N. Osservante Prot. data Norma Osservata e Sintesi Proposta 1
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N. Osservante Prot. data Norma Osservata e Sintesi Proposta 1
N. Osservante 1 Carta Luciano Prot. 2789 data 14/03/2014 Norma Osservata e Sintesi Art. 59 Consentire alcuni limitati interventi nel Complesso Edilizio CE3, anche in assenza di progetto unitario che risulta molto complesso da redigere interessando molti condomini Art. 84 consentire all’interno della fascia indicata come “corridoio tirrenico” locali tecnici in addizione agli edifici esistenti. 2 Ulanio Marco 3380 28/03/2014 3 G&T 3542 – 4693 02/04/2014 – 02/05/2014 L’osservante chiede la conferma della possibilità di procedere con sostituzione edilizia anche parziale, ai sensi della normativa generale vigente per le zone E, con particolare riferimento all’intervento Es.3. 4 G&T 3543 – 4694 02/04/2014 – 02/05/2014 L’osservante chiede di mantenere la precedente formulazione dell’art. 66 con la possibilità di realizzare un campo pratica di golf sino a 9 buche ovvero, in subordine, di dare atto che sono ricompresi nella dizione della norma anche i campi pratica sino a 9 buche ricadenti nel S.I.R. Proposta Accoglibile con modifica dell’articolo 59 inserendo “… con eccezione della tamponatura della piccola loggia di ingresso realizzata mediante semplice traslazione della parete senza modifica delle aperture e con gli stessi materiali” Accoglibile con modifica dell’articolo 84 inserendo:”.. sono consentibili locali tecnici (max mq 8.50 e altezza max 2.30) purché in addizione ai fabbricati esistenti e non ricadenti all’interno delle esistenti fasce di rispetto di cui al Codice della Strada” Osservazione condivisibile nel senso che è evidentemente già ammissibile, ai sensi della vigente normativa, la realizzazione degli interventi richiesti anche in sostituzione edilizia parziale nelle sottozone Es.n, purché nel rispetto della volumetria complessiva e totale assentita per le singole zone. La norma, così interpretata, non necessita di ulteriori specificazioni. L’osservazione è solo parzialmente accoglibile nel senso che, sebbene già implicitamente previsto dalla norma, è opportuno specificare che è ammessa la realizzazione di percorsi di golf sino a 9 buche non regolamentari a supporto delle attività agrituristiche e del turismo rurale giusta disposizione della DGRT 646/1998. E’ opportuno integrare la norma con la previsione dell’onere di allegazione di opportuno studio idrologico-idraulico, come segue: dopo le parole “attività golfistiche” aggiungere le parole: “di cui alla DGRT 646/1998”; dopo le parole “pitching green” aggiungere “percorso di golf fino a 9 buche non regolamentari a supporto delle attività agrituristiche e del turismo rurale”; dopo le parole “S.I.R.” aggiungere: “nel caso di realizzazione di un percorso di golf sino a 9 buche non regolamentare, dovrà 5 Germani Maurizio 4234 16/04/2014 Evidenzia la ricorrenza di un errore materiale omissivo circa la indicazione di una ex stalla E.M. sita nel Centro F e non indicata tra quelle da recuperare a fini residenziali sebbene esistente all’epoca della Riforma. 6 Federico Pietro 4346 18/04/2014 Art. 56 L’osservante chiede una specificazione normativa in considerazione che l’interpretazione data all’art. 56 non consente di realizzare interventi pertinenziali all’interno del tessuto S2 7 Albanesi Alvaro 4504 24/04/2014 Art. 26 lettera c) L’osservante evidenzia come il testo contenga un elenco di possibili modifiche alla sagoma dell’edificio tutte possibili attraverso interventi di “tamponatura” mentre di fatto la tamponatura si dovrebbe avere solo per le logge, mentre le terrazze, le tettoie e i portici dovrebbero essere ammessi quali “realizzazioni” e non per “tamponatura” che porterebbe a consistenti essere garantito idoneo approvvigionamento idrico con apposito studio idrologico e idraulico”. L’osservazione riproduce il contenuto della oss. N. 129, prot. 8324 del 18.7.2011, dichiarata “Accoglibile; trova applicazione la norma generale in quanto l'edificio non è tra quelli censiti dal Piano Strutturale”. Rilevato come in realtà si sia trattato anche nella redazione dell’elaborato di PS di un mero errore di indicazione si ritiene, in questa sede, di dover accogliere l’osservazione e modificare l’elaborato “Allegato C” indicando l’immobile in argomento come “recuperabile ai fini residenziali” così come indicato dal PS per tutti gli altri analoghi e facenti parte dei centri della Riforma. Trattandosi di un mero errore