Legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, de
Transcript
Legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, de
CIRCOLARE n. 54 del 7 giugno 2016 Prot. n. 991 EB/bf OGGETTO: Legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del sevizio civile universale La legge delega per la riforma del Terzo settore approvata in via definitiva La legge in oggetto, definitivamente approvata dal Parlamento il 25 maggio u.s. ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’art. 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, definito, dalla norma medesima, quale complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione al principio di sussidiarietà ed in coerenza con i propri atti costitutivi o statuti, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Il successivo comma 2 dispone che, con i menzionati decreti, da adottare in coerenza con la normativa dell’Unione europea ed in conformità ai principi e ai criteri direttivi appresso indicati, si dovrà provvedere: a) alla revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute o meno come persona giuridica, di cui al libro primo, titolo II del codice civile; b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria ad essi applicabile, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. L’art. 2 detta principi e i criteri direttivi generali da osservare nell’adozione di tutti i decreti delegati previsti dall’art. 1, mentre l’art. 3 elenca i principi e criteri direttivi specificamente riferibili all’adozione del decreto legislativo di revisione del titolo II del libro primo del codice civile, secondo la previsione dell’art. 1, comma 2 lettera a), innanzi citato. L’art. 4 individua i principi e criteri direttivi da osservare nell’adozione dei decreti delegati di cui all’art. 1 comma 2, lettera b), volti al riordino e revisione della disciplina vigente del Terzo settore e alla redazione di un codice per la raccolta ed il coordinamento delle relative disposizioni. Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82 www.fipe.it - [email protected] Tra essi vale citare: l’individuazione dell’attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie, costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa, attività che sono, peraltro, soggette a verifiche periodiche; la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo dei ripetuti enti, ispirate a principi di democrazia, eguaglianza e partecipazione degli associati, nonché l’individuazione di principi di efficacia, efficienza, trasparenza e di economicità della gestione degli enti stessi, dettando a tal proposito una serie di divieti in vincoli, molti dei quali, peraltro, già presenti nelle vigenti disposizioni per l’ammissione di talune categorie di enti associativi ai regimi fiscali agevolati (vale richiamare in proposito l’art. 148, comma 8, del TUIR e l’art. 4, comma 7, del DPR n. 633/1972 IVA). Le disposizioni recate dall’art. 5 sono funzionali al riordino e alla revisione organica della vigente disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. L’art. 6 stabilisce i principi e criteri direttivi dei decreti legislativi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. c) finalizzati al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale dettata dal d. lgs 24 marzo 2006, n. 155, individuata quale organizzazione privata che, per svolgere attività di impresa con finalità solidaristiche e di utilità sociale nei settori stabiliti con i detti decreti e per destinare i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, rientra nel complesso degli enti del Terzo settore. Trattasi, quindi, di soggetti caratterizzati da un maggiore orientamento al mercato, atteso che svolgono una normale attività imprenditoriale. L’art. 7 individua i soggetti investiti delle funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all’art. 6, indicando tra essi anche l’Agenzia delle entrate. La norma rinvia poi ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati, la definizione dei termini e delle modalità per il concreto esercizio delle funzioni predette. Sul punto, sotto il profilo squisitamente fiscale, occorre notare che l’Amministrazione finanziaria anche a seguito delle denunce in più occasioni formulate dalla FIPE – è a conoscenza sia dell’illegittimo e indiscriminato utilizzo delle agevolazioni tributarie riconosciute in favore del Terzo settore da parte di pseudo enti associativi, operanti, con modalità autenticamente commerciali, soprattutto nel comparto delle somministrazioni di alimenti e bevande e dell’intrattenimento, sia delle dimensioni di tutto rilievo assunte dal fenomeno. Ciò ha determinato l’adozione di norme volte al potenziamento dell’azione di controllo, consentendosi l’accesso dei funzionari tributari ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS senza l’autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 18, comma 22, del DL n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, integrativo dell’art. 52, 1° comma, del DPR n. 633/1972). Da ultimo, poi l’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 16/E del 28 aprile 2016, nell’indicare ai propri uffici territoriali gli indirizzi operativi per l’anno 2016 diretti alla prevenzione e contrasto