convegno reach e la filiera del tessile

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convegno reach e la filiera del tessile
CONVEGNO REACH
E LA FILIERA DEL TESSILE
L’IMPATTO DEL REACH
SUL SETTORE TESSILE
Prato – 8 aprile 2008 – Guido Bottini – Responsabile Area Tecnologia e Ambiente
DEFINIZIONI
articolo:
un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una
superficie o un disegno particolari che ne determinano la
funzione in misura maggiore della sua composizione chimica
produttore di un articolo:
ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un
articolo all'interno della Comunità
destinatario di un articolo:
un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui
viene fornito un articolo, esclusi i consumatori
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utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato,
nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
Distributori e consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.
uso:
ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo,
immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di
contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro,
miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione
uso identificato: uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di un preparato, o uso di un preparato, previsto da
un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso
proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore
immediatamente a valle
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scenario d'esposizione:
insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le
misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il
modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda
agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e
dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un
processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del
caso;
categoria d'uso e d'esposizione:
uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di
processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto
meno in termini di breve descrizione generale dell'uso
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Domanda
Ruolo
Informazioni a supporto, esempi
Fabbricate
sostanze
per
sintesi,
raffinazione o
estrazione?
Ciò include nuove
sostanze create
durante la
fabbricazione di
preparati
Produttore di
sostanze, come
tali o
in uno o più
preparati
se si usa un colorante tessile reattivo e
c’è una reazione chimica nel processo,
non è necessaria la registrazione poiché
è “una reazione in conseguenza d’uso”
che è esclusa (criteri in Allegato V).
Ma, se una sostanza viene prodotta, es.
solfato di calcio, come sottoprodotto di
reazione, non è smaltita come rifiuto, ma
viene immessa sul mercato ➾ questo è
una sostanza commercializzata e va
registrata (ruolo di produttore/importatore)
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Importate articoli? Importatore di
sostanze
contenute in
articoli
Sostanza presente in quantità superiore
a 1 t/a in articoli che importate e
destinata ad essere rilasciata ➾
probabilmente dovrete registrare tale
sostanza
Sostanza non destinata ad essere
rilasciata, ma sostanza “altamente
problematica” in conc. > 0.1% p/p ➾
potreste dover notificare l’Agenzia e
info a clienti (anche consumatori)
Sostanza non destinata ad essere
rilasciata
e
non
“altamente
problematica ➾ nulla da svolgere, solo
controllare future restrizioni
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Usate sostanze
o preparati
all’interno di un
processo
industriale o
attività
professionale?
Utente finale:
operatore che
usa sostanze
o preparati in
attività
industriale o
professionale
(ad es. non un
distributore o
un
consumatore)
che non lo
passa ancora
più a valle
Usate una sostanza o un preparato o
incorporazione in un articolo o
consumo nell’attività.
Non fornite nessuna sostanza o
preparato ad altri attori.
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Usate sostanze
o preparati come
ausiliari di
processo nel
contesto di un
processo
industriale?
Utente
industriale:
utente finale
che usa
sostanze e
preparati che
non
rimangono
nel prodotto
(ad es. usati
come ausiliari
di processo)
nel contesto di
un processo
Industriale
Se sostanza non forma parte del
prodotto che fabbricate, ma facilita il
processo o viene “lavata via” dopo la
fine della produzione, è solo ausiliario
di processo.
Possibile contaminazione accidentale
di un articolo prodotto usando la
sostanza, ma non è un uso inteso.
Es. utenti industriali sono utenti di
pulitori di superfici prima della
galvanostegia o utenti di lubrificanti
per seghe a catena.
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Registrazione delle sostanze contenute negli articoli
(art. 6)
Produttore o importatore di articoli
Se
a) la sostanza è contenuta negli articoli in quantitativi > 1 tonnellata all'anno per
produttore o importatore;
b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o
ragionevolmente prevedibili [AD ES: CARTUCCIA PER STAMPANTE PER CUI
L’EMISSIONE DI INCHIOSTRO E’ UNA FUNZIONE VOLUTA]
NB se la sostanza è stata già
registrata da un attore a monte che
ha incluso l’uso identificato, allora
NON si deve presentare una nuova
registrazione se ci si attiene agli
scenari di esposizione individuati
Presenta una
registrazione delle
sostanze
Agenzia
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Notifica delle sostanze contenute negli articoli
(art. 7)
Produttore o importatore di articoli
Se
a) la sostanza pericolosa ai sensi dell’art. 57 è contenuta negli
articoli in quantitativi > 1 tonn. all'anno per produttore o
importatore;
b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione > a 0,1%
in massa (1 gr. / kg. di merce)
L’obbligo entra in
vigore dal 1°giugno
2011 ed in particolare
sei mesi dopo che
una sostanza è stata
identificata come
SVHC
Presenta una NOTIFICA
Agenzia
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Sostanze soggette a notifica – SVHC (art. 57)
• sostanze cancerogene di categoria 1 o 2, mutagene
categorie 1 o 2, tossiche per la riproduzione categorie 1 o
2, a norma della direttiva 67/548/CEE
• le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche
(PBT)
• le sostanze che sono molto persistenti e molto
bioaccumulabili (vPvB)
• le sostanze aventi proprietà che modificano il sistema
endocrino
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Informazioni delle sostanze da notificare
a) identità del fabbricante o dell'importatore;
b) numeri di registrazione delle sostanze se
disponibili
c) identità delle sostanze
d) classificazione delle sostanze
e) breve descrizione dell'uso delle sostanze
f) la fascia di tonnellaggio delle sostanze
La notifica può essere evitata quando non vi è
esposizione all’uomo o all’ambiente in condizioni
d’uso normali o ragionevolmente prevedibili
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Restrizioni - art. 67
Ogni sostanza in quanto tale o in quanto componente di un
preparato o incorporata in un articolo può essere soggetta ad una
restrizione se vi può essere un rischio.