materiale non si ritiene necessaria la contestuale variazione del censimento allegato al PS rinviandolo alla prima variante. Richiamato anche il contributo della Provincia di Grosseto, che prende atto del carattere di mera manutenzione normativa della presente variante, l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al R.U. – non appare in questo contesto procedimentale ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di governo del territorio. Accoglibile. In relazione alle modifiche introdotte con il Regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, recepito dalla presente variante e comunque ad oggi vigente, la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 26 lett. c) appare ridondante e pertanto se ne dispone lo stralcio e la sostituzione con la seguente dizione: “Qualunque modifica alla facciata dei fabbricati deve rispettare le caratteristiche architettoniche dell’edificio preesistente e tipologico-formali del contesto di riferimento”. 8 Fratto Rinaldo 4551 28/04/2014 9 Provincia di Grosseto 4667 30.4.2014 4695 2.5.2014 10 Luca Fè aumenti di volume e a soluzioni architettoniche avulse dai contesti tipici locali. Art. 41 Chiede la possibilità di poter modificare l’art. 41 con l’inserimento della possibilità di poter realizzare strade di accesso all’attività inserita all’interno delle fasce di rispetto. Art. 58 Chiede: - la modifica dell’attuazione dell’intervento con previsione di intervento diretto in luogo di PdC convenzionato; - l’indicazione dei posti letto come “aggiuntivi” agli esistenti; - la possibilità di “trasferire” l’appartamento del titolare esistente”; - la possibilità di realizzare piscine coperte di mq 700; - l’integrazione di diverse ulteriori funzioni aggiuntive rispetto a quelle approvate. Chiede che, per migliore chiarezza degli atti, sia integrato l’art. 66, punto Es.3 “Agri albergo – Lago Acquato” riconducendo l’intervento al Titolo II, Capo I della l.r. toscana n. 42/2000 e di cui al Titolo III, Capo I, Sez. Prima del regolamento di attuazione 23.4.2001 n. 18/R. Propone di estendere la precisazione alle restanti strutture “Agri albergo” previste. Art. 41 Non accoglibile L’osservazione non è riconducibile all’oggetto della variante. Si tratta di una norma di Statuto del P.S. ripresa dal R.U. Da evidenziare che le viabilità di collegamento di attività esistenti e/o edifici che dovessero rimanere interclusi per il passaggio della A12 dovranno essere realizzate direttamente da SAT. Nello specifico per la zona alberghiera è già prevista la possibilità di realizzare una diversa strada di accesso come indicato in cartografia. Art. 58 Non accoglibile l’osservazione non è riconducibile all’oggetto della variante. Le proposte vanno a modificare sostanzialmente l’intervento sia per le modalità di attuazione che per gli stessi dimensionamenti. La proposta deve essere oggetto di specifica valutazione all’interno di un diverso procedimento di VAS. L’osservazione è accoglibile. Si modifica, per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 19, punto 8bis, capoverso “attività integrative di ricettività rurale”, inserendo dopo le parole “attività ricettive”, la seguente frase: “di tipo alberghiero di cui all’art. 26 della Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 e suo regolamento di attuazione n. 18/R del 23.4.2001”. Si prende atto degli inviti formulati dalla Amministrazione Provinciale e si rinvia a successiva variante generale di recepimento del nuovo PTC. Chiede un chiarimento normativo circa la L’osservazione è accoglibile. La parola “contestuale” è possibilità di realizzazione della residenza e dell’albergo per stralci. E’ disponibile inoltre a assumere quale onere perequativo, in sostituzione di quello esistente, la cessione di un’area da destinare a centro di raccolta rifiuti. 11 Luca Fè 4696 2.5.2014 L’osservante propone l’inserimento di norma di ulteriore incentivo all’uso di fonte energetica rinnovabile mediante il riconoscimento di un bonus volumetrico. 