Bonus investimenti per le imprese e cumulabilità

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Bonus investimenti per le imprese e cumulabilità
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Bonus investimenti per le imprese
e cumulabilità con altre
agevolazioni fiscali
FLAVIO BRENNA
18 dicembre 2014
Milano
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Il nuovo bonus investimenti
L’agevolazione: sua evoluzione
Art.
Art.
Art.
Art.
3 DL n.357/1994 e sue estensioni: cd. “Tremonti”
4 L. n. 383/2001: cd. “Tremonti-bis”
5 DL n. 78/2009: cd. “Tremonti-ter”
18 DL n. 91/2014: Tremonti-quater?
Principali differenze:
– Ambito soggettivo (reddito d’impresa e di lavoro autonomo, imprese nate
dopo l’entrata in vigore della norma)
– Ambito oggettivo (natura degli investimenti agevolabili)
– Meccanismo di applicazione (investimenti “incrementali”, variazione in
diminuzione, credito d’imposta)
– Vincolo di destinazione dell’investimento (UE, SEE, territorio nazionale)
– Revoca (cause, periodo di osservazione)
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Prima criticità: l’arco temporale di riferimento
– Arco temporale di riferimento: 25 giugno 2014 – 30 giugno 2015
– Differenti periodi d’imposta
– Meccanismo “incrementale” penalizzante (media calcolata su
periodi d’imposta “annuali”)
– Discriminazione fra soggetti “solari” e soggetti “a cavallo”
– Possibili soluzioni
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Il credito d’imposta
– 15% dell’eccedenza agevolabile
– Non è soggetto ai limiti di 250.000 e 700.000 Euro
– Utilizzabile esclusivamente in compensazione (no rimborso) a
decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta
successivo
– Deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo
– Rispetto al passato, penalizzazione sul piano finanziario ma, a
certe condizioni, bonus più elevato
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Il credito d’imposta (segue)
– Più tempo per l’Agenzia per contestare la spettanza
dell’agevolazione (maggior termine previsto dall’art. 27, c. 16,
DL 185/2008)
– Non concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile IRAP
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L’ambito soggettivo
– Soggetti titolari di reddito d’impresa
– Nessuna preclusione per:
• “Società di comodo” (Agenzia delle Entrate);
• Società in stato di liquidazione
• Imprese di nuova costituzione
– Particolari condizioni per le imprese titolari di attività industriali a
rischio di incidenti sul lavoro
– Affitto d’azienda: concedente o affittuario?
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L’ambito oggettivo
– Investimenti in beni strumentali
– Nuovi (beni non entrati in funzione, beni esposti in show room,
beni complessi con anche beni usati purché il loro costo non sia
prevalente)
– Di importo unitario superiore a 10.000 Euro (compresi gli oneri
accessori)
– Non rileva la residenza fiscale dell’impresa produttrice o
rivenditrice
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L’ambito oggettivo (segue)
– Beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007
• Anche se inseriti in impianti e strutture già esistenti, non compresi
nella divisione 28
• Agevolazione estesa a componenti non appartenenti alla divisione 28
indispensabili per il funzionamento di investimenti agevolabili
• L’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella
divisione 28 è agevolabile nei limiti del costo relativo ai beni compresi
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Territorialità
– Beni destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato
– Agenzia delle Entrate (Circ. n. 90/E/2001):
• I beni devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a
strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente
dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all’estero
• Per i soggetti non residenti, l’investimento deve riguardare una stabile
organizzazione ubicata nel territorio dello Stato
• L’effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi
oggettivi, non essendo sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera
iscrizione contabile del bene della società residente o della stabile
organizzazione del soggetto non residente
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Modalità di effettuazione degli investimenti
–
–
–
–
–
Compravendita (anche permuta)
Leasing finanziario (no leasing operativo)
Appalto
Costruzione in economia
Conferimento
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Valore degli investimenti
– Deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione
del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’art. 110, comma 1,
lett. a) e b) del TUIR
– E’ assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti (necessità
di gestire il disallineamento temporale in caso di concessione o revoca
del contributo in un esercizio successivo)
– Comprende gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di
trasporto, di installazione, costi di progettazione, dazi su importazioni,
costi ed onorari di perizie e collaudi, di montaggio e posa in opera, di
messa a punto, IVA totalmente indetraibile ex art. 19-bis1 o per
effetto dell’opzione ex art. 36-bis o per pro-rata di detraibilità pari a
zero)
– Stessi criteri per i soggetti IAS adopter
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Momento di effettuazione degli investimenti
– L’imputazione segue le regole generali della competenza
previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR
– Rileva anche ai fini del calcolo della media di riferimento
– Criterio valido anche per i soggetti IAS adopter e per i
contribuenti minimi
– Applicazione del principio di competenza nelle diverse situazioni:
• Appalto
• Beni realizzati in economia
• Leasing
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Cause di revoca dell’agevolazione
– Cessione dei beni a terzi o loro destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto
(periodo di sorveglianza = periodo di sospensione!)
– Costituiscono causa di revoca anche le fattispecie di dismissione,
conferimento, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo
personale o familiare dell’imprenditore, mancato esercizio del riscatto,
cessione del contratto di leasing (Agenzia delle Entrate Circ. 44/E/2009)
– Particolari cautele in occasione di operazioni straordinarie
– Trasferimento dei beni in strutture produttive situate al di fuori dello Stato,
anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il termine
di cui all’art. 43, c. 1, DPR n. 600/73.
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Cumulabilità
– Misura generale di politica economica
– La norma non prevede alcuna specifica regola di incompatibilità
– All’interno delle discipline istitutive degli altri benefici occorre verificare la
presenza di eventuali previsioni di non cumulabilità
– Esempi:
• Cumulabilità con la legge cd. “nuova Sabatini”
• Non cumulabilità con la detrazione d’imposta a fronte di spese di riqualificazione
energetica di edifici
occorre fare una valutazione di convenienza (diverse
percentuali, capienza dell’imposta di periodo, superamento soglie massime di spesa)
• Cumulabilità con nuova agevolazione cd. “Patent Box”
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