Bonus investimenti per le imprese e cumulabilità
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Bonus investimenti per le imprese e cumulabilità
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Bonus investimenti per le imprese e cumulabilità con altre agevolazioni fiscali FLAVIO BRENNA 18 dicembre 2014 Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il nuovo bonus investimenti L’agevolazione: sua evoluzione Art. Art. Art. Art. 3 DL n.357/1994 e sue estensioni: cd. “Tremonti” 4 L. n. 383/2001: cd. “Tremonti-bis” 5 DL n. 78/2009: cd. “Tremonti-ter” 18 DL n. 91/2014: Tremonti-quater? Principali differenze: – Ambito soggettivo (reddito d’impresa e di lavoro autonomo, imprese nate dopo l’entrata in vigore della norma) – Ambito oggettivo (natura degli investimenti agevolabili) – Meccanismo di applicazione (investimenti “incrementali”, variazione in diminuzione, credito d’imposta) – Vincolo di destinazione dell’investimento (UE, SEE, territorio nazionale) – Revoca (cause, periodo di osservazione) 3 Prima criticità: l’arco temporale di riferimento – Arco temporale di riferimento: 25 giugno 2014 – 30 giugno 2015 – Differenti periodi d’imposta – Meccanismo “incrementale” penalizzante (media calcolata su periodi d’imposta “annuali”) – Discriminazione fra soggetti “solari” e soggetti “a cavallo” – Possibili soluzioni 4 Il credito d’imposta – 15% dell’eccedenza agevolabile – Non è soggetto ai limiti di 250.000 e 700.000 Euro – Utilizzabile esclusivamente in compensazione (no rimborso) a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo – Deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo – Rispetto al passato, penalizzazione sul piano finanziario ma, a certe condizioni, bonus più elevato 5 Il credito d’imposta (segue) – Più tempo per l’Agenzia per contestare la spettanza dell’agevolazione (maggior termine previsto dall’art. 27, c. 16, DL 185/2008) – Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP 6 L’ambito soggettivo – Soggetti titolari di reddito d’impresa – Nessuna preclusione per: • “Società di comodo” (Agenzia delle Entrate); • Società in stato di liquidazione • Imprese di nuova costituzione – Particolari condizioni per le imprese titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro – Affitto d’azienda: concedente o affittuario? 7 L’ambito oggettivo – Investimenti in beni strumentali – Nuovi (beni non entrati in funzione, beni esposti in show room, beni complessi con anche beni usati purché il loro costo non sia prevalente) – Di importo unitario superiore a 10.000 Euro (compresi gli oneri accessori) – Non rileva la residenza fiscale dell’impresa produttrice o rivenditrice 8 L’ambito oggettivo (segue) – Beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 • Anche se inseriti in impianti e strutture già esistenti, non compresi nella divisione 28 • Agevolazione estesa a componenti non appartenenti alla divisione 28 indispensabili per il funzionamento di investimenti agevolabili • L’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28 è agevolabile nei limiti del costo relativo ai beni compresi 9 Territorialità – Beni destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato – Agenzia delle Entrate (Circ. n. 90/E/2001): • I beni devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all’estero • Per i soggetti non residenti, l’investimento deve riguardare una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato • L’effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente 10 Modalità di effettuazione degli investimenti – – – – – Compravendita (anche permuta) Leasing finanziario (no leasing operativo) Appalto Costruzione in economia Conferimento 11 Valore degli investimenti – Deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’art. 110, comma 1, lett. a) e b) del TUIR – E’ assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti (necessità di gestire il disallineamento temporale in caso di concessione o revoca del contributo in un esercizio successivo) – Comprende gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, di installazione, costi di progettazione, dazi su importazioni, costi ed onorari di perizie e collaudi, di montaggio e posa in opera, di messa a punto, IVA totalmente indetraibile ex art. 19-bis1 o per effetto dell’opzione ex art. 36-bis o per pro-rata di detraibilità pari a zero) – Stessi criteri per i soggetti IAS adopter 12 Momento di effettuazione degli investimenti – L’imputazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR – Rileva anche ai fini del calcolo della media di riferimento – Criterio valido anche per i soggetti IAS adopter e per i contribuenti minimi – Applicazione del principio di competenza nelle diverse situazioni: • Appalto • Beni realizzati in economia • Leasing 13 Cause di revoca dell’agevolazione – Cessione dei beni a terzi o loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto (periodo di sorveglianza = periodo di sospensione!) – Costituiscono causa di revoca anche le fattispecie di dismissione, conferimento, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore, mancato esercizio del riscatto, cessione del contratto di leasing (Agenzia delle Entrate Circ. 44/E/2009) – Particolari cautele in occasione di operazioni straordinarie – Trasferimento dei beni in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il termine di cui all’art. 43, c. 1, DPR n. 600/73. 14 Cumulabilità – Misura generale di politica economica – La norma non prevede alcuna specifica regola di incompatibilità – All’interno delle discipline istitutive degli altri benefici occorre verificare la presenza di eventuali previsioni di non cumulabilità – Esempi: • Cumulabilità con la legge cd. “nuova Sabatini” • Non cumulabilità con la detrazione d’imposta a fronte di spese di riqualificazione energetica di edifici occorre fare una valutazione di convenienza (diverse percentuali, capienza dell’imposta di periodo, superamento soglie massime di spesa) • Cumulabilità con nuova agevolazione cd. “Patent Box” 15