VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N
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VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N
VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 64095 di repertorio N. 17066 di raccolta REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2010 (duemiladieci), addì 15 (quindici) del mese di novembre. In Rho, presso la sede operativa ed amministrativa di "Fiera Milano S.p.A.", in Strada Statale del Sempione n. 28, nel Centro Servizi, Palazzina Blu al quarto piano, alle ore 9,40 (nove virgola quaranta). Avanti a me dott. GIUSEPPE CALAFIORI, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, è presente il signor: PERINI dott. MICHELE nato a Milano il 12 marzo 1952, domiciliato per la carica in Milano, presso la sede legale della società di cui avanti, della cui identità personale io notaio sono certo. E quindi il medesimo comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni quotata: "Fiera Milano S.p.A." con sede in Milano, piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale, sottoscritto e versato, euro 42.147.437,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13194800150, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano al n. 1623812, mi chiede di far constare per quanto infra la riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocata in questo giorno, luogo e per le ore 9,30, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 10 novembre 2010 a mezzo messaggio di posta elettronica ai sensi del vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ""Ordine del Giorno 1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 2. Modifica degli Articoli 10 (Convocazione dell’assemblea), 12 (Diritto di intervento all’assemblea), 14 (Consiglio di amministrazione), e 20 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Varie ed eventuali. "" precisandomi che il mio intervento è richiesto per la verbalizzazione del solo secondo punto all’ordine del giorno. Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto segue. La riunione è presieduta dallo stesso sovracomparso dott. Michele Perini, il quale constata e dichiara: - che la presente riunione è in diretta continuazione di quella che ha già trattato il primo punto all'Ordine del Giorno, come da verbalizzazione a cura della Società; - che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti in questo luogo i Consiglieri, signori: Attilio Fontana (Vice Presidente Vicario) e Enrico Pazzali (Amministratore Delegato) nonché Giampietro Omati, mentre sono collegati in audioconferenza - ai sensi dell'art. 15.2 del vigente statuto sociale - i Consiglieri, signori: Fiorenzo Dalu, Romeo Robiglio, Pier Andrea Chevallard, nonché tutti i Sindaci Effettivi Damiano Zazzeron , Stefano Mercorio e Alfredo Mariotti i quali, identificati dal Presidente, hanno dichiarato di percepire adeguatamente quanto trattato, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter ricevere e tra- smettere documenti; Per quanto sopra il Presidente dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare anche sul secondo punto all'Ordine del Giorno. Assiste alla seduta, su invito del Presidente e con il consenso degli intervenuti, il dott. Stefano Cecchin, Direttore Centrale Corporate Affairs, nonchè Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all’Ordine del Giorno, ricordando che si rende necessario apportare, con le formalità di cui all’art. 2365, comma 2, codice civile, gli adeguamenti dello Statuto resi obbligatori in conformità alle disposizioni normative introdotte dal Decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (anche il “Decreto”), di recepimento della Direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 (c.d. shareholders’ rights directive, anche la “Direttiva”). Il Decreto ha modificato alcune disposizioni contenute nel Codice Civile e nel Decreto Legislativo n. 58/98 (anche il “TUF”). Dà atto in proposito che è stata redatta in data 25 ottobre 2010 - in ossequio all’art. 72, comma 5, lettera a), del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche, secondo lo Schema 3 di cui all’Allegato 3 del medesimo Regolamento - l’apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrante le modifiche da adottare; tale Relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale. Le modifiche che il Consiglio di Amministrazione propone di effettuare riguardano gli Articoli 10, 12, 14 e 20 dello Statuto Sociale, come segue: articolo 10 – Convocazione dell’assemblea Allo scopo di garantire che le assemblee siano convocate in modo da consentire un accesso rapido e fruibile in condizioni di par condicio, impiegando pertanto mezzi di comunicazione che garantiscano una diffusione effettiva ed omogenea alla comunità finanziaria, e quindi anche nei confronti degli azionisti esteri, il nuovo comma dell’art.125 bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "TUF"), stabilisce che l’assemblea venga convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’emittente, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'assemblea, inoltre, in base alla nuova formulazione dell’articolo 2367 del codice civile, può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale. Risulta altresì più analiticamente disciplinato, in base al novellato articolo 125 –bis del TUF, il contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea, nonché, in base a quanto disposto dall’articolo 126 –bis del TUF, i termini e le modalità con le quali può essere richiesta l’integrazione delle materie all’ordine del giorno dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. articolo 12 – Diritto di intervento all’assemblea La disciplina relativa all’esercizio del diritto di intervento in assemblea nonché all’esercizio del diritto di voto è stata significativamente modificata dal D.Lgs. n. 27/2010, in sintonia con le finalità della Direttiva, allo scopo di agevolare la partecipazione assembleare. Il novellato articolo 2372 del codice civile, infatti, con riferimento alle società quotate, rimuove alcuni limiti previsti in passato al conferimento della delega, laddove l’art. 135-novies TUF dispone che gli emittenti debbano prevedere nel proprio statuto sociale almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti avranno facoltà di utilizzare. L’articolo 83-sexies del TUF, come introdotto dal D.Lgs. n. 27/2010, prevede, infine, il meccanismo della record date, in base al quale la legittimazione all’intervento in assemblea e al diritto di voto è attribuita a coloro che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea, ed attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto in base al meccanismo suddetto. articolo 14 – Consiglio di amministrazione La modifica proposta è volta a rendere il contenuto della previsione statutaria conforme a quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art.147-ter del TUF, in virtù del quale le liste per l’elezione dell’organo amministrativo dovranno: - essere depositate presso l’emittente entro il venticinquesimo giorno precedente l’assemblea; - essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 giorni prima dell’assemblea. articolo 20 – Collegio sindacale La modifica proposta all’articolo in commento è analoga alla precedente, in quanto per effetto del richiamo al comma 1-bis dell’articolo 147-ter nel corpo dell’articolo 148 TUF, i medesimi termini e le medesime variazioni relative alla presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio di amministrazione, trovano applicazione con riferimento alla presentazione delle liste per l’elezione del Collegio sindacale. Segue ampia discussione con interventi degli amministratori, all’esito della quale, il Consiglio di Amministrazione UNANIME DELIBERA 1. = di apportare - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli. 2365, comma 2, codice civile e 17.1 (iv) del vigente Statuto Sociale - gli adeguamenti statutari resi obbligatori per effetto delle disposizioni normative introdotte dal Decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (anche il “Decreto”), di recepimento della Direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, adeguamenti meglio riportati nella sopra allegata Relazione del Consiglio di Amministrazione; 2. = di modificare conseguentemente gli articoli 10, 12, 14 e 20 dello Statuto, secondo il testo già riportato e confrontato con quello vigente, quale indicato nella sopra allegata Relazione di questo Consiglio e più precisamente secondo il letterale tenore dei soli articoli qui modificati: - articolo 10.1, secondo comma: "" L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso. "" Fermi ed invariati il primo ed il terzo comma del medesimo articolo 10.1. - articolo 10.2 (intero): "" 10.2 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte. "" - articolo 10.3, primo comma: "" 10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente paragrafo 10.3, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d’integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento. "" Fermo ed invariato il secondo comma del medesimo articolo 10.3. - articolo 12.1 (intero): "" 12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell’avviso di convocazione. "" - articolo 12.2, (intero): "" 12.2 Per la legittimazione all’intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell’avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento. "" - articolo 14.4, primo comma: "" 14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina (iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. "" Fermi ed invariati i restanti commi del medesimo articolo 14.4. - articolo 20.2, terzo comma: "" Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. "" Fermi ed invariati gli altri commi dal medesimo articolo 20.2. 3. = di autorizzare il Presidente e l’Amministratore Delegato, in via disgiunta e con ogni opportuno potere, per dare esecuzione a quanto sopra deliberato e per apportare al testo delle sopra riportare deliberazioni le eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone che copia del presente verbale consiliare sia depositato presso la sede sociale. Il Consiglio infine da atto, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese che, a seguito di tutto quanto sopra deliberato, il nuovo testo dello statuto sociale viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente verbale sotto "B". Essendo così esaurita anche la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, non essendovi nulla da deliberare sul terzo ed ultimo punto e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 10 (dieci). Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Società. Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne avuto prima d'ora conoscenza. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al sovracomparso il quale lo approva e, con me, lo sottoscrive alle ore 10,05 (dieci virgola zero cinque). Consta quest'atto di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e da me completati di pugno per intere facciate dodici e fin qui la tredicesima. f.to: Michele Perini f.to: Giuseppe Calafiori - notaio Allegato “A” al n. 64095/17066 di rep. Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1 Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28 Capitale sociale Euro 42.147.437,00 i.v. Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIERA MILANO S.P.A. SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE CONSEGUENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 27 DEL 27 GENNAIO 2010. