l`abstract - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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“L’interferenza e la sovrapposizione tra brevetti per invenzione e varietà vegetali” Avv. Francesco Mattina 27 maggio 2016 – ore 15,30 UIBM Sala al Pubblico Via di San Basilio, 14 Accademia UIBM, Seminario del 27 maggio 2016, ore 15:30 UIBM, Sala al Pubblico, Via di San Basilio 14, 00187, Roma. Abstract In un ambito in costante mutamento come quello agricolo, l’esigenza di un metodo di protezione certo ed effettivo é sentita non solo dai costitutori di nuove varietà vegetali, ma anche dai policy makers, in un’ottica di promozione dello sviluppo del settore. Lo strumento della privativa per nuove varietà vegetali, tuttavia, spesso sconta la sua derivazione dallo strumento brevettuale, con il cui ambito applicativo sembra intersecarsi, soprattutto quando nuove tecnologie si affacciano ad un mercato in cui la gara all’innovazione é la regola. Tradizionalmente, la linea di demarcazione tra protezione brevettuale e privativa per nuove varietà vegetali si é andata identificando nel concetto di “processo essenzialmente biologico”1. Quest’ultimo si riferisce a metodi di produzione delle varietà vegetali che consistano interamente in fenomeni naturali e che implichino l’incrocio dell’intero genoma di due esemplari (tipico esempio é il classico incrocio). Il legislatore – prima europeo e poi italiano – ha cercato di creare una linea di demarcazione tra la produzione che si serve di fenomeni naturali e quella che implica un intervento dell’uomo incisivo, come accade per l’ingegneria genetica. Cionondimeno, l’applicazione dei testi di legge di riferimento a questioni giuridiche concrete é stata tutt’altro che lineare ed in più occasioni é stata necessaria un’interpretazione che ben pochi appigli ha trovato nel sostrato normativo2. Recentemente, la Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti ha tentato di delimitare l’ambito di applicazione dell’articolo 53(b)3 EPC, in base al quale «Non vengono concessi brevetti europei per […]le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti». 1 V. Art. 53, comma 1, let. b), EPC; Art. 4, let. b) Dir. 44/98; Art. 45, comma 4, let. B) d.lgs 30/2005. V. Ex multis, T320/87; T 1729/06 ; G2/07; G1/08; 3 V. G 2/12 e G2/13. 2 Accademia UIBM, Seminario del 27 maggio 2016, ore 15:30 UIBM, Sala al Pubblico, Via di San Basilio 14, 00187, Roma. In sostanza la Commissione, ha statuito la brevettabilità di piante e semi ottenuti attraverso metodi di coltivazione tradizionali, i quali non possono essere esclusi dalla protezione brevettuale per essere prodotti agricoli od ortofrutticoli. In effetti, l’esclusione disposta dalla Convenzione sul brevetto europeo si riferirebbe a metodi di produzione di varietà vegetali od animali e non alla rivendicazione del prodotto oggetto della privativa brevettuale. La decisione non é stata esente dalle critiche di chi ha prospettato conseguenze politiche discutibili. Numerosi sono, inoltre, i dubbi sulle conseguenze applicative della menzionata pronuncia e su come la stessa modificherà il rapporto intercorrente tra i metodi di protezione alternativi, e mai cumulabili, del brevetto per invenzione e della privativa per nuove varietà vegetali. Giurisprudenza rilevante - Decisione della Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti 2/88. - Decisione della Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti G1/98, Novartis. - Decisione della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti T 1729/06. - Decisione della Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti G 2/06. - Decisione della Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti G 1/08, Tomatoes I. - Decisione della Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti G 2/07, Broccoli I. - Decisione della Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti G 2/12, Tomatoes II. - Decisione della Commissione superiore di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti G 2/13, Broccoli II. Accademia UIBM, Seminario del 27 maggio 2016, ore 15:30 UIBM, Sala al Pubblico, Via di San Basilio 14, 00187, Roma.