Domanda di reiscrizione

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Domanda di reiscrizione
APPORRE
MARCA
DA BOLLO € 16
Alla Sezione territoriale 1 ________________
Via __________________________ , n°_____
_____________________________________
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A CURA DEL
RICHIEDENTE
F
CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE
DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI
per coloro che sono stati già iscritti e successivamente cancellati
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il __/__/______ a ______________
___________________(prov.__), residente nello Stato ____________________ cittadinanza _____________________
indirizzo________________________________________________________________________n°_______________
Comune di ____________________ località ____________________________________(prov. __ ) c.a.p. __________
Cod.Fisc.__________________________ Tel. fisso ______________________ Cell. ___________________________
Fax __________________e-mail ____________________________________________________________ (leggibile)
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solo per i cittadini non residenti in Italia 2 :
UF
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e domiciliato/a in Italia (indirizzo) ____________________________________________________________________
Comune di _________________________________ località ________________________ (prov. __ ) c.a.p. ________
PREMESSO
che è già stato/a iscritto/a all’Albo con deliberazione Consob/APF/OCF e di essere stato/a successivamente cancellato/a
con deliberazione Consob/APF/OCF;
CHIEDE
di essere re-iscritto/a, ai sensi dell’articolo 101 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento di Organizzazione e Attività dell’OCF, nell’albo unico dei consulenti finanziari, di cui all’articolo 31,
comma 4, del D.lgs. n. 58/1998, in qualità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni stabilite dalla legge in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
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di essere residente all’indirizzo suindicato; ovvero solo per i cittadini non residenti in Italia di essere residente e
domiciliato/a agli indirizzi suindicati;
Alla Sezione territoriale I, Via Savoia, 23 – 00198 Roma, devono fare riferimento i residenti nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna,
Campania, Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Alla Sezione territoriale II, Viale Lunigiana, 46 – 20125 Milano, devono fare riferimento i residenti nelle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna nonché nelle Province di Trento e Bolzano.
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In base alla legge 6 giugno 1939 n. 1320 che dà esecutorietà alla convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra l'Italia e la Repubblica di San
Marino il 31 marzo 1939, ai cittadini della Repubblica di San Marino non è richiesta l’elezione di domicilio.
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di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 1 del D.M. n. 472/1998 e di non essere
destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l’ordinamento
italiano, la perdita di requisiti di onorabilità fissati dall’articolo 1 del succitato Decreto con particolare riguardo
all’applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di
agire (nota A);
specificamente: di non essere mai stato destinatario di una sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall’art. 1,
comma 1, lett. c), del D.M. n. 472/1998 oppure di essere stato destinatario di una sentenza di condanna irrevocabile
per uno dei suddetti reati e di aver altresì ottenuto provvedimento di riabilitazione dal Tribunale di
_________________ n. _________ ovvero, qualora la sentenza sia stata patteggiata, provvedimento di estinzione
del reato dal Giudice __________________ n. ___________, di cui allega copia (nota A1);
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di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall’articolo 2 del D.M. n. 472/1998 e di non essere
destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che determinerebbero, secondo l’ordinamento
italiano, la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui all’articolo 2 del succitato Decreto;
specificamente: di non aver svolto, nei due esercizi precedenti il relativo provvedimento, funzioni di
amministrazione, direzione o controllo in impresa sottoposta a fallimento, in impresa operante nel settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione
coatta amministrativa presso intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’elenco
generale o da quello speciale ai sensi dell’articolo 111, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 385/1993; ovvero di aver
svolto le predette funzioni ma di essere rimasto estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero
la sua cancellazione dall’elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. A tal fine allega, ai sensi
dell’articolo 2, commi 4 e 5, del D.M. n. 472/1998, documentazione idonea a dimostrare la propria estraneità ( nota
B );
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di non essere stata adottata nei suoi confronti delibera di radiazione dall’Albo ovvero che sono decorsi 5 anni dalla
data della notifica della delibera di radiazione;
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di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 106 del Regolamento Consob n.
16190/2007 ( nota C);
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di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause comunque ostative che possano comportare l’adozione a proprio
carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998
(nota D) ovvero di essere sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. n. ___________ per la seguente violazione
___________________________________ presso l’Autorità giudiziaria _________________________;
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di aver effettuato il versamento del contributo istruttorio per l’iscrizione all’Albo di Euro 300,00, dovuto all’OCF
(nota E) ;
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di aver effettuato il versamento di Euro 168,00 per la Tassa di Concessione Governativa (nota F);
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nel caso di cancellazione per mancato pagamento nei termini del contributo di vigilanza dovuto alla Consob e/o del
contributo di tenuta dell’Albo dovuto all’OCF, di aver sanato la propria posizione debitoria e di non avere pendenze
contributive nei confronti della Consob e/o dell’OCF(nota G). A tal fine allega documentazione comprovante
l’effettivo versamento;
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altro: _______________________________________________________________________________________
__________________________
(Luogo e data)
___________________________
(Firma)
ALLEGA
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copia di un valido documento di identità e del codice fiscale ;
attestazione originale di versamento (primo tagliando del bollettino) Tassa Concessione Governativa.
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Si ricorda che, al fine di accelerare l’iter d’iscrizione, il richiedente ha altresì facoltà di allegare
l’originale del certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di residenza.
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I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare i certificati e
la documentazione previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, dell’Allegato 2 del Regolamento di Organizzazione e
Attività dell’OCF (nota H).