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. ha deliberato in data odierna di convocare una riunione in data 15 novembre 2010 per adeguare, ai sensi dell’art. 17.1, punto (iv), dello Statuto sociale, e con le formalità di cui all’articolo 2365, comma 2, Codice Civile, lo Statuto sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 marzo 2010 ed entrato in vigore il 20 marzo 2010, (di seguito il “D.Lgs. n. 27/2010”) di recepimento della direttiva comunitaria 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (di seguito, la "Direttiva”). Obiettivo della Direttiva è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita delle società, e allo scopo suddetto riforma alcuni aspetti connessi alla partecipazione e al funzionamento dell’assemblea delle società quotate. Si ricorda che, ai sensi di legge, le previsioni della suddetta normativa si applicheranno alle assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010. La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72, comma 5 lettera a), del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), è volta 1 ad illustrare le modifiche allo Statuto sociale che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione; esse riguardano gli Articoli 10 (Convocazione dell’assemblea), 12 (Diritto di intervento all’assemblea), 14 (Consiglio di amministrazione), e 20 (Collegio sindacale). Si precisa, al riguardo, che le modifiche proposte non comportano l’esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci. Nel seguito sono indicate le motivazioni delle singole modifiche proposte ed il raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni. Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, e con la precisazione che vengono riportati i soli commi di cui si propone la variazione, si segnala che, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue: (i) nel testo vigente (riportato nella colonna di sinistra della tabella) sono evidenziate con carattere barrato le parole di cui si propone la soppressione, mentre (ii) nel testo proposto (riportato nella colonna di destra della tabella) sono evidenziate con carattere grassetto sottolineato le parole di cui si propone l'inserimento. Nell'allegato 1 della presente relazione è comunque riportata la versione integrale dello Statuto sociale vigente con accanto le modifiche proposte, senza evidenziazioni. ******* ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA Allo scopo di garantire che le assemblee siano convocate in modo da consentire un accesso rapido e fruibile in condizioni di par condicio, impiegando pertanto mezzi di comunicazione che garantiscano una diffusione effettiva ed omogenea alla comunità finanziaria, e quindi anche nei confronti degli azionisti esteri, il nuovo comma dell’art.125 bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "TUF"), stabilisce che l’assemblea venga convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’emittente, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. 2 L'assemblea, inoltre, in base alla nuova formulazione dell’articolo 2367 del codice civile, può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale. Risulta altresì più analiticamente disciplinato, in base al novellato articolo 125 –bis del TUF, il contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea, nonché, in base a quanto disposto dall’articolo 126 –bis del TUF, i termini e le modalità con le quali può essere richiesta l’integrazione delle materie all’ordine del giorno dai soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale. TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO Articolo 10 Articolo 10 Convocazione dell’Assemblea Convocazione dell’Assemblea 10.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità invariato dei socie e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul legge, sul sito Internet della Società nonché quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'Assemblea può con le altre modalità previste dalla Consob essere altresì convocata dal Consiglio di con proprio regolamento. L'Assemblea può Amministrazione su richiesta di tanti soci che essere altresì convocata dal Consiglio di rappresentino almeno il decimo del capitale Amministrazione su richiesta di tanti soci che sociale ovvero, previa comunicazione al rappresentino almeno il ventesimo del capitale Presidente del Consiglio di Amministrazione, sociale ovvero, previa comunicazione al dal Collegio Sindacale o da almeno due Presidente del Consiglio di Amministrazione, 3 componenti dello stesso. dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata invariato almeno una volta all’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 10.2 Nell’avviso di convocazione devono 10.2 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potranno essere trattare e le altre informazioni richieste dalle indicati il giorno, l'ora ed il luogo per vigenti l'adunanza di seconda eventualmente per convocazione, l'adunanza di normative e ed regolamentari. Nello stesso avviso potranno terza essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per convocazione, qualora la prima e la seconda l'adunanza andassero deserte. disposizioni di eventualmente seconda per convocazione, l'adunanza di ed terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte. 10.3 I soci che, anche congiuntamente, 10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del rappresentino almeno un quarantesimo del capitale richiedere, sociale entro della Società, cinque giorni possono capitale sociale della Società, possono dalla richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle dell'Assemblea, salvo diverso termine materie da trattare, indicando nella domanda previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco gli ulteriori argomenti da essi proposti. delle materie da trattare, indicando nella Dell'integrazione all'elenco delle materie che domanda gli ulteriori argomenti da essi 4 l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della proposti. I soci che richiedono l’integrazione richiesta di cui al presente paragrafo 10.3, dell’ordine del giorno predispongono una viene data notizia, nelle forme prescritte per la relazione sulle materie di cui propongono la pubblicazione dell'avviso di convocazione, trattazione, da consegnare al Consiglio di almeno dieci giorni prima di quello fissato per Amministrazione entro il termine ultimo l'Assemblea. per la presentazione della richiesta di integrazione. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente paragrafo 10.3, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del accompagnata osservazioni, pubblico dalle la relazione proprie eventuali contestualmente alla pubblicazione della notizia d’integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente paragrafo 10.3, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente paragrafo 10.3, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. ******* 5 ARTICOLO 12 – DIRITTO DI INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA La disciplina relativa all’esercizio del diritto di intervento in assemblea nonché all’esercizio del diritto di voto è stata significativamente modificata dal D.Lgs. n. 27/2010, in sintonia con le finalità della Direttiva, allo scopo di agevolare la partecipazione assembleare. Il novellato articolo 2372 del codice civile, infatti, con riferimento alle società quotate, rimuove alcuni limiti previsti in passato al conferimento della delega, laddove l’art. 135novies TUF dispone che gli emittenti debbano prevedere nel proprio statuto sociale almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti avranno facoltà di utilizzare. L’articolo 83-sexies del TUF, come introdotto dal D.Lgs. n. 27/2010, prevede, infine, il meccanismo della record date, in base al quale la legittimazione all’intervento in assemblea e al diritto di voto è attribuita a coloro che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea, ed attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto in base al meccanismo suddetto. 12.1 TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO Articolo 12 Articolo 12 Diritto di intervento all’Assemblea Diritto di intervento all’Assemblea Sono legittimati all'intervento in 12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è Assemblea gli azionisti per i quali sia disciplinato dalle norme di legge, dallo pervenuta alla Società la comunicazione Statuto e dalle disposizioni contenute prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice nell’avviso di convocazione. civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. 12.2 Ogni intervenire socio che abbia all’Assemblea diritto può di 12.2 Per la legittimazione all’intervento in farsi Assemblea si osserva la disciplina di legge. 6 rappresentare da altri, mediante delega scritta, Coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità e nei limiti di quanto disposto possono farsi rappresentare mediante dalla legge. Spetta al Presidente dell’adunanza delega scritta nei limiti di legge; delega che constatare la regolarità delle deleghe, e, in potrà essere notificata mediante posta genere il diritto di intervento. elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell’avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell’adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere il diritto di intervento. ******* ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La modifica proposta è volta a rendere il contenuto della previsione statutaria conforme a quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art.147-ter del TUF, in virtù del quale le liste per l’elezione dell’organo amministrativo dovranno: - essere depositate presso l’emittente entro il venticinquesimo giorno precedente l’assemblea; - essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 giorni prima dell’assemblea. TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO Articolo 14 Articolo 14 Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione 14.1 La Società é amministrata da un invariato 7 Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L’Assemblea ne determina il numero, all’atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. 