Regolamento per l`installazione dei chioschi

Transcript

Regolamento per l`installazione dei chioschi
1
Allegato A all’Atto C.C. n. 68 del 15.5.2008
COMUNE DI CESENA
RE GO LAME N T O PE R L ’ I N S T A L L AZ I O N E
DEI CHIOSCHI
Approvato con Delibera di C.C. n.169 del 30-07-2001
modificato con Delibera di C.C. n. 50 del 24-03-2003,
Delibera di C.C. n. 97 del 22-04-2004 e
Delibera C.C. n. 45 del 15.3.2007
Delibera C.C. n. 68 del 15.5.2008
Sezione 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Oggetto e finalità
1.
Il presente regolamento disciplina l’installazione dei chioschi sul territorio, per lo svolgimento delle
attività commerciali e artigianali di cui alle specifiche normative di riferimento.
Vengono pertanto disciplinate e definite le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie
delle strutture e la loro collocazione sul territorio.
Si definiscono chioschi le installazioni a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti
appoggiati, ma non fissati, al suolo.
Le attività che possono essere svolte in chioschi, sono:
a)
produzione e vendita di piadina romagnola, e generi di gastronomia indicati all’art. 9;
b)
somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;
c)
vendita e consumo di frutta e verdura;
d)
vendita di fiori;
e)
vendita libri usati;
f)
vendita giornali e riviste.
Ai titolari dei chioschi di cui al punto a) non è consentito svolgere anche l'attività di Pubblico Esercizio
di somministrazione di cui alla Legge Regionale 26.7.2003, n.14.
E’ consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, per i generi
strettamente connessi alle attività sopra elencate.
2.
Le attività sopra elencate possono essere svolte in chioschi installati su area pubblica.
L’installazione di chioschi in aree private è ammessa esclusivamente per le attività di cui all'art.1 lett. a) e d)
ed è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
per la lettera a):
- l'installazione è ammessa esclusivamente, fuori dai centri abitati, lungo l’itinerario principale e nelle
immediate vicinanze delle aziende individuate dalla “Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena” in
quanto rappresenta un significativo percorso di promozione e valorizzazione del turismo enogastronomico, ad
una distanza viaria di almeno 7 km l’uno dall’altro;
per la lettera d):
- esclusivamente entro la fascia di rispetto cimiteriale come da individuazione di P.R.G.
2.
Per installare i chioschi, è necessario ottenere il Permesso di Costruire e la Concessione permanente di
suolo pubblico.
3.
Con riferimento all’attività esercitata all’interno del chiosco, è necessario altresì effettuare le
Comunicazioni, Dichiarazioni Inizio Attività od ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di
riferimento.
Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è
verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 ed 853/2004, e
relativi provvedimenti di attuazione.
ART. 2 - Permesso di costruire
2
1
L'installazione del chiosco è soggetta a Permesso di Costruire, la cui domanda deve essere redatta
in bollo e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente, nella L.R.
n. 31/2002 e nel DPR n. 447/1998 e successive modifiche, e più specificatamente:
la concessione suolo pubblico, se trattasi di area pubblica;
il titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso, concessione), se trattasi di area privata;
lo stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
le copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle
condizioni relative all'ubicazione;
le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell’autorizzazione per
l’allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell’ente proprietario della strada
prospiciente, se non comunale, etc.;
2
A garanzia dell’adempimento degli obblighi indicati nel Permesso di Costruire, e prima del suo
rilascio, il soggetto titolare dovrà prestare apposite garanzie:
per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria
comunale o con polizza/e fidejussoria/e a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell’usabilità
del chiosco.
a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l’eventuale rimozione della struttura d’ufficio,
nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall’installazione del chiosco
(aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect.) a mezzo di polizza/e fidejussoria/e che sarà trattenuta
dall’Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.
L’importo delle garanzie sarà individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale
riportante gli importi per i danni ed il ripristino del suolo pubblico ed il costo per lo smontaggio, trasporto ed
accatastamento del chiosco, sentiti i Settori interessati. Gli importi saranno aggiornati ogni tre anni secondo
gli indici ISTAT.
