dall’art. 54 c. 3 Statuto che prevede tre soluzioni: sospensione del procedimento da parte del Tribunale in a4esa pronuncia della Corte; declinazione di competenza da parte del Tribunale; sospensione da parte della Corte •  Le decisioni del Tribunale possono essere ogge4o di impugnazione davan. alla Corte entro due mesi per i soli mo.vi di diri4o (Front Na8onal c. Parlamento 21/2/2002) (art. 256 par. 1 c. 2 e 58 Stat.) tranne nel caso di snaturamento dei fa; (18/1/07 P Ocalam c. Consiglio) •  Rimedio straordinario della revocazione (art. 44 Stat.) LA TUTELA GIURISDIZIONALE La procedura d’infrazione (ar@. 258-­‐260 TFUE) •  dire4a a far accertare una violazione degli obblighi derivan. dai Tra4a. e da ogni altra norma rientrante nel diri4o Ue commessa da uno Stato membro (condo4a omissiva o commissiva da parte di organi legisla.vi, amministra.vi, giudiziari; anche per fa4o dell’individuo v. caso fragole 9/12/97 Commissione c. Francia) •  Adempimento obblighi no sogge4o a condizione di reciprocità •  Il potere di inizia.va spe4a normalmente alla Commissione (ruolo di guardiano dei Tra4a.) che man.ene una certa discrezionalità (14/2/89 Star Fruit Company SA) •  Il procedimento si ar.cola in due fasi: precontenziosa (invio della le4era di messa in mora, eventuali osservazioni dello Stato e parere mo.vato che precisa in maniera formale gli addebi. contesta.. Si fissa la materia del contendere v. Commissione c. Italia 1984) e davanC alla Corte (il processo deve necessariamente concludersi con il giudizio di inadempimento dello Stato anche se adempiuto nel corso del giudizio) •  Deroghe: procedura accelerata (art. 114 par. 9; 108; 348 c. 2) LA TUTELA GIURISDIZIONALE •  Il ricorso per infrazione può essere proposto anche da un altro Stato membro ex 259. Anche qui si contempla una fase precontenziosa con un coinvolgimento della Commissione che instaura un contraddi4orio tra Sta. e una contenziosa, promuovibile dallo Stato indipendentemente dal giudizio della Commissione (16/10/12 Ungheria c. Slovacchia) •  se la Corte ri.ene lo SM responsabile della violazione, eme4e una sentenza dichiara.va di accertamento obbligatoria (da eseguire al più presto) •  Da Maastricht se lo Stato non dà esecuzione alla sentenza la Corte può condannare lo Stato al pagamento di una sanzione pecuniaria per l’inesecuzione della precedente sentenza (somma forfe4aria/penalità). Circa modalità di calcolo v. Commissione c. Grecia 2000 •  Da Lisbona la Corte può condannare lo Stato alla sanzione pecuniaria senza bisogno di una precedente sentenza dichiara.va della violazione, qualora lo Stato non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure d’a4uazione di una dire;va ado4ata secondo la procedura legisla.va LA TUTELA GIURISDIZIONALE Segue: la responsabilità dello Stato per i danni derivanC dalla violazione del diri@o Ue •  La responsabilità deve essere fa4a valere davan. ai giudici nazionali competen. in base alle proprie norme processuali •  L’obbligo di risarcimento del danno e le condizioni necessarie affinché sorga sono sta. afferma. per via pretoria (19/11/91 Francovich e Bonifaci) •  Fondato sull’obbligo di cooperazione e sull’efficacia del diri4o Ue, nonché sull’art. 340 c. 2 TFUE •  Casis.ca estremamente differenziata (anche per violazione derivante dalla decisione di un organo giurisdizionale di ul.mo grado v. Kobler 2003 e TragheR del Mediterraneo 2006) •  Sorge l’obbligo risarcitorio anche se la violazione non è stata precedentemente accertata dalla CG; anche se è una violazione di una norma produ;va di effe; dire; (15/3/96 Brasserie du pecheur e Factortame III) •  Tre condizioni: norma violata preordinata a conferire diriI ai singoli; violazione sufficientemente cara@erizzata (grave e manifesta); nesso di causalità dire@a tra violazione obbligo da parte dello SM e il danno subito LA TUTELA GIURISDIZIONALE Il controllo dire@o sulla legiImità degli aI: l’azione di annullamento (ar@. 