convegno reach e la filiera del tessile
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convegno reach e la filiera del tessile
CONVEGNO REACH E LA FILIERA DEL TESSILE L’IMPATTO DEL REACH SUL SETTORE TESSILE Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente DEFINIZIONI articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità destinatario di un articolo: un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. Distributori e consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione uso identificato: uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente scenario d'esposizione: insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso; categoria d'uso e d'esposizione: uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Domanda Ruolo Informazioni a supporto, esempi Fabbricate sostanze per sintesi, raffinazione o estrazione? Ciò include nuove sostanze create durante la fabbricazione di preparati Produttore di sostanze, come tali o in uno o più preparati se si usa un colorante tessile reattivo e c’è una reazione chimica nel processo, non è necessaria la registrazione poiché è “una reazione in conseguenza d’uso” che è esclusa (criteri in Allegato V). Ma, se una sostanza viene prodotta, es. solfato di calcio, come sottoprodotto di reazione, non è smaltita come rifiuto, ma viene immessa sul mercato ➾ questo è una sostanza commercializzata e va registrata (ruolo di produttore/importatore) Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Importate articoli? Importatore di sostanze contenute in articoli Sostanza presente in quantità superiore a 1 t/a in articoli che importate e destinata ad essere rilasciata ➾ probabilmente dovrete registrare tale sostanza Sostanza non destinata ad essere rilasciata, ma sostanza “altamente problematica” in conc. > 0.1% p/p ➾ potreste dover notificare l’Agenzia e info a clienti (anche consumatori) Sostanza non destinata ad essere rilasciata e non “altamente problematica ➾ nulla da svolgere, solo controllare future restrizioni Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Usate sostanze o preparati all’interno di un processo industriale o attività professionale? Utente finale: operatore che usa sostanze o preparati in attività industriale o professionale (ad es. non un distributore o un consumatore) che non lo passa ancora più a valle Usate una sostanza o un preparato o incorporazione in un articolo o consumo nell’attività. Non fornite nessuna sostanza o preparato ad altri attori. Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Usate sostanze o preparati come ausiliari di processo nel contesto di un processo industriale? Utente industriale: utente finale che usa sostanze e preparati che non rimangono nel prodotto (ad es. usati come ausiliari di processo) nel contesto di un processo Industriale Se sostanza non forma parte del prodotto che fabbricate, ma facilita il processo o viene “lavata via” dopo la fine della produzione, è solo ausiliario di processo. Possibile contaminazione accidentale di un articolo prodotto usando la sostanza, ma non è un uso inteso. Es. utenti industriali sono utenti di pulitori di superfici prima della galvanostegia o utenti di lubrificanti per seghe a catena. Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Registrazione delle sostanze contenute negli articoli (art. 6) Produttore o importatore di articoli Se a) la sostanza è contenuta negli articoli in quantitativi > 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore; b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili [AD ES: CARTUCCIA PER STAMPANTE PER CUI L’EMISSIONE DI INCHIOSTRO E’ UNA FUNZIONE VOLUTA] NB se la sostanza è stata già registrata da un attore a monte che ha incluso l’uso identificato, allora NON si deve presentare una nuova registrazione se ci si attiene agli scenari di esposizione individuati Presenta una registrazione delle sostanze Agenzia Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Notifica delle sostanze contenute negli articoli (art. 7) Produttore o importatore di articoli Se a) la sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 57 è contenuta negli articoli in quantitativi > 1 tonn. all'anno per produttore o importatore; b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione > a 0,1% in massa (1 gr. / kg. di merce) L’obbligo entra in vigore dal 1°giugno 2011 ed in particolare sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata come SVHC Presenta una NOTIFICA Agenzia Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Sostanze soggette a notifica – SVHC (art. 57) • sostanze cancerogene di categoria 1 o 2, mutagene categorie 1 o 2, tossiche per la riproduzione categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE • le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) • le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) • le