Statuto - Società Italiana di Osteopatia
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Statuto - Società Italiana di Osteopatia
“S.I.Os. – SOCIETA’ ITALIANA DI OSTEOPATIA” STATUTO ART. 1. COSTITUZIONE E SEDE Si è costituita con sede a Foggia un'associazione che assume la denominazione di “Società Italiana di Osteopatia”, S.I.Os. ART. 2. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 1. La SIOS, è una associazione che svolge attività di autoregolamentazione, autodisciplina, rappresentanza, coordinamento ed indirizzo del sistema educativo, deontologico, culturale e professionale dell’osteopatia in generale, al quale aderiscono i suoi iscritti. 2. A tale fine, la SIOS ha il compito di: a) partecipare attivamente al riconoscimento professionale della figura di osteopata nonché la partecipazione a tutte le iniziative utili al percorso di riconoscimento; b) unire gli osteopati operanti nel territorio italiano, anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa con altre associazioni, federazioni o sindacati che perseguono i medesimi fini istituzionali; c) favorire lo sviluppo, la diffusione ed il corretto utilizzo dell’osteopatia nonché l’integrazione ed il dialogo con i professionisti operanti nel settore sanitario, organizzando incontri, convegni, seminari, dibattiti e tavole rotonde inerenti alle tematiche e problematiche della professione osteopatica in generale; d) salvaguardare la dignità, la libertà e l'indipendenza professionale dell’osteopata; e) tutelare il prestigio e gli interessi professionali, morali e giuridici degli osteopati operanti nel territorio italiano; f) contribuire al miglioramento della qualità di vita offrendo agli utenti una risorsa scientifica utile per il raggiungimento dello stato di benessere, anche collaborando con i medici ed altri specialisti del settore sanitario; g) tutelare gli utenti perseguendo la qualità più elevata della ricerca, dell’aggiornamento e della formazione culturale e professionale dei suoi associati; h) sollecitare e sostenere ogni iniziativa intesa a migliorare il progresso culturale e professionale dei suoi iscritti attraverso la promozione della formazione permanente e l’educazione continua in osteopatia; i) garantire e tutelare l’utenza da abusi od incompetenze esercitate da chi non abbia ottenuto una formazione adeguata per l’esercizio dell’osteopatia; l) compilare e pubblicare l’elenco dei suoi Soci iscritti in un apposito Registro informatico, garante della professionalità e competenza maturata nel settore dell’osteopatia; ART. 3. ASSOCIATI. 1. Il numero dei soci è illimitato; alla SIOS possono aderire tutti i cittadini che abbiano interessi analoghi ai fini dell’Associazione menzionati nell’art. 2. Sono a tal fine riconosciute le seguenti modalità di associazione: Socio Attivo, Socio Sostenitore e Socio Onorario. 2. i Soci Attivi sono i cittadini in possesso di un Diploma in Osteopatia, rilasciato da scuole presenti sul territorio nazionale o internazionali, dopo il superamento di un esame finale dinanzi ad una Commissione. 3. i Soci Sostenitori sono rappresentati dai cittadini non in possesso del Diploma in Osteopatia i quali, per motivazioni di interesse professionale, scientifico, umanitario ed economico, partecipano al sostenimento dell’associazione. 4. i Soci Onorari sono rappresentati da enti, società, associazioni, cittadini italiani e stranieri che si sono distinti per particolari interessi scientifici, professionali e umanitari per sviluppi analoghi ai fini statutari. Questi sono esenti dal pagamento della quota associativa. 5. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altra Associazione che persegue fini contrari all’Art. 2 del presente Statuto. 6. La qualità di Socio si perde per: - decesso; - recesso; - morosità nel pagamento della quota annuale associativa; - indegnità per infrazione del Codice Deontologico. 7. L’eventuale recesso di un Socio deve essere comunicato per iscritto, a mezzo raccomandata. In caso di recesso la quota associativa, ove già versata, non è rimborsabile e pertanto resta acquisita dall’Associazione nella sua totalità. 8. I ritardi di pagamento della quota associativa sono assoggettate al diritto di mora determinato dal Consiglio Direttivo. 9. In caso di morosità, dopo un sollecito scritto al quale non sia seguito il pagamento entro i 30 giorni della ricezione della comunicazione, il socio verrà automaticamente escluso dall’Associazione. 10. In casi particolari il Consiglio Direttivo consente al Socio di posticipare il pagamento della quota associativa, a condizione che l'interessato abbia presentato domanda scritta al Consiglio Direttivo stesso. 11. La qualità di socio è personale e non è trasferibile o trasmissibile a terzi. 12. E’ fatto obbligo per i Soci Attivi che operano come professionisti, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, come meglio esplicitato nel Codice Deontologico. 13. I Soci che non rispettino il Codice Deontologico o che siano responsabili di abuso o mancanza nell'esercizio della professione, sono sottoposti d’ufficio a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo. ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE. Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza; 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e di osservarne i principi stabiliti dal Codice Deontologico dell’osteopata ed alle deliberazioni degli organi sociali. 3) allegare, qualora si richieda di associarsi in qualità di Soci Attivi, copia del Diploma di Osteopatia e della polizza assicurativa sottoscritta per la responsabilità professionale. ART. 5. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI. La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera di associazione. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. ART. 6. SERVIZI AI SOCI. I soci hanno diritto di partecipare ad incontri, dibattiti, seminari e tavole rotonde organizzati dall'Associazione per le finalità esposte nell’art. 2. A tal proposito essi godono di agevolazioni economiche per la partecipazione e per eventuale soggiorno qualora vengano stipulate convenzioni con enti e società private per gli scopi statutari. ART. 7. DOVERI DEI SOCI. I soci sono tenuti: 1) al pagamento della tessera sociale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si intende rinnovare l’iscrizione ovvero entro il diverso termine fissato dal Consiglio direttivo. 