applicazione dell`isee per l`erogazione di benefici economici di
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COMUNE DI PAESE PROVINCIA DI TREVISO SERVIZI SOCIALI APPLICAZIONE DELL’ISEE PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE 1 Applicazione dell’ISEE per l'erogazione di benefici economici di natura assistenziale ART. 1 CONTENUTO Il presente regolamento detta norme e criteri di dettaglio per l'erogazione di benefici economici di natura assistenziale in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.03.2004 “Approvazione del regolamento per l’accesso alle agevolazioni per i servizi e le prestazioni socio-assistenziali mediante l’utilizzo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”. ART. 2 SOGLIA ISEE DI POVERTA’ Ai fini della determinazione dei presupposti per fruire dell'assistenza economica si fa riferimento al concetto della "soglia minima di povertà o minimo vitale" intendendosi con ciò la soglia di natura economica, definita attraverso l’ISEE, al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per i bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di Paese assume, quale valore economico della "soglia minima di povertà " il reddito ISEE pari all’importo del trattamento minimo con maggiorazione sociale fissato dall’INPS per l’anno in corso e rivalutato annualmente. ART. 3 DESTINATARI Sono assistibili con le prestazioni economiche i cittadini singoli o i nuclei familiari residenti nel Comune di Paese che si trovino in stato di bisogno ed indigenza anche temporanea e che detengono un reddito pari o inferiore alla “soglia ISEE di povertà”. I cittadini in condizione di bisogno, che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, devono esporre nelle stessa le motivazioni e la misura dell’intervento richiesto. All’istanza dovrà essere allegata l’attestazione ISEE, nonché la documentazione idonea a comprovare la necessità di quanto richiesto. ART. 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA L’accesso ai benefici economici assistenziali viene assicurato attraverso l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come previsto dall’art.1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n.130 e DPCM 242 del 4.4.2001, pubblicato in data 26.6.2001. La situazione economica ISEE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si determina sommando: a) il reddito; 2 b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare; ed applicando le franchigie di legge. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo utilizzando la scala di equivalenza. Il rapporto tra situazione economica del nucleo e scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente. Il modello di calcolo dell’ISEE è riassunto nell’allegato “A” del presente regolamento. Ai sensi dell’art. 2 comma 4 DPR 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dall’art. 2 DPR 4/4/2001 n. 242, nella valutazione della situazione economica si terrà conto dei benefici di natura assistenziale o previdenziale percepiti dall’utente e non compresi nell’imponibile IRPEF. Pertanto il richiedente dovrà compilare e presentare, oltre alla Dichiarazione sostitutiva unica, una dichiarazione integrativa concernente i suddetti redditi. ART. 5 FORME DI INTERVENTO ECONOMICO Le forme di intervento economico si articolano in: a) assistenza economica ad integrazione del minimo vitale o soglia minima di povertà b) assistenza economica straordinaria c) assunzione impegno al pagamento retta di ricovero a) assistenza economica ad Integrazione del minimo vitale Definizione: assegno mensile ad integrazione dei redditi percepiti che risultano essere al di sotto della “soglia ISEE di povertà”o Minimo vitale. Durata: a tempo determinato, rinnovabile, previa verifica da parte del servizio dello stato di bisogno. Destinatari: Possono fruire dell’assistenza economica le persone o i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Paese, che si trovino nelle seguenti condizioni: a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, pari o inferiore al valore economico della “soglia ISEE di povertà”; b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, nonché di beni immobili definiti di lusso. 3 b) assistenza economica straordinaria Definizione: L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare e contingente bisogno. Durata: intervento una tantum. Destinatari: Possono fruire dell’assistenza economica straordinaria le persone o i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Paese, che si trovino in situazione straordinaria di particolare bisogno economico a prescindere dal requisito del reddito inferiore al minimo vitale. c) assunzione impegno al pagamento retta di ricovero Definizione: assegno integrativo mensile corrisposto alla struttura convenzionata ospitante dopo verifica della situazione economica degli obbligati agli alimenti (di cui all’art. 11). Durata: a tempo indeterminato, con verifica periodica (almeno annuale) da parte del servizio del permanere delle condizioni di ammissibilità. Destinatari: cittadini minori, anziani o inabili residenti nel Comune di Paese, qualora non sia possibile il loro mantenimento a domicilio per l'impossibilità che hanno i componenti del nucleo familiare e i parenti a prestare la necessaria assistenza e una volta verificata l'inadeguatezza di altre soluzioni. ART. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE ECONOMICA Il Comune di Paese, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona: a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico; b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell’acquisto di beni e/o servizi; c) la “esenzione” da tariffe dovute per sostegno a nuclei familiari per spese relative a prestazioni e servizi erogati dal Comune, o da altri Enti, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare; ART. 7 MISURA DEL CONTRIBUTO La misura degli interventi viene definita, verificata la disponibilità di bilancio, in una proposta specifica predisposta dall'Assistente Sociale e approvata, sentito l'Assessore di reparto, dal Responsabile di Servizio. La proposta dovrà contenere: - l’istruttoria che giustifica l’erogazione del contributo - la documentazione riferita alla situazione economica e allo stato di indigenza - l’entità e natura del sussidio 4 L'intervento del Comune é precluso in presenza delle seguenti situazioni: - la proprietà di beni immobili (ad esclusione della casa di abitazione) nonchè di beni suscettibili di poter costituire fonte di sostentamento; - la donazione dei propri beni, il cui valore sia ancora esistente nel patrimonio del donatario che è così tenuto al mantenimento del donante; - il tenore di vita notoriamente superiore a quello del reddito dichiarato. Le richieste di integrazione rette di ricovero possono essere accolte quando tutti i beni del ricoverando siano stati impiegati per il pagamento della retta del ricovero. Il Comune potrà comunque assumersi l'impegno di provvedere alle spese del ricovero a fronte di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegni a rifondere il Comune delle spese sostenute. Tutti i benefici sono concessi con la clausola che qualsiasi sostanziale variazione del reddito del beneficiario intervenuta nel periodo di erogazione del sussidio, dovrà essere comunicata ai Servizi Sociali Comunali e determina comunque la immediata revisione della prestazione. Particolare attenzione verrà prestata per famiglie in difficoltà con presenza di minori, anziani e/o disabili cittadini anziani invalidi cittadini disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, con reddito inferiore al minimo vitale, che devono provvedere alle contingenti necessità di sussistenza della famiglia. cittadini socialmente disadattati senza redditi propri, sempre che non siano applicabili o siano insufficienti altri interventi di assistenza specifica nella loro condizione. Per queste due ultime tipologie di destinatari l'erogazione del contributo è accompagnata da progetti specifici di integrazione sociale. ART. 8 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO L'entità del sussidio verrà stabilita in relazione alle necessità primarie e alle finalità sociali individuate nella proposta dell'Assistente Sociale e calcolata in misura parziale in proporzione al reddito ISEE del nucleo come da tabella “B” allegata al presente regolamento. ART. 9 EROGAZIONE DELL'AIUTO ECONOMICO ASSISTENZALE E NORME FINANZIARIE Sia i provvedimenti di ammissione che di esclusione dall'assistenza economica, sono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo. Tutti gli interventi economici dell'Amministrazione Comunale sono erogati entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste negli appositi capitoli di Bilancio di previsione annuale. Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, il Servizio Sociale Comunale esegue verifiche periodiche delle condizioni degli assistiti. 5 ART. 10 DEROGHE Per casi particolari di nota indigenza debitamente motivati dall’Assistente Sociale, possono essere concessi contributi economici prescindendo dall’acquisizione di attestazione ISEE. ART. 11 CIVILMENTE OBBLIGATI Nel momento dell'istruttoria delle singole richieste sarà valutata l'esistenza di persone civilmente obbligate così come individuate dall' art. 433 del Codice Civile, più precisamente: 1 - il coniuge; 2 - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3 - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; 4 - i generi e le nuore; 5 - il suocero e la suocera; 6 - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Sono considerati inoltre equiparati agli obbligati i donatari dei beni appartenuti agli assistiti. La misura dell'intervento degli obbligati agli alimenti di cui al'art. 433 del Codice Civile é comunicata agli interessati ai fini dell'accettazione. Nel caso di rifiuto immotivato ad assolvere l'obbligo richiesto, al fine di evitare situazioni di rischio, il Comune potrà assumersi l'intero onere, fatta salva comunque specifica azione di rivalsa nei loro confronti. Con esclusione dei casi di ricovero e di erogazione di contributi economici continuativi, al fine di evitare situazioni di rischio o abbandono e garantire la tempestività dell'intervento, il servizio potrà prescindere dalla richiesta di intervento dei soggetti obbligati sopra indicati. 6 Allegato “A” CALCOLO INDICATORE EQUIVALENTE (ISEE) SITUAZIONE ECONOMICA ISEE = ISE : NF ISE = (Indicatore Situazione Economica) ISEE ISR + (Indicatore situazione Reddittuale IRPEF) = (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ISE : (Indicatore Situazione Economica) 20% ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale) NF (scala equivalenzao nucleo familiare) Parametro scala di equivalenza: n° componenti nucleo familiare 1 2 3 4 5 Parametro scala di equivalenza 1,00 1,57 2.04 2,46 2,85 MAGGIORAZIONI AL PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA + 0.35 per ogni ulteriore componente + 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore + 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%. + 0.2 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono tutti attività di lavoro o di impresa 7 Allegato “B” ENTITA’ DEL CONTRIBUTO (art.8) VALORE ISEE PERCENTUALE EROGABILE SUL CONTRIBUTO RICHIESTO Inferiore a €7.162,22 CONTRIBUTO MAX. EROGABILE NELL’ANNO Fino a €3.000,00 annue Da €7.162,23 a €8.162,22 Fino a €1.000,00 annue X% contributo = Da €8.162,23 a €9.162,22 Da €9.162,23 a €10.162,22 100% x minimo vitale (€7.162,22) reddito nucleo Fino a €900.00 annue Fino a €800.00 annue Da €11.162,23 a €12.162,22 Fino a €700.00 annue Da €12.162,23 a €13.162,22 Fino a €600.00 annue Da €13.162,23 a €14.324,44 Fino a €500.00 annue 8 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 in data 13 novembre 2006, esecutiva ai sensi di legge il 9 dicembre 2006. 9