14.2 Se per dimissioni o altre cause viene invariato meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 14.3 L'Assemblea può variare il numero degli invariato amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea aumenta il numero degli Amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina. 14.4 La nomina dei componenti il Consiglio 14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola 8 cinque per cento) del capitale della Società, cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di Società entro il venticinquesimo giorno quello fissato per l'Assemblea in prima precedente quello fissato per l'Assemblea in convocazione. Le liste, inoltre, devono esser prima convocazione. Le liste, inoltre, devono rese pubbliche a cura della Società almeno 10 essere messe a disposizione del pubblico, (dieci) giorni prima di quello fissato per con le modalità previste dalla legge e dalla l'Assemblea, secondo le modalità prescritte Consob con proprio regolamento, almeno dalla disciplina vigente. La titolarità del ventuno giorni prima di quello fissato per numero di azioni necessario alla presentazione l'Assemblea. La titolarità della quota minima delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante necessaria alla presentazione delle liste è deposito presso la sede della Società, almeno determinata avendo riguardo alle azioni che 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per risultano registrate a favore del socio nel l'Assemblea in prima convocazione, di copia giorno in cui le liste sono depositate presso 9 delle certificazioni emesse ai sensi di legge dai la Società. Al fine di comprovare la soggetti a ciò autorizzati. Unitamente a titolarità del numero di azioni necessario ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, alla presentazione delle liste, gli azionisti devono essere depositate (i) le informazioni dovranno produrre entro il termine previsto relative sia all'identità dei soci che hanno per la pubblicazione delle liste da parte presentato la lista sia alla percentuale di della Società la relativa certificazione partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari dichiarazioni con le quali i singoli candidati abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i accettano, sotto la propria responsabilità, la termini sopra indicati, devono essere candidatura e attestano l'inesistenza di cause di depositate (i) le informazioni relative sia ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza all'identità dei soci che hanno presentato la dei requisiti prescritti dalla normativa vigente lista sia alla percentuale di partecipazione dagli per l'assunzione della carica, inclusa stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, i singoli candidati accettano, sotto la propria dei requisiti di indipendenza stabiliti per i responsabilità, la candidatura e attestano sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina incompatibilità e l'esistenza dei requisiti (iii) nonché il curriculum vitae riguardante le prescritti dalla normativa vigente per caratteristiche personali e professionali di l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale ciascun candidato, con indicazione degli indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti incarichi di amministrazione e controllo di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle ricoperti in altre società. L'avviso di vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati convocazione potrà prevedere il deposito di dal Codice di Autodisciplina (iii) nonché il eventuale ulteriore documentazione e dovrà curriculum vitae riguardante le caratteristiche indicare la quota di partecipazione per la personali e professionali di ciascun candidato, presentazione delle liste. Le liste presentate con indicazione degli incarichi di senza l'osservanza delle disposizioni che amministrazione e controllo ricoperti in altre precedono presentate. sono considerate come non società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 10 Ogni soggetto avente diritto al voto potrà Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l’ultimo In caso di parità di quozienti per l’ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. di età. In ogni caso, almeno un amministratore In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno hanno presentato, concorso a presentare, ovvero presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di votato la lista risultata prima per numero di voti. indirettamente, con i soci che voti. Il resto dell’articolo rimane invariato Il resto dell’articolo rimane invariato ******* ARTICOLO 20 – COLLEGIO SINDACALE La modifica proposta all’articolo in commento è analoga alla precedente, in quanto per effetto del richiamo al comma 1-bis dell’articolo 147-ter nel corpo dell’articolo 148 TUF, i medesimi 11 termini e le medesime variazioni relative alla presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio di amministrazione, trovano applicazione con riferimento alla presentazione delle liste per l’elezione del Collegio sindacale. TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO Articolo 20 Articolo 20 Collegio Sindacale Collegio Sindacale 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre invariato Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componente dell'organo di controllo in 5 società emittenti disposizioni secondo legislative e le vigenti regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All’atto della loro nomina l’Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso 12 delle spese incontrate nell’esercizio delle loro funzioni. 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi, che le procedure di cui ai seguenti commi, che risultano composte da due sezioni: l’una per la risultano composte da due sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare una lista gli Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno violazione attribuibili ad alcuna lista. Fermo il caso di applicazione di un diverso di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Fermo il caso di applicazione di un diverso 13 termine di legge, le liste devono essere termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno depositate presso la sede della Società entro il 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per venticinquesimo giorno precedente quello l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, fissato per l'Assemblea in prima convocazione. inoltre, devono esser rese pubbliche a cura Le liste, inoltre, devono essere messe a della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di disposizione del pubblico, con le modalità quello fissato per l'Assemblea, secondo le previste dalla legge e dalla Consob con modalità prescritte dalla disciplina vigente. La proprio titolarità del numero di azioni necessario alla giorni regolamento, prima di almeno quello ventuno fissato per presentazione delle liste è dimostrata dagli l'Assemblea. La titolarità della quota minima azionisti mediante deposito presso la sede necessaria alla presentazione delle liste è della Società, almeno 15 (quindici) giorni determinata avendo riguardo alle azioni che prima di quello fissato per l'Assemblea in risultano registrate a favore del socio nel prima convocazione, di copia delle giorno in cui le liste sono depositate presso certificazioni emesse ai sensi di legge dai la Società. Al fine di comprovare la soggetti a ciò autorizzati. Unitamente a titolarità del numero di azioni necessario ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, alla presentazione delle liste, gli azionisti devono essere depositate (i) le informazioni dovranno produrre entro il termine previsto relative all'identità dei soci che hanno per la pubblicazione delle liste da parte presentato la lista e la percentuale di della partecipazione da essi Società la relativa certificazione complessivamente rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari detenuta e la certificazione dalla quale risulti la abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i titolarità di tale partecipazione; (ii) le termini sopra dichiarazioni con le quali i singoli candidati depositate (i) indicati, le devono informazioni essere relative accettano la candidatura e attestano, sotto la all'identità dei soci che hanno presentato la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di lista e la percentuale di partecipazione da essi ineleggibilità e di incompatibilità anche con complessivamente detenuta e la certificazione riferimento al limite al cumulo degli incarichi dalla quale risulti la titolarità di tale di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti partecipazione; (ii) le dichiarazioni con le quali prescritti dalla normativa vigente per i singoli candidati accettano la candidatura e l'assunzione della carica, nonché (iii) il attestano, sotto la propria responsabilità, curriculum vitae riguardante le caratteristiche l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di personali e professionali di ciascun candidato, incompatibilità anche con riferimento al limite con indicazione degli incarichi di al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 14 amministrazione e controllo ricoperti in altre 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla società. In aggiunta a quanto previsto dai punti normativa vigente per l'assunzione della che precedono, nel caso di presentazione di carica, nonché (iii) il curriculum vitae una lista da parte di soci diversi da quelli che riguardante le caratteristiche personali e detengono, anche congiuntamente, una professionali di ciascun candidato, con partecipazione di controllo o di maggioranza indicazione degli incarichi di amministrazione relativa nel capitale della Società, tale lista e controllo ricoperti in altre società. In dovrà essere corredata da una dichiarazione dei aggiunta a quanto previsto dai punti che soci che la presentano, attestante l'assenza di precedono, nel caso di presentazione di una rapporti di collegamento con uno o più soci di lista da parte di soci diversi da quelli che riferimento definiti dalla normativa vigente. detengono, anche congiuntamente, una L'avviso di convocazione potrà prevedere il partecipazione di controllo o di maggioranza deposito di eventuale ulteriore documentazione relativa nel capitale della Società, tale lista e dovrà indicare la quota di partecipazione per dovrà essere corredata da una dichiarazione dei la presentazione delle liste. Le liste presentate soci che la presentano, attestante l'assenza di senza l'osservanza delle disposizioni che rapporti di collegamento con uno o più soci di precedono sono considerate come non riferimento definiti dalla normativa vigente. presentate. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti 15 prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. numero di voti. In caso di parità di voti tra le prime due liste In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, numero di voti e che non risultino collegate, neppure neppure indirettamente, secondo indirettamente, secondo quanto quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. dal maggior numero di soci. La presidenza del Collegio Sindacale spetta La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, per numero di voti e che non è collegata, neppure neppure indirettamente, secondo indirettamente, secondo quanto quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. 16 risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla alla medesima lista di quello cessato. In caso di medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo subentra il supplente appartenente è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale. integrare il Collegio Sindacale. Nel caso in cui sia necessario provvedere alla 17 Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente vigente normativa, detengono, normativa, detengono, anche anche indirettamente ovvero anche congiuntamente indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, controllano, sono controllati o sono controllati o sono sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. assoggettati a comune controllo dei medesimi. Nel caso in cui venga presentata un’unica Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, o nel caso in cui non venga presentata lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. maggioranze di legge. E' ammessa la possibilità che le riunioni del E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Collegio Sindacale si tengano tutti i partecipanti possano si tengano per per teleconferenza o videoconferenza a condizione teleconferenza o videoconferenza a condizione che che Sindacale tutti i partecipanti possano essere essere identificati con certezza e sia loro consentito di identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del 18 Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. verbale sul relativo libro. ******** Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 novembre 2010, con le formalità di cui all’articolo 2365, comma 2, Codice Civile, delibererà la modifica degli Articoli 10 (Convocazione dell’assemblea), 12 (Diritto di intervento all’assemblea), 14 (Consiglio di amministrazione), e 20 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, in