12 Luca Fè 4697 2.5.2014 Art. 33. L’osservante propone, in sostanza, di modificare l’art. 33 consentendo gli interventi ivi previsti anche ad iniziativa di singoli condomini, pur nell’ambito di un progetto unitario da approvare dall’assemblea condomini, sia in edifici a sostituita dalla parola “e” nel testo della At 07 dell’art. 82 e nella relativa scheda di orientamento progettuale. Richiamata la delibera commissariale n. 10/2014 con la quale si approvava l’accordo procedimentale per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a Borgo Carige e i connessi impegni del Comune; ritenuta la necessità indifferibile di reperire una nuova area da destinare a centro di raccolta rifiuti e preso atto della disponibilità dell’osservante a cedere un’area, gratuitamente, idonea e limitrofa a quella precedentemente identificata, si accoglie l’osservazione e si modifica di conseguenza l’At7 dell’art. 82, e la relativa scheda di orientamento progettuale, sostituendo l’ultima frase con la seguente: “cessione volontaria a titolo gratuito di un’area di dimensioni idonee alla realizzazione di un centro di raccolta per i rifiuti (circa mq 2.000).” Richiamato anche il contributo della Provincia di Grosseto, che prende atto del carattere di mera manutenzione normativa della presente variante, l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al R.U. – non appare in questo contesto procedimentale ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di governo del territorio. Comunque si fa presente che esiste già una compiuta disciplina comunale, in materia di bioedilizia e di incentivo complessivo all’uso di energie rinnovabili. L’osservazione relativa all’art. 33 non è accoglibile poiché esula dal carattere di mera manutenzione normativa della presente variante e implica scelte di merito rimesse alla auspicata variante generale al R.U.; quanto all’art. 59, richiamato anche il contributo della Provincia di Grosseto, che prende atto del carattere di 13 Luca Fè 4698 2.5.2014 14 Luca Fè 4699 2.5.2014 15 Luca Fè 4700 2.5.2014 16 Annalisa Bartolaccini 4701 2.5.2014 17 Fiorella Biccari 4743 5.5.2014 più piani sia su complessi edilizi. mera manutenzione normativa della presente variante, Art. 59. L’osservante propone una diversa l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame articolazione dei complessi edilizi e della nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al relativa norma di intervento. R.U. – non appare in questo contesto procedimentale ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di governo del territorio. L’osservazione investe gli artt. 63 e 64 e Richiamato anche il contributo della Provincia di prospetta una diversa disposizione Grosseto, che prende atto del carattere di mera normativa. manutenzione normativa della presente variante, l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al R.U. – non appare in questo contesto procedimentale ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di governo del territorio. L’osservante propone la modifica delle Richiamato il contributo della Provincia di Grosseto, norme sul cambio di uso. l’esame dell’osservazione – pur condivisibile – dovrà essere valutata in sede di variante generale di adeguamento al nuovo PTC provinciale che disciplina diversamente gli ambiti rurali. L’osservante propone di modificare, per L’osservazione relativa non è accoglibile poiché esula ragioni di opportunità, le norme in materia dal carattere di mera manutenzione normativa della di sostituzione edilizia. presente variante e implica scelte di merito rimesse alla auspicata variante generale al R.U. L’osservante chiede la modifica dell’art. 65 L’osservazione non è accoglibile poiché esula dal al fine di potere eseguire l’intervento con carattere di mera manutenzione normativa e incide su permesso di costruzione e senza piano prescrizione inserita nelle norme su osservazione della attuativo. Regione Toscana in sede di formazione del R.U. L’osservante chiede la modifica dell’art. 82, L’osservazione è accoglibile. Si modifica di conseguenza scheda At4, in relazione alla individuazione l’art. 82, scheda At 4, stralciando la previsione del centro del centro di raccolta per i rifiuti in altro di raccolta per i rifiuti, localizzato all’interno della At 7 contesto. Ulteriori osservazioni investono il in conseguenza del recepimento della osservazione n. 10. dimensionamento della At4. Chiede altresì Quanto alle osservazioni relative alle previsioni della la previsione della altezza massima del scheda At4, le medesime – ove non già comprese nella fabbricato turistico-ricettivo di m. 9.00 per il previsione – non risultano accoglibili in quanto incidenti 50% della superficie coperta. 18 Luca Fè 4744 5.5.2014 L’osservante chiede la modifica dell’art. 56, intervento Cu 6, inserendo l’opzione alternativa della monetizzazione dell’onere perequativo. 