Modalità applicative
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Modalità applicative
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Modalità applicative delle disposizioni relative alla registrazione degli stabilimenti del settore alimentare. Regolamento CE 852/2004 Delibera G.R.C. 797 del 16 giugno 2006 A partire dal 1 gennaio 2006 sono divenuti applicabili i seguenti Regolamenti CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004: Reg. 852; Reg. 853; Reg. 854. Il Reg. 852/2004 sull'Igiene dei prodotti alimentari, in particolare all'art. 6, stabilisce l'obbligo per ogni operatore del settore alimentare di notificare all'Autorità Competente, secondo le procedure e le modalità previste dalla stessa: a) ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ai fini della registrazione del suddetto stabilimento; b) qualsivoglia cambiamento significativo di attività, nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti. L'Autorità competente (Dipartimento di Prevenzione-ASL) deve elaborare e tenere aggiornato un elenco delle attività del settore alimentare e dei mangimi che sono state registrate. In considerazione delle procedure attualmente vigenti in materia di procedimenti amministrativi stabiliti dalla Legge 241/90 e seguenti, è stata individuata la procedura di ‘’Dichiarazione di Inizio di Attività per la registrazione degli stabilimenti alimentari’’1. Per quanto attiene alle modalità di registrazione degli stabilimenti, che ricadono nel campo d'applicazione del Reg. 852/04, ivi compresi quelli non soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/04, sono state emanate apposite linee guida applicative, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepite con D.G.R.C. N. 797 del 16.06.06 (B.U.R.C. n. 30 del 10.07.06), che prevedono le seguenti procedure: - la Dichiarazione di Inizio di Attività (DIA) semplice per le attività che con la precedente normativa non erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2, legge 283/62 od ai sensi di altre normative; - la Dichiarazione di Inizio di Attività (DIA) differita per le attività che con la precedente normativa nazionale erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ex art. 2, legge 283/62 od ai sensi di altre normative (art. 29 R.D. 3298/28 ecc.). Se in un esercizio vengono svolte più attività ed anche una soltanto di queste necessita di DIA differita, tutto l'esercizio ne risulta soggetto. Ai sensi della Delibera G.R.C. n. 797/06 spetta all' A.S.L. - Dipartimento di Prevenzione attraverso i Servizi Medici e Veterinari, ciascuno per la parte di competenza, registrare le attività ed effettuare la verifica dell'applicazione dei Regolamenti. 1 Stabilimento: ogni unità di un'impresa del settore alimentare (art.2, comma 1, lett.c. del Reg.852/2004). Via Oderisio 1 - 82100 BENEVENTO - 0824 308111 – P.IVA 01009680628 1 Al fine di rendere omogenee le modalità applicative della nuova procedura vengono specificate le seguenti indicazioni operative. 1. PER L'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (Vedi anche documento: “Istruzioni per gli operatori del settore alimentare per la corretta compilazione della D.I.A. della relazione tecnica per la registrazione di attività alimentare”) L' Operatore del Settore Alimentare (OSA) che intende iniziare un' attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari presenta al Comune2, ove ha sede lo stabilimento per cui si chiede la registrazione, una notifica redatta sul Modello Unico di Dichiarazione di Inizio Attività (Modello A): 2. in caso di presentazione di DIA semplice l'operatore può iniziare subito l'attività; 3. in caso di presentazione di DIA differita, decorso favorevolmente il termine di 45 giorni, l'operatore è legittimato ad iniziare l'attività senza attendere l'emanazione di ulteriori atti. L'ASL, se lo ritiene necessario, effettua un sopralluogo di verifica, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze: - l'attività inizia alla data prevista comunicata; - l'attività inizia solo dopo che l'esercizio ha risolto le non conformità evidenziate; - l'attività inizia alla data prevista comunicata, ma l'esercizio deve risolvere determinate non conformità lievi evidenziate, entro i termini stabiliti dall'organo di controllo. L'OSA che intende subentrare in un' attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari già registrata, presenta una notifica con procedura di DIA semplice. L'OSA che intende modificare: 1. il nome o la ragione sociale; 2. l'eventuale marchio depositato; 3. gli elementi strutturali di uno stabilimento, gli impianti e/o la tipologia produttiva. notifica le modifiche al Comune allegando, per il terzo dei punti sopraelencati, nuova pianta planimetrica e/o nuova relazione tecnica. L'OSA che intende cessare l'attività già registrata invia una comunicazione al Comune. 4. PER IL COMUNE Il Comune, che riceve la DIA per la necessaria informazione connessa alle generali attribuzioni di Autorità Sanitaria ed Amministrativa, la trasmette, nei tempi utili per l'espletamento degli accertamenti di competenza e comunque non oltre i 10 giorni dal recepimento, completa di tutti gli allegati, all' Unità Operativa di Prevenzione Collettiva e/o all'Unità Operativa Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione, secondo le indicazioni di cui alle successive tabelle 1 e 2. 