SINTESI DI TECNICA DOGANALE Concetti fondamentali: codice

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SINTESI DI TECNICA DOGANALE Concetti fondamentali: codice
SINTESI DI TECNICA DOGANALE
di Ubaldo Palma
Concetti fondamentali: codice doganale comunitario, tariffa doganale, classificazione tariffaria delle
merce, accordi internazionali in materia di scambi commerciali.
Le dogane possono essere considerate come il primo ente Europeo ad essere unificato (di fatto non lo sono),
infatti con la costituzione di un territorio doganale europeo e l'abbattimento dei controlli doganali all'interno
dell'Unione Europea le Dogane effettuano i controlli solo sulla merce in entrata e in uscita dal territorio
doganale dell'Unione con una coordinazione superiori agli altri enti.
La principale legge doganale è il Codice Doganale Comunitario (CDC) reg. Ce. 2913/92 seguito dalle
Disposizioni d'Applicazione del Codice (DAC) reg. CE 2454/93 che sono integrati per quanto non previsto a
livello comunitario dalle leggi nazionali dei vari stati, in Italia il TULD (Testo Unico della Legge Doganale)
DPR 43/73 e per quanto non previsto dal TULD si fa riferimento al regolamento del 1940.
Il CDC detta nei primi articoli quale è il territorio doganale dell'Unione Europea, e cioè entro quali confini
viene applicato. Il territorio doganale dell'unione è composto dai territori doganali dei vari paesi comunitari.
Il territorio doganale della Repubblica Italiana in linea di massima segue la linea del confine politico con
l'eccezione del comune di Livigno che è fuori dal territorio doganale italiano e il lago di Lugano dove la linea
doganale segue le sponde del lago e non il confine politico, e altre piccole eccezioni.
Dogane e loro funzioni
Le dogane hanno lo scopo di controllare ed assoggettare al pagamento dei diritti doganali le merci in entrata
e in uscita dal territorio doganale. Ulteriori controlli che fanno le dogane sono di natura non fiscale:
norme sanitarie, veterinarie e fitopatologiche, per impedire l'importazione di alimenti non sani o di
medicine non autorizzate, nonché di prodotti animali e vegetali non conformi alle norme.
norme sulle indicazioni fallaci d'origine delle merci (accordo di Madrid)
norme per la protezione delle specie di flora e fauna viventi (accordo di Washington)
norme sulle merci a duplice uso (civile e militare), per impedire l'importazione o l'esportazione di prodotti
di possibile uso bellico
norme sulle merci di vietata importazione o comunque soggette a restrizioni quantitative (restrizioni
economiche)
norme sul marchio CE, per impedire l'importazione di merci non a norma nella CE (macchine, giocattoli,
materiale elettrico, ecc.)
come abbiamo visto quindi circa l'80% del lavoro delle dogane si rivolge al controllo della merce in
importazione, noi invece ci concentreremo sulle merci in esportazione.
La classificazione delle merci, il Sistema Armonizzato
Nel 1988 la Comunità Europea ha sottoscritto assieme agli altri paesi del mondo il Sistema Armonizzato
S.A. (in inglese HTS Harmonized Tariff System) definendo una tariffa doganale e le relative regole di
classificazione delle merci con un codice a 6 cifre (le prime 4 cifre definiscono la voce doganale le
successive 2 la sottovoce)
Basandosi sul codice a 6 cifre la Comunità Europea ha definito un codice a 8 cifre N.C. (nomenclatura
combinata) usato per la classificazione delle merci destinate all'esportazione, agli scambi intracomunitari, e
all'importazione per il pagamento dei dazi. Per il pagamento dei diritti doganali ogni paese membro ha poi
adottato la propria tariffa doganali: in Italia Taric che ha un codice a 10 cifre (le ultime due cifre non
definiscono la merce ma la inquadrano a determinate circostanze, come per esempio destinata ad aeromobili
civili).