Le proposte di restrizione possono essere avanzate dagli Stati
Membri o dall’agenzia per conto della Commissione sulla base di
dossier che dimostrino i rischi esistenti per l’ambiente e per la
salute dell’uomo e delineino un set di misure di riduzione del
rischio.
Le restrizioni esistenti sulla base della direttiva 76/769 (che
riguarda anche le principali restrizioni in materia di sostanze
pericolose negli articoli ad esempio le ammine aromatiche
cancerogene) rimangono in vigore e verranno inserite nel
REACH dal 1 giugno 2009
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Rilascio non considerato come intenzionale
rilascio che avviene durante la rimozione di “impurezze” da un articolo
semi-finito o finito durante il processo di produzione: es., una bozzima
aggiunta ad un tessuto che viene poi rilasciata durante una ulteriore fase
del processo del tessile
rilascio che avviene durante l’uso o la manutenzione di un articolo e
inteso a migliorare la qualità del prodotto in senso lato o la sicurezza come
effetto secondario ma la sostanza rilasciata non contribuisce alla funzione
dell’articolo: es., abiti lavati dal consumatore nei quali residui di sostanze
diverse (coloranti, ammorbidenti, amidi, ecc.) derivanti dal processo
produttivo sono rimossi in successivi lavaggi
sostanze che restano nel tessile, es. trattato per avere un effetto
idrorepellente, non determinano la funzione del tessile in misura maggiore
della sua forma o superficie o disegno
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Rilascio considerato intenzionale
cosmetotessili
panni/stracci per lucidare
fazzolettini rinfrescanti, profumati
abiti profumati
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Panno per lucidare
è un articolo
rilascio intenzionale → registrazione di sostanze
contiene sostanze SVHC (rilasciate e non)?
quantità totale preparato > 1 t/a?
identificare sostanze rilasciate
sostanze escluse da registrazione?
sostanze registrate per quell’uso?
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Tessuto
è un articolo
non c’è rilascio intenzionale → nessuna sostanza da registrare
contiene sostanze SVHC?
quantità totale sostanze SVHC > 1 t/a?
concentrazione SVHC > 0,1% p/p?
si può escludere esposizione in condizioni d’uso normali o
ragionevolmente prevedibili?
potrebbe essere necessaria notifica a Agenzia
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Informazioni nella catena di approvvigionamento
Titolo IV - art. 31
Fornitore di una
sostanza
Scheda di sicurezza
Completa delle nuove informazioni
previste dal REACH
Destinatario di
una sostanza
Ogni attore della catena
d'approvvigionamento che ha l'obbligo di
effettuare una valutazione della sicurezza
chimica per una sostanza, si accerta che
le informazioni contenute nella SDS
siano coerenti con quelle contenute in tale
valutazione.
Se la SDS è compilata per un preparato è
sufficiente che le informazioni contenute
nella scheda dati di sicurezza siano
coerenti con la relazione sulla sicurezza
chimica per il preparato, anziché con la
relazione sulla sicurezza chimica per le
singole sostanze presenti nel preparato.
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Informazioni nella catena di approvvigionamento
Titolo IV - art. 31
SDS anche per PREPARATI NON PERICOLOSI ma che
contengono:
a)
per i preparati non gassosi > 1% in peso e per i preparati gassosi
>0,2% in volume almeno una sostanza che presenta pericoli per la
salute umana o per l'ambiente o
b)
per i preparati non gassosi > 0,1% in peso almeno una sostanza
che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto
persistente e molto bioaccumulabile o
c)
una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di
esposizione sul lavoro.
