Stagione Sportiva 2007/2008 Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06
Transcript
Stagione Sportiva 2007/2008 Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Via Alcide De Gasperi, 42 - 40132 BOLOGNA (BO) Tel. 051 3143.880 Fax: 051 3143.881 – 900 sito internet: www.figc-dilettanti-er.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2007/2008 Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06/2008 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. COMUNICATO UFFICIALE N. 112/A Il Consiglio Federale - Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione degli Organi territoriali della giustizia sportiva; - viste le proposte del Presidente Federale; - visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale delibera di integrare la composizione degli Organi territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all’allegato sub A) PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2008 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA COMMISSIONE DISCIPLINARE Componente DI GIOVANNI MARIO GABRIELE 1044 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. (nessuna comunicazione) 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo (nessuna comunicazione) 3.2. Comunicazione della Segreteria DIVISIONE CALCIO A CINQUE SOCIETA’ RETROCESSE IN SERIE C1 RAVENNA C.A C. BOLOGNA FOOTBAL FIVE SOCIETA’ PROMOSSE IN SERIE C1 ALTEA POGGESE VALBIDENTE REAL IMOLA (tramite coppa) SOCIETA’ RETROCESSE IN SERIE C2 CAMPANELLA CALCIO A CINQUE VIRTUS CIBENO PUIANELLO TORRE DEL MORO FUTSAL Play out Play out SOCIETA’ PROMOSSE IN SERIE C2 A.C. FIDENZA SRL ARGENTA PGV ATHLETIC CAVEZZO CAGNONA CALCIO A 5 CLEAVERS REAL PANIGAL CITTA’ DEL RUBICONE Play off SOCIETA’ RETROCESSE IN SERIE D AREA INDOOR FAVENTIA NEW TEAM IMOLA NEW LIFE’S SAN MICHELESE BOLOGNA CALCIO 1990 Play out Play out Play out Play out 1045 4. RISULTATI GARE 4.1. Risultati Pervenuti in Ritardo PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "D" GIRONE 1 5/R CITTA DEL RUBICONE GNU TIM 3 - 1 6 2 - 5 4 4.2. Risultati delle Giornate di Campionato PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "D" GIRONE A 10/06/08 13/06/08 6/A 6/R CITTA DEL RUBICONE PALLAVICINO PALLAVICINO CITTA DEL RUBICONE D.C.R. 5. GIUSTIZIA SPORTIVA Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., BRUNO PASQUALI, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "D" PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. GARE DEL 6/ 6/2008 A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr ILANDI EMILIANO (GNU TIM) GARE DEL 10/ 6/2008 A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr GREGORI MATTIA (CITTA DEL RUBICONE) GARE DEL 13/ 6/2008 A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA ERMELLINI NICOLA (PALLAVICINO) 1046 6. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2008 Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), BIANCHI e GENTILE (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.). DEFERIMENTI 242 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.ra CONTI NADIA, Presidente ASD STUDIO 4 e ASD STUDIO 4 – Campinato Calcio a Cinque – Serie C Con nota 16.5.2008 prot. 4746/874 pf 07-08/SS/en, il Vice Procuratore Federale, - esaminati gli atti trasmessi dal Settore Tecnico – F.I.G.C. relativi al sig.Dall’Olio Roberto, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 30029), per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari; - rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l’allenatore sig.Dall’Olio Roberto, tesserato nella stagione sportiva 2007/2008 quale allenatore dell’ASD Bologna FF, partecipante al campionato di Serie B girone A di Calcio a 5, dopo essere stato esonerato dalla soc.Bologna FF partecipante al campionato Serie B girone A, a far data dal 9.10.2007, a seguito di esonero ha svolto attività quale dirigente accompagnatore (vedi distinta di gara Osteria Grande-ASD Studio 4 del 15.12.2007) per la soc.ASD Studio 4 Bologna, partecipante al campionato di Serie C 1 di Calcio a cinque; - ritenuto che la condotta posta in essere dal sig.Dall’Olio Roberto integri la violazione di cui agli artt.1 comma 1 CGS, 35 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 4 delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto attività quale dirigente ASD Studio 4 Bologna, pur essendo tesserato per altra società nella stagione sportiva 2007/2008, per il quale si provvede con autonomo atto al deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Settoe Tecnico; - considerato peraltro che nei fatti si configura la responsabilità del Presidente della società ASD Studio 4 Bologna sig.ra Nadia Conti, la quale ha permesso la suddetta violazione ai sensi di quanto disposto dal’’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F., nonché della società ASD Studio 4 Bologna, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS; - visto l'art.32 comma 4 del C.G.S. ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - la sig.ra NADIA CONTI della violazione ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per quanto descritto nella parte motiva; la soc.A.S.D.STUDIO 4 Bologna, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, la sig.ra CONTI ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale dichiara, fra l’altro, che “verso la fine del mese di novembre abbiamo richiesto ed ottenuto dal C.R.E.R. il tesseramento come dirigente del sig.Dall’Olio Roberto, come da allegato, pensando che nulla interferisse con il suo precedente tesseramento da allenatore per una società partecipante al Campionato Nazionale. In effetti ha partecipato alla gara Osteria Grande – ASD STUDIO 4 in qualità di dirigente accompagnatore, in quanto la persona preposta era assente. Purtroppo ignari dell’esatta regolamentazione in merito, abbiamo agito in buona fede, credendo di non violare alcuna norma. Siamo una società sportiva giovane, nata nel 2003, in continua crescita e sviluppo, siamo consapevoli di aver commesso un errore, ma comunque in buona fede e solamente per ignoranza, che sappiamo non ammessa. Ci rimettiamo quindi al vostro giudizio”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità della sig.ra CONTI NADIA, in ordine all'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per quanto descritto nella parte motiva, e, conseguentemente, della soc.A.S.D.STUDIO 4 Bologna, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., con la inibizione per mesi 4 per la sig.ra CONTI NADIA e l’ammenda di € 500 per l’ASD STUDIO 4. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti le argomentazioni svolte dalla sig.ra CONTI NADIA; - valutato che il comportamento messo in atto dalla sig.ra CONTI NADIA integri la violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F, con conseguentemente responsabilità diretta dell’ASD STUDIO 4, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., delibera - di infliggere : alla sig.CONTI NADIA la inibizione per mesi 3 ed all’ASD STUDIO 4 l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito. 1047 243 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE VICARIO a carico calc.KHANDABOUZE HASSAME, CHEKRI HAMID, Presidente Fans Leoni dell’Atlas e A.S.FANS LEONI DELL’ATLAS – camp.III^ categoria Con nota 20.5.2008 prot.n.4825/926 pf 07/08/AM/en, il Procuratore Federale Vicario, delegato il Sostituto Procuratore Col.Domenico Infante in ordine al procedimento avente ad oggetto accertamenti riguardo la richiesta di tesseramento per la società Fans Leoni dell’Atlas ASD del calciatore KHANDABOUZE HASSANE di nazionalità marocchina; esaminata la nota del 11.2.2008 nella quale l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. segnalava che il calciatore straniero KHANDABOUZE HASSANE, in occasione della sua richiesta di tesseramento presso la Fans Leoni dell’Atlas ASD, dichiarava mendacemente di non aver mai giocato all’estero; rilevato che, dall’esame della documentazione trasmessa dallo stesso Ufficio Tesseramento è emerso che il calciatore KHANDABOUZE HASSANE è stato tesserato in Marocco dal “WACBM”, come da dichiarazione della FIFA del 4.2.2008; rilevato che il Presidente della Fans Leoni dell’Atlas ASD, sig.CHEKRI HAMID, ha anch’egli sottoscritto il modulo di richiesta tesseramento, ove alla voce “status del giocatore” risulta barrata la casella “nazionalità stranieraextracomunitario (mai tesserato all’estero)”, mentre allo stesso modulo risulta allegata la dichiarazione mendace del calciatore e che lo stesso non si è attivato presso gli Organi Federali prima di trasmettere la richiesta di tesseramento sull’effettivo “status” del calciatore; ritenuto che tali condotte tenute dal calciatore e dal Presidente della squadra abbiano integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art.40, comma 11 bis delle N.O.I.F.; considerato che il calciatore KHANDABOUZE HASSANE deve essere sottoposto al giudizio degli Organi Disciplinari della F.I.G.C., ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 5, del C.G.S.; ritenuto, altresì, che la FANS LEONI DELL’ATLAS ASD debba rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’operato del proprio Presidente; - visto l'art.32 comma 4 del vigente C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - il calc. KHANDABOUZE HASSANE della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., e dell’art.10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver dichiarato mendacemente, all’atto della richiesta di tesseramento per la società Fans Leoni dell’Atlas ASD, di non essere mai stato tesserato per alcuna squadra estera; - il sig. CHEKRI HAMID della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento del citato calciatore, con allegata la dedotta dichiarazione mendace e per non essersi preventivamente accertato presso gli Organi ufficiali della F.I.G.C. dell’effettivo status del calciatore e con ciò potendo indurre in errore il preposto Ufficio abilitato al tesseramento; - la società FANS LEONI DELL’ATLAS ASD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle stesse. Il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del calc.KHANDABOUZE HASSANE, per violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., e dell’art.10, comma 2, del C.G.S., per quanto descritto nella parte motiva, del sig.CHEKRI HAMID della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S e, conseguentemente, della FANS LEONI DELL’ATLAS ASD, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., con la inibizione per mesi 6 per il calc.KHANDABOUZE HASSANE e per il sig.CHEKRI HAMID e con l’ammenda di € 500 per la FANS LEONI DELL’ATLAS ASD. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto integrino : 1) da parte del calc. KHANDABOUZE HASSANE, la violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., e dell’art.10, comma 2, del C.G.S., per quanto descritto nella parte motiva; 2) da parte del sig.CHEKRI HAMID la violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S , con conseguente responsabilità diretta, a carico della FANS LEONI DELL’ATLAS ASD, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., delibera - di infliggere : al calc. KHANDABOUZE HASSANE la inibizione per mesi 6, al sig.CHEKRI HAMID la inibizione per mesi 4, alla FANS LEONI DELL’ATLAS ASD l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito. 1048 CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 244 RECLAMO PROPOSTO DA C.S. FARO COOP avverso squalifica al 18.5.2010 all.LIZZANI GIOVANNI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 46 del 21.5.2008 gara FARO – FOSSATONASE del 18.5.2008 Il C.S.FARO COOP, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, dopo l’annullamento di una rete su segnalazione di un assistente ufficiale, l’all.LIZZANI veniva allontanato per aver contestato l’operato di detto assistente. Alla segnatura, nei minuti finali, della rete della vittoria, l’all.LIZZANI e l’addetto alla forza pubblica sostitutiva “travolti dalla contentezza, entravano per alcuni metri all’interno del campo, per esultare assieme ai giocatori”. “Nella concitazione del momento un altro nostro dirigente veniva colpito involontariamente dall’addetto con una gomitata o da una spallata e di li a poco si inginocchiava nei pressi della panchina e si versava acqua sul capo. Evidenziamo il fatto che LIZZANI non è mai arrivato a contatto con i componenti della panchina”. “Non siamo in grado di confermare o smentire eventuali offese all’indirizzo dell’assistente, quando l’arbitro ha annullato un gol”. “Quando è rientrato in campo, LIZZANI lo ha fatto istintivamente per l’occasione del gol che è valso la salvezza della squadra”. L’all.LIZZANI non ha assolutamente colpito nessuno ed a questo punto l’assistente dell’arbitro ha confuso l’allenatore con l’addetto, probabilmente per l’altezza, la corporatura e l’abbigliamento di rappresentanza erano gli stessi”. Chiede una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; preso atto che : 1) dal dettagliato referto di gara si rileva che l’all.LIZZANI veniva espulso al 48° del II° tempo per offese e gravi minacce alla terna arbitrale; 2) l’assistente che ebbe a rilasciare rapporto, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il documento in atti, ha ribadito che, dopo la segnatura di una rete da parte del C.S.Faro Coop, l’all.LIZZANI rientrato sul terreno di gioco gli si avvicinava e gli indirizzava frasi offensive ed allusive ad una condotta di gara non imparziale. Giunto a non più di 1 metro di distanza dal predetto assistente, l’all.LIZZANI colpiva con un pugno il dirigente addetto all’arbitro(del C.S.Faro Coop), che si era interposto tra i due e che cercava di allontanarlo, mentre l’addetto alla forza pubblica sostitutiva (del C.S.Faro Coop) era a circa due metri di distanza. Il dirigente addetto all’arbitro, colpito ad un occhio, forse anche non intenzionalmente, si accasciava al suolo e per circa 3 minuti si sottoponeva alle cure del caso (e non rimaneva accasciato al suolo, come indicato nel C.U.)., mentre l’all.LIZZANI veniva poi allontanato a forza da propri dirigenti e dalla presenza dei Carabinieri; valutato che il comportamento tenuto dall’all.LIZZANI, del tutto riprovevole e sotto ogni aspetto censurabile, debba, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto, delibera - di ridurre al 18.5.2009 la squalifica dell’all.LIZZANI GIOVANNI. Nulla dispone per la tassa, non versata. ***************************** 7. ERRATA CORRIGE COPPA EMILIA FEMMINILE SERIE “D” A modifica di quanto pubblicato sul C.U. 49 dell’11.06.08 al punto “provvedimenti disciplinari” e “risultati gare” leggasi quanto segue: 1) 2) la squalifica di una giornata per recidività in ammonizione 2^ infrazione comminata a RAVAZZINI FRANCESCA (FELLEGARA CASALGRANDESE) è da ritenersi nulla in quanto trattasi di mero errore di trascrizione è stato erroneamente segnalato l’esito dell’incontro FELLEGARA CASALGRANDESE – NEW TEAM (trattasi di una partita inesistente) ************** Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 19/06/2008. Il Segretario (Fiorella Lambertini) Il Presidente (Maurizio Minetti)