conformità a quanto sopra illustrato, conferendo al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, mandato ad effettuare gli adempimenti normativi e regolamentari occorrenti allo scopo, attribuendo altresì agli stessi i poteri necessari per apportarvi ogni eventuale ulteriore modifica necessaria ai fini del rispetto delle disposizioni di legge. Rho (Milano), 25 ottobre 2010 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Michele Perini f.to: Michele Perini 19 ALLEGATO 1 Statuto di Fiera Milano S.p.A. TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO CAPO I DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE-DURATASCOPO SOCIALE Articolo 1 Invariato Costituzione e denominazione 1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di seguito Società). Articolo 2 Invariato Sede 2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle forme di volta in volta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia, sia all’estero. Articolo 3 Invariato Durata 3.1 La durata della Società é stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione 20 dell’assemblea. Articolo 4 Invariato Scopo 4.1 La Società ha per oggetto: (i) la gestione di quartieri fieristici, in proprietà e di terzi, e di manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi incluse le relative locazioni e sub- locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi; (ii) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazio-ni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo informatico, di organizzativa, di organizzazione, ed consulenza logistica di ed supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l’organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, 21 supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e (iii) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), pubblicazione di la cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede. 4.2 La Società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali (esclusi i quotidiani), diritti d’autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale. 4.3 La Società inoltre, nel più assoluto rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà: prestare avvalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio compiere qualsiasi nonché operazione 22 industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. È in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico. 4.4 La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero. CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 Invariato Capitale 5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.147.437,00 (quarantaduemilionicentoquarantasette milaquattrocentotrentasette/00) rappresentato da n. 42.147.437 (quarantaduemilionicentoquarantasette milaquattrocentotrentasette) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. 5.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro cinque 23 anni dalla data della deliberazione assembleare del 28 ottobre 2005, di aumentare in una o più volte, a pagamento ed in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali euro 1.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, 5° e 8° comma, del codice civile, mediante emissione di un massimo di n. 1.000.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di stock option per gli anni 2006 - 2008 riservato ad amministratori delegati e dirigenti di Fiera Milano S.p.A., della sua controllante "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" e di loro controllate, che risultino destinatari di tale Piano. Tale aumento di capitale prevederà che, qualora esso non venga sottoscritto entro il termine del 31 gennaio 2009, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data. 5.3 Il Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio attuazione 2006, della in delega parziale ad esso attribuita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'assemblea straordinaria del 28 ottobre 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali massimi Euro 700.000,00 24 mediante emissione di massime n. 700.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 8,99 per azione, sottoscrizione ad da offrire in Amministratori Delegati e dirigenti di più elevata professionalità di Fiera Milano S.p.A., della sua controllante "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" e di loro controllate. 5.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti. 5.5 Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Articolo 6 Invariato Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni 6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto. Oltre alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall’articolo 2349, primo comma, del codice civile. 6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. 25 L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile. 6.3 La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge. La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili o con warrants nel rispetto dei requisiti di legge. Articolo 7 Invariato Versamenti di capitale 7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso di riferimento in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il 26 disposto dell'art. 2344 codice civile. Articolo 8 Invariato Finanziamenti soci 8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale. 8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora non siano eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non producono interessi, delibera del salvo diversa Consiglio di Amministrazione. Articolo 9 Invariato 9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci. 9.2 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto. CAPO III ASSEMBLEA Articolo 10 Convocazione dell’Assemblea 10.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità 10.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o soci anche se non intervenuti, astenuti dissenzienti. o dissenzienti. 27 L'Assemblea, sia ordinaria che L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede anche in luogo diverso dalla sede sociale sociale purché in Italia o in altro stato purché in Italia o in altro stato membro membro dell'Unione Europea, mediante dell'Unione Europea, mediante avviso da avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Ufficiale della Repubblica Italiana Internet della Società nonché con le altre ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". modalità previste dalla Consob con proprio L'Assemblea può convocata dal essere altresì regolamento. L'Assemblea può essere altresì Consiglio di convocata dal Consiglio di Amministrazione Amministrazione su richiesta di tanti su richiesta di tanti soci che rappresentino soci che rappresentino almeno il almeno il ventesimo del capitale sociale decimo del capitale sociale ovvero, ovvero, previa comunicazione al Presidente previa comunicazione al Presidente del del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso. componenti dello stesso. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dell'esercizio. 10.2 dalla chiusura L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nell’avviso di convocazione devono 10.2 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle dell'adunanza nonché l'elenco delle materie materie da trattare. Nello stesso avviso da trattare e le altre informazioni richieste potranno essere indicati il giorno, l'ora dalle vigenti disposizioni normative e ed il luogo per l'adunanza di seconda regolamentari. Nello stesso avviso potranno convocazione, ed eventualmente per essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di terza convocazione, l'adunanza di seconda convocazione, ed 28 qualora la prima e la seconda andassero eventualmente deserte. per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte. 10.3 I soci che, anche congiuntamente, 10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo rappresentino almeno un quarantesimo del del capitale sociale della Società, capitale sociale della Società, possono possono richiedere, entro cinque giorni richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione convocazione dell'avviso di dalla pubblicazione dell'avviso di dell'Assemblea, convocazione dell'Assemblea, salvo diverso l'integrazione dell'elenco delle materie termine previsto dalla legge, l'integrazione da trattare, indicando nella domanda gli dell'elenco ulteriori argomenti da essi proposti. indicando Dell'integrazione all'elenco delle nella materie da trattare, domanda gli ulteriori delle argomenti da essi proposti. I soci che materie che l'Assemblea dovrà trattare, richiedono l’integrazione dell’ordine del a seguito della richiesta di cui al giorno predispongono una relazione sulle presente paragrafo 10.3, viene data materie di cui propongono la trattazione, da notizia, nelle forme prescritte per la consegnare al Consiglio di Amministrazione pubblicazione convocazione, dell'avviso almeno dieci di entro il termine ultimo per la presentazione giorni della prima di quello fissato per l'Assemblea. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente paragrafo 10.3, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. richiesta di integrazione. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente paragrafo 10.3, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione accompagnata osservazioni, del pubblico la relazione dalle proprie contestualmente eventuali alla pubblicazione della notizia d’integrazione, 29 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente paragrafo 10.3, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Articolo 11 Invariato Costituzione dell’Assemblea 11.1 L’Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono costituite deliberano e validamente con le maggioranze stabilite dalla legge. Articolo 12 Diritto di intervento all’Assemblea 12.1 Sono legittimati all'intervento in 12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è Assemblea gli azionisti per i quali sia disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute pervenuta alla Società la nell’avviso di convocazione. comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. 12.2 Ogni socio che abbia diritto di 12.2 Per la legittimazione all’intervento in intervenire all’Assemblea può farsi Assemblea si osserva la disciplina di legge. rappresentare da altri, mediante delega Coloro ai quali spetta il diritto di voto 30 scritta, in conformità e nei limiti di possono farsi rappresentare mediante delega quanto disposto dalla legge. Spetta al scritta nei limiti di legge; delega che potrà Presidente dell’adunanza constatare la essere notificata mediante posta elettronica regolarità delle deleghe, e, in genere il certificata ovvero nel rispetto delle modalità diritto di intervento. previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell’avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell’adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere il diritto di intervento. Articolo 13 Invariato Presidenza dell’Assemblea 13.1 L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l’Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall’altro Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da altra persona nominata dall’Assemblea. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere azionista. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio. 31 13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata interventi, la determinazione degli del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni. 13.