263-­‐264 TFUE) •  Gli a; impugnabili devono essere a; esisten. e imputabili all’Unione (a is.tuzioni, organi o organismi), produIvi di effeI giuridici obbligatori => defini.vi (impostazione “sostanzialisCca” v. es. 31/3/71 AETS) •  Legi;mazione all’impugnazione spe4a a: -­‐  Stato come governo; Parlamento, Consiglio e Commissione anche se l’a4o non li riguarda specificamente -­‐  Corte dei Con., BCE, Comitato delle regioni, se lede le loro preroga.ve -­‐  persone fisiche e giuridiche (v. 21/3/77 Région wallone) se lede i loro interessi giuridicamente tutela. (a; ado4a. nei loro confronC/a; che li riguardino dire@amente e individualmente v. 15/7/63 Plaumann; ex art. 263 c. 4 aI regolamentari che la riguardano dire4amente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione 6/9/11 T-­‐18/10 Inuit) LA TUTELA GIURISDIZIONALE • 
• 
• 
• 
ê Termine: due mesi dalla data dell’effe;va conoscenza dell’a4o da parte del ricorrente se l’a4o non sia stato pubblicato o no.ficato (v. 14/7/72 ICI) Mo.vi: incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione di Tra@aC o di qualsiasi regola di diri@o relaCva alla loro applicazione, sviamento di potere (variante: sviamento di procedura) CG ha il potere di sospendere l’esecuzione dell’a4o ex art. 278 e può ordinare i provvedimen. provvisori necessari ex art 279 Se la sentenza accoglie il ricorso, l’a4o si considera nullo e non avvenuto (effe; ex tunc ma possibilità di limitarli nel tempo). Effe4o di giudicato (limitato per la sentenza che rige4a ricorso ai pun. di fa4o e diri4o decisi); annullamento può essere parziale LA TUTELA GIURISDIZIONALE Segue: l’eccezione di invalidità degli aI (art. 277 TFUE) •  eccezione incidentale sollevabile nel corso di una procedura già a;vata davan. alla CG per far dichiarare l’inapplicabilità dell’a4o di cui si tra4a facendo valere le stesse eccezioni dell’azione di annullamento anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione •  Deve esserci stre4o collegamento tra l’a4o impugnato e quello di cui si fa valere incidentalmente l’illegi;mità •  Estesa a tu; gli aI avenC portata generale •  l’eccezione non può essere sollevata nei confron. di a; individuali di per sé impugnabili ma non impugna. nel termine di decadenza •  L’eccezione non può del pari essere invocata da uno Stato per gius.ficare l’inadempimento di una decisione della quale sia des.natario o in un processo di infrazione per mancata a4uazione di una dire;va •  Effe4o accoglimento: inapplicabilità a4o LA TUTELA GIURISDIZIONALE Segue: il ricorso in carenza (art. 265 TFUE) •  Dire4o a far constatare un’omissione da parte di un’is.tuzione, organo o organismo nell’adozione di un a4o che hanno un preciso obbligo di emanare •  Solo in caso d’inerzia e non anche quando venga emanato un a4o diverso da quello richiesto o venga rifiutata l’emanazione dell’a4o •  Legi;mazione: si rinviene dis.nzione tra ricorren. privilegia. (qualsiasi a4o) e non (a4o che non sia una raccomandazione/parere) •  Ricevibilità ricorso subordinata allo svolgimento di una fase precontenziosa: messa in mora (entro 2 mesi is.tuzione, organo o organismo deve prendere posizione e definisce ogge4o giudizio) •  Ricorso deve essere presentato entro i successivi due mesi (qualsiasi presa di posizione preclude la prosecuzione del giudizio) •  Sentenza di mero accertamento LA TUTELA GIURISDIZIONALE Segue: l’azione di responsabilità contro l’UE (ar@. 