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Avvertenze:
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la domanda, a pena di irricevibilità, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata di copia di un valido
documento di identità;
si consiglia di utilizzare per l’inoltro della domanda un mezzo idoneo (es. raccomandata) a garantirne la
ricezione e la tracciabilità da parte degli uffici della Sezione territoriale. L’OCF non assume alcuna
responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
si prega di contattare gli uffici della Sezione territoriale per ogni chiarimento necessario ai fini della
compilazione del presente modulo.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di
sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa
vigente concernente l’albo unico dei consulenti finanziari. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le
modalità previsti dalla normativa vigente in materia. I dati potranno essere trasferiti anche in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea, nel rispetto della regolamentazione vigente e per finalità di data storing. Titolare del
trattamento dei dati è l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, via Savoia, 23 - 00198,
Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale
esercizio dei diritti, anche di opposizione, previsti dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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NOTE INFORMATIVE:
(A) Requisiti di onorabilità (art. 1, D.M. n. 472/1998):
1. Non possono essere iscritti all'albo unico dei Promotori Finanziari3, di cui all'articolo 31, comma 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito «Albo»), coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi
gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per
un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene
previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica
dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei Promotori Finanziari (di seguito
“Organismo”).
(A1) In ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna a seguito di rito ordinario, l’istante dovrà essere destinatario, al
momento della presentazione della domanda di iscrizione , del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal
Tribunale competente.
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Nella diversa ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile a seguito di applicazione della pena su richiesta delle
parti (c.d. patteggiamento), l’istante dovrà essere destinatario, al momento della presentazione della domanda di
iscrizione , di provvedimento di riabilitazione ovvero di estinzione del reato rilasciato dalla competente Autorità
Giudiziaria.
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(B) Situazioni impeditive (art. 2, D.M. n. 472/1998):
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei
relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’elenco generale o da
quello speciale ai sensi dell’articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni
interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Non possono altresì essere iscritti all’Albo:
a) coloro che nell’esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti
dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
3. Ai fini del comma 1 le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
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Per effetto della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) in vigore dal 1° gennaio 2016 l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei
Promotori Finanziari (APF) ha assunto la nuova denominazione di “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari” in
breve “OCF”. In base alla stessa normativa l’appellativo “promotori finanziari” è stato modificato in “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori
sede.
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4. L’impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l’interessato dimostra la propria
estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’elenco generale
o speciale degli intermediari finanziari.
5. L’interessato informa tempestivamente l’Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a, b) e c) e
comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi
dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L’Organismo valuta l’idoneità degli elementi comunicati dall’interessato a dimostrare l’estraneità. Ai fini
della valutazione, l’Organismo tiene conto, tra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi
dell’impresa o alla sua cancellazione dall’elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano
stati adottati nei confronti dell’interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore
bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento
dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi
del quarto comma dell’articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell’organo
competente.
7. L’Organismo, conformemente ai principi e criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell’articolo 31 comma 6,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalità dallo stesso stabilite con
proprio regolamento, comunica all’interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza
dell’impedimento. Nelle more della valutazione l’interessato non è iscritto all’Albo.
8. L’Organismo valuta nuovamente l’idoneità dell’interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6
ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l’interessato comunica tali
fatti all’Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall’adozione dei
provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma
2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia
stato adottato su istanza dell’imprenditore, di uno degli organi d’impresa o in conseguenza della segnalazione
dell’interessato. L’impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.
(C)
L’Articolo 106 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (Incompatibilità) prevede:
1. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è incompatibile:
a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o
addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al
gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori
sede;
c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della
certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede;
d) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
d-bis) con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario autonomo di cui all’articolo 18-bis del Testo
Unico;
e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
(D)
L’articolo 55, comma 2, del T.U.F. (Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede) prevede:
2. La Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio
dell'attività qualora il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure
cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di
imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente decreto.
(E)
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Il servizio e le informazioni per il pagamento del contributo istruttorio sono disponibili nell’area aspiranti del
portale web dell’OCF www.organismocf.it, accessibile previa registrazione, nella sezione “Servizi OnLine”. Il
pagamento può essere effettuato esclusivamente in modalità on-line tramite carta di credito VISA e
MASTERCARD (anche carte prepagate) o bonifico bancario elettronico MyBank.
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(F)
Il versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 deve essere effettuato sul c/c postale n°
8003 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tassa Concessioni Governative” Codice Causale: 8617 - Tipo di versamento: Rilascio (bollettino postale pre-stampato reperibile presso gli
uffici postali).
Per i pagamenti dall’estero le informazioni riguardo il versamento della Tassa di Concessione Governativa
sono disponibili nell’area aspiranti del portale web dell’OCF www.organismocf.it, accessibile previa
registrazione, nella sezione “Diventare Consulente – Iscrizione Albo”.
(G)
Per ottenere la re-iscrizione a seguito di cancellazione per mancato pagamento nei termini del contributo di
vigilanza dovuto alla Consob e/o di iscrizione all’Albo dovuto all’OCF, occorre aver sanato la propria
posizione debitoria nei confronti della Consob o dell’OCF (inclusi gli interessi di mora nella misura legale).
(H)
L’articolo 2, commi 2 e 3, dell’Allegato 2 del Regolamento di Organizzazione e Attività dell’OCF (Domanda
di iscrizione) prevede:
2. Le attestazioni (...) sono rese con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo I e III del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare secondo quanto disposto dall’articolo 3, commi 2, 3 e 4, di tale
Decreto.
3. I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare
alla domanda i certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato estero attestanti che l'interessato non
è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento
italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 1 del Decreto Ministeriale ovvero la
sussistenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto. Detti certificati devono
essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel
medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Nel caso in cui
l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati,
l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto
Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.
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