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Scenari di esposizione e categorie d’uso art. 31
Fornitore di una sostanza che sia tenuto a realizzare una Relazione
sulla Sicurezza Chimica (>10 t/anno)
Scheda di sicurezza
+
Nuovo allegato con SCENARI
DI ESPOSIZIONE per gli USI
IDENTIFICATI
Specifici USI
Destinatario di una sostanza (ad es.: miscelatore o
produttore ausiliari) che produce un preparato
SDS estesa
Specifici USI
Utilizzatore finale (tessile)
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Informazioni nella catena di approvvigionamento
Titolo IV
Articolo 32
Informazioni anche per SOSTANZE NON PERICOLOSE
come tali o in preparati, non nel formato SDS
Articolo 33
Articoli contenenti sostanze SVHC in concentrazione > 0,1%:
informazioni a valle e anche a consumatori, a seguito di richiesta ed entro
45 giorni dal ricevimento della richiesta
Articolo 34
Obbligo di comunicare nuove informazioni a monte
Articolo 35
si ricollega alla 626: informazione ai lavoratori
Articolo 36
Obbligo di conservare i documenti per 10 anni dopo l’ultimo uso
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Utenti a valle - Titolo V
può fornire informazioni per registrazione sostanze
può notificare per iscritto un uso → uso identificato: per sostanze
“phase-in” entro 12 mesi da scadenza registrazione
deve redigere CSR se uso ≠ scenario fornitore o sconsigliato da
fornitore
deve applicare misure gestione rischi
per uso particolare di sostanza o intermedio isolato trasportato
registrati, notificare Agenzia se:
deve predisporre CSR
non predispone CSR e si avvale esenzioni previste (< 1 t/a
o PPORD)
classificazione diversa da quella del fornitore
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Come dare priorità alla comunicazione
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Le aziende tessili
• possono essere produttori di preparati (sostanze?)
• possono essere importatori di sostanze (attenzione quindi agli obblighi
di PRE-REGISTRAZIONE e di REGISTRAZIONE delle sostanze)
• NON devono realizzare lo studio per la valutazione del rischio delle
sostanze (CSR) se il produttore a monte copre quell’uso specifico
identificato (nel caso non si vogliano comunicare informazioni riservate
si può compiere in proprio tale valutazione)
• devono essere coinvolte nella catena di informazioni per segnalare gli
usi identificati, sollecitare i fornitori chimici a pre-registrare ed a
registrare successivamente le sostanze di maggiore rilevanza per l’uso
tessile
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Potenziali rischi per i produttori di articoli derivanti dal REACH
1. le disposizioni sugli articoli non assicurano parità di condizioni
competitive tra i produttori di articoli europei e gli importatori
di articoli finiti.
Inoltre non si definisce un sistema di controlli efficace che consenta una
verifica della sicurezza degli articoli importati.
Il RIP 3.8 (Reach Implementation Project) della Commissione UE che si
occupa degli articoli, dovrebbe essere pubblicato a fine aprile.
2. Esiste il pericolo che venga cessata la commercializzazione di
talune sostanze chimiche. In tal caso vi sarebbe la necessità per gli
utilizzatori di doversi orientare verso sostanze sostitutive dai costi
probabilmente più elevati e che potrebbero non garantire eguali per qualità
e prestazioni per gli articoli finiti rispetto a quanto avviene oggi.
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3. il REACH aumenterà notevolmente il carico burocratico per le
aziende utilizzatrici di sostanze e di preparati chimici, per via dello
scambio di informazioni “up and down” con i propri fornitori di
sostanze per ciascuna sostanza o preparato in uso. Si dovrà dare vita
ad un sistema molto complesso da gestire con le attuali, ridotte,
risorse economiche delle aziende.
4. Riformulazioni: per un’azienda di nobilitazione il costo principale a
seguito della eliminazione di alcune sostanze, anche “specialistiche”,
dal mercato, sarà dovuto al processo complessivo di riformulazione
IPOTESI A “scenario soft”: si devono aggiornare solo le “ricette”.
Tempo: fino a 3 mesi
IPOTESI B “scenario peggiore”: si devono riformulare le “ricette” ed anche
adeguare i processi produttivi.
Tempo: fino a 18 mesi
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Consigli per gli utilizzatori a valle
Realizzare un database delle sostanze e dei preparati prodotti,
importati e utilizzati in azienda prevedendo:
n. CAS, EINECS ecc.
disponibilità SDS e aggiornamento della stessa
nome fornitore (UE / non-UE)
volume annuale acquistato
utilizzi fatti in azienda della sostanza o del preparato
verifica con fornitori della volontà di pre-registrare le sostanze in uso
(scadenza 01/12/2008)
realizzare strumenti informativi per gestire il flusso di informazioni e
che si interfaccino con i sistemi già presenti in azienda
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SMI
Gruppo di lavoro REACH: standardizzare scambio
informazioni “up&down” e verso Autorità Competenti
Coinvolgimento Centri Tecnologici
Euratex
http://echa.europa.eu/reach_it.html
http://reach.jrc.it/navigator_en.htm
http://www.helpdesk-reach.it/
http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/paginaInter
naMenuSicurezzaChimica.jsp?id=626&lingua=italiano&me
nu=reach
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Guido Bottini
[email protected]
Tel. 02 64 11 92 17
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