19 Antidormi Giancarlo e altri 4749 5.5.2014 Gli osservanti esprimono valutazioni preliminari sul procedimento e sottolineano nel in generale sul procedimento di variante quanto segue: a) la violazione dell’art. 5bis lett. g l.r.t. 2010/10; b) violazione d. leg.vo 33/2013 art. 39; c) violazione dell’art. 3 l. sul dimensionamento o implicano scelte di merito che esulano dall’oggetto della variante. In particolare: la media struttura di vendita è già localizzabile nell’area generale per insediamenti commerciali ecc. di mq 31.000 di SUL; la struttura ricettiva è dimensionata per 85 posti letto indipendentemente dal numero delle camere singole o doppie; la collocazione di strutture al piano seminterrato dipende dalla normativa edilizia e igienicosanitaria e non dalle previsioni del R.U.; i capannoni artigianali sono dimensionati in S.U.L. indipendentemente dal numero dei piani; i parametri edilizi e urbanistici sono dettati da norme regionali, oggetto di puntuale recepimento con la presente variante. Si ritiene invece meritevole di accoglimento, ai fini della assicurazione di una migliore qualità architettonica e di utilizzo del fabbricato, l’osservazione relativa alla previsione della altezza massima del fabbricato turisticoricettivo di m. 9.00 per il 50% della superficie coperta a parità di S.U.L. L’osservazione è parzialmente accoglibile, in conformità alla facoltà di monetizzazione degli oneri perequativi prevista da numerose norme, con scelta affidata al Comune. Dopo le parole “bando pubblico” si inserisce quindi la seguente farse “In alternativa, il Comune potrà optare su richiesta del soggetto attuatore per la monetizzazione dell’onere perequativo da determinarsi sulla base dell’area a verde, secondo stima da richiedersi all’Agenzia delle Entrate.” Le considerazioni degli osservanti non costituiscono tecnicamente “osservazioni”, ovvero apporti collaborativi dei privati intesi alla migliore formulazione dell’atto di programmazione nel pubblico e generale interessi, ma contengono l’espressione di valutazioni che potranno essere svolte dagli aventi diritto in altra sede. 241/1990; d) violazione della legge 241/1990 per eccesso di potere sui limiti oggettivi della variante al R.U. – Nel merito svolgono osservazioni puntuali sugli artt. 17, 26, 56, 59, 63, 64, 65, 58, 66, 69. Le osservazioni di merito, in generale, attengono appunto ad una diversa valutazione delle scelte di pianificazione, che, pur astrattamente meritevoli di considerazione, debbono essere valutate nell’ambito della variante generale al R.U. auspicata e necessaria secondo le indicazioni della Provincia. Sulle altre osservazioni ci si determina come segue: 1) l’art. 17 recepisce le disposizioni, cogenti, della Regione e dunque non merita censure; 2) l’art. 26 è erroneamente interpretato dall’osservante; 3) l’art. 56 prevede la soluzione per una situazione di oggettiva assoluta interclusione e dunque deve essere mantenuto nel testo adottato; 4) l’osservazione relativa all’art. 59 appare, invece, accoglibile per quanto esposto dall’osservante e dunque si stralcia la dizione “e ampliamento am1” al punto n. 1 “Casale Nuovo”; 5) artt. 63, 64 e 65: quanto prospettato non sussiste poiché le norme adottate sono coerenti con le indicazioni di P.S. /nessuna osservazione in merito è infatti pervenuta dalla Provincia o dalla Regione); lo stesso vale per l’intervento sui nuclei g2 e g3 poiché è comunque prescritto il mantenimento dei tipi edilizi; infine si osserva che è infondata la osservazione circa la cancellazione del limite di 60 mq, che invece vale per tutte le nuove unità edificate ai sensi del R.U.; 6) l’art. 58 corregge un errore materiale evidente, come risulta da precedente variante urbanistica anticipatoria del R.U., e dunque non merita censure; 7) l’art. 69 (rectius art. 71, punto D8.1.5) merita conferma: la norma è male interpretata dagli osservanti poiché consente la valorizzazione del Casale, scollegata dalla concessione demaniale in applicazione delle vigenti direttive comunitarie, e non prevede la realizzazione di 20 Loretta Biccari 4752 5.5.2014 L’osservante chiede di inserire all’art. 57 tessuto T5 la destinazione d’uso 3.04 limitatamente a sale da giuoco e scommesse. L’osservante, dopo aver ricordato i limiti di operatività della variante normativa, propone interventi di carattere generale in variante allo strumento vigente con “scelte da effettuare da parte di una Amministrazione Comunale Politica”. Lamenta il mancato recepimento di sentenza del TAR in merito alla edificazione di annessi. 