La tariffa doganale è un enorme libro dove vengono classificate tutte le cose tangibili ed esistenti, e dove
vengono definiti tutti i diritti di confine da pagare all'importazione o eventualmente all'esportazione. La
tariffa doganale viene pubblicata sulla G.U. Ogni ottobre ed entra in vigore il gennaio successivo. Dal 2002
viene pubblicata solo in formato elettronico.
La tariffa doganale è divisa in 99 capitoli
Accordi della comunità con altri paesi
La Comunità Europea ha concluso con alcuni paesi o gruppi di paesi degli accordi bilaterali di libero
scambio con i quali il dazio viene reciprocamente ridotto o annullato.
Per alcuni paesi, in via di sviluppo, la Comunità invece ha concesso unilateralmente delle agevolazione
tariffarie creando il sistema delle preferenze generalizzate (SPG).
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Per aver diritto alle agevolazioni tariffarie, in base agli accordi bilaterali bisogna presentare in dogane un
documento chiamato EUR1 che viene emesso dalle autorità competenti del paese di origine della merce. In
Italia, per la merce destinata all'esportazione, viene emesso dalla Dogana.
Per gli scambi con la Turchia si usa un certificato chiamato ATR si usa l'EUR1 solo per i prodotti agricoli e
siderurgici.
Per le importazioni dai paesi in via di sviluppo le autorità del paese di esportazione emettono un documento
chiamato FORM-A.
I paesi per i quali non ci sono accordi e per cui pagano i dazi pieni sono: USA, Canada, Australia, Nuova
Zelanda, Giappone, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Corea del Nord, Corea del Sud, Myanmar.
Il territorio doganale italiano, gli spazi doganali
Come abbiamo visto prima il territorio doganale di uno stato viene in genere delimitato dal suo confine
politico, tranne alcune piccole eccezioni, il TULD infatti definisce la linea doganale come sopra, inoltre
questa linea coincide con il lido del mare, e lungo il lido, in prossimità di foci di fiumi, sbocchi di canali etc.
segue la linea retta che congiunge i punti più estremi della costa. Nei porti invece segue il limite esterno delle
opere portuali e le linee rette che congiungo le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi
d'acqua dei porti medesimi.
Sempre il TULD stabilisce che le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti,
vengo anche definiti gli «spazi Doganali» che sono i locali dove la lavora la dogana e le aree sottoposte al
controllo e vigilanza della dogana a mezzo di organi diretti o della guardia di finanza. Le area destinate al
compimento delle operazioni doganali viene definito circuito doganale. Ogni operazione doganale deve
essere effettuata nel circuito doganale o fuori di esso, previa autorizzazione del capo della dogana.
La linea doganale è sottoposta a vigilanza e controllo delle merci a seguito delle persone che la attraversano.
Inoltre la dogana e la guardia di finanza esercitano la vigilanza nelle seguenti zone:
 zona di vigilanza terrestre:
• dalla linea doganale di terra verso l'interno per 10 Km.
• dalla linea doganale di mare verso l'interno per 5 Km.
 Zona di vigilanza marittima:
• dalla linea doganale di mare verso il mare aperto per 12 miglia marine (Circa 22Km.)
entro le zone di vigilanza di cui sopra vale la regola dell'inversione dell'onere della prova, cioè entro tali aree,
contrariamente alla regola generale, è il cittadino che deve dimostrare la propria regolarità e non l'autorità
doganale dimostrare il contrario.
Struttura delle dogane
Le dogane sono organizzate ne l seguente modo:
Dal 2001 le dogane sono state organizzate come agenzie autonome con il nome di Agenzia delle Dogane ed
è divisa in aree:
Area del personale e dell'organizzazione informatica
Area degli affari Giuridici e del contenzioso
Area del Tributo
Area delle verifiche e dei controlli sui tributi doganali e sulle accise (in cui rientrano i laboratori chimici)
In questi ultimi anni le circoscrizioni ed i compartimenti hanno istituito degli uffici denominati SVAD
(Servizi Antifrodi Doganali) che con personale specializzato che investiga per la repressione dei reati
doganali .
Le operazioni doganali
Per esportare le nostre merci dobbiamo presentarle in dogana. Il CDC dice che per le merci in esportazione
devono essere presentate presso la dogana competente per territorio.