Le tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale, sulla base delle dimensioni e
caratteristiche previste nei successivi articoli.
Qualora il chiosco sia da collocare in un’area pubblica soggetta ad intervento di riqualificazione e/o
restyling, il cui progetto preveda opere di arredo, chiosco compreso, al fine di garantirne un inserimento
organico e funzionale, gli interventi di nuova installazione o di sostituzione di chiosco esistente, dovranno
attenersi a quanto previsto nel progetto comunale.
3.
Con riferimento al Parco Ippodromo ed al Giardino Savelli, l’installazione dei chioschi, qualora previsti
nel progetto generale, potrà avvenire solo con le modalità e tipologie approvate dal Comune, in deroga a
quanto esplicato nei successivi singoli articoli relativi alle tipologie dei chioschi.
4
Per i nuovi chioschi, nel progetto di massima deve essere prevista un’area ad uso pubblico per la
sosta di almeno tre posti auto, in assenza di parcheggi pubblici o aree di sosta nelle vicinanze. Le spese
sostenute per la realizzazione del parcheggio, in area privata e/o pubblica, sono a totale carico del
richiedente.
5
Il Comune può disporre la revoca del Permesso di Costruire in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato, disponendo la rimozione del manufatto secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e
previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra
area.
6
Non sono ammesse installazioni di chioschi nell’ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione
di carburante.
7
I nuovi chioschi dovranno essere collocati ad una distanza minima di ml. 1,5 dal confine della
proprietà adiacente, salvo deroga di cui all’art. 10, comma 7.
8
Le istanze di rilascio di Permesso di Costruire devono essere precedute obbligatoriamente dall’istanza
di cui al successivo art. 5 (parere preliminare).
9
L’ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è sottoposto all’iter previsto per il
rilascio del Permesso di Costruire, mentre il solo inserimento dei servizi igienici di cui al comma 1 dell’art. 10,
nei chioschi che ne sono attualmente sprovvisti, è da considerarsi come adeguamento alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento e quindi soggette a Denuncia di Inizio Attività di cui all’art. 8 della L.R.
n. 31/2002.
3
10
Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento è necessario fare riferimento
sia alle norme che disciplinano le diverse attività commerciali e/o artigianali che vengono svolte all’interno
dei chioschi, sia alle norme in materia igienico-sanitaria ed urbanistico-edilizia.
11.
L'installazione di nuovi chioschi sarà consentita solo sulle strade di tipo E ed F come classificate dalle
norme del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche.
ART. 3 – Concessione permanente e occupazione temporanea di suolo pubblico
1
La concessione di suolo pubblico finalizzata all’installazione del chiosco è rilasciata dal Settore
Patrimonio ai sensi del Regolamento per l’Occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, al quale si rinvia
per la normativa specifica. Le valutazioni relative al rilascio della concessione permanente di cui al presente
comma, verranno effettuate in sede di Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 5, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Regolamento per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, contestualmente
all’esame del progetto preliminare del chiosco ed alle verifiche di tipo urbanistico-edilizie stabilite nel
presente Regolamento per il rilascio del Permesso di Costruire.
2
Per tutte le tipologie dei chioschi di cui all’art. 1 può essere richiesta la concessione permanente per
un’ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo. La superficie di tale area, non può essere
superiore al 100% della superficie del chiosco. Inoltre, può essere richiesta ulteriore occupazione di suolo
pubblico esclusivamente a carattere temporaneo per una superficie massima pari al 100% della superficie del
chiosco. La concessione permanente e l’autorizzazione temporanea di cui al presente comma, sono rilasciate
con le modalità di cui al Regolamento per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
3
La ditta intestataria della concessione permanente di suolo pubblico deve essere la medesima titolare
dell'attività svolta all’interno del chiosco.
ART. 4 - Autorizzazione sanitaria (abrogato)
ART. 5 - Parere preliminare per i nuovi chioschi
1.
