Il testamento olografo alla luce della l. 218/1995.

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Il testamento olografo alla luce della l. 218/1995.
Il testamento olografo alla luce della
l. 218/1995.
Avv. Monica La Rocca
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In data 19 luglio 2010, alle ore 14.40 decedeva presso l’ospedale di “Weill Cornell Medical
Center” di Manhattan, New York City, il Sig. X, nato a New York l’8 maggio 1934 e in vita
ivi residente e domiciliato presso 66 Madison Avenue.
Il giorno 15.09.2010, l’Avv. Y, essendo riuscito ad ottenere dai parenti il certificato di
morte del cuius (rilasciato l’11 agosto 2010 dall’ufficiale di Stato civile dell’Anagrafe del
dipartimento della Pubblica Sanità e Igiene Mentale della città di New York munito di
Apostille) e avendo lo stesso un personale interesse alla successione del Sig. X, procedeva a
fare istanza innanzi al Dr. Z, notaio in Velletri, di pubblicazione e di successivo deposito di
un testamento olografo che sarebbe stato scritto dal Sig. X in data 29 settembre 2004.
Come si evince dall’atto, da un punto di vista formale, tale testamento olografo risulta valido
nell’ordinamento italiano. La legge di diritto internazionale privato ( l.218/1995 ) stabilisce,
infatti, che il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello
Stato nel quale il testatore ha disposto (legge italiana), ovvero dalla legge dello Stato di cui
il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato
in cui aveva il domicilio o la residenza.
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Infatti l’art. 602,1 comma c.c. dispone:
“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del
testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando
nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese, anno. La prova della non verità della
data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della
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priorità di data tra più testatori o di altra questione da decidersi in base al tempo del
testamento”.
Nel caso specifico, chiunque abbia interesse diretto può impugnare il testamento per
invalidità. L’impugnazione consiste nell’instaurare un giudizio davanti al Tribunale
competente per territorio citando tutti gli altri eredi e legatari.
Legittima, sotto il profilo formale, l'impugnazione del testamento per nullità, la mancanza
dell'autografia del testatore. Sono nulli gli scritti non di mano del testatore o redatti con
l’intervento di un terzo.
Da un punto di vista del diritto sostanziale, il testamento non è nullo bensì annullabile ove
il testatore sia incorso in errore, ovvero abbia subito violenza o dolo.
A questo punto, nel caso specifico la strategia difensiva, al fine di impugnare questo
testamento olografo è la seguente.
Innanzitutto la strada più veloce da percorrere sarebbe quella di procedere attraverso la
citazione in giudizio di tutti gli eredi e legatari indicati nel testamento impugnando il
testamento olografo per falsità dell’autografia e della sottoscrizione del de cuius.
Per quanto riguarda la citazione di tutti gli eredi e legatari indicati nel testamento olografo del
caso si pone il problema nei confronti dell’Avv. Y.
Infatti come si evince dal testamento, lo stesso sarebbe stato nominato dal Sig. X come
esecutore testamentario. Quale compenso per la sua attività l’Avv. Y riceverà il 5% del valore
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dell’eredità, oltre alle spese.
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In realtà nell’ordinamento italiano, l’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il
testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. Questa retribuzione deve essere
proporzionata all’opera dell’esecutore, altrimenti si avrebbe l’attribuzione di una liberalità a
titolo di legato. Sulla base di queste premesse, l’Avv. Y, non risultando la sua retribuzione
proporzionata all’opera prestata, verrebbe a qualificarsi, giuridicamente, come legatario e
dovrebbe partecipare al giudizio insieme agli altri eredi testamentari. Il codice deontologico
applicabile nell’ordinamento italiano impone che l'avvocato che intende promuovere un
giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve
dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il
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diritto da tutelare. Ove si ottemperasse a questa procedura si ritarderebbe di molto il deposito
dell’atto di citazione. Perciò, sarà preferibile nell’atto di citazione iniziale, citare solo gli eredi
indicati nel testamento ad esclusione dell’Avv. Y rimettendo al giudice la decisione circa la
necessità di partecipazione al giudizio dell’Avv. Y.
In qualsiasi caso, con la querela di falso, si può contestare tanto il contenuto del documento
quanto la sua provenienza o attribuzione alla persona che ne appare l’autore.
Ai sensi dell’art. 221 c.p.c. la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in
corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia
stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di
nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta
personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con
dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. È obbligatorio l’intervento nel processo del
pubblico ministero.