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal redattore fanno prova ad ogni effetto di legge. CAPO IV AMMINISTRAZIONE Articolo 14 Consiglio di Amministrazione 14.1 La Società é amministrata da un Consiglio di Invariato Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L’Assemblea ne determina il numero, all’atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle 32 vigenti disposizioni di legge. 14.2 Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza amministratori, gli altri Invariato degli decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 14.3 L'Assemblea può variare il numero degli Invariato amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; aumenta il se l'Assemblea numero Amministratori provvede degli alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente mandato degli nominati cessa articolo. amministratori con quello Il così degli amministratori al momento della loro nomina. 14.4 La nomina dei componenti il Consiglio 14.4 La nomina dei componenti il di Amministrazione avviene sulla base Consiglio di Amministrazione avviene di liste presentate da soci che da soli o sulla base di liste presentate da soci che insieme ad altri soci rappresentino da almeno il 2,5% (due virgola cinque per rappresentino cento) del capitale della Società, ovvero virgola cinque per cento) del capitale la diversa misura stabilita da Consob in della Società, ovvero la diversa misura attuazione delle disposizioni vigenti. stabilita da Consob in attuazione delle Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci patto parasociale ex articolo 122 del aderenti ad uno stesso patto parasociale Decreto legislativo n. 58/1998 e sue ex articolo 122 del Decreto legislativo n. successive modifiche e integrazioni 58/1998 e sue successive modifiche e potranno presentare, ovvero concorrere integrazioni potranno presentare, ovvero a presentare, e votare una sola lista. Le concorrere a presentare, e votare una sola soli o insieme ad altri soci almeno il 2,5% (due 33 adesioni ed i voti espressi in violazione lista. Le adesioni ed i voti espressi in di tale divieto non saranno attribuibili violazione di tale divieto non saranno ad alcuna lista. Ogni candidato può attribuibili presentarsi in una sola lista a pena di candidato può presentarsi in una sola lista ineleggibilità. Ogni lista contiene un a pena di ineleggibilità. Ogni lista numero di candidati sino al massimo di contiene un numero di candidati sino al nove elencati mediante un numero massimo di nove elencati mediante un progressivo. In ciascuna lista deve numero progressivo. In ciascuna lista essere la deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) della Società entro il venticinquesimo giorni prima di quello fissato per giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, liste, inoltre, devono essere messe a espressamente inoltre, indicata devono esser rese ad alcuna lista. Ogni pubbliche a cura della Società almeno disposizione 10 (dieci) giorni prima di quello fissato modalità previste dalla legge e dalla per l'Assemblea, secondo le modalità Consob con proprio regolamento, almeno prescritte dalla disciplina vigente. La ventuno giorni prima di quello fissato per titolarità azioni l'Assemblea. La titolarità della quota necessario alla presentazione delle liste minima necessaria alla presentazione è dimostrata dagli azionisti mediante delle liste è determinata avendo riguardo deposito presso la sede della Società, alle azioni che risultano registrate a almeno 15 (quindici) giorni prima di favore del socio nel giorno in cui le liste quello fissato per l'Assemblea in prima sono depositate presso la Società. Al fine convocazione, delle di comprovare la titolarità del numero di certificazioni emesse ai sensi di legge azioni necessario alla presentazione delle dai liste, gli azionisti dovranno produrre del soggetti numero di a di copia ciò autorizzati. Unitamente a ciascuna lista, entro i entro il del termine pubblico, previsto con per le la 34 termini sopra indicati, devono essere pubblicazione delle liste da parte della depositate (i) le informazioni relative Società la relativa certificazione rilasciata sia all'identità dei soci che hanno ai sensi di legge dagli intermediari presentato la lista sia alla percentuale di abilitati. Unitamente a ciascuna lista, partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) entro i termini sopra indicati, devono le dichiarazioni con le quali i singoli essere depositate (i) le informazioni candidati accettano, sotto la propria relative sia all'identità dei soci che hanno responsabilità, e presentato la lista sia alla percentuale di attestano l'inesistenza di cause di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) ineleggibilità e di incompatibilità e le dichiarazioni con le quali i singoli l'esistenza dei requisiti prescritti dalla candidati accettano, sotto la propria normativa vigente per l'assunzione della responsabilità, la candidatura e attestano carica, inclusa l'eventuale indicazione, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di da parte degli stessi, dei requisiti di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti indipendenza stabiliti per i sindaci dalle prescritti dalla normativa vigente per vigenti disposizioni di legge e di quelli l'assunzione indicati dal Codice di Autodisciplina l'eventuale indicazione, da parte degli (iii) vitae stessi, dei requisiti di indipendenza riguardante le caratteristiche personali e stabiliti per i sindaci dalle vigenti professionali di ciascun candidato, con disposizioni di legge e di quelli indicati indicazione dal Codice di Autodisciplina (iii) nonché nonché la candidatura il curriculum degli incarichi di della carica, inclusa amministrazione e controllo ricoperti in il altre società. L'avviso di convocazione caratteristiche personali e professionali di potrà prevedere il deposito di eventuale ciascun candidato, con indicazione degli ulteriore dovrà incarichi di amministrazione e controllo indicare la quota di partecipazione per ricoperti in altre società. L'avviso di la presentazione delle liste. Le liste convocazione potrà prevedere il deposito presentate documentazione disposizioni e curriculum vitae riguardante le senza l'osservanza delle di eventuale ulteriore documentazione e che precedono sono dovrà indicare la quota di partecipazione considerate come non presentate. per la presentazione delle liste. Le liste Ogni soggetto avente diritto al voto presentate potrà votare una sola lista. I voti disposizioni ottenuti da ciascuna lista saranno divisi considerate come non presentate. successivamente per uno, due, tre etc. senza l'osservanza delle che precedono sono Ogni soggetto avente diritto al voto 35 secondo il numero dei consiglieri da potrà votare una sola lista. I voti ottenuti eleggere. I quozienti ottenuti saranno da assegnati progressivamente ai candidati successivamente per uno, due, tre etc. di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa secondo il numero dei consiglieri da previsto e verranno disposti in un'unica eleggere. I quozienti ottenuti saranno graduatoria decrescente. Risulteranno assegnati progressivamente ai candidati eletti coloro che avranno ottenuto i di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa quozienti più elevati. previsto e verranno disposti in un'unica ciascuna lista saranno In caso di parità di quozienti per l’ultimo graduatoria consigliere da eleggere sarà preferito quello eletti coloro che avranno ottenuto i della lista che abbia ottenuto il maggior quozienti più elevati. numero di voti e, a parità, quello più anziano decrescente. divisi Risulteranno In caso di parità di quozienti per di età. l’ultimo consigliere da eleggere sarà In ogni caso, almeno un amministratore dovrà preferito quello della lista che abbia essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a ottenuto il maggior numero di voti e che non parità, quello più anziano di età. sia collegata indirettamente, in con alcun i modo, soci che neppure hanno In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di presentato, concorso a presentare, ovvero minoranza che abbia ottenuto il maggior votato la lista risultata prima per numero di numero di voti e che non sia collegata in voti. alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. 14.5 Qualora non sia stata assicurata la Invariato nomina di almeno un amministratore (ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non 36 indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda detti requisiti deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione; l'amministratore, inoltre, decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio di Amministrazione venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge. 14.6 Nel caso in cui venga presentata un’unica Invariato lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano 37 stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Restano, peraltro, salve le disposizioni precedente punto di 14.5 cui al volte ad assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. 14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al Invariato divieto di cui all’art. 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall’Assemblea. Articolo 15 Invariato Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni 15.1 Il Consiglio di Amministrazione é convocato nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell’Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio 38 Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente stesso secondo quanto dello previsto dalle applicabili disposizioni di legge. La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun amministratore effettivo di lettera e sindaco raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell’avvenuta ricezione. In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi. 15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. 15.3 Per la validità delle deliberazioni del 39 Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni maggioranza sono prese assoluta a degli amministratori presenti. In casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del Consiglio di Amministrazione Presidente e sottoscritti dell'adunanza e dal dal segretario stesso. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge. Articolo 16 Invariato Presidenza del Consiglio di Amministrazione 16.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario se nominato. In mancanza del Vice Presidente Vicario, le adunanze saranno presiedute dal Vice Presidente, se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall’Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Articolo 17 Invariato Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione 40 17.1 Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per l’amministrazione straordinaria ordinaria della o Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all’Assemblea. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: (i) la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505bis; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; (iv) l'adeguamento sociale a normative; (v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia. dello statuto disposizioni 17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente punto 17.1, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: (a) l’acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in azioni, quote di proprio, o di di partecipazioni in altre società, 41 comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria; (b) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite; (c) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto; (d) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società; (e) l’approvazione del budget preventivo; (f) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società; (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell’attività sociale per periodi non maggiori di sei anni; (h) l'acquisto, la vendita, la 42 creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti assimilati e d’autore e diritto di ogni proprietà intellettuale in genere, inerenti all’oggetto sociale; (i) il conferimento consulenze, di incarichi, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio; (j) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del 43 Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli riferiscono, in amministratori particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto 17.2, il Consiglio può delegare, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l’uso della firma sociale ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore determinandone Delegato, le facoltà e la remunerazione. 