part-time - illegittima la modifica unilaterale dell`orario di lavoro

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Si riporta di seguito il contenuto della lettera inviata al Sindaco, al Segretario comunale al Comandante della polizia locale del comune di Stezzano, ed inviata per
conoscenza anche al Prefetto della provincia di Bergamo, al Consigliere di parità
provinciale e al responsabile del servizio PSAL dell’ASL di Bergamo avente per
oggetto: “determinazione n. 57 del 9 settembre 2013, orario di lavoro degli agenti
di polizia locale.”. Si ritiene utile riportare il testo della citata lettera perché ultimamente, anche al di là delle prescizioni normative, sempre più si ritiene che ogni
intervento sul rapporto di lavoro dei dipendenti sia possibile, in particolare in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Con la determinazione in oggetto il comandante Dr. …….. ha provveduto a rimodulare
gli orari di lavoro del personale appartenente alla polizia locale assegnando loro nuovi
turni, compreso agli agenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
In questo modo é stato unilateralmente modificato l’orario di lavoro della dipendente
……., titolare dal 1 luglio 2006 di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Pur soprassedendo sulla necessaria comunicazione preventiva alle OO.SS. in applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001, nella sua attuale versione, (la citata determinazione è considerata atto di microrganizzazione dallo stesso Comandante proprio in
quanto atto di natura amministrativa), la scrivente non può esimersi, al fine di tutelare
correttamente gli interessi della sig.ra …….., dal sottolineare i seguenti aspetti:
1) nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla dipendente non è prevista la disponibilità “alla modifica dell’orario di lavoro in base alle necessità dell’ufficio” come riportato nella citata determina n. 57/2013, quanto piuttosto l’eventualità che l’orario di
lavoro, pari a 30 ore settimanali articolate secondo l’allegato, possa “subire modifiche in
base alle esigenze dell’ufficio stesso”. Aspetto, questo, che risulta già avvenuto, anche temporaneamente, ma con il consenso della dipendente e non in via unilaterale.
Peraltro, a conferma di quanto sopra riportato ed al fine di chiarire il senso proprio
delle clausole contenute nel contratto individuale di lavoro, lo stesso prevede che :
“tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino
all’estinzione, sono regolati dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto vigente nel tempo”;
2) la modifica unilaterale dell’orario di lavoro non solo non trova riscontro nel contratto individuale di lavoro della dipendente, ma nemmemo può essere considerata
legittima, almeno sulla scorta della recente sentenza della Corte di Cassazione del 13
giugno 2012, n. 14999;
3) la disciplina derivante dalla contrattazione collettiva nazionale non contempla,
inoltre, la possibilità di utilizzare clausole flessibili nei contratti individuali di lavoro a tempo parziale, quindi nemmeno il rinvio alle clausole del contratto collettivo
nazionale di lavoro vigenti nel tempo pare fornire un minimo appiglio alla modifica
unilaterale dell’orario di lavoro;
4) la decisione unilaterale in materia di articolazione dell’orario individuale di lavoro, in particolare in considerazione delle importanti ragioni di carattere familiare
per le quali la sig.ra ….. ha, a suo tempo, chiesto la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che permangono tuttora, pare in contrasto
anche con quei principi di parità e di pari opportunità sostanziale (non formale) che
dovrebbero orientare l’operato delle pubbliche amministrazioni come prevede il codice delle pari opportunità tra uomo e donna approvato con il D.lgs 198/2006, in
particolare il suo articolo 48, nonché il piano triennale delle azioni positive, che ogni
amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente adottare, ma che, invece, codesto ente risulta abbia mai approvato, pur costituendo presupposto di necessario in
caso di assunzione di nuovo personale.
Inoltre la scelta operata dal Comandate pare di difficile conciliazione anche in relazione all’obbligo di tenere conto, nella valutazione dei rischi, del rischio derivante
dallo stress da lavoro e dalla necessità di costruire un ambiente lavorativo che, se,
davvero, deve perseguire l’obbiettivo del “benessere organizzativo” sia almeno in
grado di conciliare, un minimo, le esigenze lavorative con alcune importanti necessità familiari .
Obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul
lavoro a cui, anche in questo caso non pare aver ottemperato codesto ente.
Per le considerazione sopra indicate, si chiede a codesta Amministrazione che vengano riviste le scelte unilaterali operate.
In attesa di un Vs sollecito riscontro si porgono distinti saluti
Per FP-CGIL di Bergamo
Dr. Gian Marco Brumana