Alle merci presentate in dogana bisogna dare una destinazione doganale.
Le destinazioni doganali sono:
a) vincolo della merce ad un regime doganale
b) introduzione in zona franca o deposito franco
c) la riesportazione al di fuori del territorio della comunità
d) la distruzione
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e) l'abbandono all'erario
I regimi doganali di cui sopra sono:
per le merci estere (una merce diventa comunitaria dopo che ha pagato i dazi, e nazionale dopo che ha
assolto l'iva e le altre tassazioni nazionali):
a) l'immissione in libera pratica (importazione)
b) il transito comunitario
c) il deposito doganale
d) il perfezionamento attivo
e) la trasformazione sotto controllo doganale
f) l'ammissione temporanea
per le merci comunitarie:
a) il perfezionamento passivo
b) l'esportazione
La differenza fra le destinazioni doganali e i regimi doganali è che per i regimi doganali bisogna presentare
una dichiarazione doganale, mentre per le destinazioni no.
Il Documento Amministrativo Unico (DAU)
La bolla doganale (dichiarazione secondo la terminologia comunitaria) può essere verbale o scritta:
è verbale solo per le merci che viaggiano a seguito dei passeggeri, scritta in tutti gli altri casi.
La dichiarazione scritta deve essere redatta su un modello chiamato DAU (documento amministrativo unico)
che è nato per esigenze comunitarie quanto ancora c'erano le frontiere per avere un documento unico che
potesse essere utilizzato come dichiarazione di esportazione, dichiarazione di transito comunitario e
dichiarazione di importazione.
Attualmente il DAU è comporto da 8 fogli a ricalco:
(1) esemplare per il paese di esportazione (matrice rimane presso gli uffici doganali di partenza)
(2) esemplare per la statistica (attualmente eliminata, in quanto le informazioni statistiche vengono fornita
dalla dogana all'Istat per via elettronica)
(3)copia per l'esportatore (segue la merce fino all'uscita dalla comunità e viene restituita al'esportatore )
(3A) copia per la restituzione diritti
(3B) copia per l'abbuono delle accise
(4) esemplare per l'ufficio di destinazione (nel caso di transito comunitario rimane agli atti presso la dogana
di destinazione, viene anche usato per attestare l'origine comunitaria della merci nel caso di spedizioni via
mare)*
(5)esemplare per il rinvio (nel transito comunitario una volta nazionalizzata la merce viene rispedito alla
dogana di partenza dalla dogana di arrivo per l'appuramento dell'operazione e lo svincolo della cauzione
presentata in partenza)*
(6) esemplare per il paese di destinazione (attualmente costituisce la matrice nella bollette di importazione)
(7) esemplare per la statistica (nel paese di destinazione vale come la statistica di cui sopra)
(8) esemplare per il destinatari (nelle importazioni è l'equivalente della copia 3)
A seconda dei regimi doganali viene usata una combinazione diversa dei fogli del dau, per esempio per
l'esportazione ora si usa la copia 1 e 3 soltanto, per l'importazione la copia 6 e 8, per il transito comunitario
si usano le copie 1, 4 e 5.
Il Dau è suddiviso in 54 caselle compilate dal dichiarante numerate da 1 a 54 e 10 numerate da A a J
riservate alla dogana.
La compilazione delle caselle è dettata dal CDC e dal DAC e varia a seconda del tipo di dichiarazione che si
compila.
Per chi esportata, la bolla doganale è la EX1 o eventualmente EU1 per i paesi Efta e Visegrad. La copia 3 vi
deve essere restituita dopo che la dogana di uscita vi ha apposto il visto uscire dalla comunità. Il visto uscire
dalla comunità è dato dal timbro ad albi della dogana di uscita recante la data di uscita.
La procedura in dogana è la seguente:
Accettazione della dichiarazione: dove il funzionario fa un controllo formale verificando che si stato
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Attualmente per il transito comunitario viene usata una procedura elettronica e le copie 4 e 5 sono sostituite da copia A
e B stampate direttamente dalla dogana.