In sede giudiziale, pertanto, la querela di falso proposta nei confronti di un testamento
olografo deve essere corroborata da elementi di prova quali, per esempio, le c.d. scritture di
comparazione. Rientra nella valutazione del giudice di merito, al fine di autorizzare la querela
di falso, esaminare se i mezzi di prova offerti siano idonei a provare la falsità del testamento.
Per tale ragione è necessario produrre documenti in originale di provenienza certa (contratti,
lettere, dichiarazioni di marchio, agende personali di provenienza certa, atti ufficiali) redatti
dal de cuius durante la sua vita in modo da poter effettuare in sede di perizia grafologica una
comparazione tra questi documenti e il testamento olografo di dubbia provenienza. Nel
compiuto entro 3/4 udienze dal giorno di deposito dell’atto di citazione, deve necessariamente
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giudizio per la declaratoria di nullità di un testamento olografo, l’esame grafologico, che verrà
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compiersi sull’originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli
elementi che consentono di risalire al reale autore del testamento. È chiaro che ove risulti che
gli scritti a confronto siano molto divergenti tra loro l’ ipotesi più presumibile è che il
testamento sia stato redatto da una terza persona e possa essere dichiarato nullo, privo di
efficacia dal giorno in cui è stato redatto. L’indicazione degli elementi e delle prove a supporto
della querela di falso dovrà avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò,
ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 cod.
proc. civ., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali
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ciascuna di esse deve essere interrogata.
In realtà, nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento deve essere fornita dal
querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni.
Nuovi elementi di falsità non possono essere dedotti dalla parte successivamente alla
proposizione della querela di falso, data la speciale struttura del procedimento nel quale gli
elementi della falsità devono essere indicati, a pena di nullità, nella querela medesima. Ed è
per questa ragione che risulta particolarmente urgente produrre tutti i documenti in originale
redatti dal Sig. X a disposizione della famiglia, in modo da poter avviare il giudizio di falso.
Sempre nell’atto di citazione, dopo aver richiesto al giudice, in via principale, l’accoglimento
della querela di falso del testamento olografo sarà in ogni caso fatta istanza di riconoscere
l’applicabilità nell’ambito della successione in questione della legge successoria statunitense.
Infatti, attraverso i dati anagrafici del Sig. X, si procedeva a far richiesta di certificazione
presso il Municipio di Roma relativa alla residenza e cittadinanza italiana del Sig. X.
In ordine alla residenza, i funzionari competenti rilasciavano CERTIFICATO NEGATIVO DI
RESIDENZA, in quanto non risultava che il Sig. X fosse mai stato residente in Roma, Viale
……. ( residenza dallo stesso dichiarata nel testamento olografo).
Non risulta, invece, alcuna prova sulla cittadinanza italiana.
Il dato che il Sig. X non risulti essere mai stato residente a Roma, NON ESCLUDE CHE LO
STESSO POSSA ESSERE REGISTRATO COME RESIDENTE in altro comune italiano e ivi
conseguentemente aver ottenuto cittadinanza italiana.
morte ne durante la vita) e in virtù dell’applicabilità della legge di diritto internazionale
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Sulla base di queste informazioni ( prova della non residenza a Roma né al momento della
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privato ( l.218/1995) nel caso in esame, si applicherà per i beni mobili appartenenti al Sig.
X ( compreso il materiale fotografico) la legge dello stato di New York, per i beni
immobili risulterà invece applicabile la legge italiana.
Infatti, l’art. 46 l. 218/1995 dispone che la successione per causa di morte è regolata dalla
legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
In materia di giurisdizione applicabile si deve necessariamente tener conto della disposizione
di cui all’art. 50 della l. 218/1995.
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Art. 50 Giurisdizione in materia successoria
1) In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione
italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
Relativamente, poi, al fatto che il Sig. X potesse aver disposto il testamento olografo in stato
di incapacità di intendere e di volere,
questo dato costituisce un ulteriore motivo di
impugnazione del testamento olografo in oggetto. Sarà utile, anche dopo il deposito dell’atto
di citazione, produrre la cartella clinica del Sig. X in modo da provare la sua incapacità che
dovrà risultare provata al momento del testamento (2004).
Riguardo l’ipotesi prospettata relativa al fatto che il Sig. X avesse potuto disporre quel
testamento olografo sotto ricatto di un terzo (un altro motivo di impugnazione del testamento
olografo), sarà necessario indicare la persona (nonché i recapiti della stessa) che
eventualmente potrà testimoniare su tale circostanza in corso di giudizio.
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