14337/06 ADD 1 PV/CONS 60 A
Transcript
14337/06 ADD 1 PV/CONS 60 A
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 novembre 2006 (16.01.07) 14337/06 ADD 1 PV/CONS 60 AGRI 338 PECHE 325 ADDENDUM al PROGETTO DI PROCESSO-VERBALE1 Oggetto: 2758a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA/PESCA), tenutasi a Lussemburgo il 24 e 25 ottobre 2006 1 Gli elementi del processo verbale contenuti nel presente documento non sono coperti da segreto e sono pertanto resi accessibili al pubblico. 14337/06 ADD 1 arb/ARB/md CAB 1 IT SOMMARIO Pagina PUNTI "A" Punto 2. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova ...................................................... 3 Punto 4.a) Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ........................................................................................................ 3 b) Decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario ................................................................................ 3 Punto 8. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine.................................................................................. 5 Punto 9. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale ....................................................................5 o o o 14337/06 ADD 1 arb/ARB/md CAB 2 IT Punti dell'ordine del giorno relativi all'adozione definitiva degli atti del Consiglio resi accessibili al pubblico Punti "A" : (elenco: doc. 14215/06 PTS A 50 + ADD 1) In occasione dell'adozione definitiva dei punti "A" relativi ad atti legislativi, il Consiglio ha convenuto di iscrivere nel presente processo verbale i seguenti elementi: Punto 2. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova doc. 13515/06 AGRIORG 78 OC 710 Il Consiglio ha adottato il regolamento citato in appresso. (Base giuridica: articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2771/75). Punto 4.a) Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie doc. 11870/06 AGRILEG 130 OC 556 + COR 1 + COR 2 (fi) b) Decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario doc. 11871/06 AGRILEG 131 AGRIFIN 55 OC 557 Il Consiglio ha adottato la direttiva e la decisione citate in appresso. (Base giuridica: articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea). Dichiarazione della Commissione 1. Gyrodactylosis del salmone "La Commissione intende contribuire alla futura protezione degli stock sensibili di salmone atlantico nelle acque dolci, come stabilito nella direttiva "Habitat" 92/43/CEE, dalla minaccia di Gyrodactylus salaris. Ciò è possibile a norma dell'articolo 43 della direttiva proposta, che può essere utilizzato quale base giuridica per prorogare le attuali misure stabilite nella decisione della Commissione 2004/453/CE nell'ambito della nuova direttiva. 14337/06 ADD 1 arb/ARB/md CAB 3 IT La Commissione intende presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una proposta volta a mantenere le attuali garanzie riguardanti il G. salaris stabilite nella decisione 2004/453/CE, in linea con l'articolo 63, paragrafo 3." 2. Viremia primaverile della carpa "La Commissione prende atto dei timori che nutrono vari Stati membri produttori di carpa in merito alle conseguenze di un assoggettamento della viremia primaverile della carpa a disposizioni comunitarie. Dopo l'entrata in vigore della direttiva ma prima della data di applicazione della medesima la Commissione, dietro richiesta e in base alle argomentazioni addotte, valuterà nuovamente se la viremia primaverile della carpa debba essere inclusa nell'allegato IV, parte II del progetto di direttiva. In base a tale valutazione la Commissione può, se del caso, presentare un progetto di modifica di tale allegato della direttiva al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2 del progetto di direttiva, nonché un progetto di proposta al Consiglio relativo ad un'eventuale modifica della decisione 90/424/CEE collegata al fatto che soltanto le misure dirette a combattere malattie che formano oggetto di disposizioni comunitarie armonizzate sono ammissibili ai finanziamenti tramite il Fondo europeo per la pesca (FEP)." 3. Dichiarazione del Ministro del Regno Unito "Il Regno Unito deplora che non sia stato possibile raggiungere un accordo sull'inserimento, nel documento 11870/06, di un riferimento specifico all'importanza che riveste per la Commissione la lotta contro la Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris) ai fini della protezione degli stock selvaggi di salmone atlantico, specie sensibile a tale parassita. Il Regno Unito si rallegra tuttavia del fatto che la Commissione, nella dichiarazione che figura nel documento 11872/06 ADD 1, esprime l'intenzione di contribuire alla futura protezione del salmone atlantico mediante l'articolo 43 della nuova direttiva e, in particolare, della sua intenzione di presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una proposta volta a mantenere le attuali garanzie riguardanti il G. salaris stabilite nella decisione 2004/453/CE" 14337/06 ADD 1 arb/ARB/md CAB 4 IT Punto 8. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine doc. 11463/06 UD 79 OC 532 + COR 2 (it) + COR 3 (el) + COR 4 (pt) + COR 5 (mt) + REV 1 (nl) + REV 1 COR 1 (nl) + REV 2 (sl) + REV 3 (de) + REV 4 (cs) Il Consiglio ha adottato il regolamento citato in appresso. (Base giuridica: articolo 133 del tratto che istituisce la Comunità europea). Punto 9. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale doc. 13729/06 PECHE 296 OC 727 Il Consiglio ha adottato il regolamento citato in appresso. (Base giuridica: articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002). 14337/06 ADD 1 arb/ARB/md CAB 5 IT