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utilizzato il modello giusto, che sia compilato correttamente, che sia indicata la liquidazione dei tributi e
ci siano gli allegati richiesti. (inizia quindi l'obbligazione doganale)
Poi dichiarazione viene registrata e gli viene quindi attribuito un numero e la dichiarazione diventa bolletta
Poi si passa alla cassa dove vengono riscossi i tributi
ed infine si passa all'accertamento e allo svincolo delle merce.
L'accertamento è la parte più delicata dell'operazione doganale. Ovviamente ogni sforzo è maggiormente
concentrato laddove ci siano tributi da riscuotere, quindi nelle importazioni e nelle operazioni con
restituzioni diritti.
Lo scopo dell'accertamento è pertanto verificare la corrispondenza fra quanto dichiarato, quindi fra la
documentazione e la merce al fini di stabilire i diritti doganali da riscuotere, in via principale, in via
secondari che vengano rispettate le norme per quel determinato tipo di merce .
L'oggetto dell'accertamento è: l'origine delle merci, che in dogana è diversa dalla provenienza, o
destinazione, la natura delle merci e quindi l'esatta classificazione tariffaria, il peso ed il valore.
Per quanto riguarda l'origine doganalmente le merci si considerano, di origine nel paese di provenienza se lì
interamente prodotte (merci autoctone),se invece le merci sono composte da parti provenienti da diversi
paesi, in linea di massima originarie del paese in cui hanno avuto l'ultima sostanziale lavorazione. In linea di
massima vale cioè per le merci provenienti da paesi terzi a tutti gli effetti, per merci provenienti da paesi
accordisti valgono le regole stipulate con accordi bilaterali oppure con concessione unilaterale.
Il peso delle merci è la parte meno controversa, in quanto facilmente riscontrabile.
Il valore delle merci in dogana è quello indicato in fattura, fino a prova di falso. Nelle importazioni è il
valore delle merci CIF porto di arrivo, se per esempio la vendita è FOB Porto di partenza allora al valore di
fattura bisogna aggiungere il costo del trasporto e l'assicurazione ( l'assicurazione va aggiunta solo se
effettivamente pagata). Nelle esportazioni è il valore franco confine italiano.
L'accertamento avviene sempre in contraddittorio con il dichiarante, il tipo di accertamento viene selezionato
casualmente dal computer che che da uno sei seguenti esiti:
NC = nessun controllo la dogana svincola immediatamente la merce, rimandando un eventuale controllo a
posteriori, presso gli uffici o i magazzini dell'operatore, con una procedura denominata revisione
dell'accertamento.
CD = controllo documentale, la bolletta viene smistata all'ufficio visite, il quale in contraddittorio con il
dichiarante effettua un controllo documentale
VM = visita merci l'ufficio visite provvede ad un controllo fisico della merce che può consistere in una
veloce verifica che la merce sia quella dichiarata, fino ad un controllo totale, comprese anche analisi
chimiche.
Se l'accertamento è positivo la dogana provvede allo svincolo delle merci e l'accertamento diviene definitivo,
se negativo allora la parte può accettare quanto detto dalla dogana, la bolletta viene quindi corretta ed
eventualmente riliquidata, oppure rifiutare le conclusioni della dogana istituendo la controversia doganale.
Fino a quando la controversia non viene conclusa l'accertamento rimane provvisorio.
Una volta reso definitivo l'accertamento la bolletta non può più essere modificata in nessuna parte, neanche
dalla dogana. L'unico modo per modificare la bolletta è una procedura di revisione dell'accertamento, e può
essere richiesta entro 3 anni da quando l'accertamento è diventato definitivo. Può essere richiesto sia
dall'operatore che dalla Dogana. Nel caso in cui venga richiesto dalla Dogana e l'operatore non accetta i
risultati della dogana allora si instaura una controversia doganale regolata dal TULD.
I regolamenti comunitari non si occupano delle sanzioni doganali che sono demandate alle normative dei vari
paesi.