Prima di presentare l'istanza di rilascio del Permesso di Costruire per l’installazione o adeguamento
della struttura, gli interessati devono richiedere obbligatoriamente con apposita istanza un parere preliminare
all’Amministrazione Comunale.
Il parere viene espresso in sede di Conferenza dei Servizi, composta dai Settori ed Enti competenti,
entro 45 giorni dall’istanza. La Conferenza dei Servizi è composta dai responsabili dei seguenti Servizi ed
Enti:
ƒ
Tecnico dello Sportello Unico per le Imprese
ƒ
Patrimonio
ƒ
Edilizia Pubblica
ƒ
Progetti Speciali
ƒ
Traffico e Ambiente
ƒ
Polizia Municipale – viabilità
ƒ
Azienda Unità Sanitaria Locale
La Conferenza esaminerà in questa sede, contestualmente al progetto di massima, gli aspetti relativi
al rilascio della Concessione permanente di suolo pubblico, come previsto all’art. 3.
Alla Conferenza dei Servizi potranno essere convocati altri Settori ed Enti, qualora si ravvisi la
necessità di reperire ulteriori pareri specifici. La Conferenza è coordinata e convocata dal Dirigente del
Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale, previa informativa alla Giunta Comunale.
2.
a)
b)
c)
d)
La domanda di cui al comma 1 deve contenere i seguenti documenti:
Progetto di massima;
Estratto di P.R.G.;
Documentazione fotografica del luogo;
Tavola indicante l’ubicazione del chiosco ed individuazione dei parcheggi, come specificato all’art.2,
comma 4;
3.
Il Parere preliminare favorevole ha validità 120 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione
dell’esito favorevole (da inviarsi con Raccomandata A.R.). Qualora nel termine indicato non venga presentata
istanza per il Permesso di Costruire, la procedura è conclusa con l’archiviazione del parere preliminare
favorevole ottenuto e del relativo progetto.
4
ART. 6 - Norme transitorie (abrogato)
Sezione 2
PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA
E GENERI DI GASTRONOMIA
ART. 7 - Esercizio dell’attività
1
L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e dei generi di gastronomia può essere
esercitata in chioschi installati ai sensi delle Disposizioni generali contenute nella Sezione 1° e delle
disposizioni di cui alla presente sezione, da artigiani in possesso di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
di cui alla L. 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l’esercizio dell’attività
abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione, quali piadina romagnola e crescioni ed
esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le bevande. E’
necessario essere altresì in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita
di prodotti del settore alimentare (D.Lgs. n. 114/98), qualora l’attività artigianale sia connessa alla vendita di
prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.
ART. 8 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi
1.
L’attività di produzione e vendita di piadina romagnola e di generi di gastronomia, può essere
esercitata in chioschi che abbiano i seguenti requisiti:
a) I locali per la vendita e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70 e comunque
altezza minima non inferiore a mt. 2,00;
b) La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00. A tale superficie
va aggiunto il servizio igienico ad uso del personale;
c) I nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall’interno, con
lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere.
Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non
inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00, e superficie di mq. 3.50;
d) I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o
particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell’attività dovranno mettere in
pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l’emissione verso l’esterno di rumori, fumi o odori
che possono arrecare disturbo;
e) Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8,
mentre per il bagno l’apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione
forzata ed illuminazione artificiale;
f) I chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di
preparazione e la zona di vendita;
g) All’interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e
fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la
conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una
cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con
attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
h) All’interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un’altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale
lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
i) All’interno e all’esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati
a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
j) Allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto comunale;
k) Allacciamento alla rete fognante pubblica;
l) Allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;
m) La collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e
commercializzati;
n) Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì
tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l’attività.