21 Giorgio Stefanelli 4753 5.5.2014 22 Piccini Elio e altri 4754 5.5.2014 L’osservazione investe l’Art. 26, comma 1, sotto il profilo di merito della scelta di governo del territorio ivi operata; inoltre, al punto secondo, gli osservanti chiedono di eliminare “alcuni interventi am1 ad alcuni edifici” in quanto considerati “inapplicabili”. 23 Domenico Fratto 4787 7.5.2014 Chiede la modifica dell’art. 80 nel senso di una riscrittura della norma con previsioni incidenti sul dimensionamento. nuovi manufatti (vedi anche la contrapposta oss. N. 25); 8) l’art. 66 merita conferma poiché la norma modificata dalla variante adottata va esattamente nel senso dell’osservazione, ovvero nella maggiore tutela del S.I.R. Lago Acquato (vedi anche la osservazione n. 4 e le relative controdeduzioni). Accoglibile in quanto compatibile con le disposizioni della Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57. Si modifica di conseguenza l’art. 57. Si concorda con l’osservante che sia necessaria una variante generale al R.U., anche di adeguamento al PTC come richiesto dalla Provincia, nella quale possano essere valutate le scelte di merito prospettate. Quanto alla sentenza del T.A.R. si fa presente che la medesima è stata correttamente recepita dal PS e dal RU con determinazioni sul punto consolidate. Si accoglie l’osservazione relativa al tessuto T5, art. 57, la cui norma viene di conseguenza modificata con la sostituzione delle parole “delle facciate progettate unitariamente” con le parole “della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari”, in coerenza con la possibilità di attuare il Piano Casa. Le osservazioni non si ritengono accoglibili poiché la scelta di governo del territorio di cui all’art. 26, comma 1, - che si ritiene corretta e opportuna - adegua il R.U. al fine di consentire gli interventi previgenti e la attuazione del Piano Casa in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici previgenti. La seconda parte dell’osservazione appare relativa a una puntuale situazione di fatto e quindi non ha valenza normativa generale. Quanto osservato esula dall’oggetto della presente variante. Richiamato anche il contributo della Provincia di Grosseto, che prende atto del carattere di mera 24 Maccari Anna Lisa 4788 – 4789 7.5.2014 25 SACRA s.p.a. 4901 8.5.2014 26 Ufficio Tecnico Comunale / / Art. 57 N.T.A. Cu 13: l’osservante chiede la sostituzione delle opere perequative previste (la cessione di bene immobile in luogo della monetizzazione per un valore pari all’importo delle opere di urbanizzazione); Art. 56 N.T.A. Cu 6 e V.a.s.: l’osservante chiede di valutare se la destinazione sia adeguata e rispondente agli standard urbanistici. Infine solleva dubbi circa la legittimità della previsione di cui al Cu13 e circa la ipotetica violazione della legge regionale 10/2010 sul procedimento di Vas. Art. 71, D8.1.5: l’osservante chiede la possibilità di realizzare volumi a servizio della attività di ristorazione da ubicarsi nell’area di pertinenza del Casale, per mq 90. Chiarimento normativo: art. 32 in materia di frazionamenti e accorpamenti al fine di confermare e chiarire la applicabilità della norma relativa ai frazionamenti al sistema insediativo, in quanto il sistema prevalentemente non urbanizzato ha una apposita disciplina di settore. manutenzione normativa della presente variante, l’osservazione – pur ritenuta meritevole di esame nell’ambito di una variante generale al R.U. – non appare in questo contesto procedimentale ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di governo del territorio. Quanto osservato esula dall’oggetto della presente variante. Richiamato anche il contributo della Provincia di Grosseto, che prende atto del carattere di mera manutenzione normativa della presente variante, l’osservazione – pur ritenuta meritevole di esame per quanto attiene alla disciplina perequativa del Cu 13 – non appare in questo contesto procedimentale ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di governo del territorio. Per quanto riguarda la V.A.S., si dà atto che il Comune ha proceduto alla verifica di assoggettabilità. L’osservazione è respinta in quanto l’area del Casale di Macchiatonda di elevato pregio paesaggistico e ambientale non può essere occupata da strutture di alcun genere, anche se temporanee che ne possano deteriorare la percezione, salvo le previsioni dell’art. 68.4 (vedi anche osservazione n. 19). Si aggiungono le parole “Nel sistema insediativo” prima delle parole “il frazionamento” nel primo capoverso. Aggiungere le parole “anche nel territorio prevalentemente non urbanizzato” dopo le parole “Sono sempre ammessi” dell’ultimo capoverso.