17.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, tra cui il Presidente del Consiglio stesso. Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all’atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in 44 quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio consultiva stesso, di e/o natura propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Gli organi delegati, forniscono, con trimestrale, al se nominati, cadenza almeno Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, nell’esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A., se nominato, potrà essere assunto mediante contratto di collaborazione o di dipendente. Esso è nominato su proposta del Presidente del 45 Consiglio. La durata della carica è fissata in tre esercizi e, comunque, la stessa non potrà essere superiore alla durata del Consiglio che ha proceduto alla relativa nomina. Il Direttore Generale coadiuverà l'Amministratore Delegato se nominato e il Presidente nell’espletamento delle loro funzioni, esercitando i compiti che gli verranno assegnati dall'Amministratore Delegato o dal Presidente nell’attività di gestione. 17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per il periodo di durata del mandato, un emolumento che può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Agli amministratori particolari cariche remunerazione investiti di spetta la determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Articolo 18 Invariato Presidente e Vice Presidenti 18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge fra i propri membri il Presidente della Società e può nominare fino a due Vice 46 Presidenti di cui uno Vicario tra i Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo 14.4. 18.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata. 18.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario se nominato e in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente se nominato. Il semplice esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti dei terzi, in caso di assenza e/o dell’impedimento del Presidente. Articolo 19 Invariato Rappresentanza della Società 19.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spettano altresì agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega. Articolo 20 Collegio Sindacale 47 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi rieleggibili. e due Ferme Invariato supplenti, restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componente dell'organo di controllo in 5 società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All’atto della loro nomina l’Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell’esercizio delle loro funzioni. 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata base di liste presentate dagli azionisti sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti secondo le procedure di cui ai seguenti commi, che risultano composte da due commi, che risultano composte da due sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di supplenti. Le liste contengono un numero di 48 candidati non superiore al numero dei candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. ineleggibilità. Hanno diritto a presentare una lista gli Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2,5% (due virgola azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due cinque per cento) del capitale della Società virgola cinque per cento) del capitale della ovvero la diversa misura stabilita da Consob Società ovvero la diversa misura stabilita da in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni Consob in attuazione delle disposizioni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad parasociale ex articolo 122 del Decreto uno stesso patto parasociale ex articolo 122 legislativo n. 58/1998 e sue successive del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue modifiche e integrazioni, le società controllate successive modifiche e integrazioni, le e quelle soggette a comune controllo ai sensi società controllate e quelle soggette a dell'articolo 93 del citato decreto, anche comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del qualora agiscano per interposta persona o per citato decreto, anche qualora agiscano per il tramite di società fiduciaria, potranno interposta persona o per il tramite di società presentare, o concorrere a presentare, e votare fiduciaria, potranno presentare, o concorrere una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in a presentare, e votare una sola lista. Le violazione di tale divieto non saranno adesioni ed i voti espressi in violazione di attribuibili ad alcuna lista. tale divieto non saranno attribuibili ad Fermo il caso di applicazione di un diverso alcuna lista. termine di legge, le liste devono essere Fermo il caso di applicazione di un diverso depositate presso la sede della Società almeno termine di legge, le liste devono essere 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per depositate presso la sede della Società entro l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, il venticinquesimo giorno precedente quello inoltre, devono esser rese pubbliche a cura fissato per l'Assemblea in prima della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di convocazione. Le liste, inoltre, devono quello fissato per l'Assemblea, secondo le essere messe a disposizione del pubblico, modalità prescritte dalla disciplina vigente. La con le modalità previste dalla legge e dalla titolarità del numero di azioni necessario alla Consob con proprio regolamento, almeno 49 presentazione delle liste è dimostrata dagli ventuno giorni prima di quello fissato per azionisti mediante deposito presso la sede l'Assemblea. La titolarità della quota minima della Società, almeno 15 (quindici) giorni necessaria alla presentazione delle liste è prima di quello fissato per l'Assemblea in determinata avendo riguardo alle azioni che prima convocazione, di copia delle risultano registrate a favore del socio nel certificazioni emesse ai sensi di legge dai giorno in cui le liste sono depositate presso soggetti a ciò autorizzati. Unitamente a la Società. Al fine di comprovare la titolarità ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, del numero devono essere depositate (i) le informazioni presentazione di azioni delle necessario liste, gli alla azionisti relative all'identità dei soci che hanno dovranno produrre entro il termine previsto presentato la lista e la percentuale di per la pubblicazione delle liste da parte della partecipazione da essi complessivamente Società la relativa certificazione rilasciata ai detenuta e la certificazione dalla quale risulti sensi di legge dagli intermediari abilitati. la titolarità di tale partecipazione; (ii) le Unitamente a ciascuna lista, entro i termini dichiarazioni con le quali i singoli candidati sopra indicati, devono essere depositate (i) le accettano la candidatura e attestano, sotto la informazioni relative all'identità dei soci che propria responsabilità, l'inesistenza di cause di hanno presentato la lista e la percentuale di ineleggibilità e di incompatibilità anche con partecipazione da essi complessivamente riferimento al limite al cumulo degli incarichi detenuta e la certificazione dalla quale risulti di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei la titolarità di tale partecipazione; (ii) le requisiti prescritti dalla normativa vigente per dichiarazioni con le quali i singoli candidati l'assunzione della carica, nonché (iii) il accettano la candidatura e attestano, sotto la curriculum vitae riguardante le caratteristiche propria responsabilità, l'inesistenza di cause personali e professionali di ciascun candidato, di ineleggibilità e di incompatibilità anche con indicazione degli incarichi di con riferimento al limite al cumulo degli amministrazione e controllo ricoperti in altre incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza società. In aggiunta a quanto previsto dai punti dei requisiti prescritti dalla normativa che precedono, nel caso di presentazione di vigente per l'assunzione della carica, nonché una lista da parte di soci diversi da quelli che (iii) il curriculum vitae riguardante le detengono, anche congiuntamente, una caratteristiche personali e professionali di partecipazione di controllo o di maggioranza ciascun candidato, con indicazione degli relativa nel capitale della Società, tale lista incarichi di amministrazione e controllo dovrà essere corredata da una dichiarazione ricoperti in altre società. In aggiunta a dei soci che la presentano, attestante l'assenza quanto previsto dai punti che precedono, nel 50 di rapporti di collegamento con uno o più soci caso di presentazione di una lista da parte di di riferimento definiti dalla normativa vigente. soci diversi da quelli che detengono, anche L'avviso di convocazione potrà prevedere il congiuntamente, deposito di eventuale una partecipazione di ulteriore controllo o di maggioranza relativa nel documentazione e dovrà indicare la quota di capitale della Società, tale lista dovrà essere partecipazione per la presentazione delle liste. corredata da una dichiarazione dei soci che Le liste presentate senza l'osservanza delle la presentano, attestante l'assenza di rapporti disposizioni che precedono sono considerate di collegamento con uno o più soci di come non presentate. riferimento definiti dalla normativa vigente. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due L'avviso di convocazione potrà prevedere il di eventuale ulteriore candidati della lista che avrà ottenuto il deposito maggior numero di voti e il primo candidato documentazione e dovrà indicare la quota di della lista che sarà risultata seconda per partecipazione per la presentazione delle numero di voti e che non è collegata, neppure liste. Le liste presentate senza l'osservanza indirettamente, secondo quanto stabilito dalle delle disposizioni che precedono sono vigenti disposizioni legislative e regolamentari considerate come non presentate. con i soci che hanno presentato, concorso a Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi presentare, ovvero votato la lista risultata due candidati della lista che avrà ottenuto il prima per numero di voti. Risulteranno eletti maggior numero di voti e il primo candidato Sindaci supplenti il primo candidato della lista della lista che sarà risultata seconda per che avrà ottenuto il maggior numero di voti e numero di voti e che non è collegata, il primo candidato della lista che sarà risultata neppure indirettamente, secondo quanto seconda per numero di voti e che non è stabilito dalle vigenti disposizioni legislative collegata, neppure indirettamente, secondo e regolamentari con i soci che hanno quanto stabilito dalle vigenti disposizioni presentato, concorso a presentare, ovvero legislative e regolamentari con i soci che votato la lista risultata prima per numero di hanno presentato, concorso a presentare, voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il ovvero votato la lista risultata prima per primo candidato della lista che avrà ottenuto numero di voti. il maggior numero di voti e il primo In caso di parità di voti tra le prime due liste si candidato della lista che sarà risultata procede a nuova votazione da parte seconda per numero di voti e che non è dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime collegata, neppure indirettamente, secondo due liste. La medesima regola si applicherà nel quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che 51 caso di parità tra le liste risultate seconde per hanno presentato, concorso a presentare, numero di voti e che non risultino collegate, ovvero votato la lista risultata prima per neppure indirettamente, secondo quanto numero di voti. stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e La presidenza del Collegio Sindacale spetta al regolamentari, con i soci che hanno primo candidato della lista risultata seconda presentato, concorso a presentare, ovvero per numero di voti e che non è collegata, votato la lista risultata prima per numero di neppure indirettamente, secondo quanto voti. In caso di ulteriore parità tra liste, stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e prevarrà quella presentata dai soci in regolamentari, con i soci che hanno possesso della maggiore partecipazione presentato, concorso a presentare, ovvero azionaria ovvero, in subordine, dal maggior votato la lista risultata prima per numero di numero di soci. voti. La presidenza del Collegio Sindacale Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla spetta al primo candidato della lista risultata normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade seconda per numero di voti e che non è dalla carica. collegata, neppure indirettamente, secondo In caso di sostituzione di un Sindaco eletto quanto stabilito dalle vigenti disposizioni nella lista risultata prima per numero di voti, legislative e regolamentari, con i soci che alla hanno presentato, concorso a presentare, medesima lista di quello cessato. In caso di ovvero votato la lista risultata prima per sostituzione di un Sindaco eletto nella lista numero di voti. subentra il supplente appartenente risultata seconda per numero di voti e che non Ove vengano meno i requisiti richiesti è collegata, neppure indirettamente, secondo dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco quanto stabilito dalle vigenti disposizioni decade dalla carica. legislative e regolamentari, con i soci che In caso di sostituzione di un Sindaco eletto 52 hanno presentato, concorso a presentare, nella lista risultata prima per numero di voti, ovvero votato la lista risultata prima per subentra il supplente appartenente alla numero di voti, subentra il Sindaco supplente medesima lista di quello cessato. In caso di indicato nella medesima lista ovvero, in sostituzione di un Sindaco eletto nella lista mancanza, il candidato non eletto collocato in risultata seconda per numero di voti e che tale lista secondo l'ordine di presentazione non è collegata, neppure indirettamente, ovvero, in subordine ancora, il candidato della secondo quanto stabilito dalle vigenti lista di minoranza che abbia ottenuto il disposizioni legislative e regolamentari, con secondo maggior numero di voti, secondo i soci che hanno presentato, concorso a l'ordine progressivo di presentazione. presentare, ovvero votato la lista risultata Qualora sia necessario provvedere alla nomina prima per numero di voti, subentra il dei Sindaci effettivi e/o supplenti per Sindaco supplente indicato nella medesima integrazione del Collegio Sindacale a seguito lista ovvero, in mancanza, il candidato non di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o eletto collocato in tale lista secondo l'ordine supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il di presentazione ovvero, in subordine maggior numero di voti, l'Assemblea delibera ancora, il candidato della lista di minoranza con le maggioranze di legge senza vincolo di che abbia ottenuto il secondo maggior lista se l'applicazione del criterio di cui al numero di voti, secondo l'ordine progressivo paragrafo che precede non sia idonea ad di presentazione. integrare il Collegio Sindacale. Qualora sia necessario provvedere alla Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata integrazione del Collegio Sindacale a seguito seconda per numero di voti e che non è di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o collegata, neppure indirettamente, secondo supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il quanto stabilito dalle vigenti disposizioni maggior numero di voti, l'Assemblea legislative e regolamentari con i soci che delibera con le maggioranze di legge senza hanno presentato, concorso a presentare, vincolo di lista se l'applicazione del criterio ovvero votato la lista risultata prima per di cui al paragrafo che precede non sia numero di voti, l'Assemblea procede con le idonea ad integrare il Collegio Sindacale. maggioranze di legge, fermo restando che Nel caso in cui sia necessario provvedere nell'accertamento dei risultati di quest'ultima alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista votazione non verranno computati i voti dei risultata seconda per numero di voti e che soci che, secondo le comunicazioni rese dalla non è collegata, neppure indirettamente, 53 vigente normativa, detengono, anche secondo quanto stabilito dalle vigenti indirettamente ovvero anche congiuntamente disposizioni legislative e regolamentari con i con altri soci aderenti a un patto parasociale soci che hanno presentato, concorso a rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. presentare, ovvero votato la lista risultata 58/98, la maggioranza relativa dei voti prima per numero di voti, l'Assemblea esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che procede con le maggioranze di legge, fermo controllano, sono controllati o sono restando che nell'accertamento dei risultati di assoggettati a comune controllo dei medesimi. quest'ultima votazione non verranno Nel caso in cui venga presentata un’unica computati i voti dei soci che, secondo le lista, o nel caso in cui non venga presentata comunicazioni rese dalla vigente normativa, alcuna lista, l'Assemblea delibera con le detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti maggioranze di legge. a un patto parasociale rilevante ai sensi E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti Nel caso in cui venga presentata un’unica affrontati nonché visionare e trasmettere lista, o nel caso in cui non venga presentata documenti. Verificandosi tali requisiti, alcuna lista, l'Assemblea delibera con le l'adunanza del Collegio Sindacale si maggioranze di legge. considererà tenuta nel luogo in cui si trova E' ammessa la possibilità che le riunioni del colui che presiede la riunione e colui che ne Collegio Sindacale redige il verbale, al fine di consentire la teleconferenza o si tengano videoconferenza per a stesura e la sottoscrizione del verbale sul condizione che tutti i partecipanti possano relativo libro. essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova 54 colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Articolo 21 Invariato Controllo contabile 21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge. Articolo 22 Invariato Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari 22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio Sindacale, nomina del Collegio il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati mezzi conferendogli e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi e, comunque, non può essere superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla relativa nomina. Il Dirigente Preposto è rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve essere 55 esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che dovrà esser dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto. 22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e Invariato le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. BILANCIO E UTILI Articolo 23 Invariato Esercizio Sociale 23.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Articolo 24 Invariato Bilancio e utili 24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere assoggettato a revisione contabile da società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge. 24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, 56 devono essere destinati secondo la deliberazione dell’assemblea. 24.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge. Articolo 25 Invariato Dividendi 25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società. Articolo 26 Invariato Recesso 26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 27 Invariato Scioglimento e liquidazione della Società 27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge. 57 LEGGE APPLICABILE Articolo 28 28.1 Invariato Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge. f.to: Michele Perini ============== VISTO PER LA ALLEGAZIONE. Rho, lì 15 novembre 2010. f.to: Michele Perini f.to: Giuseppe Calafiori - notaio 58 Allegato "B" al n. 64095/17066 di rep. STATUTO FIERA MILANO S.p.A. CAPO I DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE-DURATA- SCOPO SOCIALE Articolo 1 Costituzione e denominazione 1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di seguito Società). Articolo 2 Sede 2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle forme di volta in volta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia, sia all’estero. Articolo 3 Durata 3.1 La durata della Società é stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell’assemblea. Articolo 4 Scopo 4.1 La Società ha per oggetto: (i) la gestione di quartieri fieristici, in proprietà e di terzi, e di manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi incluse le relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi; (ii) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l’organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e (iii) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede. 4.2 La Società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali (esclusi i quotidiani), diritti d’autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale. 4.3 La Società inoltre, nel più assoluto rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà: prestare avvalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio nonché compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. È in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico. 4.4 La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero. CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 Capitale 5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.147.437,00 (quarantaduemilioni centoquarantasettemilaquattrocentotrentasette/00) rappresentato da 42.147.437 (quarantaduemilionicentoquarantasettemilaquattrocentotrentasette azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. 5.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare del 28 ottobre 2005, di aumentare in una o più volte, a pagamento ed in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali euro 1.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, 5° e 8° comma, del codice civile, mediante emissione di un massimo di n. 1.000.