ART. 9 - Tipologie e dimensioni dei chioschi
5
1
Nei chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia, la
preparazione dei vari prodotti è differenziata in base alle seguenti dimensioni:
a)
SUPERFICIE UTILE NETTA di mq. 9.00 (escluso bagno e antibagno ad uso del personale
mq. 3,5):
In tali chioschi è consentita la produzione, la preparazione e vendita di piadina con eventuale farcitura di
salumi, formaggi e/o altri prodotti alimentari pronti all’utilizzo, confezionati o preincartati, prodotti da
laboratori conformi alla normativa igienico sanitaria vigente;
b)
SUPERFICIE UTILE NETTA di mq. 14,00 (escluso bagno e antibagno ad uso del personale
mq. 3,5):
In tali chioschi è consentito preparare anche gli ingredienti da utilizzare nella farcitura, limitatamente ai
prodotti vegetali, alla cottura della salsiccia in budello e/o wurstel.
2
La tipologia dei chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola deve rispettare le seguenti
caratteristiche di base:
tetto a due falde, con colmo parallelo al lato più lungo e con pendenza non superiore al 40% e
individuazione del camino in colmo con comignolo parallelo alle falde;
la linea di gronda dovrà essere evidenziata, sporgere lungo tutto il perimetro del chiosco e posizionata
alla stessa quota su tutti i lati;
forma rettangolare, con i lati che dovranno rispettare, in linea di massima, la proporzione di 2/3 salvo
diversa valutazione in Conferenza di Servizi per gli ampliamenti e le sostituzioni degli esistenti;
nella progettazione dei chioschi deve essere evidenziata la simmetria delle aperture, prevedendo che
quelle della zona di vendita vengano chiuse con pannelli ad ala di gabbiano (incernierate nell’estremità
superiore) con l'uso dei seguenti colori: base bianco crema (RAL9001), per le fasce verticali ed il
cornicione rosso arancio (RAL 2001), per le porte, infissi e pannelli di chiusura verde maggio (RAL6017); i
chioschi già autorizzati dovranno essere adeguati ai seguenti colori entro 5 anni;
il materiale di costruzione dovrà essere a pannelli lisci escludendo legno, murature e calcestruzzo;
non è consentita l'installazione di insegne sul chiosco o cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di
pertinenza;
la presenza del marchio della ditta sarà consentito come vetrofania o limitato alla fascia verticale della
eventuale tenda solare;
gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) dovranno essere realizzati all'interno della
sagoma del chiosco.
le tende, con aggetto non superiore a ml.2,00, saranno del tipo a sbracci estensibili e dei colori del
chiosco;
l’installazione di pannelli proteggi vento laterali, mobili, aventi uno sviluppo massimo di ml. 2 per parte, è
ammessa nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere favorevole dei settori
interessati all’Arredo Urbano.
ART. 10 - Deroghe per i chioschi già esistenti.
1
Nei chioschi sprovvisti al proprio interno di servizio igienico, è consentita la realizzazione dello stesso,
ad uso esclusivo del personale e con accesso dall’interno, avente una superficie di mq. 2,00 compreso di
antibagno.
2
Nei chioschi aventi una superficie utile netta inferiore a quella minima prevista di cui all’art. 9, può
essere esercitata comunque l’attività indicata.
Tuttavia, nei chioschi privi di servizio igienico non può essere esercitata l‘attività per più di 5 ore giornaliere
consecutive.
3
Nei chioschi privi di separazione fisica, tra la zona di preparazione e la zona di vendita, dovrà
comunque essere presente una separazione funzionale così come descritta di seguito:
zona conservazione alimenti (appositi frigoriferi per affettati ed alimenti deperibili);
zona preparazione (idoneo piano di lavoro per la manipolazione, come specificato all’art. 8 punto h);
zona cottura;
zona vendita (apposito vetro di protezione ad altezza idonea, nel caso gli alimenti siano rivolti verso i
clienti).
4
I titolari dei chioschi piadina già insediati possono chiedere il trasferimento su tutto il territorio
comunale, escluso il Centro Storico, secondo le norme previste dal presente regolamento.
6
5
I titolari dei chioschi già insediati all’interno del Centro Storico, in deroga al precedente comma 4,
possono trasferirsi nell’ambito dello stesso, secondo le norme previste dal presente regolamento ed
esclusivamente all'interno di un progetto pubblico.