La bolla doganale di esportazione è importante perché è l'unica prova che la merce venduta con fattura esente
IVA art.8 DPR633/72 ha lasciato il territorio doganale della comunità. In mancanza di tale prova l'erario
assume che la merce è in circolazione in Italia e ne richiede il pagamento dell'iva.
Nel caso in cui della merce viene esportata e poi viene rifiutata dal compratore e viene reintrodotta in Italia si
può richiedere una reimportazione in franchigia, la merce è quindi esonerata dal pagamento dei dazi e anche
dell'IVA, ameno che la precedente esportazione non è stata utilizzata per costituire un plafond per le
dichiarazioni d'intento.
IVA Comuniataria.
Dal 1 gennaio 1993 sono stati aboliti i controlli doganali fra i paesi comunitari, pertanto da allora le merci
non passano più la dogana e viaggiano scortate dalla sola fattura di vendita.
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Non passando più in dogana, si sarebbe persa ogni informazione statistica riguardo le merci importate o
esportate dai singoli paesi membri. Questa informazione statistica non deve andare perse, altrimenti succede
che per esempio l'italia che prima esportava 10 ton di spaghetti ora ne esporterebbe solo 5. Si è quindi deciso
che ogni transazione intracomunitaria deve essere segnalata ai fini statistici presentando presso gli uffici
doganali delle dichiarazioni chiamate Intrastat. Il cui scopo oltre statistico è anche quello di per poter
verificare con controlli incrociati fra dogane che l'iva sia assolta.
Infatti non essendo ancora unificata in tutta la comunità l'iva va pagata nel paese dove la merce viene messa
in consumo.
Dichiarazioni intrastat
Dal 2003 le dichiarazioni vanno presentate come segue:
per gli acquisti
prendendo come riferimento il volume di affari dell'anno precedente
fino a 150000 euro vanno presentati annualmente
oltre 150000 euro vanno presentati mensilmente
per le cessioni
prendendo come riferimento il volume di affari dell'anno precedente
fino a 40000 euro vanno presentati annualmente
da 40000 a 200000 vanno presentati trimestralmente
oltre 200000 vanno presentati mensilmente
in mancanza di riferimento dell'anno precedentemente allora l'operatore deve decidere che tipo di
dichiarazione presentare basandosi sulla presunzione di un volume di scambi dell'anno in corso, una volta
fatta tale scelta non va cambiata anche se il volume degli scambi non corrisponderà
nelle dichiarazioni annuali e trimestrali basta compilare le colonne da 1 a (6 ?)
mentre nelle dichiarazioni mensili vanno compilate tutte le colonne.
Per ogni partita iva vanno sommate tutte le transazioni del periodo di rifermento relative alla stessa
Nomenclatura Combinata.
Le dichiarazioni vanno presentate entro il giorno 20 del mese successivo per le dichiarazioni mensili; entro il
30 del mese successivo al trimestre per le dichiarazioni trimestrali; ed entro il 31 gennaio dell'anno
successivo per le dichiarazioni annuali.
I modelli da utlizzare sono:
INTRA1 quale frontespizio dichiarazione per le cessioni
INTRA1 bis quale elenco dei dettagli delle cessioni
INTRA1 ter che serve per eventuali correzioni alle dichiarazioni dei periodi precedenti
INTRA2 quale frontespizio dichiarazione per gli acquisti
INTRA2 bis bis quale elenco dei dettagli degli acquisti
INTRA2 ter che serve per eventuali correzioni alle dichiarazioni dei periodi precedenti
le dichiarazioni Intrastat vanno presentate soltanto quando ci sono cessioni onerose di beni fra operatori
comunitari possessori di partita IVA. I servizi sono quindi esclusi, come anche le vendite ai privati, per i
quali la merce viene venduta ivata.
Le merci che vengono spedite nella comunità come abbiamo detto viaggiano scortate dalla sola fattura di
vendita emessa esente IVA art.40 L.427/93.
Per gli acquisti invece l'iva fa integrata in Italia si per gli acquisti di beni che di servizi, emettendo
un'autofattura.
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