2) all’osservanza dello statuto, del codice deontologico, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie. ART. 8. RIMOZIONI DEI SOCI. 1. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: i) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, al codice deontologico o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; ii) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; iii) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. 2. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. 3. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria. ART. 9. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli organi dell’SIOS sono i seguenti: - Assemblea dei soci - Consiglio Direttivo - Presidente - Vice Presidente - Segretario amministrativo Tutte la cariche sono a titolo gratuito ed è ammesso il rimborso spese per le operazioni condotte in nome dell’associazione. ART. 10. PATRIMONI. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; - contributi annuali dei Soci (Quote associative); - eventuali quote straordinarie; - proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività in diretta attuazione dello scopo sociale. - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di enti o persone fisiche; - ogni altra entrata iscritta nel bilancio di previsione ed approvata dall’Assemblea Generale dei Soci. ART. 11. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe, ad enti di ricerca scientifica o per scopi di utilità sociale in armonia con quanto espresso dall’organo di controllo di cui al art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662. ART. 12. SOMME VERSATE. 1. Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso e non possono essere distribuite agli associati in alcun modo, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge. 2. La quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo e la stessa è nominativa e non può in nessun caso essere trasmessa ad altri soci o terzi non soci, né restituita in caso di recesso. ART. 13. BILANCIO. 1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 (trentuno) di marzo dell'anno successivo per essere visionato ed approvato. 2. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate nell’articolo 2 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. ART. 14. ASSEMBLEE DEI SOCI. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare al voto di assemblea. ART. 15. ASSEMBLEA ORDINARIA. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa : 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; 2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato. 3) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni; 4) approva il bilancio consuntivo e preventivo; 5) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 2 del presente statuto; 6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. 7) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione, alla determinazione della quota annuale e ogni altro argomento su cui venga chiamata a deliberare. ART. 16. ASSEMBLEA STRAORDINARIA. L'assemblea straordinaria è convocata: 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; 2) ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta. ART. 17. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA. 1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima. 2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti. È ammesso il diritto di delega, purché questa sia in forma scritta e controfirmata sia dal socio delegante che dal delegato. 3. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, questi può delegare un socio. Le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. ART. 18. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di due persone fino ad un massimo di sette, eletti tra i soci attivi che si candidano durante l’assemblea e restano in carica 5 (cinque) anni. 2. Al termine del mandato, l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, i quali sono tenuti ad eleggere tra essi il vice Presidente e il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. ART. 19. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate. ART. 20. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità, la decisione finale spetta al Presidente. ART. 21. DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo deve: 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 3) redigere i bilanci; 4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea; 5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; 6) formulare il regolamento interno dell'Associazione; 7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; 8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione. ART. 22 – IL PRESIDENTE. 1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il VicePresidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. 2. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Il Presidente può delegare in propria rappresentanza un altro membro del Consiglio Direttivo o avvalersi di tecnici quando il corretto svolgimento delle proprie mansioni lo richieda. 3. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti per nome e per conto dell’Associazione. 4. In caso di necessità ed oggettiva urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo dandone immediata comunicazione ai Consiglieri che provvederanno alla ratifica nella seduta immediatamente successiva. 5. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. 6. La carica di Presidente è incompatibile con qualunque altra carica tranne che con quella di Vice-Presidente e Segretario amministrativo in caso di impedimento o per decesso di uno di essi. ART. 23. NORMATIVE FINALI. Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente. LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 22/03/2013. F.to Alessandro Parisi F.to Giuseppe Parisi