268 e 340 c. 2 e 3 TFUE) •  Ricorso dire4o ad o4enere il risarcimento dei danni provoca. al ricorrente dall’Ue per un proprio illecito (responsabilità extracontra@uale) •  dovuta alla condo@a delle isCtuzioni dell’Unione: -­‐  autonomia rispe4o al ricorso di annullamento (2/12/71 Zuckerfabrik) e al ricorso in carenza; -­‐  26/2/86 Krohn: il ricorso davan. alla Corte assume un cara4ere residuale quando vi è anche un a4o statale (criterio della competenza efficiente) -­‐  A4o deve essere imputabile all’Unione -­‐  equiparazione della disciplina a quella della responsabilità degli SM per violazione del diri4o Ue (28/4/71 LuRcke GmbH23/3/04; Mediatore europeo c. Lamberts ma v. 9/9/08 FIAMM: violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli) •  derivante dal comportamento dei suoi agen. nell’esercizio delle loro funzioni •  Azione si prescrive in 5 anni dalla nascita del danno (speciale, certo, a4uale) LA TUTELA GIURISDIZIONALE Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) •  strumento di cooperazione dire@a tra CG e giudice nazionale •  Funzioni: realizzare un’applicazione del diri4o Ue uniforme in tu; gli SM, verificare la legi;mità degli a;/prassi nazionali, completare il sistema di controllo giurisdizionale sulla legi;mità degli a; dell’Unione •  Potere/dovere di a;vare la Corte compete al giudice nazionale e non alle par. (12/8/08 C-­‐296/08 PPU Santesteban Goicoechea) •  Ogge4o: a)  interpretazione delle disposizioni dei Tra4a. e degli a; dell’Unione (compresi a; non vincolan. e le sentenze) b)  validità degli a; dell’Unione susce;bili di essere impugna. ex art. 263(completa la tutela v.21/3/2000 Greenpeace France ma anche 9/3/94 TWD: se la persona era senza dubbio legi;mata ad impugnare l’a4o ex 263 non potrà farne valere l’illegi;mità ex 267 altrimen. leso il rispe4o del principio della certezza del diri4o) LA TUTELA GIURISDIZIONALE ê •  Condizioni sogge;ve del rinvio: ricevibilità è subordinata alla natura di organo giudiziario dell’autorità che opera il rinvio (elemen. : origine legale organo, stabilità, obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contradditoria del procedimento, applicazione di norme giuridiche, indipendenza e terzietà v. es. 17/9/97 Dorsch Consult -­‐ 27/1/2005 Denuit ) [e Corte cost. italiana?] •  Condizioni oggeIve: valutazione sulla necessità del rinvio spe4a al giudice nazionale (ha conoscenza dire4a dei fa; e degli elemen. di diri4o rilevan.) ma CG escluso di potersi pronunciare 1. su ques.oni puramente ipote.che o non obie;vamente necessarie o senza collegamento sufficiente con la causa (16/7/92 Meilicke e 24/4/2012 Kamberai; 2. quando le indicazioni siano troppo scarne e imprecise (26/1/93 Telemarsicabruzzo); 3. quando l’a4o no ado4ato da is.tuzioni o nome Ue no applicabili alla fa;specie ogge4o della causa LA TUTELA GIURISDIZIONALE • 
• 
-­‐ 
-­‐ 
• 
• 
ê Per a) giudice nazionale non di ul.ma istanza ha facoltà di rinvio/giudice di ul.ma istanza ha l’obbligo di rinvio Eccezioni all’obbligo di rinvio: La ques.one sollevata è materialmente iden.ca ad altra ques.one sollevata in relazione ad analoga fa;specie che sia già stata decisa in via pregiudiziale o vi è comunque giurisprudenza costante sul punto (acte éclairé) Teoria dell’acte clair (v. 6/10/82 CILFIT) Per b) giudici anche non di ul.ma istanza non possono dichiarare l’invalidità degli a; comunitari (22/10/87 Foto Frost) Effe; sentenza interpreta.va e di validità/effe; nel tempo: obbligatoria per il giudice ma anche efficacia generalizzata(in via di principio efficacia ex tunc si possono limitare gli effe; nel tempo v. 27/4/80 Denkavit ma fa; salvi diri; di coloro che esperito ricorso giurisdizionale o equivalente) LA TUTELA GIURISDIZIONALE •  Controversie tra Unione e suoi agen. ex art. 270 TFUE •  Ricorsi contro sanzioni pecuniarie ex art. 261 TFUE •  Soluzione di controversie sulla base di una clausola compromissoria ex ar4. 272-­‐273 TFUE LA TUTELA GIURISDIZIONALE I pareri (art. 218 TFUE) •  Controllo in ordine alla compa.bilità con il Tra4ato di accordi previs. tra Ue e Paesi terzi o organizzazioni internazionali •  A richiesta di Parlamento, Consiglio, Commissione o SM •  Preven.vo ma senza termine a quo •  Se la Corte si pronuncia per l’incompa.bilità, l’accordo non potrà entrare in vigore