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di stock option per gli anni 2006 - 2008 riservato ad amministratori delegati e dirigenti di Fiera Milano S.p.A., della sua controllante "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" e di loro controllate, che risultino destinatari di tale Piano. Tale aumento di capitale prevederà che, qualora esso non venga sottoscritto entro il termine del 31 gennaio -2- 2009, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data. 5.3 Il Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2006, in parziale attuazione della delega ad esso attribuita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'assemblea straordinaria del 28 ottobre 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali massimi Euro 700.000,00 mediante emissione di massime n. 700.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 8,99 per azione, da offrire in sottoscrizione ad Amministratori Delegati e dirigenti di più elevata professionalità di Fiera Milano S.p.A., della sua controllante "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" e di loro controllate. L'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, in data 14 luglio 2008 di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 8.255.659,00 mediante emissione di n. 8.255.659 azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con sovrapprezzo complessivo pari ad Euro 53.744.341,00, e così di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo di Euro 62.000.000,00. Detto aumento di capitale è da eseguirsi entro il 31 agosto 2008. 5.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti. 5.5 Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Articolo 6 Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni 6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto. Oltre alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall’articolo 2349, primo comma, del codice civile. 6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. -3- La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile. 6.3 La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge. La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili o con warrants nel rispetto dei requisiti di legge. Articolo 7 Versamenti di capitale 7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso di riferimento in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2344 codice civile. Articolo 8 Finanziamenti soci 8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale. 8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora non siano eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non producono interessi, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione. Articolo 9 9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci. 9.2 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto. CAPO III ASSEMBLEA Articolo 10 Convocazione dell’Assemblea 10.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea -4- può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 10.2 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte. 10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente paragrafo 10.3, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d’integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente paragrafo 10.3, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Articolo 11 Costituzione dell’Assemblea 11.1 L’Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge. -5- Articolo 12 Diritto di intervento all’Assemblea 12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell’avviso di convocazione. 12.2 Per la legittimazione all’intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell’avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento. Articolo 13 Presidenza dell’Assemblea 13.1 L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l’Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall’altro Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da altra persona nominata dall’Assemblea. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere azionista. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio. 13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni. 13.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal redattore fanno prova ad ogni effetto di legge. CAPO IV AMMINISTRAZIONE Articolo 14 Consiglio di Amministrazione 14.1 La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L’Assemblea ne determina il numero, all’atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. -6- Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. 14.2 Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 14.3 L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea aumenta il numero degli Amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina. 14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, -7- la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina (iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l’ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. 14.5 Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda detti requisiti deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione; l'amministratore, inoltre, decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio di Amministrazione venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge. -8- 14.6 Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Restano, peraltro, salve le disposizioni di cui al precedente punto 14.5 volte ad assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. 14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all’art. 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall’Assemblea. Articolo 15 Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni 15.1 Il Consiglio di Amministrazione é convocato nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell’Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge. La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell’avvenuta ricezione. In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi. 15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. 15.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono -9- prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge. Articolo 16 Presidenza del Consiglio di Amministrazione 16.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario se nominato. In mancanza del Vice Presidente Vicario, le adunanze saranno presiedute dal Vice Presidente, se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall’Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Articolo 17 Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione 17.1 Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all’Assemblea. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: 17.2 (i) la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505bis; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente punto 17.1, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: (a) l’acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria; (b) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite; - 10 - (c) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto; (d) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società; (e) l’approvazione del budget preventivo; (f) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società; (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell’attività sociale per periodi non maggiori di sei anni; (h) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d’autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all’oggetto sociale; (i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio; (j) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto 17.2, il Consiglio può delegare, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l’uso della firma sociale ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione. - 11 - 17.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, tra cui il Presidente del Consiglio stesso. Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all’atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Gli organi delegati, se nominati, forniscono, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, nell’esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A., se nominato, potrà essere assunto mediante contratto di collaborazione o di dipendente. Esso è nominato su proposta del Presidente del Consiglio. La durata della carica è fissata in tre esercizi e, comunque, la stessa non potrà essere superiore alla durata del Consiglio che ha proceduto alla relativa nomina. Il Direttore Generale coadiuverà l'Amministratore Delegato se nominato e il Presidente nell’espletamento delle loro funzioni, esercitando i compiti che gli verranno assegnati dall'Amministratore Delegato o dal Presidente nell’attività di gestione. 17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per il periodo di durata del mandato, un emolumento che può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Articolo 18 Presidente e Vice Presidenti 18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge fra i propri membri il Presidente della Società e può nominare fino a due Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo 14.4. - 12 - 18.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata. 18.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario se nominato e in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente se nominato. Il semplice esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti dei terzi, in caso di assenza e/o dell’impedimento del Presidente. Articolo 19 Rappresentanza della Società 19.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spettano altresì agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega. Articolo 20 Collegio Sindacale 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componente dell'organo di controllo in 5 società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All’atto della loro nomina l’Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell’esercizio delle loro funzioni. 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi, che risultano composte da due sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da - 13 - Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, - 14 - neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale. - 15 - Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Articolo 21 Controllo contabile 21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge. Articolo 22 Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari 22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi e, comunque, non può essere superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla relativa nomina. Il Dirigente Preposto è rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e deve possedere i medesimi - 16 - requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che dovrà esser dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto. 22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. BILANCIO E UTILI Articolo 23 Esercizio Sociale 23.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Articolo 24 Bilancio e utili 24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere assoggettato a revisione contabile da società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge. 24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell’assemblea. 24.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge. Articolo 25 Dividendi 25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società. Articolo 26 Recesso 26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 27 Scioglimento e liquidazione della Società - 17 - 27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge. LEGGE APPLICABILE Articolo 28 28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge. VISTO PER LA ALLEGAZIONE. Rho, lì 15 novembre 2010. f.to: Michele Perini f.to: Giuseppe Calafiori - notaio - 18 -