6
I chioschi esistenti nelle aree del Centro Storico (zona A del PRG) hanno la possibilità di adeguarsi
per effettuare le:
ƒ produzione e vendita indicate alla lettera a) comma 1 dell’art. 9, purché la superficie utile
complessiva destinata alla produzione, vendita sia di mq. 9,00 (mq. 11,00 se dotati anche di servizio
igienico ad uso del personale);
ƒ produzione e vendita indicate alla lettera b) comma 1 dell’art. 9, purché la superficie utile
complessiva destinata alla produzione, vendita sia di mq. 12,00 (mq. 14,00 se dotati anche di
servizio igienico ad uso del personale);
7
In deroga a quanto previsto dall’art. 2 comma 7, i chioschi esistenti potranno ampliarsi e/o adeguarsi
con le seguenti modalità rispetto alle proprietà confinanti:
a) se la distanza dal confine è inferiore a ml. 1, l’ampliamento/adeguamento può essere effettuato solo nel
rispetto di tale distanza minima;
b) se la distanza dal confine è compresa fra ml. 1 e ml. 1,5 l’ampliamento/adeguamento potrà essere
realizzato mantenendo l’attuale allineamento con la proprietà confinante.
Tuttavia,
quanto
sopra
decade
se
esistono
le
condizioni
di
fattibilità
per
realizzare
l’ampliamento/adeguamento ad una distanza minima di ml. 1,5 dalle proprietà confinanti.
ART. 11 Nuovi insediamenti
1.
Le nuove installazioni di chioschi della tipologia a) dell’art. 1, sono ammesse solo qualora previste da
appositi bandi pubblici per l’assegnazione delle relative aree.
Sezione 3
VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE
(abrogato)
ART. 12 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività (abrogato)
ART. 13 - Norme igienico sanitarie (abrogato)
Art. 14 - Tipologie dei chioschi (abrogato)
ART.15 - Nuovi insediamenti (abrogato)
Sezione 4
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ART. 16 - Esercizio dell’attività (abrogato)
ART. 17 - Norme igienico sanitarie.
1
Per i chioschi adibiti alla produzione e somministrazione di prodotti alimentari e bevande valgono le
norme di cui all’art. 8 del presente regolamento ed altresì:
- i chioschi esistenti che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le
cinque ore giornaliere consecutive;
- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione/somministrazione da quella
di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle
bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
- il banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete acquedottistica;
- idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di
temperatura controllata, gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e
disinfettabile.
ART. 18 - Tipologie dei chioschi.
1
La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di mq. 20,
escluso il servizio igienico ad uso del personale (mq. 3,50).
7
2
In ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli laterali proteggi vento
mobili, e tende avvolgibili: l’installazione di pannelli proteggi vento laterali aventi uno sviluppo massimo di
ml. 2 per parte, è ammessa nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere
favorevole dei settori interessati all’arredo urbano.
Sezione 5
VENDITA E CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA
ART. 19 - Prescrizioni generali
1
L’attività di vendita e consumo di frutta e verdura, può essere esercitata ai sensi delle Disposizioni
generali contenute nella sezione 1° e delle disposizioni di cui alla presente sezione:
a) da produttori agricoli, in possesso del titolo di imprenditore agricolo, per la sola vendita di frutta e
verdura. In questo caso l’esercizio dell’attività abilita alla vendita esclusivamente di frutta e verdura, ed
esclude la vendita di qualunque altro prodotto alimentare;
b) da commercianti, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98. Il titolare può richiedere la collocazione di tavoli per la
consumazione sul posto di frutta e verdura, senza che ciò configuri l’attività di somministrazione assistita
di cui alla Legge Regionale 26.7.2003 n. 14.
ART. 20 - Norme igienico sanitarie ed edilizie
1
Per i chioschi adibiti al commercio e consumo sul posto di frutta (cocomeri, meloni ecc.) valgono le
norme generali di cui all’art. 8 ed altresì:
- i chioschi che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le cinque ore
giornaliere consecutive;
- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione da quella di stoccaggio,
dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari;
- dovranno essere coperti e chiusi con pareti interne lavabili e disinfettabili;
- avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone
liquido e di asciugamani a perdere;
tavoli con superficie lavabile e posateria a perdere.