3. PER Il DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Ricevuta la notifica, l'Unità Operativa ne verifica, per le proprie competenze, la conformità e la completezza. Se necessario comunica all'utente, e per conoscenza al 2 In duplice o triplice copia secondo le indicazioni del § 3 ( PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ) Via Oderisio 1 - 82100 BENEVENTO - 0824 308111 – P.IVA 01009680628 2 Comune, la necessità di integrazione e la sospensione del termine dei 45 giorni, previsti per la registrazione dello stabilimento in caso di DIA differita, che comincia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. In caso di DIA differita le competenti Unità Operative possono, se ritenuto necessario per portare a termine il procedimento, effettuare sopralluoghi di verifica con gli esiti già indicati al § 1 ( ‘’Per operatore del settore alimentare’’). La registrazione viene effettuata inserendo i dati relativi allo stabilimento nel Sistema Informativo. I Servizi Medici e Veterinari elaborano e tengono aggiornato l'elenco generale degli stabilimenti che sono stati registrati. Nell'ambito delle attività di Controllo Ufficiale gli operatori delle Unità Operative verificano, per le proprie competenze igienico sanitarie, la rispondenza di quanto autocertificato nella DIA e, nel caso di false dichiarazioni, procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione o nulla osta o comunque registrati ai sensi della normativa precedente o di altra normativa anche di sanità animale non devono inoltrare la notifica. Il Dipartimento di Prevenzione procederà in questi casi alla registrazione d'ufficio sulla base dei dati già in possesso od ottenuti direttamente dai Comuni. Dell'avvenuta registrazione verrà data comunicazione all'interessato ed al Comune. INDIVIDUAZIONE DELLA UNITA' OPERATIVA COMPETENTE PER LE DIVERSE ATTIVITA' (tab. 1) Attività per le quali la competenza della DIA è della U.O.P.C. o della U.O.V. della A.S.L. Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Unità Operativa Veterinaria • • • • • • • • • • • • • • • Produzione primaria prodotti di origine vegetale; Lavorazione e/o Confezionamento prodotti vegetali (cantine, oleifici, mulini,ecc.); Commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti di origine vegetale; Bar, Enoteche, ecc.; Lavorazione e/o Confezionamento alimenti di origine vegetale con annessa vendita; Produzione e/o Confezionamento delle bevande in generale; Depositi all'ingrosso di frutta e verdura; Automezzi trasporto bevande ed alimenti vegetali. • • • • • • Produzione primaria prodotti di origine animale; Automezzi trasporto animali vivi; Macellerie; Pescherie; Caseifici aziendali; Latterie; Laboratori di lavorazione carni e prodotti a base di carne, e di prodotti ittici annessi agli esercizi di vendita; Vendita selvaggina cacciata; Vendita e confezionamento uova; Laboratorio di produzione miele; Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale; Automezzi trasporto carni, ittici, e alimenti di origine animale in genere; Automezzi trasporto latte. In questo caso l'operatore del settore alimentare invia al Comune la DIA, completa di allegati, in duplice copia. Via Oderisio 1 - 82100 BENEVENTO - 0824 308111 – P.IVA 01009680628 3 (tab. 2) Attività per le quali la competenza della DIA è sia della U.O.P.C. che della U.OV. della A.S.L. Laboratori di preparazione, produzione e confezionamento annessi a pubblici esercizi, a esercizi commerciali o autonomi di: - pasticcerie; - paste alimentari fresche o speciali. Laboratori di preparazione, produzione e confezionamento annessi a pubblici esercizi, a esercizi commerciali o autonomi di: - gelati; - rosticcerie e gastronomie. Depositi all'ingrosso di sostanze alimentari; Laboratori per la preparazione, produzione e confezionamento di pasti autonomi od annessi ad altre strutture: - catering; - mense aziendali; - mense scolastiche; - mense ospedaliere; - ristoranti; - trattorie; - pizzerie; - agriturismi; - country house. Esercizi commerciali di vendita sostanze alimentari: - supermercati ed ipermercati; - alimentari; - spacci aziendali per la vendita diretta prodotti agricoli. Automezzi per trasporto dei seguenti prodotti alimentari: - surgelati; - latte e liquidi alimentari. Spacci mobili per la vendita, somministrazione, preparazione di alimenti di origine animale e non. Mercati rionali, feste popolari, sagre dove siano preparati, somministrati o venduti alimenti di origine animale e non. In questo caso l'operatore del settore alimentare invia la DIA, completa di allegati, in triplice copia. Le Unità Operative, ricevuta la notifica, devono coordinarsi ed operare congiuntamente. Le registrazioni di tutte le attività esistenti dovranno essere effettuate entro il 31.12.2009. La registrazione si baserà su di uno specifico sistema informativo. I dati riferiti ai singoli stabilimenti saranno raccolti in modo omogeneo indicando almeno: 1. Identificazione dello Stabilimento: denominazione, ragione sociale, Codice Fiscale/Partita Iva, n° e data di Autorizzazione Sanitaria o altro, sede operativa e sede legale; 2. Tipo di attività (codice Istat); 3. Inizio Attività; Via Oderisio 1 - 82100 BENEVENTO - 0824 308111 – P.IVA 01009680628 4 4. Fine attività; 5. Tipo di denuncia di Inizio Attività; 6. Ispezioni. Data di effettuazione, esito; 7. Numero di Registrazione composto da un codice alfa numerico (Sigla della Provincia, Codici Istat Comune, Anno di registrazione , Numero di registrazione progressivo, Cod. Istat Attività). Via Oderisio 1 - 82100 BENEVENTO - 0824 308111 – P.IVA 01009680628 5