all’evasione, ha puntualizzato quanto segue: “Con riferimento al “Terzo settore” è necessario che l’analisi del rischio in materia sia eseguita con la massima cura, utilizzando anche gli specifici applicativi disponibili, in modo da ottenere una selezione mirata ad individuare i soggetti che apparentemente si presentano come “non profit”, ma in realtà svolgono vere e proprie attività lucrative in settori tipicamente commerciali, come la somministrazione di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi, l’intrattenimento e lo spettacolo, ecc.” L’art. 8 fissa i principi e criteri direttivi per il decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera d), con il quale dovrà procedersi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile universale. L’art. 9, in tema di misure fiscali di sostegno economico, prevede che i decreti delegati richiamati nell’art. 1 devono procedere alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economia in favore degli enti del Terzo settore, nonché al riordino e all’armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A tal riguardo la detta norma stabilisce i relativi principi e criteri direttivi. Tra questi, si indicano, qui appresso, quelli di maggior rilievo in ambito fiscale: revisione della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime di tassazione agevolato che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale perseguite dallo stesso, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili e dell’impatto sociale delle attività da esso svolte (in proposito giova sottolineare che la definizione di ente non commerciale è attualmente fornita dall’art. 143, comma 1, del TUIR e con il richiamo al precedente articolo 73, comma 1, lett. c), mentre il divieto posto alla ripartizione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione è oggi regolata dall’art. 148, comma 8, del menzionato TUIR e dall’art. 4, comma 7, lett. a) del DPR numero 633/1972, concernente l’IVA); razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore, sulla base di parametri oggettivi da individuare con i decreti delegati; revisione della disciplina riguardante le ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali di quelle connesse. L’art. 10 istituisce la Fondazione Italia Sociale, avente lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, mentre l’art. 11 reca disposizioni in ordine alle autorizzazioni di spesa. L’art. 12, infine, fa obbligo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore. Le norme recate dalla legge in oggetto costituiscono indubbiamente una concreta risposta ufficiale alle denunce in tutte le sedi presentate dalla FIPE sull’utilizzo indiscriminato, specie da parte di pseudo enti associativi, dei meccanismi delle agevolazioni fiscali esistenti per il Terzo settore, al solo scopo di svolgere attività economiche in diretta e illecita concorrenza, soprattutto nel comparto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’intrattenimento. Le su riportate norme sono, inoltre, il frutto delle altre iniziative intraprese e azioni svolte in questi ultimi anni dalla Federazione con analogo scopo. Tra queste sembra utile ricordare: la diffusione data alla decisione della Comunità Europea del 19 dicembre 2012, la quale ha riconosciuto che l’esenzione dall’ICI per i beni immobili ecclesiastici configura un aiuto di Stato e le cui motivazioni lasciano ricomprendere tra tali forme illegali di sostegno economico alcune componenti del regime fiscale vigente degli enti non commerciali; la tavola rotonda “Stessi diritti stessi doveri” organizzata da FIPE nell’anno 2014; la consultazione pubblica in ambito associativo, aperta da FIPE il 20 maggio 2014, sulle “Linee guida per una riforma del Terzo settore” elaborate dal Governo; Le considerazioni di FIPE sulle “Linee guida per una riforma del Terzo settore”, inviate al Governo, il 10 giugno 2014, con annesso un elaborato sulla vigente disciplina degli enti non commerciali, con particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento; l’audizione di FIPE avvenuta il 18 novembre 2014 presso la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati, in merito al disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” e le considerazioni esposte al riguardo in quella sede dalla Federazione. Va, infine, osservato che la legge di delega in trattazione rappresenta un elemento fondamentale per il riordino della disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio in favore del Terzo settore, ma certamente non conclusivo. Sarà, invero, l’adozione dei provvedimenti attuativi a definire la puntuale portata delle innovazioni da apportare al regime vigente, nel rispetto ed in coerenza con la normativa dell’Unione europea in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla legge predetta. Sarà, quindi, cura della FIPE seguire l’iter formativo dei decreti delegati, onde assicurare il rispetto dei vincoli appena descritti. Distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE Marcello Fiore Circolari correlate Circolare FIPE n. 76/2014 Circolare FIPE n. 94/2014 Circolare FIPE n. 106/2014 Circolare FIPE n. 138/2014 Collegamenti esterni Parole chiave Terzo settore; abusivismo; impresa sociale