2
In ogni chiosco, è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli laterali proteggi vento
mobili, e tende avvolgibili: l’installazione di pannelli proteggi vento laterali aventi uno sviluppo massimo di
ml. 2 per parte, è ammessa nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere
favorevole dei settori interessati all’Arredo Urbano.
ART. 21 - Nuovi insediamenti
1
I chioschi dovranno avere una superficie utile netta massima di mq. 20, escluso il servizio igienico ad
uso del personale (mq. 3,50).
2
Nel Centro Storico (zona A) non saranno autorizzati insediamenti di chioschi di questa tipologia.
3
I chioschi già insediati potranno essere trasferiti all’interno del territorio comunale in base alle
prescrizioni di cui alla I° sezione del presente regolamento.
Sezione 6
VENDITA FIORI – VENDITA LIBRI USATI – VENDITA GIORNALI E RIVISTE
ART. 22 - Esercizio dell’attività
1
L’attività di vendita di libri usati e di fiori può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle
Disposizioni generali contenute nella sezione 1°, e delle disposizioni di cui alla presente sezione, secondo le
norme di cui al D.Lgs. 114/98.
2
L’attività di vendita di giornali e riviste può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle
Disposizioni generali contenute nella sezione 1°, e delle disposizioni di cui alla presente sezione, secondo le
norme di cui al D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 e della normativa regolamentare comunale vigente.
8
ART. 23 - Norme edilizie ed igienico sanitarie.
1
Fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni generali del presente regolamento, i chioschi di cui alla
presente sezione dovranno avere altezza media interna di m.2,70. L’altezza media interna dei chioschi già
esistenti non deve essere inferiore a m.2,40.
2
La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00 e non
superiore a mq. 20, escluso bagno ed antibagno ad uso esclusivo del personale (mq. 3,50), composto da un
locale w.c. ed un spogliatoio/antibagno, aventi altezza media non inferiore a mt. 2,40 e comunque altezza
minima non inferiore a m. 2,00.
3
Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita dovrà essere di 1/8, mentre per
il locale w.c. l’apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed
illuminazione artificiale.
4
Deve essere fatto l’allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto comunale nel caso in cui il chiosco
sia dotato di servizio igienico, così come alla rete fognaria.
5
Deve essere fatto l’allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica.
6
Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante.
ART. 24 - Nuovi insediamenti dei chioschi per libri usati e rivendite giornali e riviste.
1
I chioschi già insediati potranno essere trasferiti in qualunque parte del territorio comunale
subordinatamente alle disposizioni di cui alla I° sezione del presente regolamento.
ART. 25 - Chioschi fiori
1
I chioschi già insediati potranno essere trasferiti in qualunque parte del territorio comunale
subordinatamente alle disposizioni di cui alla 1° Sezione del presente regolamento.
2
E’ richiesta la presenza di un contenitore di adeguate dimensioni per lo stoccaggio degli scarti
vegetali. Tale contenitore può essere collocato all’interno o all’esterno senza obbligo di coperchio.
Sezione 7
DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE
ART. 26 - Divieti, sanzioni e revoche.
1
E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.
2.
Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le
violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al Regolamento approvato con atto C.C. n. 204 del 16.11.2006.
3
Le opere realizzate in difformità di permesso di costruire e/o denuncia inizio attività di cui alla Legge
Regionale n. 31/2002, che comportano il non rispetto della tipologia e caratteristiche dei chioschi di cui
all’art. 9, dovranno essere ripristinate, oltreché assoggettate alle sanzioni di cui alla Legge Regionale
20.10.2004 n. 23, e successive modifiche.
4.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il permesso di costruire o la concessione suolo pubblico,
viene a decadere di conseguenza l’esercizio dell’attività effettuata nel chiosco. Le eventuali autorizzazioni
ottenute per l’esercizio dell’attività potranno essere trasferite in altro luogo, qualora previsto dalla
normativa di riferimento.
5.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di
legge.