sostanze aventi proprietà che modificano il sistema endocrino Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Informazioni delle sostanze da notificare a) identità del fabbricante o dell'importatore; b) numeri di registrazione delle sostanze se disponibili c) identità delle sostanze d) classificazione delle sostanze e) breve descrizione dell'uso delle sostanze f) la fascia di tonnellaggio delle sostanze La notifica può essere evitata quando non vi è esposizione all’uomo o all’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Restrizioni - art. 67 Ogni sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o incorporata in un articolo può essere soggetta ad una restrizione se vi può essere un rischio. Le proposte di restrizione possono essere avanzate dagli Stati Membri o dall’agenzia per conto della Commissione sulla base di dossier che dimostrino i rischi esistenti per l’ambiente e per la salute dell’uomo e delineino un set di misure di riduzione del rischio. Le restrizioni esistenti sulla base della direttiva 76/769 (che riguarda anche le principali restrizioni in materia di sostanze pericolose negli articoli ad esempio le ammine aromatiche cancerogene) rimangono in vigore e verranno inserite nel REACH dal 1 giugno 2009 Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Rilascio non considerato come intenzionale rilascio che avviene durante la rimozione di “impurezze” da un articolo semi-finito o finito durante il processo di produzione: es., una bozzima aggiunta ad un tessuto che viene poi rilasciata durante una ulteriore fase del processo del tessile rilascio che avviene durante l’uso o la manutenzione di un articolo e inteso a migliorare la qualità del prodotto in senso lato o la sicurezza come effetto secondario ma la sostanza rilasciata non contribuisce alla funzione dell’articolo: es., abiti lavati dal consumatore nei quali residui di sostanze diverse (coloranti, ammorbidenti, amidi, ecc.) derivanti dal processo produttivo sono rimossi in successivi lavaggi sostanze che restano nel tessile, es. trattato per avere un effetto idrorepellente, non determinano la funzione del tessile in misura maggiore della sua forma o superficie o disegno Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Rilascio considerato intenzionale cosmetotessili panni/stracci per lucidare fazzolettini rinfrescanti, profumati abiti profumati Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Panno per lucidare è un articolo rilascio intenzionale → registrazione di sostanze contiene sostanze SVHC (rilasciate e non)? quantità totale preparato > 1 t/a? identificare sostanze rilasciate sostanze escluse da registrazione? sostanze registrate per quell’uso? Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Tessuto è un articolo non c’è rilascio intenzionale → nessuna sostanza da registrare contiene sostanze SVHC? quantità totale sostanze SVHC > 1 t/a? concentrazione SVHC > 0,1% p/p? si può escludere esposizione in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili? potrebbe essere necessaria notifica a Agenzia Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Informazioni nella catena di approvvigionamento Titolo IV - art. 31 Fornitore di una sostanza Scheda di sicurezza Completa delle nuove informazioni previste dal REACH Destinatario di una sostanza Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella SDS siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la SDS è compilata per un preparato è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per il preparato, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nel preparato. Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Informazioni nella catena di approvvigionamento Titolo IV - art. 31 SDS anche per PREPARATI NON PERICOLOSI ma che contengono: a) per i preparati non gassosi > 1% in peso e per i preparati gassosi >0,2% in volume almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente o b) per i preparati non gassosi > 0,1% in peso almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile o c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul lavoro. Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Scenari di esposizione e categorie d’uso art. 31 Fornitore di una sostanza che sia tenuto a realizzare una Relazione sulla Sicurezza Chimica (>10 t/anno) Scheda di sicurezza + Nuovo allegato con SCENARI DI ESPOSIZIONE per gli USI IDENTIFICATI Specifici USI Destinatario di una sostanza (ad es.: miscelatore o produttore ausiliari) che produce un preparato SDS estesa Specifici USI Utilizzatore finale (tessile) Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Informazioni nella catena di approvvigionamento Titolo IV Articolo 32 Informazioni anche per SOSTANZE NON PERICOLOSE come tali o in preparati, non nel formato SDS Articolo 33 Articoli contenenti sostanze SVHC in concentrazione > 0,1%: informazioni a valle e anche a consumatori, a seguito di richiesta ed entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta Articolo 34 Obbligo di comunicare nuove informazioni a monte Articolo 35 si ricollega alla 626: informazione ai lavoratori Articolo 36 Obbligo di conservare i documenti per 10 anni dopo l’ultimo uso Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Utenti a valle - Titolo V può fornire informazioni per registrazione sostanze può notificare per iscritto un uso → uso identificato: per sostanze “phase-in” entro 12 mesi da scadenza registrazione deve redigere CSR se uso ≠ scenario fornitore o sconsigliato da fornitore deve applicare misure gestione rischi per uso particolare di sostanza o intermedio isolato trasportato registrati, notificare Agenzia se: deve predisporre CSR non predispone CSR e si avvale esenzioni previste (< 1 t/a o PPORD) classificazione diversa da quella del fornitore Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Come dare priorità alla comunicazione Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Le aziende tessili • possono essere produttori di preparati (sostanze?) • possono essere importatori di sostanze (attenzione quindi agli obblighi di PRE-REGISTRAZIONE e di REGISTRAZIONE delle sostanze) • NON devono realizzare lo studio per la valutazione del rischio delle sostanze (CSR) se il produttore a monte copre quell’uso specifico identificato (nel caso non si vogliano comunicare informazioni riservate si può compiere in proprio tale valutazione) • devono essere coinvolte nella catena di informazioni per segnalare gli usi identificati, sollecitare i fornitori chimici a pre-registrare ed a registrare successivamente le sostanze di maggiore rilevanza per l’uso tessile Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Potenziali rischi per i produttori di articoli derivanti dal REACH 1. le disposizioni sugli articoli non assicurano parità di condizioni competitive tra i produttori di articoli europei e gli importatori di articoli finiti. Inoltre non si definisce un sistema di controlli efficace che consenta una verifica della sicurezza degli articoli importati. Il RIP 3.8 (Reach Implementation Project) della Commissione UE che si occupa degli articoli, dovrebbe essere pubblicato a fine aprile. 2. Esiste il pericolo che venga cessata la commercializzazione di talune sostanze chimiche. In tal caso vi sarebbe la necessità per gli utilizzatori di doversi orientare verso sostanze sostitutive dai costi probabilmente più elevati e che potrebbero non garantire eguali per qualità e prestazioni per gli articoli finiti rispetto a quanto avviene oggi. Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente 3. il REACH aumenterà notevolmente il carico burocratico per le aziende utilizzatrici di sostanze e di preparati chimici, per via dello scambio di informazioni “up and down” con i propri fornitori di sostanze per ciascuna sostanza o preparato in uso. Si dovrà dare vita ad un sistema molto complesso da gestire con le attuali, ridotte, risorse economiche delle aziende. 4. Riformulazioni: per un’azienda di nobilitazione il costo principale a seguito della eliminazione di alcune sostanze, anche “specialistiche”, dal mercato, sarà dovuto al processo complessivo di riformulazione IPOTESI A “scenario soft”: si devono aggiornare solo le “ricette”. Tempo: fino a 3 mesi IPOTESI B “scenario peggiore”: si devono riformulare le “ricette” ed anche adeguare i processi produttivi. Tempo: fino a 18 mesi Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Consigli per gli utilizzatori a valle Realizzare un database delle sostanze e dei preparati prodotti, importati e utilizzati in azienda prevedendo: n. CAS, EINECS ecc. disponibilità SDS e aggiornamento della stessa nome fornitore (UE / non-UE) volume annuale acquistato utilizzi fatti in azienda della sostanza o del preparato verifica con fornitori della volontà di pre-registrare le sostanze in uso (scadenza 01/12/2008) realizzare strumenti informativi per gestire il flusso di informazioni e che si interfaccino con i sistemi già presenti in azienda Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente SMI Gruppo di lavoro REACH: standardizzare scambio informazioni “up&down” e verso Autorità Competenti Coinvolgimento Centri Tecnologici Euratex http://echa.europa.eu/reach_it.html http://reach.jrc.it/navigator_en.htm http://www.helpdesk-reach.it/ http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/paginaInter naMenuSicurezzaChimica.jsp?id=626&lingua=italiano&me nu=reach Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente Guido Bottini [email protected] Tel. 02 64 11 92 17 Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente